Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 148 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 148 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 06/01/2025
Il Tribunale di Benevento ha accolto le domande proposte (originariamente con distinti ricorsi) da NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME medici di base legati da rapporto associativo ed ha condannato la ASL di Benevento a corrispondere ai medesi mi l’indennità di collaboratore di studio in misura intera per ciascuno, per il periodo dal 1.1.2008 al 31.12.2009.
La Corte d’Appello di Napoli ha confermato la sentenza di primo grado, respingendo l’impugnazione dell’Azienda.
Avverso tale sentenza l’Azienda Sanitaria Locale di Benevento ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi.
NOME COGNOME ha resistito con controricorso, illustrato da memoria.
NOME COGNOME e NOME COGNOME sono rimasti intimati.
DIRITTO
Con il primo motivo il ricorso denuncia «vizio della sentenza di appello per la mancanza di giurisdizione della stessa in favore del TAR Campania-Napoli o l’incompetenza per materia del giudice del lavoro in favore del Tribunale civile di Benevento», nonché «vizio della sentenza ex art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, per violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. in relazione all’art. 45 d.P.R. n. 484/1996, lettera L, d.P.R. n. 270 del 2000 all’art. 45, Accordo Integrativo Regionale Campania BURC n. 32 del 21.7.2003, art. 45, punto 2, CCNL del 2008/2009»
Con il secondo motivo il ricorso denuncia «vizio della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 3) per violazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ. e vizio della sentenza ex art. 360 n. 5, c.p.c. in relazione all’art. 45 B4 d.P.R. n. 270 del 2000, all’art. 45, lett. B4, Accordo Integrativo Regionale Campania BURC n. 32
del 21.7.2003, agli artt. 54 e 59 A.C.N. Anno 2004/2005 del 2005 e agli artt. 54 e 59 A.C.N. Medicina Generale 2008-2009»
Con il terzo motivo, il ricorso denuncia «violazione della sentenza ex art. 360 c.p.c. nn. 3 e 5 per violazione dell’art. 2697 c.c. e art. 414, n. 4 c .p.c.»
Le censure relative al difetto di giurisdizione e di competenza per materia sono inammissibili.
Il Tribunale di Benevento ha deciso nel merito ed ha dunque ritenuto la giurisdizione del giudice ordinario e la propria competenza per materia; non risultando che la ASL abbia posto le relative questioni nel giudizio di appello, sulla giurisdizione e sulla competenza per materia e si è formato il giudicato implicito.
Nella restante parte il primo motivo viene esaminato congiuntamente agli altri motivi, in quanto la stessa ricorrente, dopo avere distinto le censure in rubrica, svolge una trattazione unitaria e indifferenziata delle suddette critiche mosse alla sentenza impugnata.
Tali censure sono inammissibili.
Come evidenziato da Cass. n. 1056/2024 in una fattispecie analoga riguardo al il primo ed il terzo motivo, che denunciano in modo promiscuo anche il vizio di cui all’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., deve rammentarsi che, in caso di doppia decisione conforme nei due gradi del giudizio di merito, «il ricorso per cassazione può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del primo comma dell’art. 360» (art. 348 -ter , commi 4 e 5 cod. proc. civ., la cui disci plina è stata ora trasfusa nell’art. 360, comma 4, cod. proc. civ., dall’art. 3, comma 27, lett. a, n. 1, del d.lgs. n. 149/2022).
Il primo e secondo motivo denunciano direttamente anche la violazione delle norme contenute nella contrattazione collettiva, il che è in astratto consentito, sia pure limitatamente ai «contratti e accordi collettivi nazionali» (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), con esclusione di quelli integrativi regionali (v., ex multis , Cass. nn. 1826/2009, 29288/2019, 17716/2016, 7671/2016).
Non è inoltre configurabile l’omessa motivazione, avendo la Corte territoriale rilevato che in data 30.12.1999 ciascuno dei medici di base con autonomo contratto aveva assunto NOME e l’aveva inquadrata part-
time al livello 4S del CCL del settore Studi Professionali; ha inoltre evidenziato che l’art. 45 del D.P.R. n. 270/2000 riconosce l’indennità in ragione del numero degli assistiti, rimandando agli accordi regionali per la disciplina in concreto della misura de ll’indennità spettante a ciascun medico in caso di lavoro associato, mentre l’Accordo Regionale Integrativo per la Medicina Generale per la Regione Campania (pubblicato sul BURC del 21.7.2003) per i medici costituenti una medicina di gruppo prevede la corresponsione del contributo in misura piena.
Ha dunque osservato che in sede regionale non era prevista la suddivisione dell’indennità né un requisito orario minimo per ciascun medico; ha poi aggiunto che la sentenza del Tribunale di Benevento n. 2323/2009, emessa tra le stesse parti e passata in giudicato, aveva riconosciuto il diritto alla percezione dell’indennità collaboratore di studio per le annualità1.1.2003 -31.12.2004 e 1.1.2005-31.12.2007 con le stesse argomentazioni; ha infine evidenziato la mancanza di allegazioni e prove di circostanze sopravvenute e ostative al riconoscimento del diritto anche in relazione alle ulteriori condizioni del 25% degli assistiti e del 40% del numero dei medici in associazione.
L’Azienda ricorrente non ha inoltre censurato la statuizione secondo cui in difetto di allegazione di circostanze sopravenute al giudicato e ostative al riconoscimento del diritto (statuizione che costituisce un’autonoma ratio decidendi ).
10. Deve in proposito rammentarsi il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui qualora la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la de cisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, in nessun caso potrebbe produrre l’annull amento della sentenza (Cass. n. 17182/2020; Cass. n.10815/2019; Cass. n. 7499/2019; Cass. n. 15399/2018; Cass. 9752/2017; Cass. n. 2108/2012 e Cass. n. 22753/2011).
11. Infine i motivi sollecitano un giudizio di merito attraverso la rilettura delle note nn. 106758/2008 del Dirigente UOC Affari Generali della ASL di Benevento,
delle note n. 0601741 del 10.7.2008 e n. 0836518 e del 9.10.2008 della Regione Campania, nonché della nota dei ricorrenti prot. n. 1336 del 10.4.2000
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n.115 del 2002, dell’obbligo, per il ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
PQM
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna parte ricorrente a rifondere le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 4000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15% e accessori di legge;
dà atto della sussistenza dell’obbligo per parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n.115 del 2002, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della