Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 5351 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 5351 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 28/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15767/2020 R.G. proposto da :
COGNOME con diritto di ricevere le notificazioni presso la PEC dell’avvocato COGNOME che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME unitamente agli avvocati COGNOME
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO CATANIA n. 1242/2019 pubblicata il 04/12/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Catania, con la sentenza n.1242/2019 pubblicata il 04/12/2019, ha accolto il gravame proposto dall’RAGIONE_SOCIALE nella controversia con NOME COGNOME.
La controversia ha per oggetto l’accertamento negativo della pretesa di restituzione dell’indebito previdenziale fatto valere dall’I.N.P .S. e la irripetibilità delle somme percepite ex art.52 legge n.88/1989.
Il Tribunale di Catania accoglieva il ricorso proposto dal COGNOME, ritenendo che l’Istituto previdenziale non avesse specificato le ragioni dell’indebito.
La corte territoriale ha ritenuto che nella memoria di costituzione in primo grado l’I.NRAGIONE_SOCIALE. avesse dedotto le ragioni dell’indebito, «per giusta attribuzione delle retribuzioni teoriche fondo»; e che nel costituirsi tardivamente in appello l’I.NRAGIONE_SOCIALE. avesse depositato un prospetto analitico integrante le ragioni dell’indebito, acquisito ex art.437 cod. proc. civ.. La corte ha poi rigettato la eccezione di irripetibilità delle somme percepite ex art.52 legge 88/1989 ritenendo che tale disposizioni fosse applicabile nel solo caso di errore imputabile all’ente erogatore.
Per la cassazione della sentenza ricorre il Montalto, con ricorso affidato a due motivi. IRAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente lamenta la «violazione art.345 cpc, L 241/90, art.2697 cc» con riferimento all’art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.
Con il secondo motivo lamenta la violazione ed errata applicazione dell’art.52 comma 2 della legge n.88/1989 e
dell’art.13 legge 412/1991, con riferimento all’art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.
Il primo motivo è inammissibile. Il ricorrente sostiene che l’Istituto previdenziale, onerato della prova dei fatti costitutivi dell’indebito, non avrebbe specificato le ragioni del provvedimento di riliquidazione della pensione nel corso del giudizio di primo grado, e ciò avrebbe fatto solo in grado di appello, per mezzo del prospetto tardivamente prodotto ed acquisito ex art.437 cod. proc. civ.
La corte territoriale ha ritenuto che l’Istituto previdenziale già in sede di costituzione avanti al primo giudice -avesse specificato in modo sufficiente le ragioni dell’indebito. Il ricorrente si è limitato ad asserire che ciò non è avvenuto, riportando uno stralcio della memoria di costituzione. Ritiene la Corte che per assolvere al dovere di specificità previsto a pena di inammissibilità dall’art.366 comma primo n.6 cod. proc. civ. il ricorrente avrebbe dovuto trascrivere il contenuto di tutta la memoria di costituzione, onde consentire la verifica circa l’esistenza, o meno, della deduzione contestata. In mancanza deve dichiararsi l’inammissibilità dle motivo. Inoltre la prospettazione della censura in termini di mutatio libelli è erronea perché riferita a mere difese del convenuto (erroneità de conteggio posto a fondamento del calcolo della prestazione) e non a una domanda.
Il secondo motivo è infondato. Il ricorrente sostiene che la liquidazione del trattamento previdenziale goduto è dipesa dalla erronea comunicazione dei dati da parte del datore di lavoro, fatto a sé non imputabile.
Va rilevato, in termini generali, che l’irripetibilità dell’indebito previdenziale è subordinata al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento; b) la comunicazione del provvedimento
all’interessato; c) l’errore, di qualsiasi natura, imputabile all’ente erogatore; d) la insussistenza del dolo dell’interessato (a cui è parificata “quoad effectum” la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall’ente competente), difettando anche una sola delle quali opera la regola della ripetibilità di cui all’art. 2033 cod. civ. (Cass. Sez. Lav. 18/04/2023 n.10337).
Nel caso in esame la corte territoriale ha richiamato in motivazione Cass. Sez. Lav. 30/08/2016 n.17417, laddove ha ritenuto che «non sussiste errore imputabile all’ente erogatore ai fini dell’articolo 13 comma 1 legge 412/1991 nella ipotesi in cui la liquidazione della pensione sia avvenuta sulla base dei dati contributivi trasmessi dal datore di lavoro, in quanto non esiste un onere dell’ente previdenziale di sottoporre a verifica tali dati prima di procedere alla erogazione della prestazione ». L’orientamento si è poi consolidato (da ultimo, Cass. Sez. Lav. 29/01/2024 n.2692) e non appare contraddetto da Cass. 08/02/2019 n.3802 (citata da parte ricorrente) in quanto relativo a fattispecie diversa.
La corte territoriale ha dunque fatto corretta applicazione delle norme in materia di ripetibilità dell’indebito previdenziale (ex multis n. 5984 del 23/02/2022) e tanto basta per la infondatezza del motivo di ricorso.
Per questi motivi il ricorso deve essere rigettato. Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 2.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, a beneficio del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che
liquida in euro 2.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del d.P.R. n115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, per l’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 28/01/2025.