Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 30057 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 30057 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso 6004-2018 proposto da:
INARRAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER GLI INGEGNERI ED ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI RAGIONE_SOCIALEZIONE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 188/2017 della CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI – SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI, depositata il 11/08/2017 R.G.N. 296/2015;
Oggetto
Prestazioni previdenziali lavoratori autonomi
R.G.N. 6004/2018
COGNOME.
Rep.
Ud. 29/05/2024
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/05/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza depositata l’11.8.2017, la Corte d’appello di Cagliari-sez. distaccata di RAGIONE_SOCIALE, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato insussistente, in considerazione della buona fede dell’ accipiens , l’indebito notificato da RAGIONE_SOCIALE all’AVV_NOTAIO NOME COGNOME a seguito della riliquidazione della pensione di vecchiaia operata nel 2011 in conseguenza dell’accertamento di pregressa attività incompatibile con la professione di ingegnere nel periodo 1979-1982;
che avverso tale pronuncia COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura, successivamente illustrati con memoria;
che l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME ha resistito con controricorso; che, chiamata la causa all’adunanza camerale del 29.5.2024, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380bis .1, comma 2°, c.p.c.);
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con il primo motivo di censura, la ricorrente denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per non avere la Corte di merito considerato che l’odierno controricorrente, a seguito della deposizione del funzionario RAGIONE_SOCIALE audito in sede di gravame, avrebbe ammesso la precedente attività lavorativa svolta alle dipendenze dell’RAGIONE_SOCIALE;
che, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2, l. n. 1046/1971, dell’art. 21, comma 5, l. n. 6/1981, e dell’art. 7, comma 5, dello Statuto INARRAGIONE_SOCIALE per non avere la Corte territoriale considerato che, in occasione della domanda di pensione, il controricorrente
aveva dichiarato di non aver mai svolto attività diverse da quelle di ingegnere iscritto all’albo;
che, con il terzo motivo, la ricorrente si duole in via gradata che la Corte di merito abbia ritenuto -sulla scorta di Cass. n. 3319 del 2006 -che non potrebbe una cassa professionale contestare in sede di liquidazione della pensione il requisito della continuità dell’esercizio della professione;
che, con riguardo ai primi due motivi, va premesso che i giudici territoriali, pur ritenendo che l’odierno controricorrente non avesse dimostrato di non aver svolto attività incompatibile con l’esercizio della professione di ingegnere, hanno reputato che e gli si trovasse in buona fede ‘ai fini dell’applicazione delle regole derogatorie al principio generale della ripetibilità delle somme non dovute ex art. 2033 cod. civ.’, sotto il duplice profilo della ‘non addebitabilità dell’erogazione non dovuta’ e dell a ‘contemporanea sussistenza di una situazione idonea a generarne l’affidamento incolpevole’, avendo acclarato che, in relazione alla nomina ad ‘assistente volontario non retribuito’ presso l’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, egli aveva ricevuto specifica comunicazio ne dell’RAGIONE_SOCIALE attestante che detto incarico non dava luogo ad alcun rapporto di lavoro subordinato assoggettabile a contribuzione e che la successiva costituzione della posizione previdenziale da parte dell’RAGIONE_SOCIALE medesima aveva avuto luogo senza che egli ne venisse a conoscenza (cfr. spec. pagg. 6-9 della sentenza impugnata);
che, tanto premesso, risulta evidente che i primi due motivi sono inammissibili, pretendendo -ad onta del riferimento anche a presunte violazioni di legge sostanziale -di censurare in questa sede di legittimità l’accertamento di fatto con cui i giudici territoriali hanno reputato sussistente la buona fede dell’ accipiens , che -per giurisprudenza consolidata almeno fin
da Cass. n. 1257 del 1966 -è cosa possibile solo entro i rigorosi limiti di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c., per come interpretato dalla costante giurisprudenza di questa Corte fin da Cass. S.U. n. 8053 del 2014;
che, rimanendo necessariamente assorbito il terzo motivo, siccome proposto nei confronti di una ratio decidendi ulteriore rispetto a quella qui confermata, il ricorso va senz’altro dichiarato inammissibile, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, che seguono la soccombenza;
che, in considerazione della declaratoria d’inammissibilità del ricorso, va dichiarata altresì la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 5.200,00, di cui € 5.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 29.5.2024.