Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 23716 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 23716 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME
Data pubblicazione: 04/09/2024
Oggetto: Pubblico impiego – operai RAGIONE_SOCIALE – indennità chilometrica
Dott.
NOME COGNOME
Presidente –
Dott. NOME COGNOME
Consigliere –
Dott. NOME COGNOME
Consigliere –
Dott. COGNOME
Consigliere rel-
Dott. NOME COGNOME
Consigliere –
seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20932/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in INDIRIZZO presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME , rappresentata e difesa dall ‘ avvocato NOME COGNOME , domicilio PEC: EMAIL;
– ricorrente –
COGNOME NOME , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO che lo rappresenta e difende, con cui domicilia all’indirizzo PEC EMAIL
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1185/2021 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 11/06/2021 R.G.N. 1870/2019; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 18 e
27/06/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 1185/2021, la Corte d’Appello di Bari ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Bari ha accolto la domanda proposta da NOME COGNOME, nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto del lavoratore ad ottenere, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 23 C.I.R.L. vigente per gli addetti ai lavoro di sistemazione idraulico-forestale e agraria RAGIONE_SOCIALEa Regione RAGIONE_SOCIALE, il pagamento RAGIONE_SOCIALE‘indennità chilometrica ragguagliata ai chilometri percorsi per raggiungere dal Comune di Vernole – Comune di residenza – i luoghi ove ha svolto l’RAGIONE_SOCIALE lavorativa (Lecce) nonché quelli relativi al rientro al Comune di Vernole.
Il Tribunale ha condannato RAGIONE_SOCIALE a pagare al lavoratore la somma di euro 12.417,95 oltre interessi legali come per legge.
La Corte d’Appello ha premesso che nella specie si applica la prescrizione quinquennale, che la domanda ha riguardato il periodo dal 2010 al 2015, e che il lavoratore ha prodotto in atti una missiva interruttiva, ricevuta dall’RAGIONE_SOCIALE il 4 agosto 2016, e successivamente una seconda lettera interruttiva del 2013.
Ha disatteso la doglianza RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE di tardività RAGIONE_SOCIALEa produzione in primo grado da parte del lavoratore di tale seconda lettera interruttiva RAGIONE_SOCIALEa prescrizione risalente al 27 maggio 2013.
Il giudice di secondo grado ha affermato, in proposito, che sebbene tale documento sia stato prodotto tardivamente in primo grado, va
considerato che l’eccezione di interruzione RAGIONE_SOCIALEa prescrizione è eccezione in senso lato, rilevabile dal giudice anche d’ufficio, sebbene sulla base di allegazioni e di prove ritualmente acquisite o acquisibili al processo, e nel rito del lavoro, sulla base dei poteri istruttori ex art. 421, cod. proc. civ.
Inoltre, ha ricordato (Cass., n. 33393 del 2019) che nel rito del lavoro, la produzione di documenti successivamente al deposito degli atti introduttivi è ammissibile non solo nel caso di documenti formati o giunti nella disponibilità RAGIONE_SOCIALEa parte dopo lo spirare dei termini preclusivi, ma anche, come nella specie precisa la Corte d’Appello, qualora la loro rilevanza emerga in ragione RAGIONE_SOCIALE‘esigenza di replicare a difese altrui; l’acquisizione documentale può essere disposta d’ufficio, anche su sollecitazione di parte, se i documenti risultino indispensabili per la decisione, cioè necessari per integrare, in definizione di una pista probatoria concretamente emersa, la dimostrazione RAGIONE_SOCIALE‘esistenza o inesistenza di un fatto la cui sussistenza o insussistenza, altrimenti, sarebbe destinata ad essere definita secondo la regola sull’onere RAGIONE_SOCIALEa prova.
La Corte d’Appello, quindi, ha affermato che il lavoratore era titolare di contratto di lavoro a tempo indeterminato con la Regione RAGIONE_SOCIALE. Per effetto RAGIONE_SOCIALEa delibera RAGIONE_SOCIALEa Giunta RAGIONE_SOCIALE n. 863 del 2010, è stato deliberato il trasferimento all’RAGIONE_SOCIALE del personale ex art. 12, comma 2, lett. a), di cui all’allegato A – tra cui è rientrato il lavoratore medesimo, che ha effettuato l’opzione di cui all’art.12, comma 5, RAGIONE_SOCIALEa legge reg. RAGIONE_SOCIALE n. 3 del 2010.
Pertanto, il rapporto di lavoro per cui è causa è intercorso con l’RAGIONE_SOCIALE e ha trovato applicazione il contratto collettivo RAGIONE_SOCIALE di lavoro per gli addetti alla sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria.
Infine, la Corte d’Appello ha disatteso le doglianze relative ai conteggi.
Avverso tale decisione l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso, prospettando quattro motivi.
Il lavoratore ha resistito con controricorso.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1, cod. proc. civ.
L’adunanza camerale si è svolta in data 18 giugno 2024 e, a seguito RAGIONE_SOCIALEa sospensione di tutte le RAGIONE_SOCIALE disposta dal Presidente Aggiunto RAGIONE_SOCIALEa Corte a causa RAGIONE_SOCIALEa situazione verificatasi nel Palazzo RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione, è proseguita in data 27 giugno 2024 come da provvedimento del Presidente in data 19 giugno 2024.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza resa dalla Corte D’Appello per omessa pronuncia sull’eccezione di prescrizione quinquennale.
Il giudice di primo grado, ad avviso RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, non ha esaminato l’eccezione di prescrizione, in ragione di una motivazione generica solo in parte riferibile alla fattispecie. Tale vizio è stato dedotto in appello, ma non è stato esaminato dal giudice di secondo grado, che invece ha motivato sulla non tardività RAGIONE_SOCIALEa produzione in primo grado RAGIONE_SOCIALEa missiva del 2013.
Il motivo non è fondato.
La Corte d’Appello ha esaminato la censura di ‘omessa pronuncia in relazione all’eccepita prescrizione quinquennale’ (v. pag. 3 RAGIONE_SOCIALEa sentenza di appello) e l’ha rigettata, in quanto in primo grado era stata prodotta la missiva del 27 maggio 2013, interruttiva RAGIONE_SOCIALEa prescrizione. Tale produzione, ha affermato il giudice di secondo grado, non è tardiva sia perché relativa ad eccezione in senso lato, sia in ragione dei poteri officiosi ex art. 421, cod. proc. civ.
Dunque, secondo il consolidato insegnamento RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza di questa Corte (v. Cass., n. 12131 del 2023), non ricorre nella specie il vizio di omessa pronuncia, atteso che la decisione del giudice di appello, oltre ad essere motivata, risulta incompatibile con la pretesa RAGIONE_SOCIALEa
ricorrente, deponendo comunque per la pronunzia di rigetto RAGIONE_SOCIALEa tesi o RAGIONE_SOCIALE‘eccezione proposta dalla stessa con riguardo alla prescrizione.
Né, peraltro, la ricorrente riproduce nel motivo di ricorso, la statuizione del giudice di primo grado, a proprio dire generica, che sarebbe intervenuta sull’eccezione di prescrizione.
Giova poi ricordare che, secondo la consolidata giurisprudenza espressa da questa Corte di legittimità (cfr. S.U., n. 15661 del 2005, cui adde , ex aliis , Cass., n. 9226 del 2018, Cass., n. 9810 del 2023), poiché nel nostro ordinamento le eccezioni in senso stretto, cioè quelle rilevabili soltanto ad istanza di parte, si identificano o in quelle per le quali la legge espressamente riservi il potere di rilevazione alla parte o in quelle in cui il fatto integratore RAGIONE_SOCIALE‘eccezione corrisponde all’esercizio di un diritto potestativo azionabile in giudizio da parte del titolare e, quindi, per svolgere l’efficacia modificativa, impeditiva od estintiva di un rapporto giuridico suppone il tramite di una manifestazione di volontà RAGIONE_SOCIALEa parte (da sola o realizzabile attraverso un accertamento giudiziale), l’eccezione di interruzione RAGIONE_SOCIALEa prescrizione, come affermato dalla Corte d’Appello, integra un’eccezione in senso lato e non in senso stretto e, pertanto, può essere rilevata d’ufficio dal giudice sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti, dovendosi escludere, altresì, che la rilevabilità ad istanza di parte possa giustificarsi in ragione RAGIONE_SOCIALEa (normale) rilevabilità soltanto ad istanza di parte RAGIONE_SOCIALE‘eccezione di prescrizione, giacché non ha fondamento di diritto positivo assimilare al regime di rilevazione di una eccezione in senso stretto quello di una contro eccezione, quale è l’interruzione RAGIONE_SOCIALEa prescrizione.
Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di norme di diritto: erronea applicazione del principio ex art. 31 del d.lgs. n. 165 del 2001 (passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di RAGIONE_SOCIALE).
L’RAGIONE_SOCIALE ricorda che ha dedotto il proprio difetto di legittimazione passiva. Per il lavoratore non si era concretizzato il trasferimento ad RAGIONE_SOCIALE,
per cui lo stesso non era dipendente RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, che invece si era avvalsa RAGIONE_SOCIALE‘opera del medesimo ex L.R. n. 3 del 2010, art. 12, comma 3.
La delibera n. 863 del 2010 ha solo individuato il personale da trasferire, ma tale passaggio non è avvenuto.
Di talché, erroneamente la Corte d’Appello ha richiamato un proprio precedente relativo a diversa fattispecie.
4. Il motivo è inammissibile.
4.1. La statuizione RAGIONE_SOCIALEa Corte d’Appello si incentra sull’interpretazione RAGIONE_SOCIALEa delibera RAGIONE_SOCIALEa Giunta RAGIONE_SOCIALE n. 863 del 2010 (v. pag. 4 sentenza di appello), adottata in attuazione RAGIONE_SOCIALEa legge reg. n. 3 del 2010, in continuità con i propri precedenti, e sull’accertamento di fatto, che compete al giudice del merito, con riguardo alla fattispecie in esame, del passaggio del lavoratore (inserito nell’Allegato A), già dipendente RAGIONE_SOCIALE a tempo indeterminato, all’RAGIONE_SOCIALE.
La Corte d’Appello, dunque, ha affermato che la delibera n. 863 del 2010, in atti, ha trasferito ad RAGIONE_SOCIALE il personale ex art. 12, comma 2, lett. a), di cui all’allegato A, tra cui è rientrato anche COGNOME NOME.
Dunque, l’RAGIONE_SOCIALE non si è limitata ad avvalersi RAGIONE_SOCIALE‘opera del lavoratore, dipendente RAGIONE_SOCIALEa Regione RAGIONE_SOCIALE, in quanto per effetto RAGIONE_SOCIALEa delibera n. 863 del 2010, è stato deliberato il trasferimento RAGIONE_SOCIALEo stesso.
4.2. La ricorrente non censura adeguatamente l’interpretazione RAGIONE_SOCIALEa delibera n. 863 del 2010, effettuata dalla Corte d’Appello, né il relativo accertamento di fatto.
Occorre ricordare che l’interpretazione del contratto, come quella degli atti negoziali, traducendosi in una operazione di accertamento RAGIONE_SOCIALEa volontà RAGIONE_SOCIALEe parti, si risolve in una indagine di fatto riservata al giudice di merito, censurabile in cassazione, oltre che per violazione RAGIONE_SOCIALEe regole ermeneutiche, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., anche nell’ipotesi di omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.
L’interpretazione degli atti amministrativi a contenuto non normativo soggiace alle medesime regole dettate per i contratti, in quanto compatibili, risolvendosi in un accertamento RAGIONE_SOCIALEa volontà negoziale RAGIONE_SOCIALEa p.a. riservata al giudice di merito, per la cui censura in sede di legittimità non è sufficiente un astratto richiamo agli artt. 1362 e ss. cod. civ., ma è necessaria la specificazione dei canoni ermeneutici che in concreto si assumono violati e la precisa indicazione dei punti RAGIONE_SOCIALEa motivazione che se ne discostano, nei limiti di quanto previsto dall’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per il caso di violazione di legge, o per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti ai sensi del novellato art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (Cass., n. 15367 del 2024)
Nella specie, quindi, la ricorrente non ha dedotto la violazione RAGIONE_SOCIALEe regole ermeneutiche, né ha contestato l’accertamento di fatto svolto dalla Corte d’Appello, con conseguente inammissibilità del motivo di ricorso.
Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione del contratto di natura privatistica (CCNL per RAGIONE_SOCIALE).
Ad avviso RAGIONE_SOCIALEa ricorrente la fattispecie è regolata dal CCNL Enti locali, che non prevede l’indennità per cui è causa.
Inoltre, tale indennità non può essere corrisposta in ragione RAGIONE_SOCIALE‘art. 6, comma 12 del d.l. n. 78 del 2010, secondo cui «gli articoli 15 RAGIONE_SOCIALEa legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 RAGIONE_SOCIALEa legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al d.lgs. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettive».
Rileva, inoltre che la natura pubblicistica RAGIONE_SOCIALE‘Ente si riflette sulla natura e sulla disciplina del rapporto di lavoro, di talché non possono trovare applicazione le previsioni RAGIONE_SOCIALEa disciplina pattizia.
5.1. Il motivo non è fondato.
Viene in rilievo il rapporto di lavoro relativo al personale operaio RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, che ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 12, comma 3, L.R. RAGIONE_SOCIALE n. 3 del 2010, è regolato dal contratto collettivo RAGIONE_SOCIALE privatistico per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria.
In particolare, per quanto qui rileva, per le RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, sin dalla sua istituzione, l’RAGIONE_SOCIALE si avvale, a termini RAGIONE_SOCIALEa L.R., art. 12:
«a) degli operai di ruolo e degli operai e impiegati a tempo indeterminato alle dipendenze RAGIONE_SOCIALEa Regione RAGIONE_SOCIALE, già addetti alle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, che transitano alle dipendenze RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 31 del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165 (…)
degli operai stagionali RAGIONE_SOCIALE e agricoli già assunti a tempo determinato alle dipendenze RAGIONE_SOCIALEa Regione RAGIONE_SOCIALE per lo svolgimento RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE trasferite all’RAGIONE_SOCIALE (…)».
L’art. 12, cit., al comma 3, prevedeva che: «Al personale operaio RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE si applica il contratto collettivo RAGIONE_SOCIALE per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria con conseguente applicazione del relativo trattamento giuridico-economico e assicurativo- previdenziale (…). Al restante personale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, ivi inclusi gli operai già inquadrati nei ruoli regionali di cui alla lettera a) del comma 2 e salvo quanto disposto dal comma 5, si applica lo stato giuridico e la disciplina contrattuale per i dipendenti di regioni e autonomie locali e viene confermato il diritto al rientro in casi di mutamento RAGIONE_SOCIALEa natura giuridica RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE» e al comma 4 che: «In sede di primo inquadramento nel contratto collettivo RAGIONE_SOCIALE per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, gli operai irrigui a tempo indeterminato di cui al comma 2, lettera a), e gli operai irrigui a tempo determinato di cui al comma 2, lettera b), sono inquadrati secondo quanto stabilito nella tabella di equiparazione. Nulla è modificato per gli operai RAGIONE_SOCIALE di cui al comma 2, lettera b), rispetto agli inquadramenti già in atto presso la Regione RAGIONE_SOCIALE».
Il citato comma 5 RAGIONE_SOCIALE‘art. 12 cit. ha previsto che ‘Sino alla definizione RAGIONE_SOCIALEa dotazione organica, gli operai di ruolo RAGIONE_SOCIALEa Regione RAGIONE_SOCIALE transitati alle dipendenze RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE ai sensi del comma 2, lettera a), sono inquadrati, a domanda, nel contratto collettivo RAGIONE_SOCIALE per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria con conseguente applicazione del relativo trattamento giuridico-economico e assicurativo-previdenziale’.
5.2. Nella specie, con accertamento di fatto, proprio del giudice del merito, che non è stato specificamente contestato, la Corte d’Appello, dopo aver chiarito che il lavoratore è passato dalla Regione RAGIONE_SOCIALE all’RAGIONE_SOCIALE, datrice di lavoro, in ragione RAGIONE_SOCIALEa delibera n. 863 del 2020, ha affermato che il lavoratore ha esercitato l’opzione, comunicata sia all’RAGIONE_SOCIALE che alla Regione RAGIONE_SOCIALE, di cui all’art. 12, comma 5, RAGIONE_SOCIALEa legge reg. n. 3 del 2010 per l’applicazione del CCNL di diritto privato, avendo chiesto con la nota del marzo 2013 ‘di voler essere inquadrato nel contratto collettivo RAGIONE_SOCIALE per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria con conseguente applicazione del relativo trattamento giuridico- economico e assicurativo previdenziale’ (v., pag. 6 RAGIONE_SOCIALEa sentenza di appello).
In proposito, occorre ricordare che la ricostruzione storica dei fatti, la valutazione del contenuto degli scritti, costituiscono oggetto di accertamenti in fatto, riservati al giudice di merito ed insindacabili in sede di legittimità se sorretti da argomentata motivazione; l’interpretazione degli atti negoziali, come esposto nella trattazione del secondo motivo di ricorso, si risolve in una indagine di fatto riservata al giudice di merito che è censurabile in cassazione per la violazione RAGIONE_SOCIALEe regole ermeneutiche.
La ricorrente, quindi, non censura in modo specifico l’accertato esercizio RAGIONE_SOCIALE‘opzione da parte del lavoratore, e dunque il verificarsi RAGIONE_SOCIALEa condizione per l’applicabilità del CCNL di diritto privato, ma incentra la censura sulla contestazione RAGIONE_SOCIALE‘applicabilità del CCNL di diritto privato
all’RAGIONE_SOCIALE in quanto, a proprio avviso, a ciò osterebbe la natura pubblicistica RAGIONE_SOCIALEa stessa, e l’art. 6, comma 12, del d.l. n. 78 del 2010.
Tale prospettazione non può trovare accoglimento.
5.3. Questa Corte ha già avuto modo di ricordare che l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa contrattazione collettiva del settore privato agli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria dipendenti RAGIONE_SOCIALEe pubbliche amministrazioni «affonda le sue radici nella legge n. 124 del 1985, con la quale era stato previsto che il ‘RAGIONE_SOCIALE, per fronteggiare le esigenze relative all’esecuzione dei lavori condotti in amministrazione diretta per la conservazione e la protezione dei beni indicati negli articoli 68 e 83 del citato decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALEa Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, può ricorrere ad assunzioni di personale operaio con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato’ ed era stato stabilito che ‘Le assunzioni e il trattamento economico sono regolati dalle norme sulla disciplina del contratto collettivo RAGIONE_SOCIALE di lavoro e da quelle sul collocamento’» (Cass. n. 6193/2023).
E tale disciplina si poneva a sua volta in continuità con le previsioni RAGIONE_SOCIALEa legge n. 205 del 1962, che già in precedenza aveva consentito all’amministrazione forestale di assumere, sia pure solo a tempo determinato, operai con contratti di diritto privato (Cass. S.U. nn. 3465/1998 e 24670/2009).
A seguito del trasferimento RAGIONE_SOCIALEe competenze dallo Stato alle Regioni, anche queste ultime si sono dotate di normative analoghe, tra le quali rientra la l.r . RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE n. 3 del 2010, istitutiva RAGIONE_SOCIALEa «RAGIONE_SOCIALE», e, in particolare, il suo art. 12, comma 3, già citato.
Ma anche a livello RAGIONE_SOCIALE è stata più di recente, e in termini ben più ampi, ribadita la tradizionale possibilità di ricondurre questo settore del lavoro pubblico alla contrattazione collettiva privatistica con l’art. 7 -bis , del d.l. n. 120 del 2021, convertito in legge n. 155 del 2021, il quale
prevede: «per gli addetti ai lavori agricoli e RAGIONE_SOCIALE assunti con contratti di diritto privato dalle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l’esecuzione in amministrazione diretta dei lavori concernenti le opere di bonifica, idraulico-RAGIONE_SOCIALE, idraulico-agrarie, di gestione forestale, di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi e in zone di interfaccia urbano-rurale, di forestazione e agrarie-florovivaistiche si applicano, nei limiti di spesa previsti a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti per le spese del personale RAGIONE_SOCIALEe pubbliche amministrazioni, i relativi contratti o accordi collettivi nazionali, regionali e provinciali. Per le amministrazioni pubbliche partecipa al tavolo di contrattazione RAGIONE_SOCIALE e a livello territoriale per la stipulazione del contratto collettivo RAGIONE_SOCIALE di lavoro privatistico un rappresentante RAGIONE_SOCIALEe regioni».
Tale disposizione, con il riferimento ai vincoli di spesa e integrando la compagine datoriale in ambito sindacale con un rappresentante degli enti pubblici di riferimento, si è fatta carico di allineare il moRAGIONE_SOCIALEo, pur nella sua confermata specificità, a quello generale proprio del d.lgs. n. 165 del 2001.
5.4. Più precisamente, sui limiti RAGIONE_SOCIALEa compatibilità tra la disciplina speciale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria dipendenti degli enti pubblici non economici e i principi che regolano il pubblico impiego contrattualizzato questa Corte si è recentemente pronunciata proprio con riguardo a un dipendente RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e, quindi, alla legislazione speciale RAGIONE_SOCIALEa Regione RAGIONE_SOCIALE (Cass. n. 10811/2023; conf. Cass. n. 21006/2023).
Si è quindi statuito – e qui si intende ribadire – che «l’applicazione del CCNL di diritto privato non osta alla qualificazione del rapporto in termini di lavoro pubblico». Di conseguenza, «il richiamo RAGIONE_SOCIALE‘art. 12, comma 3, prima parte al ‘contratto collettivo RAGIONE_SOCIALE per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria’ ed al relativo ‘trattamento giuridico-economico e assicurativo-previdenziale’ va inteso
come strettamente inerente … alle qualifiche di inquadramento dei lavoratori ed alle mansioni esigibili, nonché al trattamento economico ivi previsto. … Viceversa, non può operare, per la prevalenza RAGIONE_SOCIALEe regole comuni del lavoro privatizzato ed in specie RAGIONE_SOCIALE‘art. 52 d. lgs. 165/2001, la disciplina di acquisizione del diritto all’inquadramento per effetto RAGIONE_SOCIALE‘esercizio di fatto RAGIONE_SOCIALEe corrispondenti mansioni superiori».
5.5. Ebbene, nel caso di specie, il lavoratore invoca -sulla base di una legge RAGIONE_SOCIALE che la prevede – l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa contrattazione collettiva di diritto privato con riferimento a disposizioni che riguardano il «trattamento economico ivi previsto» (rimborso chilometrico). Sicché, sulla scorta RAGIONE_SOCIALEa richiamata giurisprudenza, non sussiste alcun impedimento all’applicazione di quella contrattazione collettiva, che «si giustifica in ragione del particolare settore nel quale gli operai RAGIONE_SOCIALE operano» (Cass. n. 6193/2023 cit.).
5.6. Sebbene nel ricorso non si faccia riferimento in alcun modo alla relativa questione, è opportuno rilevare che la fondatezza dei sopra esposti argomenti non viene meno per effetto RAGIONE_SOCIALE‘abrogazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 12, comma 3, RAGIONE_SOCIALEa l.r. n. 3 del 2010 da parte RAGIONE_SOCIALE‘art. 32 RAGIONE_SOCIALEa l.r. n. 45 del 2012.
Infatti, l’art. 23 RAGIONE_SOCIALEa l.r. n. 36 del 2017, ha poi inserito, nel testo RAGIONE_SOCIALE‘art. 12 RAGIONE_SOCIALEa l.r. n. 3 del 2010, un comma (2quinquies ), il quale nuovamente prevede che: «Al personale forestale/agricolo, impiegato, ovvero operaio, RAGIONE_SOCIALE‘agenzia si applica il contratto collettivo RAGIONE_SOCIALE per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, con conseguente applicazione del relativo trattamento giuridicoeconomico e assicurativo-previdenziale».
Ma anche per quanto riguarda il periodo intermedio tra il 2012 (anno di abrogazione del comma 3 RAGIONE_SOCIALE‘art. 12 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 3 del 2010) e il 2017 (anno di introduzione nel medesimo art. 12 RAGIONE_SOCIALE‘analogo comma 2 -quinquies ), occorre considerare che il citato art. 32 RAGIONE_SOCIALEa l.r. n. 45, nell’abrogare l’esplicito riferimento alla contrattazione collettiva di diritto
privato, dispose anche che «al fine di garantire ai propri dipendenti parità di trattamento contrattuale, l’RAGIONE_SOCIALE avvia, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa presente legge, un’apposita procedura di informazione e di consultazione RAGIONE_SOCIALEe organizzazioni sindacali sottoscrittrici dei Contratti collettivi nazionali dalla stessa applicati e RAGIONE_SOCIALEe confederazioni alle quali esse aderiscono».
Dunque, con la previsione di una nuova procedura di informazione e di consultazione con le medesime organizzazioni sindacali sottoscrittrici dei Contratti collettivi nazionali precedentemente applicati, anche la norma introdotta nel 2012 implicava la perdurante applicazione dei contratti collettivi di diritto privato.
5.7. Si osserva infine che la ricorrente – che pone in proposito una questione che non risulta in alcun modo sollevata o trattata nei due gradi di merito – non tiene conto del fatto che le disposizioni RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 del d.lgs. n. 78 del 2010 «non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio RAGIONE_SOCIALE, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento RAGIONE_SOCIALEa finanza pubblica», come si legge nel successivo comma 20 del medesimo articolo. Pertanto, «il vincolo per le Regioni non è diretto ma va inserito nella determinazione complessiva del tetto massimo dei risparmi di spesa che esse devono conseguire» (v., sul punto, Cass. n. 31881/2018, alla cui più ampia motivazione – anche con riguardo ai pertinenti richiami RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale – si rinvia ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 118 disp. att. c.p.c.).
In definitiva, la semplice invocazione del contenuto RAGIONE_SOCIALE‘art. 6, comma 12, del d.l. n. 78 del 2010 non basta per dare fondamento dalla censura secondo cui la Corte d’Appello avrebbe dato applicazione a una clausola RAGIONE_SOCIALEa contrattazione collettiva divenuta inefficace in forza di quella disposizione di legge. Di talchè la censura, che peraltro, pone una questione che non risulta in alcun modo sollevata o trattata nel merito, non è fondata.
Con il quarto motivo la ricorrente denuncia nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per mancanza di motivazione rispetto alle deduzioni difensive svolte.
Il motivo impinge nel merito, e anche i rilievi relativi a circostanze non contestate si infrangono contro le valutazioni RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale, di talché lo stesso è inammissibile.
Il ragionamento sulle prove adottato del giudice di merito, la valutazione del materiale probatorio – in quanto destinata a risolversi nella scelta di uno (o più) tra i possibili contenuti informativi che il singolo mezzo di prova è, per sua natura, in grado di offrire all’osservazione e alla valutazione del giudicante -costituisce espressione RAGIONE_SOCIALEa discrezionalità valutativa del giudice di merito ed è estranea ai compiti istituzionali RAGIONE_SOCIALEa S.RAGIONE_SOCIALE. (con la conseguenza che, a seguito RAGIONE_SOCIALEa riformulazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non è denunciabile col ricorso per cassazione come vizio RAGIONE_SOCIALEa decisione di merito), restando totalmente interdetta alle parti la possibilità di discutere, in sede di legittimità, del modo attraverso il quale, nei gradi di merito, sono state compiute le predette valutazioni discrezionali (Cass. n. 24395/2020, Cass.16170/2022; Cass. 15177/2022 e, da ultimo, Cass. 15777/2022).
Questa Corte ha, inoltre, più volte affermato, con orientamento cui va data continuità, che nel vigore del novellato art. 115 cod. proc. civ., a mente del quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l’effetto RAGIONE_SOCIALEa relevatio ab onere probandi , spetta al giudice di merito apprezzare, nell’ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l’esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte (così, ad es., Cass. n. 2226/2024, Cass. n. 29231/2022; Cass. n. 3680/2019).
Il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, dandosi atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 228 del 2012, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese di giudizio che liquida in euro 3.800,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, spese generali in misura del 15% e accessori di legge.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Sezione Lavoro