Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 21846 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 21846 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso 11010-2021 proposto da:
COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
IRAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2015/2020 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 14/10/2020 R.G.N. 5148/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
30/04/2025 dal Consigliere Dott. COGNOME
Oggetto
R.G.N.11010/2021
COGNOME
Rep.
Ud. 30/04/2025
CC
RILEVATO CHE
La Corte di appello di Roma, in accoglimento del gravame dell’INPS, ha dichiarato ripetibile l’indebito di circa 4.700 euro maturato sulla pensione dell’ attuale ricorrente nel corso dell’ anno 2013.
A fondamento della decisione i Giudici del secondo grado hanno rilevato che, all’opposto di quanto ritenuto dal Tribunale, la nota con la quale l’Istituto aveva contestato l’indebito enunciava in modo chiaro le ragioni che ne avevano determinato l’insorgenza; risultava, infatti, palese, dal ridetto documento, che l’indebito era dovuto all’avvenuto superamento dei limiti reddituali condizionanti il diritto all’integrazione al minimo.
La Corte ha, altresì, condannato l ‘ attuale ricorrente al pagamento delle spese del doppio grado.
NOME COGNOME propone ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe specificata, affidato a due motivi a cui ha resistito l’INPS con controricorso.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo si denuncia «violazione e falsa applicazione dell’art. 80, comma 3, r.d. 1422/1924, art. 52 1. n. 88/89, art. 13 L. 412/91, L. 662/96, art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360, primo comma n. 3 cod.proc.civ.
La ricorrente deduce che la nota con la quale l’Istituto ha informato della formazione dell’indebito non avrebbe specificato in modo chiaro né l’entità delle somme che sarebbero state corrisposte in eccesso, mese per mese, né l’entità dei redditi percepiti dalla ricorrente.
Assume che l’indebito sarebbe dunque irripetibile, giusta il principio sancito dalla Corte di cassazione con sentenza
198/2011, secondo la quale «nel provvedimento di recupero emesso in via amministrativa dall’ente previdenziale richiamati i tratti essenziali della richiesta di restituzione, quali gli estremi del pagamento e l’indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, in modo da consentire al pensionato, presunto debitore, di effettuare il necessario controllo sulla sua correttezza».
Con il secondo motivo, dolendosi di violazione e falsa applicazione dell’art. 152 disp. att. cod.proc.civ., la ricorrente censura la condanna alle spese del doppio grado, disposta pure a fronte della dichiarazione, in atti, di cui al citato art. 152.
Le critiche mosse dalla ricorrente, con il primo motivo, non evidenziano , nell’illustrazione del mezzo d’impugnazione, alcuna violazione delle norme indicate nella rubrica del motivo di ricorso, ma si limitano ad una inammissibile contestazione del merito della valutazione operata con apprezzamento insindacabile in questa sede di legittimità.
Il secondo mezzo è da accogliere, ritenendosi adeguatamente e puntualmente dedotta la censura volta a suffragare il diritto all’esonero dall’onere delle spese introdotto fin dal giudizio di merito, secondo l’interpretazione costante data dalla giurisprudenza di legittimità (v., per tutte, Cas. n. 34890 del 2024 ed ivi ulteriori precedenti).
Il ricorso, limitatamente al secondo mezzo d’impugnazione, dev’essere accolto e la sentenza impugnata cassata nella parte in cui ha condannato la ricorrente a rifondere all’INPS le spese di lite.
Non essendo, peraltro, necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con declaratoria di esonero della parte soccombente dal pagamento delle spese.
L ‘esito del giudizio di legittimità consiglia la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo, rigettato il primo; cassa l’impugnata sentenza limitatamente alla statuizione sulle spese di lite, che, decidendo nel merito, dichiara non ripetibili; compensa le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 30 aprile 2025
Il Presidente
NOME COGNOME