Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 15047 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 15047 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/06/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso n. 107/2021 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso, per mandato ex lege, dall’RAGIONE_SOCIALE e presso la stessa per legge domiciliato a Roma in INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria all’indirizzo pec indicato, elettivamente
domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO.
-controricorrente –
avverso la ordinanza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE depositata in data 12 ottobre 2020;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella pubblica udienza del 30/5/2025 dal AVV_NOTAIO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento parziale del quarto motivo di ricorso ed il rigetto dei restanti motivi;
udito per il ricorrente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE l’AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito per la controricorrente, l’AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Considerato che:
1. La RAGIONE_SOCIALE, quale depositaria di merce sequestrata proveniente dalla Cina in custodia giudiziaria, proponeva opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 avverso il provvedimento del gip del tribunale di RAGIONE_SOCIALE, con cui era stata rigettata la richiesta di liquidazione dell’indennità (del 17/10/2016) relativa all’attività di custodia RAGIONE_SOCIALE merce – ritenuta contraffatta e proveniente dalla Cina -sottoposta a sequestro penale (il 10/10/2003; dissequestrata il 5/8/2009), all’interno di containers CCLU NUMERO_CARTA e 4153864, da parte RAGIONE_SOCIALE procura RAGIONE_SOCIALE Repubblica, per 2127 giorni. Per il Gip trattavasi di custodia giudiziaria gratuita.
In particolare, la ricorrente deduceva che l’art. 58 del d.P.R. n. 115 del 2002 prevedeva il pagamento di una indennità al custode,
senza alcuna eccezione, mentre la gratuità non poteva certo essere imposta dalla P.G.
Tra l’altro, la sottoscrizione apposta da NOME COGNOME in calce al verbale di affidamento in custodia non poteva valere come accettazione di una specifica condizione (la gratuità RAGIONE_SOCIALE custodia), in quanto il verbale non costituiva un contratto.
Dovevano essere applicare le tariffe praticate all’interno del Porto di RAGIONE_SOCIALE.
L’opponente chiedeva la somma di euro 30,00 al giorno per n. 2.127 giorni, per ciascun container per la somma complessiva di euro 127.620,00.
Il tribunale di RAGIONE_SOCIALE, con ordinanza depositata il 12/10/2020, accoglieva il ricorso; preliminarmente dichiarava inammissibile perché tardiva l’eccezione di decadenza sollevata dal RAGIONE_SOCIALE, costituendo una eccezione in senso stretto.
L’art. 58, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002 prevedeva il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE indennità in favore del custode, ove diverso dal proprietario, come nel caso di specie, senza lasciare margini di discrezionalità.
La custodia era stata affidata a NOME COGNOME quale responsabile del RAGIONE_SOCIALE e, quindi, ad un soggetto diverso dal proprietario del bene.
La società, del resto, neppure poteva essere qualificata come avente diritto al bene, ossia ai containers, in quanto nel verbale di revoca RAGIONE_SOCIALE custodia e di restituzione si dava atto che i due containers dovevano esser restituiti «all’avente diritto».
Con riferimento al quantum , doveva poi applicarsi il D.M. n. 265 del 2006, mentre non era più applicabile l’art. 276 del d.P.R. n. 115 del 2002.
I due cointainers non erano però inclusi nelle tariffe ministeriali di cui al D.M. n. 265 del 2006, dovendosi applicare gli usi locali di cui all’art. 5 del D.M. n. 265 del 2006. Trattandosi di giorni 2.137, l’indennizzo era di euro 128.200,00.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE giustizia, depositando memoria scritta.
Ha resistito con controricorso la società, depositando anche memoria scritta.
Il Collegio ritiene necessario disporre rinvio a nuovo ruolo per le ragioni tutte esposte nell’ordinanza interlocutoria pronunciata nel proc. r.g. 9053/2023, con cui è stata disposta la trasmissione degli atti di quel ricorso alla Prima Presidente RAGIONE_SOCIALE Corte per la valutazione dell’assegnazione del suo esame alle Sezioni Unite, il cui esito occorre attendere.
P.Q.M.
Dispone il rinvio RAGIONE_SOCIALE causa a nuovo ruolo, in attesa RAGIONE_SOCIALE decisione delle Sezioni Unite di questa Corte.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 30 maggio