Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 21711 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 21711 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 3642/2021 proposto da:
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO e domiciliato in Roma, presso la Cancelleria RAGIONE_SOCIALEa Suprema Corte di cassazione;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE;
-intimata- avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Lecce n. 799/2020, pubblicata il 30 novembre 2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 giugno 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NOME COGNOME, operaio agricolo specializzato già dipendente RAGIONE_SOCIALEa Regione RAGIONE_SOCIALE e transitato nel 2010 all’RAGIONE_SOCIALE, ha chiesto la condanna di parte datoriale a pagare € 21.951,48 a titolo di differenze maturate sino al 17 ottobre 2017 a titolo di indennità chilometrica di trasferta ex artt. 15 e 54 del CCNL per gli
RAGIONE_SOCIALE ai RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE agraria del 7 dicembre 2010 e 23 del RAGIONE_SOCIALE integrativo RAGIONE_SOCIALE.
Il Tribunale di Brindisi, nel contraddittorio RAGIONE_SOCIALEe parti, con sentenza n. 74 del 2019, ha accolto la domanda.
RAGIONE_SOCIALE ha proposto appello che la Corte d’appello di Lecce, nel contraddittorio RAGIONE_SOCIALEe parti, con sentenza n. 799/2020, ha accolto.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione sulla base di sette motivi e ha depositato memoria.
La P.A. non ha svolto difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 434, comma 1, c.p.c., in quanto la corte territoriale avrebbe errato nel dichiarare ammissibile l’appello.
La censura è inammissibile, non avendo egli riportato, neppure in sintesi rilevante, il contenuto RAGIONE_SOCIALE‘atto di appello RAGIONE_SOCIALEa P.A. Infatti, in tema di ricorso per cassazione, il principio di autosufficienza di cui all’art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. in caso di deduzione di errores in procedendo , impone la trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d’interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l’RAGIONE_SOCIALE del giudice di legittimità e garantire la certezza del diritto e la corretta amministrazione RAGIONE_SOCIALEa giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica RAGIONE_SOCIALEa Corte ed il diritto di accesso RAGIONE_SOCIALEa parte ad un organo giudiziario, in misura tale da non inciderne la stessa sostanza. Pertanto, deve ritenersi inammissibile il motivo di ricorso con cui il ricorrente, nel dolersi che la corte d’appello abbia erroneamente disatteso l’eccezione di inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘appello proposto dalla controparte, per avere dedotto, in sede di gravame, fatti totalmente nuovi e diversi rispetto a quelli originariamente introdotti a fondamento RAGIONE_SOCIALEa domanda introduttiva del giudizio di primo grado, abbia omesso di fornire idonea indicazione dei fatti specifici non
esaminabili, in quanto estranei al giudizio, e degli atti processuali pertinenti, con particolare riguardo all’atto d’appello contenente i riferimenti fattuali contestati e la loro specifica indicazione differenziale rispetto ai contenuti RAGIONE_SOCIALE‘atto di citazione (Cass., 21346/2024).
Con il secondo motivo il ricorrente contesta l’omessa pronuncia e la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 345 c.p.c. in quanto la corte territoriale avrebbe errato nel dichiarare che non fossero state proposte domande nuove. In particolare, RAGIONE_SOCIALE avrebbe proposto per la prima volta in appello l’eccezione RAGIONE_SOCIALEa sua natura pubblica e prodotto una nota RAGIONE_SOCIALEa Ragioneria RAGIONE_SOCIALEo Stato del 2016.
La censura è inammissibile, in quanto il giudice di appello ha rilevato, a pagina 3 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata che l’applicabilità RAGIONE_SOCIALEa disciplina privatistica era stata sempre contestata dalla RAGIONE_SOCIALE e che la questione era stata rigettata alle pagine 3 e 4 RAGIONE_SOCIALEa pronuncia di primo grado.
D’altronde, l’utilizzabilità o meno RAGIONE_SOCIALEa disciplina privatistica dipende proprio dalla natura RAGIONE_SOCIALE‘ente interessato.
In ordine al documento citato, il giudice di secondo grado l’ha valutata, alla luce del suo contenuto, un mero argomento difensivo.
Sul punto, nessuna deduzione vi è stata da parte del ricorrente.
Con il terzo motivo il ricorrente si duole RAGIONE_SOCIALEa violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEa legge Regione RAGIONE_SOCIALE n. 3 del 2010, art. 12, n. 3, 4 e 5, RAGIONE_SOCIALEa legge Regione RAGIONE_SOCIALE n. 36 del 2017.
Con il quarto motivo egli lamenta la contraddittoria motivazione e la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 40, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001 in quanto il giudice di appello avrebbe dichiarato erroneamente il CCNL per gli RAGIONE_SOCIALE ai RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE agraria e il relativo CIRL in contrasto con tale disposizione.
In particolare, sarebbero stati rispettati i vincoli di bilancio gravanti sulla P.A.
Con il quinto motivo contesta la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001 e degli artt. 8, 45, commi 1 e 2, e 47 del d.lgs. n. 165 del 2001.
Con il sesto motivo il ricorrente segnala ancora la contraddittorietà RAGIONE_SOCIALEa motivazione e la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 124 del 1985 e RAGIONE_SOCIALEa legge n. 36 del 2004, atteso che la corte territoriale avrebbe erroneamente considerato l’RAGIONE_SOCIALE un ente pubblico ed egli ricorrente un operaio RAGIONE_SOCIALEo Stato.
Le censure, che possono essere trattate congiuntamente, stante la stretta connessione, sono fondate nei termini che seguono.
Questa Suprema Corte ha già avuto modo di ricordare che l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa contrattazione collettiva del settore privato agli RAGIONE_SOCIALE ai RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE–RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE-agraria dipendenti RAGIONE_SOCIALEe pubbliche amministrazioni «affonda le sue radici nella legge n. 124 del 1985, con la quale era stato previsto che il ‘RAGIONE_SOCIALE, per fronteggiare le esigenze relative all’esecuzione dei RAGIONE_SOCIALE condotti in amministrazione diretta per la conservazione e la protezione dei beni indicati negli articoli 68 e 83 del citato decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALEa Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, può ricorrere ad assunzioni di personale operaio con RAGIONE_SOCIALE a tempo indeterminato e a tempo determinato’ ed era stato stabilito che ‘Le assunzioni e il trattamento economico sono regolati dalle norme sulla disciplina del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di lavoro e da quelle sul collocamento’» (Cass., n. 12493/2025, n. 12203/2025, n. 12199/2025, n. 10022/2025, n. 6232/2025, n. 6229/2025, n. 5498/2025, n. 5497/2025, n. 5471/2025, n. 23894/2024, n. 6193/2023). E tale disciplina si poneva a sua volta in continuità con le previsioni RAGIONE_SOCIALEa legge n. 205 del 1962, che già in precedenza aveva consentito all’amministrazione RAGIONE_SOCIALE di assumere, sia pure solo a tempo determinato, operai con contratti di diritto privato (Cass., SU, nn. 3465/1998 e 24670/2009). A seguito del trasferimento RAGIONE_SOCIALEe competenze dallo Stato alle Regioni, anche queste ultime si sono dotate di normative analoghe, tra le quali rientra la l.r. RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE n. 3 del 2010, istitutiva RAGIONE_SOCIALEa «RAGIONE_SOCIALE», e, in particolare, il suo art. 12, comma 3, secondo cui: «Al personale operaio RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE si applica
il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per gli RAGIONE_SOCIALE ai RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE-agraria con conseguente applicazione del relativo trattamento giuridico-economico e assicurativo-previdenziale ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 1, comma 14, del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510 (Disposizioni urgenti in materia di RAGIONE_SOCIALE socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. Al restante personale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, ivi inclusi gli operai già inquadrati nei ruoli regionali di cui alla lettera a) del comma 2 e salvo quanto disposto dal comma 5, si applica lo stato giuridico e la disciplina contrattuale per i dipendenti di regioni e autonomie locali e viene confermato il diritto al rientro in casi di mutamento RAGIONE_SOCIALEa natura giuridica RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE».
In sostanza, mentre agli operai già dipendenti RAGIONE_SOCIALEa Regione a tempo indeterminato («operai già inquadrati nei ruoli regionali di cui alla lettera a) del comma 2») «si applica lo stato giuridico e la disciplina contrattuale per i dipendenti di regioni e autonomie locali», agli operai assunti dall’RAGIONE_SOCIALE, di cui alla lettera b) del precedente comma 2, «si applica il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per gli RAGIONE_SOCIALE ai RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE-agraria».
Il comma 5 di tale art. 12 precisa, poi, che ‘Sino alla definizione RAGIONE_SOCIALEa dotazione organica, gli operai di ruolo RAGIONE_SOCIALEa Regione RAGIONE_SOCIALE transitati alle dipendenze RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE ai sensi del comma 2, lettera a), sono inquadrati, a domanda, nel RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per gli RAGIONE_SOCIALE ai RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE–RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE-agraria con conseguente applicazione del relativo trattamento giuridico-economico e assicurativoprevidenziale’.
In particolare, l’attuale ricorrente dovrebbe rientrare, in base a quanto da lui affermato nel ricorso, in quest’ultima categoria.
Anche a livello RAGIONE_SOCIALE è stata, più di recente e in termini ben più ampi, ribadita la tradizionale possibilità di ricondurre questo settore del lavoro pubblico alla contrattazione collettiva privatistica con l’art. 7 bis, del d.l. n. 120 del 2021, convertito dalla legge n. 155 del 2021, il quale prevede che «per gli RAGIONE_SOCIALE ai RAGIONE_SOCIALE agricoli e RAGIONE_SOCIALE assunti con contratti di diritto privato dalle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, per l’esecuzione in amministrazione diretta dei RAGIONE_SOCIALE concernenti le opere di bonifica, RAGIONE_SOCIALE–RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE-agrarie, di gestione RAGIONE_SOCIALE, di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi e in zone di interfaccia urbanorurale, di forestazione e agrarie-florovivaistiche si applicano, nei limiti di spesa previsti a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti per le spese del personale RAGIONE_SOCIALEe pubbliche amministrazioni, i relativi contratti o accordi collettivi nazionali, regionali e provinciali. Per le amministrazioni pubbliche partecipa al tavolo di contrattazione RAGIONE_SOCIALE e a livello territoriale per la stipulazione del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di lavoro privatistico un rappresentante RAGIONE_SOCIALEe regioni».
Tale disposizione, con il riferimento ai vincoli di spesa e integrando la compagine datoriale in ambito sindacale con un rappresentante degli enti pubblici di riferimento, si è fatta carico di allineare il moRAGIONE_SOCIALEo, pur nella sua confermata specificità, a quello generale proprio del d.lgs. n. 165 del 2001.
Più precisamente, sui limiti RAGIONE_SOCIALEa compatibilità tra siffatta disciplina speciale per gli RAGIONE_SOCIALE ai RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE-agraria dipendenti degli enti pubblici non economici e i principi che regolano il pubblico impiego contrattualizzato questa Suprema Corte si è recentemente pronunciata proprio con riguardo a un dipendente RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e, quindi, alla legislazione speciale RAGIONE_SOCIALEa Regione RAGIONE_SOCIALE (Cass. n. 10811/2023; conf. Cass. n. 21006/2023 e la giurisprudenza sopra richiamata).
Si è statuito che «l’applicazione del CCNL di diritto privato non osta alla qualificazione del rapporto in termini di lavoro pubblico».
Di conseguenza, «il richiamo RAGIONE_SOCIALE‘art. 12, comma 3, prima parte al ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per gli RAGIONE_SOCIALE ai RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE-agraria’ ed al relativo ‘trattamento giuridico-economico e assicurativoprevidenziale’ va inteso come strettamente inerente … alle qualifiche di inquadramento dei lavoratori ed alle mansioni esigibili, nonché al trattamento economico ivi previsto. … Viceversa, non può operare, per la prevalenza RAGIONE_SOCIALEe regole comuni del lavoro privatizzato ed in specie RAGIONE_SOCIALE‘art. 52 d. lgs. 165/2001, la disciplina di acquisizione del diritto all’inquadramento per effetto RAGIONE_SOCIALE‘esercizio di fatto RAGIONE_SOCIALEe corrispondenti mansioni superiori».
Pertanto, non può trovare accoglimento l’affermazione del ricorrente, secondo il quale l’RAGIONE_SOCIALE sarebbe un ente pubblico economico, trattandosi, invece, di un ente pubblico RAGIONE_SOCIALE.
Ebbene, nel caso di specie, il lavoratore invoca – sulla base di una legge RAGIONE_SOCIALE che la prevede – l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa contrattazione collettiva di diritto privato con riferimento a una norma che riguarda il «trattamento economico ivi previsto» (rimborso chilometrico).
Sicché, sulla scorta RAGIONE_SOCIALEa richiamata giurisprudenza, non sussiste alcun impedimento all’utilizzo di quella contrattazione collettiva, che «si giustifica in ragione del particolare settore nel quale gli operai RAGIONE_SOCIALE operano» (Cass. n. 6193/2023 cit.).
Risulta opportuno rilevare che la fondatezza dei sopra esposti argomenti non viene meno per effetto RAGIONE_SOCIALE‘abrogazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 12, comma 3, RAGIONE_SOCIALEa l.r. RAGIONE_SOCIALE n. 3 del 2010 da parte RAGIONE_SOCIALE‘art. 32 RAGIONE_SOCIALEa l.r. RAGIONE_SOCIALE n. 45 del 2012.
Infatti, l’art. 23 RAGIONE_SOCIALEa l.r . RAGIONE_SOCIALE n. 36 del 2017, ha poi inserito, nel testo RAGIONE_SOCIALE‘art. 12 RAGIONE_SOCIALEa l.r. RAGIONE_SOCIALE n. 3 del 2010, un comma (2-quinquies), il quale nuovamente prevede che: «Al personale RAGIONE_SOCIALE/agricolo, impiegato, ovvero operaio, RAGIONE_SOCIALE‘agenzia si applica il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per gli RAGIONE_SOCIALE ai RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE–RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE-agraria, con conseguente applicazione del relativo trattamento giuridico-economico e assicurativoprevidenziale».
Per quanto riguarda il periodo intermedio tra il 2012 (anno di abrogazione del comma 3 RAGIONE_SOCIALE‘art. 12 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 3 del 2010) e il 2017 (anno di introduzione nel medesimo art. 12 del comma 2 quinquies), occorre considerare che il citato art. 32 RAGIONE_SOCIALEa l.r . RAGIONE_SOCIALE n. 45, nell’abrogare l’esplicito riferimento alla contrattazione collettiva di diritto privato, dispose anche che «al fine di garantire ai propri dipendenti parità di trattamento contrattuale, l’RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE avvia, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa presente legge, un’apposita procedura di informazione e di consultazione RAGIONE_SOCIALEe organizzazioni sindacali sottoscrittrici dei Contratti collettivi nazionali dalla stessa applicati e RAGIONE_SOCIALEe confederazioni alle quali esse aderiscono».
Dunque, con la previsione di una nuova procedura di informazione e di consultazione con le medesime organizzazioni sindacali sottoscrittrici dei Contratti collettivi nazionali precedentemente applicati, anche la norma introdotta nel 2012 implicava la perdurante applicazione dei contratti collettivi di diritto privato; ciò è stato detto in relazione all’abrogazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 12, comma 3 RAGIONE_SOCIALEa legge Regione RAGIONE_SOCIALE n. 3 del 2010 – riguardante il personale originariamente assunto dall’RAGIONE_SOCIALE – ma vale per identiche ragioni anche per l’ipotesi di cui al comma 5 e, quindi, per gli operai trasferiti dalla Regione e rispetto ai quali vi sia stata l’opzione per il CCNL privatistico.
Altresì, è opportuno chiarire che, nella specie, le disposizioni RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 del d.lgs. n. 78 del 2010 «non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio RAGIONE_SOCIALE, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento RAGIONE_SOCIALEa finanza pubblica», come si legge nel successivo comma 20 del medesimo articolo. Pertanto, «il vincolo per le Regioni non è diretto ma va inserito nella determinazione complessiva del tetto massimo dei risparmi di spesa che esse devono conseguire» (v., sul punto, Cass. n. 31881/2018, alla cui più ampia motivazione – anche con riguardo ai pertinenti richiami RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale – si rinvia ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 118 disp. att. c.p.c.).
Con il settimo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. e 97 Cost., in quanto la corte territoriale avrebbe considerato non dovuta l’indennità chilometrica all’operaio RAGIONE_SOCIALE per l’utilizzo del mezzo proprio.
La censura è assorbita dall’accoglimento dei motivi dal terzo al sesto.
Il ricorso è accolto in applicazione del seguente principio di diritto:
‘Il rapporto fra l’RAGIONE_SOCIALE , ente RAGIONE_SOCIALE Regione RAGIONE_SOCIALE, e gli operai agricoli transitati alle sue dipendenze ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 12, comma 2, lett. a), RAGIONE_SOCIALEa legge Regione RAGIONE_SOCIALE n. 3 del 2010 è regolato, per il periodo anteriore all’introduzione del comma 2 quinquies del medesimo art. 12, disposto dall’art. 23 RAGIONE_SOCIALEa legge Regione RAGIONE_SOCIALE n. 36 del 2017 e, ove detti operai abbiano avanzato
apposita domanda in questo senso, dal RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE-agraria, con conseguente applicazione del relativo trattamento giuridico-economico e assicurativo-previdenziale ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 14, del d.l. n. 510 del 1996, conv., con modif., dalla legge n. 608 del 1996.
Pertanto, gli operai in questione hanno diritto, qualora ricorrano le condizioni previste, alla corresponsione RAGIONE_SOCIALE‘indennità di trasporto riconosciuta dall’art. 15 del CCNL per gli RAGIONE_SOCIALE ai RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE–RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALEagraria del 7 dicembre 2010′.
La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione, che deciderà la causa nel merito, anche in ordine alle spese di lite di legittimità, verificando se sussista una regolare domanda del ricorrente di applicazione RAGIONE_SOCIALEa contrattazione collettiva privata citata e se ricorrano i requisiti stabiliti per beneficiare RAGIONE_SOCIALE‘indennità reclamata.
P.Q.M.
La Corte,
accoglie i motivi di ricorso dal terzo al sesto, nei sensi di cui in motivazione, inammissibili il primo e il secondo e assorbito il settimo;
cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione, la quale deciderà la causa nel merito, anche in ordine alle spese di lite di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa IV Sezione Civile, il 6