Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 5471 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L   Num. 5471  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso 5510-2024 proposto da:
COGNOME NOME, domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,  rappresentato  e  difeso  dall’avvocato  NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 2249/2023 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 02/01/2024 R.G.N. 763/2021;
Oggetto
Retribuzione pubblico impiego
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud.09/01/2025
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/01/2025 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE:
NOME COGNOME, professandosi dipendente RAGIONE_SOCIALE -dapprima a tempo determinato e dal 2014 a tempo indeterminato ha agito in giudizio per ottenere, ai sensi dell’art. 23 CIRL di categoria, come interpretato dagli accordi sindacali del 18 aprile 2011 e del 4 maggio 2011, l’indennità di pe rcorrenza chilometrica: precisamente, il lavoratore ha chiesto la condanna di RAGIONE_SOCIALE alla corresponsione della differenza economica tra l’indennità percepita e quella effettivamente spettante nel periodo dal 1.1.2015 al 3.12.2019, in quanto ragguagliata ai km realmente percorsi quotidianamente dal lavoratore dal ‘ centro di raccolta ‘ ai luoghi ove ha svolto l’RAGIONE_SOCIALE lavorativa, e viceversa;
il  lavoratore  ha  lamentato  la  mancata  applicazione  da  parte  di RAGIONE_SOCIALE dell’art. 23 co mma 3 del CIRL, il quale sancisce che il centro di raccolta  riferito  ad  ogni  lavoratore  debba  essere  quello  presso  il Comune  di  assunzione  e  residenza,  anche  alla  luce  del  fatto  che l’agenzia resistente si è impegnata mediante verbali di intesa -con le  organizzazioni  sindacali  di  categoria  ad  applicare  la  suddetta disposizione;
il Tribunale ha accolto il ricorso, accertando il diritto all’indennità chilometrica in ragione di quanto disposto dall’art. 54 del CCNL 7.12.2010 e successivamente precisato dall’art. 23 del CIRL di categoria  del  10.6.2014,  come  interpretato  dal  verbale  di  accordo sindacale del 16.10.2014;
RAGIONE_SOCIALE ha proposto appello, lamentando che il lavoratore non aveva diritto all’indennità di percorrenza chilometrica perché non è dipendente RAGIONE_SOCIALE ma della Regione Puglia, essendo stato solamente ‘ distaccato ‘ ai sensi dell’ art.  12  comma  2  lett.  c)  della  L.R.  Puglia  n.  3/2010  e  non ‘ transitato ‘  nell’RAGIONE_SOCIALE ;  ciò  emergerebbe  dalla  delibera  della  Giunta RAGIONE_SOCIALE  n.  863/2010,  allegato  B,  prodotta  dallo  stesso  lavoratore, nonché dalle buste paga in atti;
la Corte barese ha accolto la doglianza dell’Ente e, in riforma della pronuncia di prime cure, ha rigettato il ricorso del lavoratore, rilevando che: i) tra gli atti versati nel fascicolo di parte ricorrente del giudizio di primo grado mancava proprio l’allegato n. 8, ovverosia il documento che, stando alle asserzioni del lavoratore, avrebbe dovuto attestare il ‘RAGIONE_SOCIALE di lavoro a tempo indeterminato’ stipulato con RAGIONE_SOCIALE in data 6.12.2005; ii) la delibera della Giunta RAGIONE_SOCIALE n. 863/2010 si componeva di due allegati, l’allegato A contenente l’elenco del personale da trasferire in RAGIONE_SOCIALE, ai sensi dell’art. 12 co mma 2 lett. b), e l’allegato B, contenente invece l’elenco del personale da ‘ distaccare ‘ in RAGIONE_SOCIALE ai sensi dell’art. 12 co mma 2 lett. c), ed il nominativo dell’appellato compariva nell’allegato B, ciò a dimostrazione del fatto che il lavoratore continuava ad essere dipendente dalla Regione Puglia e non era mai transitato in RAGIONE_SOCIALE; iii) al lavoratore, essendo personale della Regione Puglia, ai sensi di quanto previsto dalla L.R. 3/2010 cit., non si applicava in alcun modo la disciplina privatistica, neppure per effetto dell’eventuale esercizio del c.d. diritto di opzione di cui al comma 5, poiché tale diritto riguardava solo «gli operai di ruolo della Regione Puglia transitati alle dipendenze dell’RAGIONE_SOCIALE ai sensi del comma 2, lettera a)», e, giammai, il personale di cui alla lettera c);
 il  lavoratore  ha  proposto  ricorso  per  Cassazione  affidato  a quattro  motivi  illustrati  da  memoria,  cui  non  si  è  opposta  RAGIONE_SOCIALE restando intimata.
CONSIDERATO CHE:
con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 30 del d. lgs. n. 276/2003 e dell’art. 12 , comma 2 lettera c), della l.r. Puglia n. 3/2010, in relazione all’art. 360 comma 3 cod. proc. civ., per aver la Corte d’appello erroneamente affermato: «Va da sé, allora,  che  non  solo  non  risponde  al  vero  che  il  COGNOME  sia  un dipendente transitato dalla Regione Puglia all’A RIF, essendo invece un dipendente della Regione Puglia solo distaccato presso l’A RIF …»;
secondo il ricorrente, non v’è qui un distacco del lavoratore, in quanto mancano tutti i requisiti richiesti dalla legge per l’esistenza di tale istituto: manca il requisito dell’utilizzazione del lavoratore presso un ufficio diverso rispetto a quello che costituisce la propria sede di servizio, manca il requisito della temporaneità ed il requisito dell’interesse del distaccante che deve essere «specifico, r ilevante, concreto e persistente» (cfr. sentenza Corte costituzionale n. 227 del 2020 All. 13);
il dipendente  è, in realtà, transitato dalla  Regione Puglia, all’RAGIONE_SOCIALE in virtù dell’art. 31 del d. lgs. n. 165/2001;
1.1 il motivo è inammissibile;
esaminando il RAGIONE_SOCIALE di lavoro stipulato con la Regione in data 9/3/2001 -presente in atti sub allegato 8 del fascicolo del ricorrente -,  in  quanto necessario  per  determinare  l’esatto  contenuto  della domanda giudiziale, operazione indispensabile al fine di apprezzare i motivi di ricorso, si desume che il COGNOME risulta inquadrato come
‘impiegato  dell’area  informatica’  e  segnatamente  come  «addetto  alla registrazione dei dati»;
ciò determina per ciò solo la non applicabilità della disciplina collettiva richiamata (v. da ultimo Cass., n. 23894 del 2024), anche prescindendo dal profilo, pure accertato fattualmente dal giudice d’appello, in ordine al la configurabilità nella specie dell’ipotesi del «distacco» del COGNOME in RAGIONE_SOCIALE ai sensi dell’ art. 12 comma 2 lett. c) della legge reg. n. 3/2010 e non del ‘transito’ ex art. 12 comma 2 lettera a) della stessa legge ;
invero, la disciplina di cui alla l.r. n. 3 del 2010, istitutiva della «RAGIONE_SOCIALE», e, in particolare, il suo art. 12, comma 3, stabilisce che : «Al personale operaio dell’RAGIONE_SOCIALE si applica il RAGIONE_SOCIALE collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria con conseguente applicazione del relativo trattamento giuridico-economico e assicurativopre videnziale ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. Al restante personale dell’RAGIONE_SOCIALE, ivi inclusi gli operai già inquadrati nei ruoli regionali di cui alla lettera a) del comma 2 e salvo quanto disposto dal comma 5, si applica lo stato giuridico e la disciplina contrattuale per i dipendenti di regioni e autonomie locali e viene confermato il diritto al rientro in casi di mutamento della natura giuridica dell’RAGIONE_SOCIALE» ;
com’è  agevole  constatare ,  il  chiaro  e  univoco  riferimento  al  solo «personale  operaio» osta  all’applicazione  della  disciplina  contrattuale privatistica  invocata  al  COGNOME ,  impiegato  dell’area  informatica ;  ed anche l’esercizio del diritto di opzione , di cui comma 5 dell’art. 12 cit., riguarda soltanto «gli operai di ruolo della Regione Puglia ‘transitati’ alle
dipendenze dell’RAGIONE_SOCIALE ai sensi del comma 2, lettera a), dell’art. 12 cit., che sono inquadrati a domanda nel RAGIONE_SOCIALE collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulicoagraria con conseguente applicazione del relativo trattamento giuridico-economico e assicurativo-previdenziale;
1.2 tanto basta per la reiezione del motivo;
peraltro, anche ove in ipotesi COGNOME rientrasse a pieno titolo nel personale della dotazione organica di RAGIONE_SOCIALE -circostanza dedotta dalla difesa del ricorrente e pur tuttavia motivatamente esclusa dal giudice d’appello con accertamento di fatto non sindacabile in questa sede di legittimità -, egli non avrebbe comunque titolo a rivendicare l’indennità chilometrica in parola la quale , come si legge nell’art. 23 comma 6 del CIRL, non è prevista per gli impiegati, fatta eccezione per coloro che «prestano la loro RAGIONE_SOCIALE lavorativa in uffici indicati dalla Regione Puglia come sedi disagiate»: aspetto, quello relativo alla natura c.d. disagiata della sede, non oggetto di alcuna allegazione attorea (e disamina) nelle fasi di merito;
2. con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 31 del d.lgs. n. 165/2001, dell’art. 2112 cod. civ. e dell’art. 12 comma 2 lett. a) e comma 5 della l.r. n. 3/2010, in relazione all’art. 360 comma 3 cod. proc. civ., per aver la C orte d’appello erroneamente affermato: «… nemmeno è utile, al fine di ottenere il riconoscimento dell’applicabilità della disciplina privatistica, che il lavoratore sottolinei di aver inviato sia all’A RIF che alla Regione Puglia la missiva del 7.7.2011 con cui manifestava la volontà di essere inquadrato nel CCNL addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agrario […] Alla luce delle argomentazioni svolte, mostra tutta la sua
precarietà  l’insistente  richiamo  di  parte  appellato  all’art.  31  d.lgs.  n. 165/2001»;
in realtà, il ricorrente rientrava nella platea dei dipendenti già assunti a tempo indeterminato dalla Regione Puglia con RAGIONE_SOCIALE di lavoro individuale del 9/3/2001, ed era «transitato» in RAGIONE_SOCIALE ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 165/2001, come previsto dall’art. 12 comma 2 lett. a) l.r. n. 3/2010; tali dipendenti, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, avevano la possibilità di scegliere, a domanda, l’applicazione del CCNL ‘privatistico’, e il ricorrente aveva effettuato tale opzione con lettera raccomandata a/r del 07.07.2011;
il COGNOME, alla luce del trasferimento o conferimento di RAGIONE_SOCIALE svolte da pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 31, d.lgs. n. 165 del 2001, ed ai sensi dell’art. 2112, comma 1, cod. civ., e dunque in virtù della continuazione del rapporto di lavoro con il cessionario RAGIONE_SOCIALE, con la conseguente individuazione in capo ad esso dell’onere retributivo, aveva richiesto il riconoscimento dell’indennità di percorrenza chilometrica ex artt. 15 e 54 del CCNL per gli RAGIONE_SOCIALE ai RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ed ex art. 23 del relativo CIRL;
2.1  il  motivo  è  inammissibile  per  le  stesse  considerazioni  di  cui  al punto 1.1 che precede;
peraltro, la Corte barese, con accertamento di fatto non suscettibile di riesame in sede di legittimità, ha escluso che il COGNOME fosse ‘transitato’ in RAGIONE_SOCIALE e d ha ricondotto la vicenda, alla stregua del compiuto vaglio critico degli atti di causa -id est , buste paga rilasciate al ricorrente dalla stessa Regione, mancata sottoscrizione di RAGIONE_SOCIALE a tempo indeterminato con RAGIONE_SOCIALE, inserimento del COGNOME nell’elenco all’all. B della delibera n. 863/2010 della Regione Puglia afferente al personale solo ‘distaccato’ in RAGIONE_SOCIALE a i sensi dell’art. 12 comma 2 lett. c) l.r. cit. -,
nel l’ambito  del fenomeno disciplinato  dall’art.  12  co mma 2 lett.  c) della  l.r.  n.  3/2010,  con  conseguente  applicazione  dello  «stato giuridico e della disciplina contrattuale per i dipendenti di regioni e autonomie locali» (art. 12 comma 3 l.r., cit.);
2.2 non coglie nel segno neppure l’ulteriore richiamo del ricorrente alla direttiva UE n. 23 del 12.3.2001;
essa, riguardando il «mantenimento dei diritti dei lavoratori» in caso di trasferimento di un’entità economica che conserva la propria identità, da intendersi «come insieme di mezzi organizzati al fine di svolgere un’RAGIONE_SOCIALE economica, sia essa essenziale o accessoria», non viene qui in considerazione, posto che il ricorrente non assume ex art. 2112 cod. civ. di dover conservare il trattamento goduto presso la Regione, ove di miglior favore (cfr. Cass. n. 29339/2023), ma rivendica ai sensi dell’ art. 12 comma 5 legge reg. n. 3/2010 un trattamento previsto dal RAGIONE_SOCIALE collettivo nazionale applicabile agli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria che è attribuito agli operai di ruolo della Regione Puglia transitati alle dipendenze dell’RAGIONE_SOCIALE ;
senonché, la legislazione RAGIONE_SOCIALE distingue a riguardo gli «operai di ruolo della Regione Puglia transitati alle dipendenze dell’RAGIONE_SOCIALE » ai sensi dell’art. 31 d.lgs. n. 165/2001 ( così testualmente l’ art. 12 comma 2 lett. a) legge reg. n. 3/2010) e, per contro, tutti quei «dipendenti di ruolo della Regione, già addetti all’organizzazione e all’amministrazione delle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE svolte dalla Regione Puglia e trasferite all’RAGIONE_SOCIALE» (art. 12, comma 2 lettera c), stessa legge) per i quali opera l’istituto del ‘distacco’ ; essi restano, come precisato nella sentenza impugnata, alle dipendenze della Regione e continuano a beneficiare (come il COGNOME) del
trattamento  economico,  fondamentale  e  accessorio,  in  godimento  con oneri  a  carico  del  bilancio  RAGIONE_SOCIALE;  ciò  comunque  a  prescindere  dal fatto che la disciplina contrattuale rivendicata dal ricorrente non sarebbe comunque applicabile al personale impiegatizio al di fuori delle speciali condizioni (qui non ricorrenti) stabilite dall’art. 23 CIRL sopra richiamato ;
con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 23 della l.r. puglia n. 36/2017, dell’art. 3 e 11 Cost. e degli art t. 6 e 13 CEDU, dell’art. 45 del d. lgs. n. 165/2001, in relazione all’art. 360 comma 3 cod. proc. civ., per avere la Corte erroneamente affermato con riferimento all’art. 23 della l.r. puglia n. 36/2017 cit.: «trattasi, mancando qualsiasi disposizione di natura transitoria, di una disposizione innovativa, come tale valida soltanto per le assunzioni nel vigore di tale nuova normativa»;
secondo  il  ricorrente l’art.  23  della  L.R. cit.,  apporta  una  modifica chiarificatrice  alla  L.R.  n.  3/2010,  ed  infatti  aggiunge,  all’articolo  12 di quest’ultima ,  dopo  il  comma  2 quater ,  il  comma  2 quinquies ,  con  cui definitivamente chiarisce, e impone, l’obbligo di applicazione del CCNL per gli  RAGIONE_SOCIALE e a tutti gli operai ed impiegati di RAGIONE_SOCIALE;
la Corte barese, seguendo un consolidato orientamento che dura da tredici anni, aveva sempre ritenuto applicabile la L.R. n. 36/2017, intesa come legge interpretativa, che aggiunge all’art. 12 della L.R. n. 3/2010, il comma 2 quinquies; il repentino cambio di orientamento, senza che vi sia un mutamento di legislazione o di giurisprudenza di legittimità, viola il principio di certezza  del  diritto  e  del  legittimo  affidamento  del lavoratore;
3.1  il  motivo  è  inammissibile  perché,  prescindendo  dalla  natura innovativa o interpretativa della disposizione di cui a ll’art. 23 della L.R.
Puglia n. 36/2017 che ha inserito, nel testo dell’art. 12 della l.r. n. 3 del 2010, un comma (2-quinquies), il quale recita: «Al personale forestale/agricolo, impiegato, ovvero operaio, dell’agenzia si applica il RAGIONE_SOCIALE collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, con conseguente applicazione del relativo trattamento giuridico-economico e assicurativoprevidenziale», non tiene conto del fatto che la natura impiegatizia delle mansioni esercitate dal COGNOME, come indicate nel RAGIONE_SOCIALE di lavoro intercorso con la Regione, avrebbe in ogni caso impedito il riconoscimento dell’indennità in parola, (beninteso) al di fuori dei presupposti de ll’art. 23 comma 6 del CIRL cit. sopra richiamati (i.e., natura di sede disagiata) e nella specie -si noti -neppure dedotti;
4. con il quarto, ed ultimo, mezzo si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 36 Cost., violazione dei criteri generali di correttezza e buona fede (art. 1175 e 1375 cod. civ.), violazione e falsa applicazione dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione di cui all’art. 97 Cost., violazione e falsa applicazione degli articoli 15 e 54 CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria, in relazione all’art. 360 comma 3 cod. proc. civ., per avere la Corte erroneamente affermato: «Infine, le liquidazioni operate in passato in favore dell’istante non sono affatto significative dell’adesione alla contrattazione integrativa privatistica […] ne consegue che anche un’eventuale consapevole e volontaria attribuzione del trattamento di miglior favore, resterebbe del tutto irrilevante a escludere l’indebito, a differenza di quanto accade nel lavoro privato. […] Non può dunque essere configurato un diritto quesito del dipendente a continuare a percepire un trattamento economico erogato dal datore di lavoro
pubblico che non trova titolo nel RAGIONE_SOCIALE collettivo e l’ente pubblico è dunque tenuto ad interrompere le attribuzioni indebite, nel rispetto dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all’ articolo 97 Cost.»;
4.1 anche tale motivo è inammissibile, avendo la Corte barese ribadito un principio più volte espresso dalla giurisprudenza di legittimità in ordine all’impossibilità di attribuire trattamenti economici diversi da quelli previsti dalla contrattazione collettiva ( ex multis , Cass. SU 21744/2009, Cass. n. 31387/2019, Cass. n. 14672/2022) ed essendo inconferente il richiamo a Cass. n. 31881/2018, la quale concerne una fattispecie in cui l’indennità chilometrica era corrisposta dalla Regione Val d’Aosta nel rispetto dei vincoli normativi e contrattuali operanti per il rapporto di lavoro;
4.2 quanto poi al parametro dell’art. 36 Cost. , esso viene invocato a sproposito, non potendo una situazione di frizione col dettato costituzionale essere dedotta non già a fronte de ll’inadeguatezza del trattamento retributivo stabilito dalla disciplina contrattuale applicabile ma in considerazione del diverso profilo afferente alla mancata assegnazione di un emolumento (aggiuntivo) riconosciuto in favore di lavoratori adibiti a mansioni operaie e per i quali vige una differente disciplina collettiva;
conclusivamente, il ricorso va dichiarato inammissibile; nulla per le spese essendo RAGIONE_SOCIALE rimasta intimata.
P.Q.M.
La  Corte:  dichiara  inammissibile  il  ricorso;  nulla  per  le  spese  di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della  sussistenza  dei  presupposti  per  il  versamento,  da  parte  del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello previsto per il ricorso incidentale, norma del comma 1bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così  deciso  in  Roma,  nella  Camera  di  consiglio  della  Sezione