Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 4474 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 4474 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso 11861-2025 proposto da:
NOME, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 718/2024 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 16/12/2024 R.G.N. 291/2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/12/2025 dal AVV_NOTAIO.
Oggetto
Indebito previdenziale
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 17/12/2025
CC
RILEVATO CHE
COGNOME NOME impugna la sentenza n. 718/2024 della Corte d’appello di Bologna che, in accoglimento del gravame dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, ha riformato la pronuncia del Tribunale di Ravenna ed ha dichiarato inammissibile il ricorso volto, previo accertamento della legittimità e correttezza degli elenchi nominativi ex r.d. n. 1949/1940 precedenti alle comunicazioni di variazione dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, a dichiarare che nulla era dovuto a titolo di indebita percezione di disoccupazione agricola per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 ed a condannare RAGIONE_SOCIALE a restituire quanto eventualmente percepito nelle more.
La Corte ha accolto l’eccezione pregiudiziale dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE di inammissibilità del ricorso per essere la parte decaduta dall’impugnazione ex art. 22 del d.l. n. 7/1970 e art. 11 del d.lgs. n. 375/1993
Il ricorrente propone cinque motivi di ricorso, illustrati da memoria.
Resiste RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
Chiamata la causa all’adunanza camerale del 17 dicembre 2025, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.
CONSIDERATO CHE
La Corte ha premesso che, secondo l’accertamento compiuto dal Tribunale, le note con le quali l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE aveva comunicato la variazione degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli erano state ricevute in data 20 luglio 2022, la parte aveva presentato il ricorso amministrativo il 6 ottobre 2022 ed il ricorso giurisdizionale era stato proposto il 27 marzo 2023.
Era, pertanto, decorso il termine perentorio di decadenza stabilito dall’art. 22 cit., che opera anche nei giudizi, come il
presente, volti all’accertamento negativo dell’indebito, in quanto l’iscrizione negli elenchi anagrafici costituisce il presupposto per l’attribuzione della prestazione previdenziale.
La sentenza è censurata sulla base di cinque motivi.
Il primo lamenta ‘Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa decisione su domanda ritualmente introdotta in giudizio’. Si afferma che era stato chiesto l’annullamento di tutte le richieste pervenute da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, non solo di quella su cui si è pronunciata la Corte (e dalla quale ha fatto decorrere i termini) ma anche delle successive, rispettivamente del 10 ottobre 2022, del 1 dicembre 2022 e del 6 marzo 2023. Il motivo è infondato.
Come noto, il vizio di omessa pronuncia si configura solo quando manchi qualsiasi statuizione su un capo della domanda o su un’eccezione di parte che dia luogo all’inesistenza di una decisione sul punto, per la mancanza di un provvedimento indispensabile alla soluzione del caso concreto. Si ha, invece, omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. laddove sia pretermessa l’analisi di una circostanza di fatto che, se valutata, avrebbe portato ad una decisione diversa.
Nel caso di specie, il ricorrente lamenta che la Corte non avrebbe considerato che le richieste RAGIONE_SOCIALE impugnate in giudizio erano, non solo quella del giugno 2022, ma anche le successive -dell’ottobre 2022, del dicembre 2022 e del marzo 2023 e, quindi, non si sarebbe su di esse pronunciata.
Di conseguenza, la parte denunzia la completa pretermissione, da parte della Corte, di un fatto storico ben preciso, ossia l’invio di note di indebito sostitutive delle precedenti: la censura in esame non può dirsi fondata nei termini prospettati dalla parte,
giacché l’omissione ascritta alla Corte territoriale riguarda non già la domanda in sé, bensì una specifica circostanza fattuale reputata decisiva.
Si aggiunga che il giudizio previdenziale non verte sulla legittimità degli atti amministrativi ma è giudizio sul rapporto: quando, come nella specie, la domanda è volta a contrastare una pretesa restitutoria di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, l’oggetto del petitum non è la caducazione degli atti di recupero dell’RAGIONE_SOCIALE bensì il diritto dell’attore a percepire la prestazione contestata. Ciò vale a prescindere dal tenore testuale delle conclusioni dell’atto introduttivo del giudizio, che, peraltro, nella specie, neppure sono state riportate nel ricorso di legittimità ma si ricavano dalla sentenza gravata in cui, a pagina 5, si legge che la domanda attorea era, ‘previo accertamento della legittimità e correttezza degli elenchi nominativi ex rd 1949/1940 precedenti alle comunicazioni RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE del 2022, annullare i provvedimenti impugnati e dichiarare che nulla è dovuto dal ricorrente per indebiti di indennità di disoccupazione agricola relativi agli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, condannare l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE alla restituzione delle somme eventua lmente percepite dall’RAGIONE_SOCIALE per le richieste qui impugnate’.
La Corte ha, quindi, deciso sulla domanda proposta.
Il secondo motivo lamenta ‘Violazione e falsa applicazione dell’art. 22, comma 1, del d.l. n. 7/1970 con mancato superamento del termine di decadenza per insussistenza nell’atto dei tratti essenziali previsti dalla legge’. Si afferma che mancherebbe il pro vvedimento definitivo ‘in quanto l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in tutte le richieste, si è limitato ad una vuota intimazione di pagamento senza indicare alcun motivo anche nel presente giudizio’.
Il terzo motivo denuncia, invece, ‘Violazione e falsa applicazione dell’art. 22 comma 1 del d.l. n. 7/1970 con mancato superamento del termine di decadenza, in quanto la Corte ha dichiarato la decadenza eliminando il requisito di legge per cui il provvedimento deve essere definitivo, avendo fatto decorrere il termine dalla ricezione delle note di indebito del giugno 2022’. I due motivi possono essere analizzati congiuntamente per l’intima connessione che li unisce, in quanto incentrati sulla violazione dell’art. 22 del d.l. n. 7/1970 – in forza del quale ‘Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l’interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza’ violazione dovuta al fatto che la Corte h a considerato ‘provvedimento definitivo’ un atto che, in tesi attrice, difettava dei tratti essenziali della richiesta di restituzione e che ha fatto decorrere il termine decadenziale dalle prime note di indebito, senza considerare quanto meno i trenta giorni seguenti per proporre ricorso amministrativo ex art. 11 del d.lgs. n. 375/1993.
Le doglianze sono infondate.
Come accertato nella sentenza impugnata, le note di indebito predisposte dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e comunicate nel mese di luglio del 2022 avevano permesso al lavoratore di acquisire consapevolezza delle intervenute variazioni degli elenchi anagrafici del comune di residenza, in modo da consentirgli prima di attivare il prescritto procedimento amministrativo e poi di adire il giudice per tutelare i propri diritti, di tal ché è da ritenersi apodittica la tesi attorea secondo cui il termine dell’art. 22 cit. non avrebbe potuto decorrere perché le comunicazioni non avrebbero consentito di avere contezza della variazione degli elenchi.
Quanto alla data di decorrenza del termine decadenziale, la Corte territoriale ha correttamente affermato che la presentazione tardiva di ricorso amministrativo (avvenuta il 6 ottobre 2022 oltre il termine perentorio ex art. 11 del d.lgs. n. 375 del 1993 di trenta giorni a partire dal 20 luglio 2022, data di ricezione delle note di indebito) non vale a spostare in avanti il dies a quo del termine di decadenza per la proposizione della domanda giudiziale (v. Cass. n 12603/2007) né determina alcuna rimessione in termini dell’interessato (cfr. Cass. n. 7527/2010).
Sulla base della stessa giurisprudenza di legittimità che la parte richiama, id est Cass. n. 7986/2024, la definitività si può legare anche al mancato o tardivo ricorso amministrativo: «la decorrenza del termine di decadenza non dipende dal tipo di procedimento amministrativo attivato dalla parte, non essendo l’istituto decadenziale, di carattere pubblicistico, condizionabile dal comportamento delle parti (cfr., pur con riferimento al diverso termine di cui all’art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, nel testo modificato dall’art. 4 del d.l. n. 384 del 1992 del convertito, con modificazioni, nella legge n. 438 del 1992, Sez. L, Sentenza n. 7527 del 29/03/2010, Rv. 612848 -01). Il termine decorre infatti -per espressa previsione normativadalla definitività del provvedimento amministrativo, che può formarsi sia per mancato o tardivo ricorso amministrativo del privato, sia per decisione amministrativa sul ricorso, sia infine per decorso dei termini per la stessa. Né il consolidamento del provvedimento amministrativo (e l’inizio del decorso del termine decadenziale per il ricorso giurisdizionale) è escluso dalla proposizione di ricorso amministrativo diverso da quello previsto dalla legge, come già ritenuto da questa Corte in fattispecie simile alla presente (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 381 del 2024,
che ha sottolineato come anche il difetto di competenza dell’organo amministrativo sollecitato dal ricorso amministrativo del privato, che peraltro non rileva in sé quale vizio dell’atto ma solo per i riflessi sul diritto azionato, deve essere fatto valere nell’ambito dell’impugnazione avverso il provvedimento di cancellazione, che va impugnato nel termine decadenziale). Può dunque affermarsi che il termine di decadenza di 120 giorni previsto dall’articolo 22 del decreto legge 7/70, convertito in legge 83/70, decorre dalla data del provvedimento amministrativo definitivo di non iscrizione o cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli, quale che sia la causa della definitività di esso».
Tanto premesso, la Corte ha correttamente motivato, sul presupposto che l’atto da cui far decorrere il termine di decadenza fosse la comunicazione della variazione del numero di giornate di iscrizione nell’elenco nominativo dei lavoratori agricoli, che è avvenuta con note del 27.6.2022, ricevute dal ricorrente il 20.7.2022: contro detto provvedimento il ricorso amministrativo è stato depositato tardivamente il 6.10.2022, di tal ché che alla data di iscrizione del ricorso introduttivo del giudizio, il 27.3.2 023, il termine perentorio di cui all’art. 22 cit. era ampiamente decorso.
La Corte ha, altrettanto, correttamente argomentato che l’iscrizione negli elenchi è presupposto per il diritto alla indennità di disoccupazione agricola, prestazione che non può essere riconosciuta in difetto di impugnazione del provvedimento amministrativo di esclusione da detti elenchi nel termine decadenziale, che opera anche nei giudizi, quale il presente, in cui si controverte della sussistenza o meno di un indebito in capo a chi abbia percepito indennità di disoccupazione agricola poi ritenuta non do vuta dall’RAGIONE_SOCIALE.
Nel caso in cui l’iscrizione sia venuta meno per essere il lavoratore stato cancellato dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, questa Corte ha sempre ribadito che la prestazione non può essere riconosciuta se non in presenza dell’iscrizione, previa impugnazione del provvedimento amministrativo di esclusione dagli elenchi dei lavoratori agricoli nel termine decadenziale di cui all’art.22 d.l. n. 7/1970 (Cass. n. 6229/2019, n.10089/2024, n.23648/2025, n. 31927/2025).
Il sistema dell’iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, quale presupposto per l’accesso alle prestazioni previdenziali, è giustificato «dalla obiettiva difficoltà di rilevamento della effettività della prestazione in un settore peculiare come quello agricolo, caratterizzato dall’essere l’attività lavorativa spesso discontinua e prestata in favore di una pluralità di diversi datori di lavoro nel corso dell’anno». In tale contesto, contraddistinto dalla «oggettiva difficoltà di accertamento dei fatt i», s’inquadra, dunque, l’imposizione «di un termine di decadenza per la contestazione dei provvedimenti di cancellazione o di non inclusione» (Corte Cost. n.192/2005). Anche il giudice delle leggi, nel respingere i dubbi di legittimità costituzionale della normativa in esame, ha posto l’accento sull’esigenza «di accertare nel più breve tempo possibile la sussistenza del diritto all’iscrizione ed alle conseguenti prestazioni, avuto riguardo alla circostanza che l’atto di iscrizione negli elenchi costituisce presupposto per l’accesso alle prestazioni previdenziali collegate al solo requisito assicurativo, quali la indennità di malattia o di maternità, e titolo per l’accredito, per ciascun anno, dei contributi corrispondenti al numero di giornate di iscrizione negli elenchi stessi» (sentenza n.192/2005).
Sulla base di tali principi è stato ulteriormente affermato che non è configurabile un’autonoma azione di accertamento del
diritto di conseguire le prestazioni previdenziali, con conseguente irrilevanza dell’impugnazione tempestiva dei provvedimenti dell’RAGIONE_SOCIALE, che di tale diritto rappresentano, per contro, l’imprescindibile presupposto e, dunque, l’illegittimità del provvedimento di cancellazione non può essere accertato incidenter tantum , al di fuori del termine decadenziale d’impugnazione (Cass. n.10089/2024, n.23648/2025, n. 31927/2025).
L’inammissibilità di un accertamento incidenter tantum è stata affermata in un caso analogo, in cui la domanda giudiziale del lavoratore era tesa a contestare il provvedimento di cancellazione dagli elenchi nonchè la pretesa restitutoria dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per l’indennità di disoccupazione agricola erogata, pretesa restitutoria che è stata contestata anche nell’odierno giudizio.
Il quarto motivo lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. per carenza di allegazione e di prova sulle richieste di restituzione di prestazioni già erogate.
Il motivo non è coerente con la ratio decidendi che, come detto, è incentrata sul fatto che l’azione nel suo complesso era inammissibile in quanto proposta oltre il termine di decadenza ex art. 22 del d.l. n. 7/1970 cit., di tal ché, essendo inammissibile la contestazione della variazione operata dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in ordine alle giornate lavorate iscritte negli elenchi, diventava inammissibile anche la domanda di accertamento che nulla era dovuto per indebiti di indennità di disoccupazione agricola e di condanna de ll’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE a restituire le somme eventualmente già percepite a tale titolo.
L’ultimo motivo lamenta una ‘Omessa pronuncia in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. sulla domanda subordinata di risarcimento dei danni per violazione di legge sugli obblighi di
informazione’: a detta del lavoratore, l’RAGIONE_SOCIALE aveva ostacolato l’esercizio dei suoi diritti, in quanto le comunicazioni relative agli indebiti erano prive di motivazione e, comunque, nulla era stato chiarito in ordine alle ragioni della pretesa, né nel verbale ispettivo né in corso di causa, di tal ché sarebbe spettato il risarcimento del danno ‘quantificabile nelle giornate di indennità di disoccupazione eventualmente diminuite e nelle spese legali di questo procedimento’.
Il motivo è inammissibile.
Testualmente si legge che ‘il giudice di primo grado ha omesso di pronunciarsi sulla domanda di risarcimento posta in via subordinata nel denegato caso di rigetto delle domande di merito. La domanda viene riproposta, sempre in via subordinata’.
In disparte il fatto che la doglianza pare riferita alla decisione del Tribunale di Ravenna, che non si è pronunciato sulla domanda subordinata per la semplice ragione che ha accolto quella principale, il ricorrente non allega di aver riproposto la domanda in sede di appello: la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, infatti, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, non ha l’onere di proporre appello incidentale in relazione alle proprie domande o eccezioni non accolte (perché superate o non esaminate in quanto assorbite), ma deve solo riproporle espressamente nel giudizio di impugnazione, al fine di evitare la presunzione di rinunzia derivante da un contegno omissivo, non essendo a tal fine sufficiente un generico richiamo alle eccezioni contenute nelle difese del precedente grado di giudizio, siccome inidoneo a manifestare in modo specifico la volontà di riproporre una determinata domanda o eccezione (v. Cass. n. 33649/2023).
Il motivo nulla dice al riguardo, laddove, invece, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE nel controricorso trascrive le conclusioni della memoria depositata dalla controparte in appello nei seguenti termini: ‘in subordine, condannare l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE al rimborso delle spese legali del ricorrente, a nche nell’ipotesi per assurdo di sua soccombenza, a titolo di risarcimento dei danni causati dallo stesso RAGIONE_SOCIALE con comportamenti omissivi e commissivi che hanno reso necessario un processo altrimenti evitabile’; la stessa sentenza gravata, a pagina 4, dà atto che l’appellato aveva chiesto la conferma della pronuncia di primo grado ed insistito ‘in subordine, comunque, per la condanna di controparte alle spese processuali a titolo risarcitorio’, rappresentando, così, una pretesa subordinata dal contenuto diverso da quello della domanda riportata nel ricorso di legittimità.
Il ricorso va, pertanto, nel complesso rigettato, con condanna al pagamento delle spese di legittimità secondo soccombenza, come liquidate in dispositivo.
In considerazione dell’esito del giudizio, va dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 1500,00 per compensi professionali , € 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo
di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 17 dicembre 2025.
La Presidente NOME COGNOME