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Indennità chilometrica e CCNL privato: la Cassazione

Un operaio agricolo di un’agenzia regionale ha richiesto il pagamento di un’indennità chilometrica basata sul CCNL privato di settore. Dopo una decisione sfavorevole in appello, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del lavoratore. La Suprema Corte ha stabilito che, per questa specifica categoria di dipendenti pubblici, la legge prevede l’applicazione del contratto collettivo privato, inclusi i trattamenti economici come l’indennità chilometrica. La causa è stata rinviata alla Corte d’Appello per una nuova valutazione basata su questo principio.

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Indennità chilometrica per dipendenti pubblici: il CCNL privato prevale

La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha affrontato il tema dell’applicabilità dei contratti collettivi del settore privato ai dipendenti di enti pubblici strumentali, con particolare riferimento al diritto all’indennità chilometrica. La decisione chiarisce che la specifica natura del settore, come quello idraulico-forestale, può giustificare l’applicazione di un CCNL privato anche nel pubblico impiego, garantendo ai lavoratori i relativi trattamenti economici.

I fatti del caso

Un operaio agricolo specializzato, dipendente di un’Agenzia Regionale per le attività irrigue e forestali, aveva richiesto in giudizio il pagamento di quasi 22.000 euro a titolo di differenze retributive. Tale somma era calcolata come indennità chilometrica di trasferta, un diritto previsto dagli articoli 15 e 54 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria.

Il Tribunale di primo grado aveva accolto la domanda del lavoratore. Tuttavia, la Corte d’Appello aveva ribaltato la decisione, accogliendo il ricorso dell’Agenzia Regionale. Secondo i giudici di secondo grado, la natura pubblica dell’ente e i vincoli di bilancio impedivano l’applicazione diretta di una norma contrattuale del settore privato. Il lavoratore ha quindi proposto ricorso per cassazione.

La questione dell’applicabilità del CCNL e dell’indennità chilometrica

Il cuore della controversia risiedeva nel determinare quale disciplina contrattuale dovesse regolare il rapporto di lavoro. L’Agenzia sosteneva l’applicazione delle norme sul pubblico impiego, mentre il lavoratore rivendicava il suo diritto basandosi sul CCNL specifico del settore idraulico-forestale, un contratto di natura privatistica.

La Corte d’Appello aveva dato peso alla natura di ente pubblico non economico dell’Agenzia, ritenendo che ciò escludesse l’applicazione di istituti economici previsti da contratti privati, in quanto potenzialmente in contrasto con le norme sulla spesa pubblica. Questa interpretazione, però, è stata censurata dalla Suprema Corte.

Le motivazioni della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione ha accolto i motivi di ricorso del lavoratore, cassando la sentenza d’appello e stabilendo un importante principio di diritto. I giudici hanno ricostruito il quadro normativo, evidenziando come, fin dal 1985, la legislazione nazionale abbia previsto per gli operai del settore idraulico-forestale, anche se dipendenti da amministrazioni pubbliche, l’applicazione della contrattazione collettiva del settore privato.

Questa scelta legislativa è stata poi confermata dalle normative regionali, inclusa quella della Regione Puglia istitutiva dell’Agenzia datrice di lavoro. La legge regionale, infatti, prevedeva esplicitamente l’applicazione del CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale. Anche durante un periodo in cui la norma esplicita era stata abrogata (tra il 2012 e il 2017), la Corte ha ritenuto che la volontà del legislatore di mantenere l’applicazione di tale contratto fosse implicita e perdurante.

La Suprema Corte ha chiarito che l’applicazione di un CCNL privato non trasforma il rapporto di lavoro in un rapporto di diritto privato, ma rappresenta una scelta specifica del legislatore per regolare un settore con particolari esigenze. Di conseguenza, il trattamento economico previsto da tale CCNL, inclusa l’indennità chilometrica, deve essere riconosciuto al lavoratore. I vincoli di bilancio della PA, pur esistenti, non possono essere interpretati in modo da negare un diritto derivante dalla fonte normativa (legge e contratto collettivo) designata a regolare il rapporto.

Le conclusioni

La Cassazione ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d’Appello di Lecce in diversa composizione. Quest’ultima dovrà ora decidere nuovamente la controversia, attenendosi al seguente principio di diritto: il rapporto di lavoro tra l’Agenzia regionale e i suoi operai agricoli è regolato dal CCNL di settore, che include il diritto all’indennità chilometrica. Il giudice del rinvio dovrà quindi solo verificare la sussistenza dei requisiti specifici previsti dal contratto per l’erogazione dell’indennità richiesta dal lavoratore. Questa sentenza riafferma l’importanza delle normative speciali che, per determinati settori pubblici, scelgono di fare rinvio alla più flessibile contrattazione collettiva privata.

A un dipendente di un ente pubblico strumentale può essere applicato un contratto collettivo del settore privato?
Sì, la Corte di Cassazione ha stabilito che, in settori specifici come quello idraulico-forestale, la legge stessa può prevedere che il rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici sia regolato dalla contrattazione collettiva di natura privata, senza che ciò alteri la natura pubblica del rapporto.

L’indennità chilometrica per l’uso del mezzo proprio è dovuta a un operaio forestale di un’agenzia regionale?
Sì, se il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) applicabile al rapporto di lavoro la prevede. La Corte ha chiarito che il rinvio della legge al CCNL privato include anche il relativo trattamento economico, come l’indennità chilometrica, a condizione che ricorrano i requisiti previsti dal contratto stesso.

I vincoli di bilancio della Pubblica Amministrazione possono impedire il pagamento di un’indennità prevista dal CCNL applicabile?
No, secondo la Corte, i vincoli di spesa per le Regioni non sono diretti a disapplicare specifiche norme contrattuali, ma devono essere inseriti in una determinazione complessiva del tetto massimo dei risparmi da conseguire. Non possono quindi essere usati per negare un diritto economico derivante dalla fonte normativa (legge e CCNL) che regola il rapporto di lavoro.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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