Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 30277 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 30277 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso 8468-2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– RAGIONE_SOCIALE –
contro
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controRAGIONE_SOCIALE –
avverso la sentenza n. 7144/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 04/01/2019 R.G.N. 3771/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/10/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 23/10/2024
CC
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che, con sentenza del 4 gennaio 2019, la Corte d’Appello di Napoli confermava la decisione resa dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE e accoglieva la domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE, avente ad oggetto il r iconoscimento del diritto dell’istante, medico convenzionato di medicina generale operante in forma associata nell’ambito dell’istituto della ‘medicina di gruppo’, a percepire per l’intero e non in quota parte, come disposto dalla RAGIONE_SOCIALE, l’indennità di collaboratore di studio, in relazione all’assunzione con contratto part time di un’impiegata d’ordine inquadrata nel livello 4S del CCNL dipendenti degli studi professionali destinata ad operare in favore di tutti i medici titolari dello studio costituenti una medicina di gruppo;
che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto a fronte della chiarezza della formulazione letterale delle clausole contrattuali succedutesi nel tempo a regolamentare l’istituto, l’indennità per il collaboratore di studio debba essere attribuita per intero a ciascun medico operante in forma associata e/o costituente una medicina di gruppo;
che per la cassazione di tale decisione ricorre la RAGIONE_SOCIALE, affidando l’impugnazione ad un unico articolato motivo, cui resiste, con controricorso, il COGNOME;
CONSIDERATO
che la RAGIONE_SOCIALE, in apertura del ricorso, riassume la propria impugnazione denunciando, cumulativamente, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., in una con il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, la violazione e falsa applicazione dell’art. 45, d.P.R. n. 484/1996, dell’art. 45 d.P.R. 270/2000, dell’art. 45 punti 2 e 4 dell’Accordo Ragionale Integrativo per RAGIONE_SOCIALE Medicina Generale per la RAGIONE_SOCIALE pubblicato sul BURC n. 32 del 27.7.2003, nonché dell’a rt. 59, n. 14, CCNL 2004/2005 e del successivo CCNL 2008/2009 e la
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violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’omessa pronunzia in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale in ordine alla ‘prescrizione di quanto richiesto dal RAGIONE_SOCIALE in 2957 del primo grado ai sensi dell’art. 2955, punto 2 o dell’art. Codice Civile’ che ‘nella fattispecie si eccepisce e ribadisce’;
che i primi due profili del motivo, i quali, in quanto strettamente connessi, riguardando entrambi l’interpretazione della disciplina contrattuale intervenuta nel tempo a regolare l”indennità di collaboratore di studio, possono essere qui trattati congiuntamente, come del resto è la stessa RAGIONE_SOCIALE a fare, omettendo di porre i motivi sotto una distinta rubrica e dedicarvi una trattazione separata, si rivelano inammissibili, dal momento che, a fronte della lapidaria ma motivata conclusione della Corte territoriale, per cui la chiarezza e la continuità delle clausole contrattuali erano tali da indurre a ritenere che l’indennità di collaboratore di studio doveva essere attribuita per intero a ciascun medico anche se operante in forma associata, la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nulla argomenta in ordine alla denunciata violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c. né svolge alcuna precisa critica con riguardo alla ritenuta erronea interpretazione delle invocate norme della RAGIONE_SOCIALE sul punto, limitandosi a sostenere apoditticamente e senza alcun riferimento testuale che, in ipotesi di esercizio dell’attività professionale medica in forma associata il singolo medico avrebbe avuto diritto all’erogazione dell’indennità pro quota, omettendo anche di indicare il criterio della ripartizione;
che parimenti risulta inammissibile il terzo dei profili di impugnazione denunciati dalla RAGIONE_SOCIALE, atteso che, anche a non voler considerare che nel corpo dell’esposizione del ricorso nulla, se non la mera enunciazione del vizio, è argomentato a riguardo, la RAGIONE_SOCIALE non dà conto di aver
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tempestivamente sollevato l’eccezione di prescrizione cui fa qui riferimento in relazione a due distinti parametri normativi, di cui lamenta la mancata decisione da parte della Corte territoriale ; che il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile; che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 e euro 4.000,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del RAGIONE_SOCIALE, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte suprema di cassazione il 23 ottobre 2024.
La Presidente (NOME COGNOME)