Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 20372 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 20372 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 32093/2021 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che l a rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
nonchè contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di MILANO n. 1539/2021 depositata il 14/05/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/04/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il presente giudizio ha preso le mosse dalle vicende espropriative che hanno interessato alcuni terreni di proprietà privata localizzati nel Comune di Cervignano d’Adda, necessitate dalla costruzione del metanodotto ‘Zimella -Cervignano d’Adda DN 1400 (56′) DP 75 bar’ ad opera della RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi RAGIONE_SOCIALE), società che svolge su tutto il territorio nazionale attività di trasporto di gas naturale attraverso la propria rete di gasdotti, per la cui realizzazione la legge ha previsto la possibilità di ricorrere all’esproprio.
In particolare, con decreto di esproprio del 26 giugno 2013, il RAGIONE_SOCIALE ha disposto l’espropriazione e l’occupazione temporanea in favore di RAGIONE_SOCIALE delle suddette aree immobiliari, tra cui vi era anche il terreno di proprietà della
RAGIONE_SOCIALE (Foglio 5 – Mappale 88), concesso in affitto al COGNOME NOME COGNOME, il quale, in data 18 giugno 2014, ha richiesto sia alla RAGIONE_SOCIALE che alla RAGIONE_SOCIALE, in relazione all’esproprio in oggetto, la corresponsione dell’indennità aggiuntiva prevista dall’art. 42 DPR 327/2001.
Tale richiesta è stata respinta da RAGIONE_SOCIALE, che ne ha contestato la fondatezza, sostenendo la inapplicabilità dell’art. 42 DPR 327/2001 in caso di espropriazione finalizzata alla realizzazione di opere private di pubblica utilità.
Con atto di citazione notificato il 16.11.2015, il COGNOME. COGNOME, in qualità di coltivatore diretto del terreno di proprietà della RAGIONE_SOCIALE oggetto di esproprio, ha convenuto la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE dinanzi al Tribunale di Milano, per richiedere la condanna dei convenuti in solido al pagamento dell’indennità ex art. 42 DPR 327/2001, quantificata in €80.214,00 oltre interessi legali;
Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 1536/2019, ha accolto la domanda del COGNOME e ha condannato la RAGIONE_SOCIALE al pagamento della somma di € 89.214,00 a titolo di indennità ex art. 42 DPR 327/2001 oltre interessi legali.
La Corte d’Appello di Milano, con sentenza n. 1539/2021, ha confermato che RAGIONE_SOCIALE era tenuta al pagamento in favore del COGNOME dell’indennità ex art. 42 DPR 327/2001, ritenendo che l’art. 36 del suddetto decreto non impediva l’applicazione dell’art. 42 e la corresponsione dell’indennità aggiuntiva, evidenziando che, diversamente ragionando, l’erogazione dell’indennità sarebbe stata subordinata a condizioni del tutto casuali (opera privata e opera pubblica) ma avvinte dalla medesima funzione pregiudizievole rispetto alla posizione giuridica del fittavolo. E’ stata solo rideterminato la somma dovuta a titolo di indennità aggiuntiva in €
80.214,00, ritenendo che l’indicazione della maggiore somma (€ 89.214,00) era frutto di mero errore materiale.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE affidandolo ad unico articolato
Hanno resistito in giudizio con controricorso il COGNOME NOME COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE.
COGNOME ha depositato la memoria ex art. 380 bis.1. cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
E’ stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 42 del d.P.R. 327/2001 sulla scorta di quanto previsto dall’art. 36 del d.P.R. 327/2001, nonché violazione e falsa applicazione del medesimo art. 36 del d.P.R. 327/2001.
Espone la ricorrente che la Corte d’Appello ha errato nel ritenere che l’art. 42 DPR 327/2001 trovi applicazione anche nei casi in cui l’esproprio avvenga ad opera di un soggetto privato e sia finalizzato alla costruzione di un’opera privata di pubblica utilità.
Ad avviso della ricorrente, l’interpretazione fornita dal giudice d’appello : a) si pone in contrasto con la lettera dell’art. 36 DPR 327/2001, che, in caso di opere private di pubblica utilità, esclude radicalmente l’applicazione delle disposizioni delle sezioni III e IV del Capo VI del DPR 327/2001, nel cui novero rientra anche l’art. 42 cit.; b) si pone, altresì, in contrasto con la circostanza che non vi è una espressa previsione del legislatore per il riconoscimento dell’indennità aggiuntiva in caso di esproprio finalizzato alla realizzazione di opere private di pubblica utilità; c) finirebbe per disincentivare l’attività di privati in favore della collettività.
Il ricorso è infondato.
L’ordinanza impugnata ha fornito una soluzione interpretativa conforme all’orientamento di questa Corte, recentemente ribadito, secondo cui, in tema di espropriazione per pubblica utilità, all’affittuario coltivatore diretto spetta l’indennità aggiuntiva non solo nel caso in cui il procedimento ablatorio sia finalizzato alla realizzazione di un’opera pubblica, ma anche quando sia eseguita un’opera privata di pubblica utilità (nella specie, un impianto di compressione di gas naturale), poiché la disciplina derogatoria, contenuta nell’art. 36 dPR n. 327 del 2001, riguarda solo l’indennità di espropriazione e non anche quella prevista dall’art. 42 dPR cit., che costituisce un’indennità del tutto autonoma e, appunto, aggiuntiva, la cui liquidazione può comportare l’erogazione (in favore del proprietario e del coltivatore diretto) di indennità che, nel loro complesso, superino il valore venale del bene espropriato (cfr. Cass. 21058/2022; Cass. n. 32072/2023). Al predetto orientamento si deve dare continuità, non avendo la ricorrente offerto elementi idonei a modificarlo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in favore di ciascun controricorrente nella somma di € 5.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello del ricorso , a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, ove dovuto.
Roma, così deciso in data 11.4.2024