Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 1049 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 1049 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/01/2024
Oggetto
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 15/11/2023
CC
ORDINANZA
sul ricorso 12305-2022 proposto da: NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOMECOGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1410/2021 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 02/12/2021 R.G.N. 953/2021;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 15/11/2023 dal AVV_NOTAIO.
R.G. 12305/22
Rilevato che:
Con sentenza del 2.11.21 n. 1410, l a Corte d’appello di Milano rigettava l’appello di NOME COGNOME, avverso la sentenza del tribunale di Sondrio che aveva respinto l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta da quest’ultima nei confronti del provvedimento monitorio emesso su ricorso RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per la restituzione RAGIONE_SOCIALE‘importo di € 8.170,73, a titolo di indennità di disoccupazione indebitamente percepita, per il periodo 5.12.1518.6.17.
Il tribunale rilevava che la ricorrente aveva chiesto il ripristino e il riavvio RAGIONE_SOCIALE‘ASPI, nonostante fosse decaduta dalla precedente prestazione per essere intercorso un nuovo rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Quindi, si trattava di un’erronea pr esentazione di domanda di ripristino RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, anziché di una domanda nuova, in relazione al contratto di lavoro precedente a tempo
indeterminato: ciò dava luogo a un indebito oggettivo, istituto che prescinde, ex art. 2033 c.c., dall’accertamento RAGIONE_SOCIALEa scusabilità o meno RAGIONE_SOCIALE‘errore che aveva dato luogo all’erronea corresponsione RAGIONE_SOCIALEa prestazione previdenziale.
La Corte d’appello, da parte sua, ha confermato la sentenza di primo grado, precisando che l’ente previdenziale, solo a seguito di quanto dichiarato dal datore di lavoro poteva avvedersi RAGIONE_SOCIALE‘intercorsa perdita del diritto alla prestazione, pertanto, l’err onea erogazione non derivava da causa imputabile all’Ente.
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello, NOME COGNOME ricorre per cassazione, sulla base di due motivi, mentre l’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
Il Collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione RAGIONE_SOCIALEa presente decisione in camera di consiglio.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente deduce la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 commi da 1 a 12 RAGIONE_SOCIALEa legge 92/12, RAGIONE_SOCIALE‘art. 9 comma 5 del DL n. 76/13, convertito con modificazioni dalla legge n. 99/13, RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 del d.lgs. n. 22/15, RAGIONE_SOCIALE‘art. 443 c.p.c., nonché il vizio di falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEe circolari RAGIONE_SOCIALE n. 57 del 6.5.14 e n. 94 del 12.5.15, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., per errata ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa procedura di erogazione e sospensione RAGIONE_SOCIALE‘indennità RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e per errata applicazione RAGIONE_SOCIALEa disciplina sul procedimento amministrativo, perché la Corte d’appello, da una parte, non aveva tenuto conto che l’errore nella qualificazione RAGIONE_SOCIALEa domanda non aveva provocato alcuna erronea lavorazione RAGIONE_SOCIALEa procedura telematica RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in quanto, il pagamento del l’indennità di disoccupazione era avvenuto nei periodi di concreta ed effettiva sospensione lavorativa, dall’altra, ha dedotto la contraddittorietà ed illogicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione nella ricostruzione RAGIONE_SOCIALE‘iter amministrativo che aveva preceduto la fase contenziosa, giustificando una conoscenza solo
postuma RAGIONE_SOCIALE‘Ente RAGIONE_SOCIALE‘inquadramento contrattuale RAGIONE_SOCIALEa lavoratrice.
Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente deduce la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 54 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 88/89, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 241/90, sul procedimento amministrativo, degli artt. 1218, 1226, 1227 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la Corte territoriale non aveva ravvisato la responsabilità RAGIONE_SOCIALE‘ RAGIONE_SOCIALE previdenziale nel non consentire al ricorrente di presentare nei termini la ‘nuova domanda’ di RAGIONE_SOCIALE ritenuta necessaria per l’erogazione del trattamento (in luogo di quella di ‘ripristino’ del beneficio) e per non aver riconosciuto il risarcimento del danno per erronee e/o tardive comunicazioni di carattere previdenziale, da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Il primo e secondo motivo sono infondati.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, ‘ Nel caso di domanda di ripetizione RAGIONE_SOCIALE‘indebito proposta dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in relazione alle somme corrisposte a titolo indennità di disoccupazione, qualora risulti accertato che l’erogazione è avvenuta ‘sine titulo’, la ripetibilità RAGIONE_SOCIALEe somme non può essere esclusa ex art. 2033, cod. civ., per la buona fede RAGIONE_SOCIALE‘accipiens, in quanto questa norma riguarda, sotto il profilo soggettivo, soltanto la restituzione dei frutti e degli interessi, non essendo inoltre neppure applicabile alla succitata fattispecie l’art. 1, commi duecentosessantesimo ss., legge n. 662 del 1996, che concerne esclusivamente le prestazioni pensionistiche ‘ (Cass. n. 12146/03) .
Come accertato dalla Corte di appello (cfr. p. 12 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata), è la stessa ricorrente ad ammettere che vi era stato un errore nella presentazione RAGIONE_SOCIALEa domanda, che avrebbe dovuto essere presentata con il moRAGIONE_SOCIALEo ‘nuova domanda’ e non già con il moRAGIONE_SOCIALEo ‘ripristino’, trattandosi di due fattispecie del tutto diverse, perché nel caso RAGIONE_SOCIALEa mera sospensione RAGIONE_SOCIALE‘erogazione del trattamento di disoccupazione viene ripristinato lo stesso originario trattamento prima erogato, mentre nel caso di cessazione del diritto
all’indennità di disoccupazione (per stipula di un nuovo contratto a tempo indeterminato, come nella specie), la nuova necessaria domanda riguarda un distinto trattamento di disoccupazione, recante distinti requisiti concreti e una diversa disciplina RAGIONE_SOCIALEa durata, in considerazione dei periodi di indennità di disoccupazione già fruiti (cfr. gli artt. 2 comma 14 e 15 e 11 comma 1 lett. b) del d.lgs. n. 92/12, sull’indennità di disoccupazione e gli artt. 5, 9 e 11 comma 1 lett. a) del d.lgs. n. 22/15, sulla RAGIONE_SOCIALE). Pertanto, trattandosi di indebito oggettivo, perché l’erogazione è avvenuta sine titulo , la ripetibilità non può essere esclusa per la buona fede RAGIONE_SOCIALE‘ accipiens .
Non si dà luogo alla liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese a carico RAGIONE_SOCIALEa parte soccombente, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 152 disp. att. c.p.c.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Rigetta il ricorso.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del