Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 5498 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 5498 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 02/03/2025
1.L a Corte d’appello di Bari ha confermato la decisione resa dal Tribunale RAGIONE_SOCIALEa stessa sede, che in accoglimento RAGIONE_SOCIALEa domanda proposta da NOME COGNOME (dipendente RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE ed inquadrato come operaio specializzato super), ha condannato l’RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALEa somma di € 3583,16 a titolo di indennità di percorrenza chilometrica prevista dal C.C.N.L. vigente per gli addetti ai lavoro di sistemazione idraulico-forestale e agraria RAGIONE_SOCIALEa Regione RAGIONE_SOCIALE, per il periodo da novembre 2016 a maggio 2020.
La Corte territoriale ha rilevato che il COGNOME era stato inquadrato nei ruoli RAGIONE_SOCIALEa Regione RAGIONE_SOCIALE a far data dal 1° marzo 2005 mediante RAGIONE_SOCIALE di lavoro a tempo indeterminato ed era stato incluso tra gli operai di ruolo e gli operai a tempo indeterminato alle dipendenze RAGIONE_SOCIALEa Regi one RAGIONE_SOCIALE di cui all’art. 12, coma 2 lett. a) RAGIONE_SOCIALEa legge RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 3 del 2010; ha in particolare evidenziato che il nominativo del COGNOME, ‘già addetto’ all’espletamento di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, era stato inserito nell’allegato A RAGIONE_SOCIALEa delibera di Giunta RAGIONE_SOCIALE n. 863 del 23.3.2010 ed era pertanto transitato alle dipendenze RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE.
Il giudice di appello ha considerato del tutto nuova l’allegazione secondo cui dopo la suddetta delibera non sarebbe stata adottata alcuna determinazione con cui il personale RAGIONE_SOCIALEa Regione RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto essere trasferito all’RAGIONE_SOCIALE ed ha ritenuto che sarebbe stato onere RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, in quanto parte appellante, eventualmente dimostrare che nonostante la richiamata deliberazione, l’Ente aveva omesso di adottare gli atti necessari per assicurare il transito all’RAGIONE_SOCIALE dei dipendenti assunti dalla Regione; ha poi evidenziato che dalla documentazione prodotta dal COGNOME risultava che il medesimo era transitato alle dipendenze RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, e non era invece ‘distaccato’ presso l’RAGIONE_SOCIALE.
C onsiderato che il COGNOME aveva esercitato l’opzione prevista dall’art. 12, comma 5, RAGIONE_SOCIALEa legge RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 3/2010, e che la situazione era stata definita prima RAGIONE_SOCIALE‘abrogazione di tale disposizione, disposta dall’art. 32 RAGIONE_SOCIALEa legge RAGIONE_SOCIALE n. 45 del 28.12.2012, ha ritenuto che al suddetto rapporto di lavoro dovesse applicarsi la contrattazione collettiva privatistica, e non la contrattazione collettiva riservata ai dipendenti di RAGIONE_SOCIALE ed enti locali.
Ha inoltre evidenziato che l’art. 31 del d.lgs. n. 165/2001 rinvia all’art. 2112 cod. civ. e fa salve le disposizioni speciali, tra le quali rientra la disciplina contenuta nell’art. 12 RAGIONE_SOCIALEa legge RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 3 del 2010.
Ha infine escluso la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 6, comma 12, del d.l. n. 78/2010, riferibile alle sole Amministrazioni statali e non direttamente vincolante per gli enti locali né per gli enti strumentali RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE.
7 . Avverso tale decisione l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso sulla base di quattro motivi, illustrati da memoria.
Il lavoratore ha resistito con controricorso, illustrato da memoria .
DIRITTO
Con il primo motivo, il ricorso denuncia violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2, commi 2 e 5, RAGIONE_SOCIALEa legge RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 3/2010 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 31 d. lgs. n. 165/2001, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ.
Lamenta la carenza di una motivazione secondo diritto, nonché l’apparenza e la contraddittorietà RAGIONE_SOCIALEa motivazione.
Evidenzia che l’RAGIONE_SOCIALE già nella memoria di costituzione di primo grado aveva dedotto che la fattispecie si colloca nell’ambito RAGIONE_SOCIALE‘art. 12, comma 2 lett. b) RAGIONE_SOCIALEa legge RAGIONE_SOCIALE n. 3/2010 ed aveva messo in dubbio l’adozione di un provvedimento di trasferimento successivo alla delibera RAGIONE_SOCIALEa Giunta RAGIONE_SOCIALE n. 863/2010.
Addebita alla Corte territoriale di avere erroneamente ritenuto applicabile l’art. 54 del CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico -forestale e idraulico-agraria del 7.12.2001, essendo pacifico e documentato che il COGNOME era stato originariamente assunto dalla Regione RAGIONE_SOCIALE ed inquadrato
nel ruolo RAGIONE_SOCIALE con RAGIONE_SOCIALE a tempo indeterminato a far data dal 6.12.2005 come operaio specializzato di categoria A e con attribuzione del trattamento economico previsto dal CCNL 16.10.2003 RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE, e successivamente dislocato all’RAGIONE_SOCIALE in regime di ‘avvalimento’ ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 12 lett. a) RAGIONE_SOCIALEa legge RAGIONE_SOCIALE n. 3/2010.
Critica la sentenza impugnata, che ha erroneamente ritenuto la rilevanza RAGIONE_SOCIALEa raccomandata A/R del 17.5.2013 (peraltro firmata dal solo procuratore non munito di procura speciale) ed ha posto a caric o RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE l’onere di provare un fatto negativo.
Evidenzia che l’art. 31 del d.lgs. n. 165/2001 prevede un provvedimento di ‘passaggio’ del personale, nel caso di specie mai reso dall’Amministrazione.
Con il secondo motivo il ricorso denuncia falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 54 del CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulicoagraria del 7.12.2010 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 1362 cod. civ. in relazione a ll’art. 23 del CIRL RAGIONE_SOCIALE di categoria del 5.10.2009 e del 10.6.2014; violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 117, coma 2, lett. L Cost.; violazione degli artt. 1, 2 e 3 d.lgs. n. 165/2001, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ.
Sostiene che la natura pubblicistica RAGIONE_SOCIALE‘ente datoriale e del rapporto di lavoro non consente di applicare l’invocato istituto RAGIONE_SOCIALE‘attribuzione di un’indennità di percorrenza chilometrica, in quanto previsto da una contrattazione privatistica.
Con il terzo motivo il ricorso denuncia violazione degli artt. 2, coma 2, 40 e 40 bis del d.lgs. n. 165/2001; violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 54 del CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulicoagraria del 7.12.2010, RAGIONE_SOCIALE‘art. 1362 cod. civ., in relazione all’art. 23 del CIRL RAGIONE_SOCIALE di categoria , in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ.
Sostiene che la prevalenza RAGIONE_SOCIALEa disciplina statale del pubblico impiego impedisce l’applicazione degli istituti privatistici incompatibili con le norme statali inderogabili, evidenziando che l’indennità di percorrenza chilometrica è prevista da una contrattazione privatistica di secondo livello.
Con il quarto motivo il ricorso denuncia la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 d.lgs. n. 78/2010, nonché RAGIONE_SOCIALE‘art.1, com m a 3, legge n. 196/2009 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 14 RAGIONE_SOCIALEe preleggi, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ.
Evidenzia che l’RAGIONE_SOCIALE rientra nell’elenco RAGIONE_SOCIALEe Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 3, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 196/2009 e che la sentenza impugnata viola l’art. 6, co mma 12, del d.lgs. n. 78/2010, secondo cui «gli articoli 15 RAGIONE_SOCIALEa legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 RAGIONE_SOCIALEa legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al d.lgs. n. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi».
I motivi, che vanno trattati congiuntamente per ragioni di connessione logica, sono inammissibili.
Al di là RAGIONE_SOCIALEa modalità di formulazione RAGIONE_SOCIALEa censura sull’apparenza e sulla contraddittorietà RAGIONE_SOCIALEa motivazione, deve rammentarsi che la riformulazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 RAGIONE_SOCIALEe preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione, con la conseguenza che è denunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si sia tramutata in violazione di legge costituzionalmente rilevante, esaurendosi detta anomalia nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, e risultando invece esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” RAGIONE_SOCIALEa motivazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022).
Nel caso di specie non è configurabile l’apparenza RAGIONE_SOCIALEa motivazione, avendo la sentenza impugnata esplicitato in modo chiaro le ragioni per le quali ha ritenuto che il COGNOME era transitato alle dipendenze RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE; ha in particolare evidenziato che il COGNOME era stato inquadrato nei ruoli RAGIONE_SOCIALEa Regione RAGIONE_SOCIALE a far data dal 1° marzo 2005 mediante RAGIONE_SOCIALE di lavoro a tempo indeterminato, che era già stato addetto all’espletamento di RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, e che il suo nominativo era stato inserito nell’allegato A RAGIONE_SOCIALEa delibera di Giunta RAGIONE_SOCIALE n. 863 del 23.3.2010.
Dopo avere rilevato che il COGNOME era stato incluso tra gli operai di ruolo e gli operai a tempo indeterminato alle dipendenze RAGIONE_SOCIALEa Regione RAGIONE_SOCIALE di cui all’art. 12, comma 2, lett. a), RAGIONE_SOCIALEa legge RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 3 del 2010, ha affermato che il la voratore ha esercitato l’opzione di cui all’art. 12, comma 5, RAGIONE_SOCIALEa legge RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 3 del 2010 per l’applicazione del CCNL di diritto privato, avendo chiesto con raccomandata A/R del 17.5.2013 (ricevuta dall’RAGIONE_SOCIALE il successivo 22 maggio) di voler essere inquadrato nel CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria con applicazione del relativo trattamento giuridico-economico e assicurativo-previdenziale.
La Corte territoriale non si è limitata a rilevare la novità RAGIONE_SOCIALE‘allegazione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE secondo cui dopo la suddetta delibera non sarebbe stata adottata alcuna determinazione di trasferimento e a ritenere che l’RAGIONE_SOCIALE non aveva provato la mancata adozione degli atti necessari al transito, ma ha evidenziato che il transito del COGNOME alle dipendenze RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE risultava dagli ordini di servizio, dal certificato di idoneità alla mansione specifica rilasciata dal medico competente RAGIONE_SOCIALE, dall’attestazione rilas ciata in data 25.6.2020 dal responsabile di sede e dalla transazione stipulata tra le parti in data 26.1.2015.
Inoltre le censure tendono alla rivisitazione del fatto e propongono un’interpretazione RAGIONE_SOCIALEa normativa invocata difforme da quella effettuata da questa Corte, senza argomenti idonei a rimeditare i principi affermati da questa Corte.
Per quanto attiene al primo profilo, deve rammentarsi che secondo il consolidato orientamento di questa Corte è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione o falsa applicazione di norme di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio o di omessa pronuncia miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (vedi, per tutte: Cass. SU 27 dicembre 2020, n. 34476 e Cass. 14 aprile 2017, n. 8758).
8. Per quanto attiene al secondo profilo, la sentenza impugnata è conforme alla giurisprudenza di questa Corte (ed in particolare alle ordinanze prese in decisione all’adunanza camerale del 18.6.2024 (da Cass. 23716/2024 a Cass. n. 23894/2024) , le cui motivazioni vengono qui richiamate ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 118 disp. att. cod. proc. civ.
Il rapporto di lavoro relativo al personale operaio RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, che ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 12, comma 3, L.R. RAGIONE_SOCIALE n. 3 del 2010, è regolato dal RAGIONE_SOCIALE collettivo RAGIONE_SOCIALE privatistico per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria.
In particolare, per quanto qui rileva, per le RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, sin dalla sua istituzione, l’RAGIONE_SOCIALE si avvale, a termini RAGIONE_SOCIALEa L.R., art. 12:
«a) degli operai di ruolo e degli operai e impiegati a tempo indeterminato alle dipendenze RAGIONE_SOCIALEa Regione RAGIONE_SOCIALE, già addetti alle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, che transitano alle dipendenze RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 31 del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165 (…)
b) degli operai stagionali RAGIONE_SOCIALE e agricoli già assunti a tempo determinato alle dipendenze RAGIONE_SOCIALEa Regione RAGIONE_SOCIALE per lo svolgimento RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE trasferite all’RAGIONE_SOCIALE (…)».
L’art. 12, cit., al comma 3, prevedeva che: «Al personale operaio RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE si applica il RAGIONE_SOCIALE collettivo RAGIONE_SOCIALE per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria con conseguente applicazione del relativo trattamento giuridico-economico e assicurativoprevidenziale (…). Al restante personale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, ivi inclusi gli operai già inquadrati nei ruoli regionali di cui alla lettera a) del comma 2 e salvo quanto disposto dal comma 5, si applica lo stato giuridico e la disciplina contrattuale per i dipendenti di regioni e autonomie locali e viene confermato il diritto al rientro in casi di mutamento RAGIONE_SOCIALEa natura giuridica RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE» e al comma 4 che: «In sede di primo inquadramento nel RAGIONE_SOCIALE collettivo RAGIONE_SOCIALE per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, gli operai irrigui a tempo indeterminato di cui al comma 2, lettera a), e gli operai irrigui a tempo determinato di cui al comma 2, lettera b), sono inquadrati secondo quanto stabilito nella tabella di equiparazione. Nulla è modificato per gli operai RAGIONE_SOCIALE
di cui al comma 2, lettera b), rispetto agli inquadramenti già in atto presso la Regione RAGIONE_SOCIALE».
Il citato comma 5 RAGIONE_SOCIALE‘art. 12 cit. ha previsto che ‘Sino alla definizione RAGIONE_SOCIALEa dotazione organica, gli operai di ruolo RAGIONE_SOCIALEa Regione RAGIONE_SOCIALE transitati alle dipendenze RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE ai sensi del comma 2, lettera a), sono inquadrati, a domanda, nel RAGIONE_SOCIALE collettivo RAGIONE_SOCIALE per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria con conseguente applicazione del relativo trattamento giuridico-economico e assicurativoprevidenziale’.
Si è inoltre rammentato che l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa contrattazione collettiva del settore privato agli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria dipendenti RAGIONE_SOCIALEe pubbliche amministrazioni « affonda le sue radici nella legge n. 124 del 1985, con la quale era stato previsto che il ‘RAGIONE_SOCIALE, per fronteggiare le esigenze relative all’esecuzione dei lavori condotti in amministrazione diretta per la conservazione e la protezione dei beni indicati negli articoli 68 e 83 del citato decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALEa Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, può ricorrere ad assunzioni di personale operaio con RAGIONE_SOCIALE a tempo indeterminato e a tempo determinato’ ed era stato stabilito che ‘Le assunzioni e il tratta mento economico sono regolati dalle norme sulla disciplina del RAGIONE_SOCIALE collettivo RAGIONE_SOCIALE di lavoro e da quelle sul collocamento ‘» (Cass. n. 6193/2023).
Tale disciplina si è posta in continuità con le previsioni RAGIONE_SOCIALEa legge n. 205 del 1962, che già in precedenza aveva consentito all’amministrazione forestale di assumere, sia pure solo a tempo determinato, operai con contratti di diritto privato (Cass. S.U. nn. 3465/1998 e 24670/2009).
A seguito del trasferimento RAGIONE_SOCIALEe competenze dallo Stato alle RAGIONE_SOCIALE, anche queste ultime si sono dotate di normative analoghe; rientra tra queste la legge RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 3 del 2010, istitutiva RAGIONE_SOCIALEa «RAGIONE_SOCIALE», ed in particolare l’ art. 12, comma 3 già citato.
Anche a livello RAGIONE_SOCIALE è stata più di recente, e in termini ben più ampi, ribadita la tradizionale possibilità di ricondurre questo settore del lavoro pubblico alla contrattazione collettiva privatistica con l’art. 7 -bis, del d.l. n. 120 del 2021,
convertito dalla legge n. 155 del 2021, il quale ha previsto: « per gli addetti ai lavori agricoli e RAGIONE_SOCIALE assunti con contratti di diritto privato dalle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l’esecuzione in amministrazione diretta dei lavori concernenti le opere di bonifica, idraulico-RAGIONE_SOCIALE, idraulico-agrarie, di gestione forestale, di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi e in zone di interfaccia urbanorurale, di forestazione e agrarie-florovivaistiche si applicano, nei limiti di spesa previsti a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti per le spese del personale RAGIONE_SOCIALEe pubbliche amministrazioni, i relativi contratti o accordi collettivi nazionali, regionali e provinciali. Per le amministrazioni pubbliche partecipa al tavolo di contrattazione RAGIONE_SOCIALE e a livello territoriale per la stipulazione del RAGIONE_SOCIALE collettivo RAGIONE_SOCIALE di lavoro privatistico un rappresentante RAGIONE_SOCIALEe regioni ».
Tale disposizione, con il riferimento ai vincoli di spesa e integrando la compagine datoriale in ambito sindacale con un rappresentante degli enti pubblici di riferimento, si è fatta carico di allineare il moRAGIONE_SOCIALEo, pur nella sua confermata specificità, a quello generale proprio del d.lgs. n. 165 del 2001.
Più precisamente, sui limiti RAGIONE_SOCIALEa compatibilità tra siffatta disciplina speciale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulicoagraria dipendenti degli enti pubblici non economici e i principi che regolano il pubblico impiego contrattualizzato questa Corte si è recentemente pronunciata proprio con riguardo a un dipendente RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e, quindi, alla legislazion e speciale RAGIONE_SOCIALEa Regione RAGIONE_SOCIALE (Cass. n. 10811/2023; conf. Cass. n. 21006/2023).
Si è quindi statuito -e qui si intende ribadire -che « l’applicazione del CCNL di diritto privato non osta alla qualificazione del rapporto in termini di lavoro pubblico ». Di conseguenza, « il richiamo RAGIONE_SOCIALE‘art. 12, comma 3, prima parte al ‘RAGIONE_SOCIALE collettivo RAGIONE_SOCIALE per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico -forestale e idraulicoagraria’ ed al relativo ‘trattamento giuridico -economico e assicurativoprevidenziale’ va inteso come strettamente inerente … alle qualifiche di inquadramento dei lavoratori ed alle mansioni esigibili, nonché al trattamento economico ivi previsto. … Viceversa, non può operare, per la prevalenza RAGIONE_SOCIALEe regole comuni del lavoro privatizzato ed in specie RAGIONE_SOCIALE‘art. 52 d.
lgs. 165/2001, la disciplina di acquisizione del diritto all’inquadramento per effetto RAGIONE_SOCIALE‘esercizio di fatto RAGIONE_SOCIALEe corrispondenti mansioni superiori ».
Nel caso di specie il lavoratore ha invocato, sulla base di una legge RAGIONE_SOCIALE che la prevede, l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa contrattazione collettiva di diritto privato con riferimento a una norma che riguarda il «trattamento economico ivi previsto» (rimborso chilometrico).
Sicché, sulla scorta RAGIONE_SOCIALEa richiamata giurisprudenza, non sussiste alcun impedimento all’applicazione RAGIONE_SOCIALEa contrattazione collettiva, che «si giustifica in ragione del particolare settore nel quale gli operai RAGIONE_SOCIALE operano» (Cass. n. 6193/2023 cit.).
La fondatezza dei sopra esposti argomenti non viene meno per effetto RAGIONE_SOCIALE‘abrogazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 12, comma 3, RAGIONE_SOCIALEa legge RAGIONE_SOCIALE n. 3 del 2010 da parte RAGIONE_SOCIALE‘art. 32 RAGIONE_SOCIALEa l egge RAGIONE_SOCIALE n. 45 del 2012.
Infatti, l’art. 23 RAGIONE_SOCIALEa l egge RAGIONE_SOCIALE n. 36 del 2017, ha poi inserito, nel testo RAGIONE_SOCIALE‘art. 12 RAGIONE_SOCIALEa l egge RAGIONE_SOCIALE n. 3 del 2010, un comma (2-quinquies), il quale nuovamente prevede che: « Al personale forestale/agricolo, impiegato, ovvero operaio, RAGIONE_SOCIALE‘agenzia si applica il RAGIONE_SOCIALE collettivo RAGIONE_SOCIALE per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, con conseguente applicazione del relativo trattamento giuridico-economico e assicurativoprevidenziale ».
Ma anche per quanto riguarda il periodo intermedio tra il 2012 (anno di abrogazione del comma 3 RAGIONE_SOCIALE‘art. 12 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 3 del 2010) e il 2017 (anno di introduzione nel medesimo art. 12 RAGIONE_SOCIALE‘analogo comma 2 – quinquies), occorre considerare che il citato art. 32 RAGIONE_SOCIALEa legge RAGIONE_SOCIALE n. 45, nell’abrogare l’esplicito riferimento alla contrattazione collettiva di diritto privato, ha anche disposto che « al fine di garantire ai propri dipendenti parità di trattamento contrattuale, l’RAGIONE_SOCIALE per le RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE avvia, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa presente legge, un’apposita procedura di informazione e di consultazione RAGIONE_SOCIALEe organizzazioni sindacali sottoscrittrici dei Contratti collettivi nazionali dalla stessa applicati e RAGIONE_SOCIALEe confederazioni alle quali esse aderiscono ».
Dunque, con la previsione di una nuova procedura di informazione e di consultazione con le medesime organizzazioni sindacali sottoscrittrici dei Contratti collettivi nazionali precedentemente applicati, anche la norma introdotta nel 2012 implicava la perdurante applicazione dei contratti collettivi di diritto privato.
11. La parte ricorrente non tiene conto del fatto che le disposizioni RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 del d.lgs. n. 78/2010 «non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio RAGIONE_SOCIALE, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento RAGIONE_SOCIALEa finanza pubblica», come si legge nel successivo comma 20 del medesimo articolo.
Pertanto, «il vincolo per le RAGIONE_SOCIALE non è diretto ma va inserito nella determinazione complessiva del tetto massimo dei risparmi di spesa che esse devono conseguire» (v., sul punto, Cass. n. 31881/2018, alla cui più ampia motivazione -anche con riguardo ai pertinenti richiami RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale -si rinvia ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 118 disp. att. c.p.c.).
In definitiva, la semplice invocazione del contenuto RAGIONE_SOCIALE‘art. 6, comma 12, del d.l. n. 78 del 2010 non basta per dare fondamento dalla censura secondo cui la Corte d’Appello avrebbe dato applicazione a una clausola RAGIONE_SOCIALEa contrattazione collettiva divenuta inefficace in forza di quella disposizione di legge.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, RAGIONE_SOCIALE‘obbligo, per parte ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 2500,00 competenze professionali, oltre al rimborso spese
generali nella misura del 15% e accessori di legge, con distrazione in favore RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO ;
dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza RAGIONE_SOCIALE‘obbligo per parte ricorrente, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n.115 del 2002, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Sezione Lavoro RAGIONE_SOCIALEa