Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 15047 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 15047 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/06/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso n. 107/2021 r.g. proposto da:
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso, per mandato ex lege, dall’Avvocatura generale dello Stato e presso la stessa per legge domiciliato a Roma in INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. NOME COGNOME che dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria all’indirizzo pec indicato, elettivamente
domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME
-controricorrente –
avverso la ordinanza del Tribunale di Salerno depositata in data 12 ottobre 2020;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/5/2025 dal Consigliere dott. NOME COGNOME
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. NOME COGNOME che ha chiesto l’accoglimento parziale del quarto motivo di ricorso ed il rigetto dei restanti motivi;
udito per il ricorrente Ministero della Giustizia l’Avv . NOME COGNOME che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito per la controricorrente, l’Avv. NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Considerato che:
1. La RAGIONE_SOCIALE, quale depositaria di merce sequestrata proveniente dalla Cina in custodia giudiziaria, proponeva opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 avverso il provvedimento del gip del tribunale di Salerno, con cui era stata rigettata la richiesta di liquidazione dell’indennità (del 17/10/2016) relativa all’attività di custodia della merce – ritenuta contraffatta e proveniente dalla Cina -sottoposta a sequestro penale (il 10/10/2003; dissequestrata il 5/8/2009), all’interno di containers CCLU 4070245 e 4153864, da parte della procura della Repubblica, per 2127 giorni. Per il Gip trattavasi di custodia giudiziaria gratuita.
In particolare, la ricorrente deduceva che l’art. 58 del d.P.R. n. 115 del 2002 prevedeva il pagamento di una indennità al custode,
senza alcuna eccezione, mentre la gratuità non poteva certo essere imposta dalla P.G.
Tra l’altro, la sottoscrizione apposta da NOME COGNOME in calce al verbale di affidamento in custodia non poteva valere come accettazione di una specifica condizione (la gratuità della custodia), in quanto il verbale non costituiva un contratto.
Dovevano essere applicare le tariffe praticate all’interno del Porto di Salerno.
L’opponente chiedeva la somma di euro 30,00 al giorno per n. 2.127 giorni, per ciascun container per la somma complessiva di euro 127.620,00.
Il tribunale di Salerno, con ordinanza depositata il 12/10/2020, accoglieva il ricorso; preliminarmente dichiarava inammissibile perché tardiva l’eccezione di decadenza sollevata dal Ministero, costituendo una eccezione in senso stretto.
L’art. 58, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002 prevedeva il riconoscimento della indennità in favore del custode, ove diverso dal proprietario, come nel caso di specie, senza lasciare margini di discrezionalità.
La custodia era stata affidata a NOME COGNOME quale responsabile del Terminal e, quindi, ad un soggetto diverso dal proprietario del bene.
La società, del resto, neppure poteva essere qualificata come avente diritto al bene, ossia ai containers, in quanto nel verbale di revoca della custodia e di restituzione si dava atto che i due containers dovevano esser restituiti «all’avente diritto».
Con riferimento al quantum , doveva poi applicarsi il D.M. n. 265 del 2006, mentre non era più applicabile l’art. 276 del d.P.R. n. 115 del 2002.
I due cointainers non erano però inclusi nelle tariffe ministeriali di cui al D.M. n. 265 del 2006, dovendosi applicare gli usi locali di cui all’art. 5 del D.M. n. 265 del 2006. Trattandosi di giorni 2.137, l’indennizzo era di euro 128.200,00.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Ministero della giustizia, depositando memoria scritta.
Ha resistito con controricorso la società, depositando anche memoria scritta.
Il Collegio ritiene necessario disporre rinvio a nuovo ruolo per le ragioni tutte esposte nell’ordinanza interlocutoria pronunciata nel proc. r.g. 9053/2023, con cui è stata disposta la trasmissione degli atti di quel ricorso alla Prima Presidente della Corte per la valutazione dell’assegnazione del suo esame alle Sezioni Unite, il cui esito occorre attendere.
P.Q.M.
Dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo, in attesa della decisione delle Sezioni Unite di questa Corte.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 30 maggio