Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 21711 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 21711 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 28/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 3642/2021 proposto da:
NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME e domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Suprema Corte di cassazione;
-ricorrente –
contro
Agenzia Regionale per le attività irrigue e forestali Puglia;
-intimata- avverso la SENTENZA della Corte d’appello di Lecce n. 799/2020, pubblicata il 30 novembre 2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 giugno 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NOME COGNOME, operaio agricolo specializzato già dipendente della Regione Puglia e transitato nel 2010 all’ARIF, ha chiesto la condanna di parte datoriale a pagare € 21.951,48 a titolo di differenze maturate sino al 17 ottobre 2017 a titolo di indennità chilometrica di trasferta ex artt. 15 e 54 del CCNL per gli
addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria del 7 dicembre 2010 e 23 del contratto integrativo regionale.
Il Tribunale di Brindisi, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 74 del 2019, ha accolto la domanda.
L’ARIF ha proposto appello che la Corte d’appello di Lecce, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 799/2020, ha accolto.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione sulla base di sette motivi e ha depositato memoria.
La P.A. non ha svolto difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 434, comma 1, c.p.c., in quanto la corte territoriale avrebbe errato nel dichiarare ammissibile l’appello.
La censura è inammissibile, non avendo egli riportato, neppure in sintesi rilevante, il contenuto dell’atto di appello della P.A. Infatti, in tema di ricorso per cassazione, il principio di autosufficienza di cui all’art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. in caso di deduzione di errores in procedendo , impone la trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d’interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l’attività del giudice di legittimità e garantire la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario, in misura tale da non inciderne la stessa sostanza. Pertanto, deve ritenersi inammissibile il motivo di ricorso con cui il ricorrente, nel dolersi che la corte d’appello abbia erroneamente disatteso l’eccezione di inammissibilità dell’appello proposto dalla controparte, per avere dedotto, in sede di gravame, fatti totalmente nuovi e diversi rispetto a quelli originariamente introdotti a fondamento della domanda introduttiva del giudizio di primo grado, abbia omesso di fornire idonea indicazione dei fatti specifici non
esaminabili, in quanto estranei al giudizio, e degli atti processuali pertinenti, con particolare riguardo all’atto d’appello contenente i riferimenti fattuali contestati e la loro specifica indicazione differenziale rispetto ai contenuti dell’atto di citazione (Cass., 21346/2024).
Con il secondo motivo il ricorrente contesta l’omessa pronuncia e la violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c. in quanto la corte territoriale avrebbe errato nel dichiarare che non fossero state proposte domande nuove. In particolare, ARIF avrebbe proposto per la prima volta in appello l’eccezione della sua natura pubblica e prodotto una nota della Ragioneria dello Stato del 2016.
La censura è inammissibile, in quanto il giudice di appello ha rilevato, a pagina 3 della sentenza impugnata che l’applicabilità della disciplina privatistica era stata sempre contestata dalla P.A. e che la questione era stata rigettata alle pagine 3 e 4 della pronuncia di primo grado.
D’altronde, l’utilizzabilità o meno della disciplina privatistica dipende proprio dalla natura dell’ente interessato.
In ordine al documento citato, il giudice di secondo grado l’ha valutata, alla luce del suo contenuto, un mero argomento difensivo.
Sul punto, nessuna deduzione vi è stata da parte del ricorrente.
Con il terzo motivo il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione della legge Regione Puglia n. 3 del 2010, art. 12, n. 3, 4 e 5, della legge Regione Puglia n. 36 del 2017.
Con il quarto motivo egli lamenta la contraddittoria motivazione e la violazione e falsa applicazione dell’art. 40, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001 in quanto il giudice di appello avrebbe dichiarato erroneamente il CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria e il relativo CIRL in contrasto con tale disposizione.
In particolare, sarebbero stati rispettati i vincoli di bilancio gravanti sulla P.A.
Con il quinto motivo contesta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001 e degli artt. 8, 45, commi 1 e 2, e 47 del d.lgs. n. 165 del 2001.
Con il sesto motivo il ricorrente segnala ancora la contraddittorietà della motivazione e la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della legge n. 124 del 1985 e della legge n. 36 del 2004, atteso che la corte territoriale avrebbe erroneamente considerato l’ARIF un ente pubblico ed egli ricorrente un operaio dello Stato.
Le censure, che possono essere trattate congiuntamente, stante la stretta connessione, sono fondate nei termini che seguono.
Questa Suprema Corte ha già avuto modo di ricordare che l’applicazione della contrattazione collettiva del settore privato agli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria dipendenti delle pubbliche amministrazioni «affonda le sue radici nella legge n. 124 del 1985, con la quale era stato previsto che il ‘Ministero dell’agricoltura e delle foreste, per fronteggiare le esigenze relative all’esecuzione dei lavori condotti in amministrazione diretta per la conservazione e la protezione dei beni indicati negli articoli 68 e 83 del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, può ricorrere ad assunzioni di personale operaio con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato’ ed era stato stabilito che ‘Le assunzioni e il trattamento economico sono regolati dalle norme sulla disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro e da quelle sul collocamento’» (Cass., n. 12493/2025, n. 12203/2025, n. 12199/2025, n. 10022/2025, n. 6232/2025, n. 6229/2025, n. 5498/2025, n. 5497/2025, n. 5471/2025, n. 23894/2024, n. 6193/2023). E tale disciplina si poneva a sua volta in continuità con le previsioni della legge n. 205 del 1962, che già in precedenza aveva consentito all’amministrazione forestale di assumere, sia pure solo a tempo determinato, operai con contratti di diritto privato (Cass., SU, nn. 3465/1998 e 24670/2009). A seguito del trasferimento delle competenze dallo Stato alle Regioni, anche queste ultime si sono dotate di normative analoghe, tra le quali rientra la l.r. della Puglia n. 3 del 2010, istitutiva della «Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali», e, in particolare, il suo art. 12, comma 3, secondo cui: «Al personale operaio dell’Agenzia si applica
il contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulicoforestale e idraulico-agraria con conseguente applicazione del relativo trattamento giuridico-economico e assicurativo-previdenziale ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. Al restante personale dell’Agenzia, ivi inclusi gli operai già inquadrati nei ruoli regionali di cui alla lettera a) del comma 2 e salvo quanto disposto dal comma 5, si applica lo stato giuridico e la disciplina contrattuale per i dipendenti di regioni e autonomie locali e viene confermato il diritto al rientro in casi di mutamento della natura giuridica dell’Agenzia».
In sostanza, mentre agli operai già dipendenti della Regione a tempo indeterminato («operai già inquadrati nei ruoli regionali di cui alla lettera a) del comma 2») «si applica lo stato giuridico e la disciplina contrattuale per i dipendenti di regioni e autonomie locali», agli operai assunti dall’ARIF, di cui alla lettera b) del precedente comma 2, «si applica il contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulicoforestale e idraulico-agraria».
Il comma 5 di tale art. 12 precisa, poi, che ‘Sino alla definizione della dotazione organica, gli operai di ruolo della Regione Puglia transitati alle dipendenze dell’Agenzia ai sensi del comma 2, lettera a), sono inquadrati, a domanda, nel contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria con conseguente applicazione del relativo trattamento giuridico-economico e assicurativoprevidenziale’.
In particolare, l’attuale ricorrente dovrebbe rientrare, in base a quanto da lui affermato nel ricorso, in quest’ultima categoria.
Anche a livello nazionale è stata, più di recente e in termini ben più ampi, ribadita la tradizionale possibilità di ricondurre questo settore del lavoro pubblico alla contrattazione collettiva privatistica con l’art. 7 bis, del d.l. n. 120 del 2021, convertito dalla legge n. 155 del 2021, il quale prevede che «per gli addetti ai lavori agricoli e forestali assunti con contratti di diritto privato dalle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, per l’esecuzione in amministrazione diretta dei lavori concernenti le opere di bonifica, idraulico-forestali, idraulico-agrarie, di gestione forestale, di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi e in zone di interfaccia urbanorurale, di forestazione e agrarie-florovivaistiche si applicano, nei limiti di spesa previsti a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti per le spese del personale delle pubbliche amministrazioni, i relativi contratti o accordi collettivi nazionali, regionali e provinciali. Per le amministrazioni pubbliche partecipa al tavolo di contrattazione nazionale e a livello territoriale per la stipulazione del contratto collettivo nazionale di lavoro privatistico un rappresentante delle regioni».
Tale disposizione, con il riferimento ai vincoli di spesa e integrando la compagine datoriale in ambito sindacale con un rappresentante degli enti pubblici di riferimento, si è fatta carico di allineare il modello, pur nella sua confermata specificità, a quello generale proprio del d.lgs. n. 165 del 2001.
Più precisamente, sui limiti della compatibilità tra siffatta disciplina speciale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulicoforestale e idraulico-agraria dipendenti degli enti pubblici non economici e i principi che regolano il pubblico impiego contrattualizzato questa Suprema Corte si è recentemente pronunciata proprio con riguardo a un dipendente dell’ARIF e, quindi, alla legislazione speciale della Regione Puglia (Cass. n. 10811/2023; conf. Cass. n. 21006/2023 e la giurisprudenza sopra richiamata).
Si è statuito che «l’applicazione del CCNL di diritto privato non osta alla qualificazione del rapporto in termini di lavoro pubblico».
Di conseguenza, «il richiamo dell’art. 12, comma 3, prima parte al ‘contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria’ ed al relativo ‘trattamento giuridico-economico e assicurativoprevidenziale’ va inteso come strettamente inerente … alle qualifiche di inquadramento dei lavoratori ed alle mansioni esigibili, nonché al trattamento economico ivi previsto. … Viceversa, non può operare, per la prevalenza delle regole comuni del lavoro privatizzato ed in specie dell’art. 52 d. lgs. 165/2001, la disciplina di acquisizione del diritto all’inquadramento per effetto dell’esercizio di fatto delle corrispondenti mansioni superiori».
Pertanto, non può trovare accoglimento l’affermazione del ricorrente, secondo il quale l’ARIF sarebbe un ente pubblico economico, trattandosi, invece, di un ente pubblico strumentale.
Ebbene, nel caso di specie, il lavoratore invoca – sulla base di una legge regionale che la prevede – l’applicazione della contrattazione collettiva di diritto privato con riferimento a una norma che riguarda il «trattamento economico ivi previsto» (rimborso chilometrico).
Sicché, sulla scorta della richiamata giurisprudenza, non sussiste alcun impedimento all’utilizzo di quella contrattazione collettiva, che «si giustifica in ragione del particolare settore nel quale gli operai forestali operano» (Cass. n. 6193/2023 cit.).
Risulta opportuno rilevare che la fondatezza dei sopra esposti argomenti non viene meno per effetto dell’abrogazione dell’art. 12, comma 3, della l.r. Puglia n. 3 del 2010 da parte dell’art. 32 della l.r. Puglia n. 45 del 2012.
Infatti, l’art. 23 della l.r . Puglia n. 36 del 2017, ha poi inserito, nel testo dell’art. 12 della l.r. Puglia n. 3 del 2010, un comma (2-quinquies), il quale nuovamente prevede che: «Al personale forestale/agricolo, impiegato, ovvero operaio, dell’agenzia si applica il contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, con conseguente applicazione del relativo trattamento giuridico-economico e assicurativoprevidenziale».
Per quanto riguarda il periodo intermedio tra il 2012 (anno di abrogazione del comma 3 dell’art. 12 della legge n. 3 del 2010) e il 2017 (anno di introduzione nel medesimo art. 12 del comma 2 quinquies), occorre considerare che il citato art. 32 della l.r . Puglia n. 45, nell’abrogare l’esplicito riferimento alla contrattazione collettiva di diritto privato, dispose anche che «al fine di garantire ai propri dipendenti parità di trattamento contrattuale, l’Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali avvia, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un’apposita procedura di informazione e di consultazione delle organizzazioni sindacali sottoscrittrici dei Contratti collettivi nazionali dalla stessa applicati e delle confederazioni alle quali esse aderiscono».
Dunque, con la previsione di una nuova procedura di informazione e di consultazione con le medesime organizzazioni sindacali sottoscrittrici dei Contratti collettivi nazionali precedentemente applicati, anche la norma introdotta nel 2012 implicava la perdurante applicazione dei contratti collettivi di diritto privato; ciò è stato detto in relazione all’abrogazione dell’art. 12, comma 3 della legge Regione Puglia n. 3 del 2010 – riguardante il personale originariamente assunto dall’ARIF – ma vale per identiche ragioni anche per l’ipotesi di cui al comma 5 e, quindi, per gli operai trasferiti dalla Regione e rispetto ai quali vi sia stata l’opzione per il CCNL privatistico.
Altresì, è opportuno chiarire che, nella specie, le disposizioni dell’art. 6 del d.lgs. n. 78 del 2010 «non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica», come si legge nel successivo comma 20 del medesimo articolo. Pertanto, «il vincolo per le Regioni non è diretto ma va inserito nella determinazione complessiva del tetto massimo dei risparmi di spesa che esse devono conseguire» (v., sul punto, Cass. n. 31881/2018, alla cui più ampia motivazione – anche con riguardo ai pertinenti richiami della giurisprudenza della Corte costituzionale – si rinvia ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.).
Con il settimo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. e 97 Cost., in quanto la corte territoriale avrebbe considerato non dovuta l’indennità chilometrica all’operaio forestale per l’utilizzo del mezzo proprio.
La censura è assorbita dall’accoglimento dei motivi dal terzo al sesto.
Il ricorso è accolto in applicazione del seguente principio di diritto:
‘Il rapporto fra l’RAGIONE_SOCIALE , ente strumentale della Regione Puglia, e gli operai agricoli transitati alle sue dipendenze ai sensi dell’art. 12, comma 2, lett. a), della legge Regione Puglia n. 3 del 2010 è regolato, per il periodo anteriore all’introduzione del comma 2 quinquies del medesimo art. 12, disposto dall’art. 23 della legge Regione Puglia n. 36 del 2017 e, ove detti operai abbiano avanzato
apposita domanda in questo senso, dal contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, con conseguente applicazione del relativo trattamento giuridico-economico e assicurativo-previdenziale ai sensi dell’art. 1, comma 14, del d.l. n. 510 del 1996, conv., con modif., dalla legge n. 608 del 1996.
Pertanto, gli operai in questione hanno diritto, qualora ricorrano le condizioni previste, alla corresponsione dell’indennità di trasporto riconosciuta dall’art. 15 del CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulicoagraria del 7 dicembre 2010′.
La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione, che deciderà la causa nel merito, anche in ordine alle spese di lite di legittimità, verificando se sussista una regolare domanda del ricorrente di applicazione della contrattazione collettiva privata citata e se ricorrano i requisiti stabiliti per beneficiare dell’indennità reclamata.
P.Q.M.
La Corte,
accoglie i motivi di ricorso dal terzo al sesto, nei sensi di cui in motivazione, inammissibili il primo e il secondo e assorbito il settimo;
cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione, la quale deciderà la causa nel merito, anche in ordine alle spese di lite di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile, il 6