SENTENZA TRIBUNALE DI ROMA N. 273 2026 – N. R.G. 00030031 2025 DEPOSITO MINUTA 14 01 2026 PUBBLICAZIONE 14 01 2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA Sez. II^ lavoro
Il Giudice del lavoro, AVV_NOTAIO NOME COGNOME, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e della motivazione, all’udienza in data 14/01/26 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta in materia di assistenza al n° 30031 del R.G. dell’anno 2025 promossa da:
elettivamente domiciliato presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che lo rappresenta e difende in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
Contro
in persona del legale rappresentante pro tempore
CONTUMACE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 3/09/25 il ricorrente indicato in epigrafe ha adìto il Tribunale di Roma in funzione di Giudice del lavoro ed ha concluso chiedendo: ‘1) accogliere il presente ricorso e per l’effetto dichiarare che la parte ricorrente ha diritto al riconoscimento delle provvidenze di cui all’art. 1, L. 18/80 (indennità di accompagnamento), con decorrenza dalla domanda amministrativa del 12.6.2023;
condannare l’ in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore della ricorrente dei ratei maturati e maturandi, oltre interessi e rivalutazione legale dalle singole scadenze fino al soddisfo.
Con vittoria di spese di lite, da quantificarsi anche con la maggiorazione di cui ai sensi dell’ART.4 DEL DM 55/2014 COMMA 1BIS, oltre spese forfettarie, IVA e CPA da distrarsi in favore del difensore antistatario.’
Non si è costituito in giudizio l’ sebbene ritualmente citato e del quale deve essere dichiarata la contumacia.
Istruita con documenti, la causa è stata discussa e decisa mediante lettura del dispositivo e della motivazione all’udienza del 14/01/26.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve, quindi, essere accolto.
Infatti parte ricorrente ha dedotto e documentalmente provato:
‘ che il Tribunale Civile di ROMA, Sez. Lavoro, con decreto del 29.11.2024 emesso nel giudizio RG 38159/2023, notificato il 4.12.2024, omologava in capo alla parte ricorrente l’accertamento positivo del requisito sanitario dell’indennità di accompagnamento con decorrenza dalla domanda amministrativa del 12.6.2023 (doc.2, doc.2a; doc.2b, doc.2c);
che in data 5.5.2025, la parte ricorrente inviava all’ i modelli compilati ai fini della richiesta di pagamento della prestazione accertata (doc.3);
che ricorrono nel caso di specie i requisiti socio economici per usufruire della prestazione oggetto di giudizio (doc.4);
che, ad oggi, l’ non ha provveduto al pagamento’.
E l’ , non costituito in giudizio, non risulta aver provveduto alla liquidazione e al pagamento della relativa prestazione entro il termine di 120 giorni previsto dall’art. 445 bis c.5 c.p.c..
Il ricorso deve, quindi, essere accolto: consegue la condanna in forma generica di a corrispondere al ricorrente i ratei dell’indennità di accompagnamento maturati dalla domanda amministrativa del 12/06/23 alla data del deposito del ricorso nella misura di legge.
Quanto agli accessori trova applicazione nella fattispecie la stessa disciplina prevista per le prestazioni previdenziali dall’art. 16, sesto comma, L. n.412/91 e ciò con riferimento sia alla decorrenza degli interessi sia al cumulo con gli interessi legali, successivamente al 31.12.91, della sola rivalutazione eventualmente eccedente la misura degli interessi legali. A norma dell’art. 45 c.6 della L.n. 448/98 tale disposizione si interpreta nel senso che tra le prestazioni erogate dagli enti gestori di forme di previdenza obbligatorie sono da ricomprendere anche i trattamenti di invalidità erogati dallo Stato.
Ne consegue che, a differenza dei crediti di lavoro, non opera il cumulo di interessi e rivalutazione monetaria ma gli interessi vengono calcolati sulla somma nominale e la rivalutazione spetta, a titolo di maggior danno, solo quando risulti superiore agli interessi legali.
Tali accessori devono riconoscersi con decorrenza dal giorno in cui si sono verificate le condizioni legali; è un momento che va individuato, argomentando dall’art. 7 della l. n.533 dell’11.8.73 in correlazione con l’art. 1219 comma secondo n. 2 c.c. (Cass . S.U., 30.10.92, n. 11843, e, per il trattamento spettante all’invalido civile ai sensi della l. 118/71, cfr. Cass., 17.3.94 n. 2555), nella data del provvedimento di reiezione della domanda oppure nel centoventunesimo giorno successivo alla presentazio ne della medesima senza che l’ente si sia pronunciato.
E’, poi, pacifico che rivalutazione monetaria ed interessi legali sui crediti previdenziali devono applicarsi prescindendo dalla colpa e, comunque, dall’imputabilità soggettiva, nei confronti del debitore per il suo ritardo nell’adempimento.
Va, infine, precisato che ‘ il precetto dell’art. 149 disp. att. c.p.c., che impone di valutare anche gli aggravamenti delle malattie, nonché tutte le infermità incidenti sul complesso invalidante, verificatesi nel corso del procedimento amministrativo e giudiziario, trova applicazione – tenuto presente che esso è espressione d’un principio generale di economia processuale, e valorizzato ai fini interpretativi il precetto costituzionale di razionalità ed uguaglianza -anche per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assistenziali dovute ai mutilati e invalidi civili ai sensi della legge 30 marzo 1971 n. 188, di conversione del d.l. 30.1.71 n. 5, e, in particolare, in relazione al diritto all’indennità di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1 980 n. 18. Ciò rileva specificamente ai fini della decorrenza degli interessi e della rivalutazione in forza dell’art. 442 c.p.c. nella portata di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 156 del 1991 (salva l’applicabilità della meno favorevole dis ciplina di cui all’art. 16, sesto comma, della legge 30 dicembre 1991 n. 412 per i ratei scaduti successivamente alla sua entrata in vigore), decorrenza che si verifica dalla data stessa di maturazione delle singole rate, sia qualora detti requisiti del diritto sopravvengano nel corso del giudizio, sia anche nel caso in cui intervengano..nel periodo intercorrente tra la chiusura con esito negativo del procedimento amministrativo e la proposizione della domanda giudiziale ‘ (Cass., sez. lav., 6.11.95 n. 11534).
In applicazione dei suesposti principi il convenuto va condannato alla corresponsione in favore della parte ricorrente, sugli arretrati del riconosciuto beneficio, degli interessi decorrenti dal 121° giorno successivo a quello di maturazione dei requisiti, nonché dalla successiva maturazione dei ratei fino al saldo.
Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo ai sensi del DM n. 55/14 e succ. modif. ( DM n. 147/22), seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c., e debbono essere distratte in favore del procuratore del ricorrente dichiaratosi antistatario.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione disattesa: dichiara il diritto di parte ricorrente alla prestazione dell’indennità di accompagnamento ex art. 1 L.n. 18/80 a decorrere dalla domanda amministrativa del 12/06/23 e, per l’effetto, condanna l’ al pagamento dei ratei maturati sino alla data di deposito del ricorso nella misura di legge, oltre accessori dalla maturazione al soddisfo alle condizioni di legge.
Condanna l’ al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro 2.500,00, oltre spese generali 15%, IVA e CPA, da distrarsi.
Roma, 14/01/26
IL GIUDICE
NOME COGNOME