Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 32073 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 32073 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27181/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocat a NOME che la rappresenta e difende -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocat a COGNOME NOME rappresentata e difesa dall ‘ avvocato COGNOME NOME NELLO;
-controricorrentenonché contro PROVINCIA CREMONA, domiciliata ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME, COGNOME NOME;
-controricorrente-
nonché
contro
COGNOME NOME, COMUNE DI AGNADELLO, RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME -intimati- avverso ORDINANZA CORTE D ‘ APPELLO BRESCIA n. 656/2018 depositata il 04/04/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO
che il giudizio di merito ha avuto origine nella vicenda espropriativa che ha interessato alcuni terreni di proprietà privata, localizzati nel Comune di Agnadello (CR), sui quali la RAGIONE_SOCIALE è stata autorizzata dalla provincia di Cremona, con decreto 10.12.2014, a costruire il metanodotto Sergnano -Agnadello, opera dichiarata di pubblica utilità, indifferibile e urgente;
che, con il decreto di esproprio del 3 marzo 2016, la provincia di Cremona ‘constatato che l’esproprio è finalizzato alla realizzazione di opere private di pubblica utilità’ ha onerato la RAGIONE_SOCIALE del versamento di una indennità aggiuntiva prevista dall’articolo 42 dPR 327/2001 a favore del fittavolo, mezzadro e compartecipante che fossero stati costretti ad abbandonare in tutto in parte l’area direttamente coltivata da almeno un anno prima della data della dichiarazione di pubblica utilità;
che, invece, ad avviso di RAGIONE_SOCIALE, l’indennità aggiuntiva in questione sarebbe prevista per i soli casi in cui si verta in materia di esproprio
finalizzato alla realizzazione di un’opera pubblica, non anche di opere private di pubblica utilità, qual è il gasdotto;
che per tale ragione RAGIONE_SOCIALE ha agito in giudizio in riassunzione dinanzi alla Corte d’appello di Brescia che, con ordinanza del 4 aprile 2019, nel contraddittorio con la provincia di Cremona e l’RAGIONE_SOCIALE, ha rigettato la domanda;
che la RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso, resistito con autonomi controricorsi dall’RAGIONE_SOCIALE e dalla provincia di Cremona.
CONSIDERATO
che la ricorrente denuncia, con un unico motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 35, 36 e 42 DPR n. 327/2001, per avere la Corte bresciana ritenuto erroneamente che il citato art. 42 trovi applicazione e, di conseguenza, che debba liquidarsi l’indennità aggiuntiva a favore del fittavolo, del mezzadro o del compartecipante, anche nei casi in cui l’esproprio avvenga ad opera di un soggetto privato e sia finalizzato alla costruzione di un’opera privata di pubblica utilità;
che il ricorso è infondato, essendosi l’ordinanza impugnata conformata all’orientamento di legittimità secondo cui, in tema di espropriazione per pubblica utilità, all’affittuario coltivatore diretto spetta l’indennità aggiuntiva non solo nel caso in cui il procedimento ablatorio sia finalizzato alla realizzazione di un’opera pubblica, ma anche quando sia eseguita un’opera privata di pubblica utilità (nella specie, un impianto di compressione di gas naturale), poiché la disciplina derogatoria, contenuta nell’art. 36 dPR n. 327 del 2001, riguarda solo l’indennità di espropriazione e non anche quella prevista dall’art. 42 dPR cit., che costituisce un’indennità del tutto autonoma e, appunto, aggiuntiva, la cui liquidazione può comportare l’erogazione (in favore del proprietario e del coltivatore diretto) di indennità che, nel loro complesso,
superino il valore venale del bene espropriato (cfr . Cass. 21058/2022);
che al predetto orientamento si deve dare continuità, non avendo la ricorrente offerto elementi idonei a modificarlo;
che il ricorso è rigettato;
che le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, liquidate in € 4.000,00 in favore di ciascun controricorrente.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, , ove dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del DPR n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, il 07/11/2023.