Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 23887 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 23887 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 05/09/2024
Oggetto: Pubblico impiego -operai RAGIONE_SOCIALE -indennità chilometrica
AVV_NOTAIO
NOME COGNOME
Presidente
–
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
AVV_NOTAIO rel. –
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
AVV_NOTAIO –
AVV_NOTAIO COGNOME
AVV_NOTAIO –
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
AVV_NOTAIO –
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5583/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO NOME COGNOME , con diritto di ricevere le comunicazioni all’indirizzo pec dei Registri di Giustizia;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e
difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME con diritto di ricevere le comunicazioni all’indirizzo pec dei Registri di Giustizia;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2122/2022 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 23/11/2022 R.G.N. 987/2020;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 18/06/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
Con sentenza del 23.11.2022, la Corte d’appello di Bari confermava la decisione resa dal Tribunale di Bari che aveva accolto la domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE avente ad oggetto il riconoscimento del diritto del COGNOME ad ottenere ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 23 C.I.R.L. vigente per gli addetti ai lavoro di sistemazione idraulico -forestale e agraria RAGIONE_SOCIALEa Regione RAGIONE_SOCIALE il pagamento RAGIONE_SOCIALE‘indennità chilometrica ragguagliata ai chilometri percorsi per raggiungere da Conversano – da qualificarsi quale centro di raccolta – i luoghi ove ha svolto l’RAGIONE_SOCIALE lavorativa nonché quelli relativi al rientro a Conversano.
In particolare, il COGNOME, operaio assunto alle dipendenze RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE con contratti a tempo determinato fino al 2009 e quindi con tempo indeterminato dal 21.04.2011, venendo preposto alle mansioni di ‘conduttore di impianti irrigui’ di cui al livello 4° del C.C.N.L. e dei contratti integrativi RAGIONE_SOCIALE per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico agraria RAGIONE_SOCIALEa Regione RAGIONE_SOCIALE, aveva dedotto di avere effettuato, nei detti specificamente indicati, il tragitto di andata e ritorno dal RAGIONE_SOCIALE o comunque dal luogo di residenza del ricorrente sino al luogo di lavoro/centro operativo (INDIRIZZO Conversano), così come indicato nei riepiloghi di presenze/percorrenze in formato elettronico inviate dalla a stessa RAGIONE_SOCIALE in relazione ai veri periodi, sempre utilizzando l ‘ automezzo di sua
proprietà, non avendo lo stesso mai usufruito di un mezzo di trasporto alternativo.
Aveva precisato che ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 23 comma 3 del C.I.R.L., il centro di raccolta riferito ad ogni lavoratore doveva essere individuato presso il Comune di assunzione e residenza del medesimo, essendosi peraltro la agenzia resistente impegnata con le organizzazioni sindacali di RAGIONE_SOCIALE ad applicare la regola stabilita nel detto articolo come attestato dal verbale d ‘ intesa del 18.04.2011, dal verbale d ‘ intesa del 04.05.2011, dal verbale sindacale del 10.04.2013, dal verbale sindacale del 17.04.2013 e dal verbale sindacale del 20.05.2013.
Aveva evidenziato che l ‘ RAGIONE_SOCIALE, contravvenendo alle disposizioni contrattuali in vigore, aveva unilateralmente modificato il centro di raccolta del ricorrente, spostandolo da RAGIONE_SOCIALE a Conversano fino alla INDIRIZZO Casopietro.
Il Tribunale aveva accolto la domanda e condannato parte resistente al pagamento RAGIONE_SOCIALEa somma di euro 4.438,32.
La sentenza era confermata dalla Corte d’appello di Bari che respingeva l’impugnazione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE.
Riteneva la Corte territoriale che : i ) la prospettazione RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE circa la propria natura di soggetto pubblico quale condizione ostativa all ‘ applicabilità degli accordi contrattuali invocati dal ricorrente fosse inammissibile in quanto nuova; ii ) fosse inapplicabile all ‘ RAGIONE_SOCIALE la disposizione di cui all ‘ art. 6, comma 12, del D.L. n. 78/2010 in quanto ente strumentale RAGIONE_SOCIALEa Regione RAGIONE_SOCIALE; iii ) fosse infondata la tesi sostenuta dall ‘ appellante relativa ad una diversa individuazione del ‘ centro di raccolta, in quanto su una non corretta lettura RAGIONE_SOCIALEe norme contrattuali; iv ) fossero da richiamare propri precedenti resi in vicende del tutto analoghe e così l ‘ interpretazione ivi resa del contenuto del verbale di accordo 18.04.2011 sulla individuazione dei centri di raccolta e RAGIONE_SOCIALE ‘ accordo del 04.05.2011 che stabiliva la coincidenza tra i centri di raccolta o con la residenza del lavoratore ovvero con il centro per
l ‘ impiego facendo cadere la scelta a quello (cioè al centro di raccolta) più vicino al centro lavorativo (punto A) nonché RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 54 del CCNL secondo cui il centro di raccolta è di norma individuato il più vicino possibile al posto di lavoro, tenendo conto RAGIONE_SOCIALEa situazione RAGIONE_SOCIALEa viabilità pubblica e RAGIONE_SOCIALEa provenienza dei lavoratori e l ‘ individuazione del centro di raccolta deve essere comunque funzionale a ridurre al minimo il disagio dei lavoratori e a salvaguardare l ‘ economicità RAGIONE_SOCIALE ‘ azienda.
Riteneva, in particolare, che, tenendo conto RAGIONE_SOCIALEa finalità perseguita, le norme di cui agli accordi sopra menzionati andavano interpretate nel senso che, per determinare l ‘ ammontare RAGIONE_SOCIALE ‘ indennizzo, doveva essere computata la minor distanza intercorrente tra il posto di lavoro e il luogo di residenza del lavoratore ovvero tra il posto di lavoro e il centro per l ‘ impiego di residenza del lavoratore e dunque che per parametrare l ‘ indennità chilometrica doveva prendersi a riferimento, quale centro di raccolta, il centro per l ‘ impiego più vicino alla residenza del lavoratore, ciò peraltro in linea con l ‘ esito RAGIONE_SOCIALEa riunione sindacale del 16.10.2014, nel corso RAGIONE_SOCIALEa quale le RAGIONE_SOCIALE e l ‘ RAGIONE_SOCIALE avevano chiarito che: « le parti in riferimento all ‘ art. 23 dopo ampio dibattito raggiungono la seguente intesa: l ‘ art. 23 va interpretato nel senso che, fermo restando quanto già previsto dal nuovo CIRL, qualora la residenza anagrafica del lavoratore risulti più prossima al centro lavorativo rispetto al centro di raccolta, l ‘ indennità chilometrica sarà corrisposta dalla stessa residenza e non dal entro di raccolta» .
Avverso tale decisione l ‘ RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso che, con quattro motivi, è concentrato sulla contestazione RAGIONE_SOCIALE ‘ applicabilità all ‘ attuale controricorrente, in quanto dipendente di un ente pubblico non economico, RAGIONE_SOCIALEa contrattazione collettiva RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE vigente in ambito privatistico per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria e, in particolare, del CCNL 7.12.2010 e del CIRL 10.6.2014.
Il lavoratore si è difeso con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 380 -bis .1 c.p.c.
Lo svolgimento RAGIONE_SOCIALE ‘ adunanza camerale è iniziato in data 18.6.2024 e, a seguito RAGIONE_SOCIALEa sospensione di tutte le RAGIONE_SOCIALE disposta dal Presidente Aggiunto RAGIONE_SOCIALEa Corte a causa RAGIONE_SOCIALEa situazione verificatasi nel palazzo RAGIONE_SOCIALEa Corte di Cassazione, è proseguito in data 27.6.2024 come da provvedimento del Presidente del Collegio in data 19.6.2024.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo la ricorrente denuncia, «in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.: nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per violazione del principio iura novit curia ex art. 113 c.p.c. e per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 132, n. 4, c.p.c.; motivazione assente, apparente, manifestamente e irriducibilmente contraddittoria».
La ricorrente sostiene che la Corte d’appello, pur non contestando la natura di ente pubblico non economico RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, avrebbe omesso di motivare in diritto la ritenuta applicabilità RAGIONE_SOCIALEa contrattazione collettiva del lavoro privato, limitandosi a constatare il fatto che la stessa RAGIONE_SOCIALE «ha sempre applicato il CCNL dei lavoratori idraulico –RAGIONE_SOCIALE e il Contratto Integrativo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE -CIRL».
1.1. Il motivo è palesemente infondato, perché la Corte territoriale, lungi dal discostarsi dal principio per cui «nel pronunciare sulla causa il giudice deve seguire le norme del diritto» (art. 113, comma 1, c.p.c.), ha indicato nella l.r. n. 3 del 2010 la fonte del diritto alla quale ricondurre l’applicabilità all’attuale controricorrente RAGIONE_SOCIALEa contrattazione collettiva di tipo privatistico. E l’indicazione RAGIONE_SOCIALEa fonte normativa, insieme al rilievo fattuale che il lavoratore in questione non era stato già precedentemente assunto a tempo indeterminato dalla Regione, integra gli estremi di una motivazione RAGIONE_SOCIALEa decisione assunta, tutt’altro che meramente apparente o irriducibilmente contraddittoria.
Il fatto che la Corte d’Appello abbia anche sottolineato l’indubbia contraddizione, nella difesa RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, di negare l’applicabilità di contratti collettivi di lavoro da lei stessa continuativamente applicati (tant’è che la controversia è insorta sulla diversa interpretazione di quei contratti) nulla toglie e nulla aggiunge alla motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, «in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 54 del CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico -forestale e idraulico -agraria del 7.12.2010 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 1362 c.c. in relazione all’art. 23 del CIRL RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE del 10.6.2014. Violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 117, comma 2, lett. L, Cost.; violazione degli artt. 1, 2 e 3 del d.lgs. n. 165/2001».
Sostiene che la Corte territoriale abbia errato nel ritenere applicabili alla fattispecie in esame il CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico -forestale e idraulico -agraria del 7.12.2010 e il relativo CIRL RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, perché la disciplina del rapporto di lavoro pubblico privatizzato è rimessa alla legislazione esclusiva RAGIONE_SOCIALEo Stato a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 117, comma 2, lett. L, Cost., essendo riconducibile alla materia «ordinamento civile» e vincolando anche i rapporti alle dipendenze degli enti RAGIONE_SOCIALE ad autonomia differenziata. Ribadisce che RAGIONE_SOCIALE è un ente pubblico non economico, il che determina l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa disciplina dettata dal d.lgs. n. 165 del 2001, applicabile a tutte le pubbliche amministrazioni, in forza di quanto espressamente disposto all’art. 1, mentre il comma 2 specifica che per pubbliche amministrazioni si intendono anche «gli enti pubblici non economici RAGIONE_SOCIALE».
In definitiva, secondo la ricorrente, i rapporti di lavoro in esame sono riconducibili allo schema del rapporto di lavoro pubblico in quanto intercorrono con un ente pubblico e sono posti in essere al fine di soddisfare fini istituzionali RAGIONE_SOCIALE‘Ente.
Strettamente connesso al secondo è il terzo motivo, con il quale la ricorrente denuncia, «in relazione all’art. 360 comma 1, n. 3, c.p.c.: la violazione degli artt. 2, comma 2, 40 e 40 -bis del d.lgs. n. 165/2001.
Violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 54 del CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico -forestale e idraulico -agraria del 7.12.2010 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 1362 c.c. in relazione all’art. 23 del CIRL RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE del 10.6.2014».
RAGIONE_SOCIALE sostiene che la natura pubblicistica del rapporto non consente di applicare l’invocato istituto RAGIONE_SOCIALE‘attribuzione di una indennità di percorrenza chilometrica, in quanto previsto da una contrattazione di secondo livello privatistica ed in violazione dei principi fondamentali dettati dagli artt. 2, 40 e 40 -bis del d.lgs. n. 165 del 2001 in materia di contrattazione collettiva di diritto pubblico, in cui la rappresentanza RAGIONE_SOCIALEa parte datoriale è riservata all’ARAN.
I suddetti motivi, da esaminare congiuntamente per la stretta connessione tra di loro, sono infondati.
4.1. Questa Corte ha già avuto modo di ricordare che l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa contrattazione collettiva del settore privato agli addetti ai lavori di sistemazione idraulico -forestale e idraulico -agraria dipendenti RAGIONE_SOCIALEe pubbliche amministrazioni « affonda le sue radici nella legge n. 124 del 1985, con la quale era stato previsto che il ‘RAGIONE_SOCIALE, per fronteggiare le esigenze relative all’esecuzione dei lavori condotti in amministrazione diretta per la conservazione e la protezione dei beni indicati negli articoli 68 e 83 del citato decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALEa Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, può ricorrere ad assunzioni di personale operaio con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato’ ed era stato stabilito che ‘Le assunzioni e il trattamento economico sono regolati dalle norme sulla disciplina del contratto collettivo RAGIONE_SOCIALE di lavoro e da quelle sul collocamento’. » (Cass. n. 6193/2023).
E tale disciplina si poneva a sua volta in continuità con le previsioni RAGIONE_SOCIALEa legge n. 205 del 1962, che già in precedenza aveva consentito all’amministrazione forestale di assumere, sia pure solo a tempo
determinato, operai con contratti di diritto privato (Cass. S.U. nn. 3465/1998 e 24670/2009).
A seguito del trasferimento RAGIONE_SOCIALEe competenze dallo Stato alle Regioni, anche queste ultime si sono dotate di normative analoghe, tra le quali rientra la l.r. RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE n. 3 del 2010, istitutiva RAGIONE_SOCIALEa «RAGIONE_SOCIALE», e, in particolare, il suo art. 12, comma 3, secondo cui: « Al personale operaio RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE si applica il contratto collettivo RAGIONE_SOCIALE per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico -forestale e idraulico -agraria con conseguente applicazione del relativo trattamento giuridico -economico e assicurativo -previdenziale ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 1, comma 14, del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. Al restante personale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, ivi inclusi gli operai già inquadrati nei ruoli RAGIONE_SOCIALE di cui alla lettera a) del comma 2 e salvo quanto disposto dal comma 5, si applica lo stato giuridico e la disciplina contrattuale per i dipendenti di regioni e autonomie locali e viene confermato il diritto al rientro in casi di mutamento RAGIONE_SOCIALEa natura giuridica RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE ».
In sostanza, mentre agli operai già dipendenti RAGIONE_SOCIALEa Regione a tempo indeterminato (« operai già inquadrati nei ruoli RAGIONE_SOCIALE di cui alla lettera a) del comma 2 ») « si applica lo stato giuridico e la disciplina contrattuale per i dipendenti di regioni e autonomie locali », agli operai assunti dall’RAGIONE_SOCIALE, di cui alla lettera b) del precedente comma 2 (tra i quali, come accertato in sentenza, l’attuale controricorrente), « si applica il contratto collettivo RAGIONE_SOCIALE per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico -forestale e idraulico -agraria ».
Ma anche a livello RAGIONE_SOCIALE è stata più di recente, e in termini ben più ampi, ribadita la tradizionale possibilità di ricondurre questo settore del lavoro pubblico alla contrattazione collettiva privatistica con l’art. 7 -bis , del d.l. n. 120 del 2021, convertito in legge n. 155 del 2021, il quale
prevede: « per gli addetti ai lavori agricoli e RAGIONE_SOCIALE assunti con contratti di diritto privato dalle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l’esecuzione in amministrazione diretta dei lavori concernenti le opere di bonifica, idraulico –RAGIONE_SOCIALE, idraulico -agrarie, di gestione forestale, di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi e in zone di interfaccia urbano -rurale, di forestazione e agrarie -florovivaistiche si applicano, nei limiti di spesa previsti a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti per le spese del personale RAGIONE_SOCIALEe pubbliche amministrazioni, i relativi contratti o accordi collettivi nazionali, RAGIONE_SOCIALE e provinciali. Per le amministrazioni pubbliche partecipa al tavolo di contrattazione RAGIONE_SOCIALE e a livello territoriale per la stipulazione del contratto collettivo RAGIONE_SOCIALE di lavoro privatistico un rappresentante RAGIONE_SOCIALEe regioni ».
Tale disposizione, con il riferimento ai vincoli di spesa e integrando la compagine datoriale in ambito sindacale con un rappresentante degli enti pubblici di riferimento, si è fatta carico di allineare il moRAGIONE_SOCIALEo, pur nella sua confermata specificità, a quello generale proprio del d.lgs. n. 165 del 2001.
4.2. Più precisamente, sui limiti RAGIONE_SOCIALEa compatibilità tra siffatta disciplina speciale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico -forestale e idraulico -agraria dipendenti degli enti pubblici non economici e i principi che regolano il pubblico impiego contrattualizzato questa Corte si è recentemente pronunciata proprio con riguardo a un dipendente RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e, quindi, alla legislazione speciale RAGIONE_SOCIALEa Regione RAGIONE_SOCIALE (Cass. n. 10811/2023; conf. Cass. n. 21006/2023).
Si è quindi statuito – e qui si intende ribadire – che « l’applicazione del CCNL di diritto privato non osta alla qualificazione del rapporto in termini di lavoro pubblico ». Di conseguenza, « il richiamo RAGIONE_SOCIALE‘art. 12, comma 3, prima parte al ‘contratto collettivo RAGIONE_SOCIALE per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico -forestale e idraulico -agraria’ ed al relativo ‘trattamento giuridico -economico e assicurativo -previdenziale’ va inteso
come strettamente inerente … alle qualifiche di inquadramento dei lavoratori ed alle mansioni esigibili, nonché al trattamento economico ivi previsto. … Viceversa, non può operare, per la prevalenza RAGIONE_SOCIALEe regole comuni del lavoro privatizzato ed in specie RAGIONE_SOCIALE‘art. 52 d. lgs. 165/2001, la disciplina di acquisizione del diritto all’inquadramento per effetto RAGIONE_SOCIALE‘esercizio di fatto RAGIONE_SOCIALEe corrispondenti mansioni superiori ».
4.3. Ebbene, nel caso di specie, il lavoratore invoca – sulla base di una legge RAGIONE_SOCIALE che la prevede – l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa contrattazione collettiva di diritto privato con riferimento a una norma che riguarda il « trattamento economico ivi previsto » (rimborso chilometrico). Sicché, sulla scorta RAGIONE_SOCIALEa richiamata giurisprudenza, non sussiste alcun impedimento all’applicazione di quella contrattazione collettiva, che « si giustifica in ragione del particolare settore nel quale gli operai RAGIONE_SOCIALE operano » (Cass. n. 6193/2023 cit.).
4.4. Sebbene nel ricorso non si faccia riferimento in alcun modo alla relativa questione, è opportuno rilevare che la fondatezza dei sopra esposti argomenti non viene meno per effetto RAGIONE_SOCIALE‘abrogazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 12, comma 3, RAGIONE_SOCIALEa l.r. n. 3 del 2010 da parte RAGIONE_SOCIALE‘art. 32 RAGIONE_SOCIALEa l.r. n. 45 del 2012.
Infatti, l’art. 23 RAGIONE_SOCIALEa l.r . n. 36 del 2017, ha poi inserito, nel testo RAGIONE_SOCIALE‘art. 12 RAGIONE_SOCIALEa l.r. n. 3 del 2010, un comma (2 -quinquies ), il quale nuovamente prevede che: « Al personale forestale/agricolo, impiegato, ovvero operaio, RAGIONE_SOCIALE‘agenzia si applica il contratto collettivo RAGIONE_SOCIALE per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico -forestale e idraulico -agraria, con conseguente applicazione del relativo trattamento giuridico -economico e assicurativo -previdenziale ».
Ma anche per quanto riguarda il periodo intermedio tra il 2012 (anno di abrogazione del comma 3 RAGIONE_SOCIALE‘art. 12 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 3 del 2010) e il 2017 (anno di introduzione nel medesimo art. 12 RAGIONE_SOCIALE‘analogo comma 2 -quinquies ), occorre considerare che il citato art. 32 RAGIONE_SOCIALEa l.r. n. 45, nell’abrogare l’esplicito riferimento alla contrattazione collettiva di diritto
privato, dispose anche che « al fine di garantire ai propri dipendenti parità di trattamento contrattuale, l’RAGIONE_SOCIALE avvia, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa presente legge, un’apposita procedura di informazione e di consultazione RAGIONE_SOCIALEe organizzazioni sindacali sottoscrittrici dei Contratti collettivi nazionali dalla stessa applicati e RAGIONE_SOCIALEe confederazioni alle quali esse aderiscono ».
Dunque, con la previsione di una nuova procedura di informazione e di consultazione con le medesime organizzazioni sindacali sottoscrittrici dei Contratti collettivi nazionali precedentemente applicati, anche la norma introdotta nel 2012 implicava la perdurante applicazione dei contratti collettivi di diritto privato.
Con il quarto motivo la ricorrente denuncia, «in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 d.lgs. n. 78/2010; violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 3, legge n. 196/2009; violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 14 preleggi».
Assume che la sentenza impugnata viola l’art. 6, comma 12, del d.lgs. n. 78 del 2010, secondo cui «gli articoli 15 RAGIONE_SOCIALEa legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 RAGIONE_SOCIALEa legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al d.lgs. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettive»
5.1. Il motivo – che pone una questione che non risulta in alcun modo sollevata o trattata nei due gradi di merito – è comunque infondato, perché non tiene conto del fatto che le disposizioni RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 del d.lgs. n. 78 del 2010 « non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio RAGIONE_SOCIALE, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento RAGIONE_SOCIALEa finanza pubblica », come si legge nel successivo comma 20 del medesimo articolo. Pertanto, « il vincolo per le Regioni non è diretto ma va inserito nella determinazione complessiva del tetto massimo dei risparmi di spesa che esse devono conseguire » (v., sul punto, Cass. n. 31881/2018, alla cui
più ampia motivazione – anche con riguardo ai pertinenti richiami RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale – si rinvia ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 118 disp. att. c.p.c.).
In definitiva, la semplice invocazione del contenuto RAGIONE_SOCIALE‘art. 6, comma 12, del d.l. n. 78 del 2010 non basta per dare fondamento dalla censura secondo cui la Corte d’Appello avrebbe dato applicazione a una clausola RAGIONE_SOCIALEa contrattazione collettiva divenuta inefficace in forza di quella disposizione di legge.
Rigettato il ricorso, le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
Si dà atto che, stante l ‘ esito del ricorso, sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese generali al 15%, ad euro 200,00 per esborsi e agli accessori di legge, con attribuzione in favore RAGIONE_SOCIALE ‘ AVV_NOTAIO NOME COGNOME, dichiaratosi antistatario;
si dà atto che, stante l ‘ esito del ricorso, sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Sezione Lavoro