Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 22875 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 22875 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1711/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende
-ricorrente principale controricorrente incidentale-
contro
COGNOME NOME elettivamente domiciliato in Napoli INDIRIZZO presso l o studio dell’AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE dal quale è rappresentato e difeso
– controricorrente –
ricorrente incidentale – avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO NAPOLI n. 1542/2021 depositata il 15/07/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/07/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
con ricorso al Tribunale di Napoli NOME COGNOME esponeva di aver lavorato presso la RAGIONE_SOCIALE ininterrottamente dal 19/8/1996 al 29/7/2011 in virtù di tre contratti a termine e dodici contratti di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa nell’ambito della produzione televisiva ‘Un posto al sole’ quale assistente arredatore (fino al luglio 1999) e quale arredatore (nel periodo successivo) e chiedeva in via principale il riconoscimento dell’esistenza di un unico rapporto di lavoro subordinato a partire dal 1999 con tutte le conseguenze ripristinatorie e risarcitorie, in via subordinata la declaratoria della nullità del termine apposto ai primi tre contratti intercorsi dal 1996;
il Tribunale rigettava la domanda e la decisione era confermata dalla Corte d’appello di Napoli con sentenza n.75812013.
Con ordinanza n. 5418/2019 depositata il 25 febbraio 2019, la Corte di Cassazione cassava con rinvio detta ultima pronuncia accogliendo il ricorso proposto dal COGNOME in relazione ai motivi con i quali veniva denunciata violazione e/o errata applicazione degli artt. 61, 62, 69 del d.lgs. n. 276/03 nonché dell’art. 112 cod. proc. civ. ex art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c. per avere la sentenza impugnata affermato che i contratti di lavoro autonomo intercorsi tra le parti nella vigenza del d.lgs. n. 276/2003 esprimevano il connotato del progetto, programma o fase di lavoro e violazione e/o errata applicazione dell’art. 1 della l. n. 230/1962 come integrata dalla l. n. 266/1977 nonché dell’art. 23 della l. n. 56 /1987 ex art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c. per aver ritenuto intervenuta la risoluzione per mutuo consenso con riferimento a tre contratti a tempo determinato.
La Corte di appello di Napoli, in sede di rinvio dalla Cassazione, con sentenza n. 1542/2021 pubblicata il 15/07/2021, in parziale accoglimento dell’appello proposto e in riforma della sentenza impugnata, ha dichiarato l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra le parti, a decorrere dall’1.9.2004, con diritto del lavoratore all’inquadramento nel 5° livello del c.c.n.l. dipendenti RAGIONE_SOCIALE con profilo di arredatore ed ha condannato la RAGIONE_SOCIALE a pagare in favore del COGNOME, a titolo di risarcimento del danno, una indennità pari a 12 mensilità, con riferimento all’ultima retribuzione globale di fatto percepita, oltre accessori con decorrenza dalla pronuncia dichiarativa della conversione, compensando per metà le spese di tutti i gradi di giudizio e condannando la RAGIONE_SOCIALE al pagamento della restante parte liquidata come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
4.1. In particolare, la Corte d’Appello -premesso che doveva ritenersi preclusa, per il giudicato formatosi, qualsiasi rivalutazione relativamente ai contratti di collaborazione conclusi nell’ambito temporale 1999luglio 2004 sui quali la pronuncia di rigetto della domanda di accertamento della natura sostanzialmente subordinata andava considerata definitiva e intangibile -in relazione ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa conclusi tra le parti dopo l’entrata in vigore degli artt. 61 e 69, comma 1, del d.lgs. n. 276/2003, alla luce del contenuto decisorio della pronuncia rescindente, ed in base all’esame del primo dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati tra le parti dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 2762003, cioè il contratto del settembre 2004, riteneva inesistente una descrizione, individuazione e delineazione adeguata di un progetto o di una fase di lavoro e conseguentemente disponeva, ex art. 69 del d.lgs n. 276/2003, la conversione del contratto di collaborazione intercorso tra le parti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
a decorrere dall’1.9.2004, con il riconoscimento del diritto del Di COGNOME ad essere inquadrato nel livello 5 del CCNL RAGIONE_SOCIALE con profilo di Arredatore. In ordine alla domanda risarcitoria, ritenuto applicabile il regime indennitario ex art. 32, comma 5, della l. n. 183/2010 anche al contratto di collaborazione a progetto illegittimo, quale fattispecie in cui ricorrono le condizioni della natura a tempo determinato del contratto di lavoro e della presenza di un fenomeno di conversione, valutando quali circostanze di fatto utili per applicare i parametri dettati dall’art. 8 della legge n. 604/1966: sotto il profilo del ‘numero dei dipendenti occupati’ e delle ‘dimensioni della azienda’, la estensione della attività di Rai sull’intero territorio nazionale e la conseguente rilevante consistenza dell’organico del personale; sotto il profilo della ‘anzianità di servizio del lavoratore’, la durata ultra decennale del rapporto; sotto il profilo del ‘comportamento delle parti’, il breve tempo trascorso fra la cessazione dell’ultimo contratto e l’instaurazione del giudizio da parte del lavoratore; riconosceva in favore del lavoratore ‘ un risarcimento del danno nella misura di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto oltre accessori dalla maturazione ‘.
Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE affidato ad un unico motivo.
Il AVV_NOTAIO replica con controricorso e propone ricorso incidentale
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha depositato controricorso relativo al ricorso incidentale e memorie illustrative.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo di ricorso la RAGIONE_SOCIALE deduce la Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 32 comma 5 della legge n. 183/2010 in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., e lamenta che la sentenza impugnata ‘ in contrasto frontale con l’evidenza letterale della
norma, fa riferimento all’ultima retribuzione globale di fatto “percepita” e riconosce un trattamento economico corrispondente al compenso stabilito per la collaborazione autonoma intercorsa ed effettivamente percepito, in quanto al di fuori del quadro del rapporto di lavoro subordinato la cui sussistenza è stata dichiarata dal Giudice del rinvio ‘. Deduce che l’art. 32, comma 5, della legge n. 183/2010, nel disporre che “Nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un’indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell’art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604”, impone di ritenere che l’indennità vada determinata con riferimento al trattamento economico normale che sarebbe stato effettivamente goduto se il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato fosse stato instaurato con la corretta decorrenza, e non alla diversa retribuzione concordata in relazione alla diversa ed illegittima forma di collaborazione autonoma priva di progetto.
Con controricorso e ricorso incidentale il COGNOME deduce l’infondatezza del ricorso e in via incidentale chiede la riforma della sentenza impugnata lamentando a sua volta la violazione e falsa applicazione dell’art. 32, comma 5, della l. n. 183/2010 nonché degli artt. 1218, 1219, 1223, 1224, c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. nella parte in cui la Corte d’Appello ha ritenuto applicabile, alla vicenda in esame, la limitazione indennitaria di cui al comma 5 dell’art. 32 cit. nonostante alla data di entrata in vigore della disposizione il rapporto contrattuale fosse in essere da anni e che non si trattasse di contratto di lavoro subordinato con termine finale illegittimamente apposto. Deduceva, pertanto, che, stante l’inapplicabilità della normativa di cui alla l. n. 183 del 2010, al Di COGNOME andava riconosciuto il risarcimento del danno pari alle
retribuzioni medio tempore non corrisposte e maturate dal 30 luglio 2011 al 16 marzo 2021.
Per ragioni di pregiudizialità logico -giuridica deve essere esaminato dapprima il ricorso incidentale e poi quello principale.
Il ricorso incidentale è infondato.
4.1. Quanto alla deduzione di inapplicabilità dell’art. 32, comma 5, della l. 183/2010 ai contratti stipulati in data antecedente ed in essere alla data di entrata in vigore della norma è sufficiente evidenziare che il comma 7 dello stesso art. 32, con disposizione di diritto transitorio, in deroga espressa alla regola dell’irretroattività sancita dall’art. 11 preleggi, prevede che ‘Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 trovano applicazione per tutti i giudizi, ivi compresi quelli pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge’.
4.2. Questa Corte ha chiarito che ‘lo jus superveniens costituito dalla legge 4 novembre 2010, n. 183, è applicabile d’ufficio in ogni stato e grado, salvo che sulla questione controversa non si sia formato il giudicato interno (Così Cass. 25 luglio 2016 n. 15305 del 2016, Rv. 640869 – 01, Cass. 29 novembre 2013 n. 26840, Cass. 31 gennaio 2012 n. 1409; Cass. 3 gennaio 2011 n. 65, Rv. 615968 -01, Cass. 28 gennaio 2011 n. 2112), dovendosi, peraltro, escludere che in un giudizio in corso la disciplina dell’indennità in questione incida su diritti acquisiti del lavoratore (in tal senso Cass. 20 gennaio 2017 n. 1552, Rv. 642522 -01). Secondo l’orientamento consolidato di questa Corte (v. fra le altre Cass. 12.8.2015 n. 16763 ed i precedenti ivi richiamati) tale disciplina, alla luce della sentenza interpretativa di rigetto della Corte Costituzionale n. 303 del 2011, è fondata sulla ratio legis diretta ad “introdurre un criterio di liquidazione del danno di più agevole, certa ed omogenea applicazione”, rispetto alle “obiettive incertezze verificatesi nell’esperienza applicativa dei criteri di commisurazione del danno
secondo la legislazione previgente”. Del tutto correttamente, dunque, la normativa è stata ritenuta applicabile al caso in esame.
4.3. Per quanto, poi, attiene alla applicabilità dell’art. 32, comma 5, anche ai contratti di collaborazione a progetto illegittimi, quali quelli oggetto di causa, come stabilito dalla Corte d’Appello, con pronuncia non impugnata, deve ritenersi corretta l’affermazione alla luce delle più recenti pronunce di legittimità. Sulla base della constatazione che il quinto comma ‘contiene una formulazione unitaria, indistinta e generale di “casi” di “conversione del contratto a tempo determinato” senza alcuna specificazione normativa di riferimento, né aggiunta di ulteriori elementi selettivi, questa Corte già da tempo ha adottato una lettura estensiva della formula “casi di conversione del contratto a tempo determinato”, comprensiva anche dei contratti di lavoro temporaneo, interpretazione non preclusa da una “indicazione”, contenuta nella citata sentenza della Corte costituzionale n. 303 del 2011, in quanto “non vincolante e limitata ad un inciso, peraltro riguardante il contratto di somministrazione, in una sentenza focalizzata su altro problema” (Cass. 17 gennaio 2013, n. 1148; Cass. 29 maggio 2013, n. 13404) nonché per ‘l’inidoneità dell’argomentazione a costituire dato ermeneutico impegnativo, in riferimento alla (in)applicabilità dell’art. 32, quinto comma l. cit. alle diverse fattispecie illecite richiamate in via esemplificativa, in funzione di mera esclusione della prospettata disparità di trattamento per obiettiva eterogeneità delle situazioni’ (Cass. 26 settembre 2019 n. 24100, Rv. 655066 01). Tanto chiarito, occorre allora assumere come dato acquisito, per indirizzo giurisprudenziale di legittimità ormai consolidato in diritto vivente, la necessità (e, al tempo stesso, la sufficienza) di verificare, per l’inclusione nell’art. 32, quinto comma l. n. 183/2010 della fattispecie in esame, la sussistenza delle due sole condizioni: a) di natura a tempo determinato del contratto di lavoro; b) di presenza di un fenomeno di conversione. Tale approdo
interpretativo (oltre che nelle citate Cass. 17 gennaio 2013, n. 1148; Cass. 29 maggio 2013, n. 13404, in numerose successive, tra le quali: Cass. 1 agosto 2014, n. 17540; Cass. 20 ottobre 2017, n. 24887; Cass. 3 aprile 2018, n. 8148; Cass. 12 giugno 2019, n. 15753, in materia di prestazioni di lavoro temporaneo a tempo determinato, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) l. n. 196/1997 e di somministrazione a termine) è stato ribadito con l’inequivoca affermazione della rilevanza, a fini di applicazione dell’indennità in questione, del duplice presupposto della natura a tempo determinato del contratto di lavoro dedotto in giudizio e della sua “conversione”, estensibile all’accertamento di ogni ragione che comporti la stabilizzazione del rapporto, anche se derivante da una deviazione dalla causa o funzione ad esso propria, come nell’ipotesi di nullità del termine finale apposto al contratto di formazione e lavoro per mancato adempimento dell’obbligo formativo (Cass. 21 giugno 2018, n. 16435), o addirittura di illegittimità di un contratto di lavoro autonomo a termine, convertito in contratto a tempo indeterminato, poiché la predetta indennità consegue a qualsiasi ipotesi di riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in sostituzione di altra fattispecie contrattuale a tempo determinato (Cass. 3 agosto 2018, n. 20500). Questa Corte ha, dunque, riscontrato la ricorrenza dei presupposti indicati anche in relazione al contratto di lavoro a progetto. ‘Posto che la temporaneità deve naturalmente essere intesa non soltanto nel senso di predeterminazione cronologica espressamente individuata dall’apposizione di un termine finale, ma di intrinseca limitazione nel tempo di un’attività, destinata a cessare con il raggiungimento di un obiettivo chiaramente predefinito, il contratto di lavoro a progetto integra questa prima condizione. Esso è, infatti, ontologicamente a tempo determinato, siccome da ricondurre costitutivamente ad uno o più progetti specifici, funzionalmente collegati al raggiungimento di un risultato finale: al punto di essere
contratto di lavoro a progetto in quanto “finalisticamente a tempo”, o di non esserlo, così divenendo altro. La perdita della caratteristica coessenziale del “progetto” introduce la seconda condizione necessaria: la presenza di un fenomeno di conversione. È noto che l’espressione “conversione”, in materia di contratti di lavoro a tempo determinato, sia utilizzata in dottrina e giurisprudenza per descrivere il meccanismo in base al quale la nullità della clausola di apposizione del termine non produce la nullità dell’intero contratto, ma la sua elisione, secondo il meccanismo previsto dall’art. 1419, secondo comma c.c., comportante la conseguente trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato, e cioè in un contratto privo della clausola accidentale nulla. L’operatività di questo meccanismo in alcuni casi si ricava dal sistema, in altri è stabilito espressamente dalla legge (Cass. 17 gennaio 2013, n. 1148; Cass. 29 maggio 2013, n. 13404). Ed è ciò che accade anche per il contratto in esame, per esplicita previsione dell’art. 69, primo comma d.lgs. n. 276/2003, secondo il quale un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, che sia instaurato senza l’individuazione di uno specifico progetto, si converte automaticamente in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato’ (così la citata Cass. n. 24100 del 2019).
Stante la correttezza della statuizione sul punto della sentenza impugnata il ricorso incidentale proposto dal COGNOME va rigettato.
Passando all’esame del ricorso principale, in via preliminare si deve osservare che il mezzo, quale esplicitato in concreto, deve essere riqualificato, secondo il principio di diritto che ‘L’erronea intitolazione del motivo di ricorso per cassazione non osta alla riqualificazione della sua sussunzione in altre fattispecie di cui all’art. 360, comma 1, c.p.c., né determina l’inammissibilità del ricorso, se dall’articolazione del motivo sia chiaramente individuabile il tipo di vizio denunciato’ (Cass. 27 ottobre 2017 n.
25557, Rv. 646414 – 01, Cass. 20 febbraio 2014 n. 4036, Rv. 630239 -01). La RAGIONE_SOCIALE anche se ha sussunto formalmente la critica alla sentenza impugnata nell’ipotesi di cui all’ art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nella sostanza l’ha poi sviluppata in termini di violazione di legge, quindi secondo la previsione di cui al n. 3 della medesima disposizione codicistica.
6.1. Ciononostante, il motivo è per altro verso inammissibile per la mancata allegazione e prova della decisività della dedotta violazione. Deve, infatti, precisarsi che nel giudizio di cassazione, l’interesse a impugnare discende dalla possibilità di conseguire, attraverso il richiesto annullamento della sentenza impugnata, un risultato pratico favorevole, sicché è necessario, anche in caso di denuncia di un errore di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., che la parte ottemperi al principio di autosufficienza del ricorso, correlato all’estraneità del giudizio di legittimità all’accertamento del fatto, indicando in maniera adeguata la situazione fattuale della quale chiede una determinata valutazione giuridica, diversa da quella compiuta dal giudice “a quo”, asseritamente erronea. Nella specie, la ricorrente non ha indicato quale sarebbe stato ‘ il trattamento economico normale che sarebbe stato effettivamente goduto se il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato fosse stato instaurato con la corretta decorrenza ‘ né quale era l’ultima ‘ retribuzione globale di fatto percepita ‘, non risultando allegato né altrimenti desumibile dalla lettura del ricorso e del provvedimento impugnato quale fosse il ‘ compenso stabilito per la collaborazione autonoma intercorsa ed effettivamente percepito ‘. Tale carenza impedisce a questa Corte di valutare in che termini tale differenza sia decisiva rispetto alla valutazione dei giudici di appello in ordine alla liquidazione dell’indennità ex art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010.
6.2. In ordine alla determinazione della misura dell’indennità in parola deve, peraltro, osservarsi che questa Corte ha chiarito che
“In materia di sindacato della Corte di cassazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. sulla misura dell’indennità di cui all’art. 32, comma 5, della legge 4 novembre 2010, n. 183, in caso di illegittima apposizione del termine al contratto di lavoro, la determinazione, operata dal giudice di merito, tra il minimo ed il massimo è censurabile -al pari dell’analoga valutazione per la determinazione dell’indennità di cui all’art. 8 legge 15 luglio 1966, n. 604 -solo in caso di motivazione assente, illogica o contraddittoria.”(Cass. 10 ottobre 2019 n. 25484, Cass. 22 gennaio 2014 n. 1320). Nel caso di specie la carenza motivazionale suddetta non è stata dedotta né è riscontrabile, avendo la Corte d’Appello proceduto ad un corretto esame di tutti i criteri posti dall’art. 8 della l. n. 604/1966 ampiamente motivando su ciascuno.
Il ricorso principale, in conclusione, va dichiarato inammissibile.
Stante la soccombenza reciproca va disposta la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, sia con riguardo al ricorso principale che a quello incidentale.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso incidentale, dichiara inammissibile il ricorso principale e compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente principale e del ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello,
ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale della Sezione