Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 5498 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 5498 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 02/03/2025
1.L a Corte d’appello di Bari ha confermato la decisione resa dal Tribunale della stessa sede, che in accoglimento della domanda proposta da NOME COGNOME (dipendente dell’Agenzia Regionale per l’Attività Irrigua e Forestale ARIF Puglia ed inquadrato come operaio specializzato super), ha condannato l’Agenzia al pagamento della somma di € 3583,16 a titolo di indennità di percorrenza chilometrica prevista dal C.C.N.L. vigente per gli addetti ai lavoro di sistemazione idraulico-forestale e agraria della Regione Puglia, per il periodo da novembre 2016 a maggio 2020.
La Corte territoriale ha rilevato che il COGNOME era stato inquadrato nei ruoli della Regione Puglia a far data dal 1° marzo 2005 mediante contratto di lavoro a tempo indeterminato ed era stato incluso tra gli operai di ruolo e gli operai a tempo indeterminato alle dipendenze della Regi one Puglia di cui all’art. 12, coma 2 lett. a) della legge regionale Puglia n. 3 del 2010; ha in particolare evidenziato che il nominativo del COGNOME, ‘già addetto’ all’espletamento di attività forestali e irrigue, era stato inserito nell’allegato A della delibera di Giunta Regionale n. 863 del 23.3.2010 ed era pertanto transitato alle dipendenze dell’ARIF.
Il giudice di appello ha considerato del tutto nuova l’allegazione secondo cui dopo la suddetta delibera non sarebbe stata adottata alcuna determinazione con cui il personale della Regione Puglia avrebbe dovuto essere trasferito all’ARIF ed ha ritenuto che sarebbe stato onere dell’ARIF, in quanto parte appellante, eventualmente dimostrare che nonostante la richiamata deliberazione, l’Ente aveva omesso di adottare gli atti necessari per assicurare il transito all’Agenzia dei dipendenti assunti dalla Regione; ha poi evidenziato che dalla documentazione prodotta dal COGNOME risultava che il medesimo era transitato alle dipendenze dell’ARIF, e non era invece ‘distaccato’ presso l’ARIF.
C onsiderato che il COGNOME aveva esercitato l’opzione prevista dall’art. 12, comma 5, della legge regionale Puglia n. 3/2010, e che la situazione era stata definita prima dell’abrogazione di tale disposizione, disposta dall’art. 32 della legge regionale n. 45 del 28.12.2012, ha ritenuto che al suddetto rapporto di lavoro dovesse applicarsi la contrattazione collettiva privatistica, e non la contrattazione collettiva riservata ai dipendenti di Regioni ed enti locali.
Ha inoltre evidenziato che l’art. 31 del d.lgs. n. 165/2001 rinvia all’art. 2112 cod. civ. e fa salve le disposizioni speciali, tra le quali rientra la disciplina contenuta nell’art. 12 della legge regionale Puglia n. 3 del 2010.
Ha infine escluso la violazione dell’art. 6, comma 12, del d.l. n. 78/2010, riferibile alle sole Amministrazioni statali e non direttamente vincolante per gli enti locali né per gli enti strumentali delle Regioni.
7 . Avverso tale decisione l’ARIF ha proposto ricorso sulla base di quattro motivi, illustrati da memoria.
Il lavoratore ha resistito con controricorso, illustrato da memoria .
DIRITTO
Con il primo motivo, il ricorso denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2, commi 2 e 5, della legge regionale Puglia n. 3/2010 e dell’art. 31 d. lgs. n. 165/2001, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ.
Lamenta la carenza di una motivazione secondo diritto, nonché l’apparenza e la contraddittorietà della motivazione.
Evidenzia che l’ARIF già nella memoria di costituzione di primo grado aveva dedotto che la fattispecie si colloca nell’ambito dell’art. 12, comma 2 lett. b) della legge regionale n. 3/2010 ed aveva messo in dubbio l’adozione di un provvedimento di trasferimento successivo alla delibera della Giunta Regionale n. 863/2010.
Addebita alla Corte territoriale di avere erroneamente ritenuto applicabile l’art. 54 del CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico -forestale e idraulico-agraria del 7.12.2001, essendo pacifico e documentato che il Tramacere era stato originariamente assunto dalla Regione Puglia ed inquadrato
nel ruolo regionale con contratto a tempo indeterminato a far data dal 6.12.2005 come operaio specializzato di categoria A e con attribuzione del trattamento economico previsto dal CCNL 16.10.2003 delle Regioni e Autonomie Locali, e successivamente dislocato all’ARIF in regime di ‘avvalimento’ ai sensi dell’art. 12 lett. a) della legge regionale n. 3/2010.
Critica la sentenza impugnata, che ha erroneamente ritenuto la rilevanza della raccomandata A/R del 17.5.2013 (peraltro firmata dal solo procuratore non munito di procura speciale) ed ha posto a caric o dell’Agenzia l’onere di provare un fatto negativo.
Evidenzia che l’art. 31 del d.lgs. n. 165/2001 prevede un provvedimento di ‘passaggio’ del personale, nel caso di specie mai reso dall’Amministrazione.
Con il secondo motivo il ricorso denuncia falsa applicazione dell’art. 54 del CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulicoagraria del 7.12.2010 e dell’art. 1362 cod. civ. in relazione a ll’art. 23 del CIRL Puglia di categoria del 5.10.2009 e del 10.6.2014; violazione dell’art. 117, coma 2, lett. L Cost.; violazione degli artt. 1, 2 e 3 d.lgs. n. 165/2001, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ.
Sostiene che la natura pubblicistica dell’ente datoriale e del rapporto di lavoro non consente di applicare l’invocato istituto dell’attribuzione di un’indennità di percorrenza chilometrica, in quanto previsto da una contrattazione privatistica.
Con il terzo motivo il ricorso denuncia violazione degli artt. 2, coma 2, 40 e 40 bis del d.lgs. n. 165/2001; violazione e falsa applicazione dell’art. 54 del CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulicoagraria del 7.12.2010, dell’art. 1362 cod. civ., in relazione all’art. 23 del CIRL Puglia di categoria , in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ.
Sostiene che la prevalenza della disciplina statale del pubblico impiego impedisce l’applicazione degli istituti privatistici incompatibili con le norme statali inderogabili, evidenziando che l’indennità di percorrenza chilometrica è prevista da una contrattazione privatistica di secondo livello.
Con il quarto motivo il ricorso denuncia la violazione dell’art. 6 d.lgs. n. 78/2010, nonché dell’art.1, com m a 3, legge n. 196/2009 e dell’art. 14 delle preleggi, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ.
Evidenzia che l’ARIF rientra nell’elenco delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge n. 196/2009 e che la sentenza impugnata viola l’art. 6, co mma 12, del d.lgs. n. 78/2010, secondo cui «gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al d.lgs. n. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi».
I motivi, che vanno trattati congiuntamente per ragioni di connessione logica, sono inammissibili.
Al di là della modalità di formulazione della censura sull’apparenza e sulla contraddittorietà della motivazione, deve rammentarsi che la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione, con la conseguenza che è denunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si sia tramutata in violazione di legge costituzionalmente rilevante, esaurendosi detta anomalia nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, e risultando invece esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022).
Nel caso di specie non è configurabile l’apparenza della motivazione, avendo la sentenza impugnata esplicitato in modo chiaro le ragioni per le quali ha ritenuto che il COGNOME era transitato alle dipendenze dell’ARIF; ha in particolare evidenziato che il COGNOME era stato inquadrato nei ruoli della Regione Puglia a far data dal 1° marzo 2005 mediante contratto di lavoro a tempo indeterminato, che era già stato addetto all’espletamento di attività
forestali e irrigue, e che il suo nominativo era stato inserito nell’allegato A della delibera di Giunta Regionale n. 863 del 23.3.2010.
Dopo avere rilevato che il COGNOME era stato incluso tra gli operai di ruolo e gli operai a tempo indeterminato alle dipendenze della Regione Puglia di cui all’art. 12, comma 2, lett. a), della legge regionale Puglia n. 3 del 2010, ha affermato che il la voratore ha esercitato l’opzione di cui all’art. 12, comma 5, della legge regionale Puglia n. 3 del 2010 per l’applicazione del CCNL di diritto privato, avendo chiesto con raccomandata A/R del 17.5.2013 (ricevuta dall’ARIF il successivo 22 maggio) di voler essere inquadrato nel CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria con applicazione del relativo trattamento giuridico-economico e assicurativo-previdenziale.
La Corte territoriale non si è limitata a rilevare la novità dell’allegazione dell’ARIF secondo cui dopo la suddetta delibera non sarebbe stata adottata alcuna determinazione di trasferimento e a ritenere che l’ARIF non aveva provato la mancata adozione degli atti necessari al transito, ma ha evidenziato che il transito del Tramacere alle dipendenze dell’ARIF risultava dagli ordini di servizio, dal certificato di idoneità alla mansione specifica rilasciata dal medico competente ARIF, dall’attestazione rilas ciata in data 25.6.2020 dal responsabile di sede e dalla transazione stipulata tra le parti in data 26.1.2015.
Inoltre le censure tendono alla rivisitazione del fatto e propongono un’interpretazione della normativa invocata difforme da quella effettuata da questa Corte, senza argomenti idonei a rimeditare i principi affermati da questa Corte.
Per quanto attiene al primo profilo, deve rammentarsi che secondo il consolidato orientamento di questa Corte è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione o falsa applicazione di norme di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio o di omessa pronuncia miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (vedi, per tutte: Cass. SU 27 dicembre 2020, n. 34476 e Cass. 14 aprile 2017, n. 8758).
8. Per quanto attiene al secondo profilo, la sentenza impugnata è conforme alla giurisprudenza di questa Corte (ed in particolare alle ordinanze prese in decisione all’adunanza camerale del 18.6.2024 (da Cass. 23716/2024 a Cass. n. 23894/2024) , le cui motivazioni vengono qui richiamate ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ.
Il rapporto di lavoro relativo al personale operaio dell’Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e Forestali (ARIF), che ai sensi dell’art. 12, comma 3, L.R. Puglia n. 3 del 2010, è regolato dal contratto collettivo nazionale privatistico per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria.
In particolare, per quanto qui rileva, per le attività irrigue e forestali, sin dalla sua istituzione, l’ARIF si avvale, a termini della L.R., art. 12:
«a) degli operai di ruolo e degli operai e impiegati a tempo indeterminato alle dipendenze della Regione Puglia, già addetti alle attività forestali e irrigue, che transitano alle dipendenze dell’Agenzia ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165 (…)
b) degli operai stagionali forestali e agricoli già assunti a tempo determinato alle dipendenze della Regione Puglia per lo svolgimento delle attività forestali e irrigue trasferite all’Agenzia (…)».
L’art. 12, cit., al comma 3, prevedeva che: «Al personale operaio dell’Agenzia si applica il contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria con conseguente applicazione del relativo trattamento giuridico-economico e assicurativoprevidenziale (…). Al restante personale dell’Agenzia, ivi inclusi gli operai già inquadrati nei ruoli regionali di cui alla lettera a) del comma 2 e salvo quanto disposto dal comma 5, si applica lo stato giuridico e la disciplina contrattuale per i dipendenti di regioni e autonomie locali e viene confermato il diritto al rientro in casi di mutamento della natura giuridica dell’Agenzia» e al comma 4 che: «In sede di primo inquadramento nel contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, gli operai irrigui a tempo indeterminato di cui al comma 2, lettera a), e gli operai irrigui a tempo determinato di cui al comma 2, lettera b), sono inquadrati secondo quanto stabilito nella tabella di equiparazione. Nulla è modificato per gli operai forestali
di cui al comma 2, lettera b), rispetto agli inquadramenti già in atto presso la Regione Puglia».
Il citato comma 5 dell’art. 12 cit. ha previsto che ‘Sino alla definizione della dotazione organica, gli operai di ruolo della Regione Puglia transitati alle dipendenze dell’Agenzia ai sensi del comma 2, lettera a), sono inquadrati, a domanda, nel contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria con conseguente applicazione del relativo trattamento giuridico-economico e assicurativoprevidenziale’.
Si è inoltre rammentato che l’applicazione della contrattazione collettiva del settore privato agli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria dipendenti delle pubbliche amministrazioni « affonda le sue radici nella legge n. 124 del 1985, con la quale era stato previsto che il ‘Ministero dell’agricoltura e delle foreste, per fronteggiare le esigenze relative all’esecuzione dei lavori condotti in amministrazione diretta per la conservazione e la protezione dei beni indicati negli articoli 68 e 83 del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, può ricorrere ad assunzioni di personale operaio con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato’ ed era stato stabilito che ‘Le assunzioni e il tratta mento economico sono regolati dalle norme sulla disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro e da quelle sul collocamento ‘» (Cass. n. 6193/2023).
Tale disciplina si è posta in continuità con le previsioni della legge n. 205 del 1962, che già in precedenza aveva consentito all’amministrazione forestale di assumere, sia pure solo a tempo determinato, operai con contratti di diritto privato (Cass. S.U. nn. 3465/1998 e 24670/2009).
A seguito del trasferimento delle competenze dallo Stato alle Regioni, anche queste ultime si sono dotate di normative analoghe; rientra tra queste la legge regionale Puglia n. 3 del 2010, istitutiva della «Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali», ed in particolare l’ art. 12, comma 3 già citato.
Anche a livello nazionale è stata più di recente, e in termini ben più ampi, ribadita la tradizionale possibilità di ricondurre questo settore del lavoro pubblico alla contrattazione collettiva privatistica con l’art. 7 -bis, del d.l. n. 120 del 2021,
convertito dalla legge n. 155 del 2021, il quale ha previsto: « per gli addetti ai lavori agricoli e forestali assunti con contratti di diritto privato dalle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l’esecuzione in amministrazione diretta dei lavori concernenti le opere di bonifica, idraulico-forestali, idraulico-agrarie, di gestione forestale, di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi e in zone di interfaccia urbanorurale, di forestazione e agrarie-florovivaistiche si applicano, nei limiti di spesa previsti a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti per le spese del personale delle pubbliche amministrazioni, i relativi contratti o accordi collettivi nazionali, regionali e provinciali. Per le amministrazioni pubbliche partecipa al tavolo di contrattazione nazionale e a livello territoriale per la stipulazione del contratto collettivo nazionale di lavoro privatistico un rappresentante delle regioni ».
Tale disposizione, con il riferimento ai vincoli di spesa e integrando la compagine datoriale in ambito sindacale con un rappresentante degli enti pubblici di riferimento, si è fatta carico di allineare il modello, pur nella sua confermata specificità, a quello generale proprio del d.lgs. n. 165 del 2001.
Più precisamente, sui limiti della compatibilità tra siffatta disciplina speciale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulicoagraria dipendenti degli enti pubblici non economici e i principi che regolano il pubblico impiego contrattualizzato questa Corte si è recentemente pronunciata proprio con riguardo a un dipendente dell’ARIF e, quindi, alla legislazion e speciale della Regione Puglia (Cass. n. 10811/2023; conf. Cass. n. 21006/2023).
Si è quindi statuito -e qui si intende ribadire -che « l’applicazione del CCNL di diritto privato non osta alla qualificazione del rapporto in termini di lavoro pubblico ». Di conseguenza, « il richiamo dell’art. 12, comma 3, prima parte al ‘contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico -forestale e idraulicoagraria’ ed al relativo ‘trattamento giuridico -economico e assicurativoprevidenziale’ va inteso come strettamente inerente … alle qualifiche di inquadramento dei lavoratori ed alle mansioni esigibili, nonché al trattamento economico ivi previsto. … Viceversa, non può operare, per la prevalenza delle regole comuni del lavoro privatizzato ed in specie dell’art. 52 d.
lgs. 165/2001, la disciplina di acquisizione del diritto all’inquadramento per effetto dell’esercizio di fatto delle corrispondenti mansioni superiori ».
Nel caso di specie il lavoratore ha invocato, sulla base di una legge regionale che la prevede, l’applicazione della contrattazione collettiva di diritto privato con riferimento a una norma che riguarda il «trattamento economico ivi previsto» (rimborso chilometrico).
Sicché, sulla scorta della richiamata giurisprudenza, non sussiste alcun impedimento all’applicazione della contrattazione collettiva, che «si giustifica in ragione del particolare settore nel quale gli operai forestali operano» (Cass. n. 6193/2023 cit.).
La fondatezza dei sopra esposti argomenti non viene meno per effetto dell’abrogazione dell’art. 12, comma 3, della legge regionale n. 3 del 2010 da parte dell’art. 32 della l egge regionale n. 45 del 2012.
Infatti, l’art. 23 della l egge regionale n. 36 del 2017, ha poi inserito, nel testo dell’art. 12 della l egge regionale n. 3 del 2010, un comma (2-quinquies), il quale nuovamente prevede che: « Al personale forestale/agricolo, impiegato, ovvero operaio, dell’agenzia si applica il contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, con conseguente applicazione del relativo trattamento giuridico-economico e assicurativoprevidenziale ».
Ma anche per quanto riguarda il periodo intermedio tra il 2012 (anno di abrogazione del comma 3 dell’art. 12 della legge n. 3 del 2010) e il 2017 (anno di introduzione nel medesimo art. 12 dell’analogo comma 2 – quinquies), occorre considerare che il citato art. 32 della legge regionale n. 45, nell’abrogare l’esplicito riferimento alla contrattazione collettiva di diritto privato, ha anche disposto che « al fine di garantire ai propri dipendenti parità di trattamento contrattuale, l’Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali avvia, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un’apposita procedura di informazione e di consultazione delle organizzazioni sindacali sottoscrittrici dei Contratti collettivi nazionali dalla stessa applicati e delle confederazioni alle quali esse aderiscono ».
Dunque, con la previsione di una nuova procedura di informazione e di consultazione con le medesime organizzazioni sindacali sottoscrittrici dei Contratti collettivi nazionali precedentemente applicati, anche la norma introdotta nel 2012 implicava la perdurante applicazione dei contratti collettivi di diritto privato.
11. La parte ricorrente non tiene conto del fatto che le disposizioni dell’art. 6 del d.lgs. n. 78/2010 «non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica», come si legge nel successivo comma 20 del medesimo articolo.
Pertanto, «il vincolo per le Regioni non è diretto ma va inserito nella determinazione complessiva del tetto massimo dei risparmi di spesa che esse devono conseguire» (v., sul punto, Cass. n. 31881/2018, alla cui più ampia motivazione -anche con riguardo ai pertinenti richiami della giurisprudenza della Corte costituzionale -si rinvia ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.).
In definitiva, la semplice invocazione del contenuto dell’art. 6, comma 12, del d.l. n. 78 del 2010 non basta per dare fondamento dalla censura secondo cui la Corte d’Appello avrebbe dato applicazione a una clausola della contrattazione collettiva divenuta inefficace in forza di quella disposizione di legge.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, dell’obbligo, per parte ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 2500,00 competenze professionali, oltre al rimborso spese
generali nella misura del 15% e accessori di legge, con distrazione in favore dell’Avv. COGNOME ;
dà atto della sussistenza dell’obbligo per parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n.115 del 2002, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della