Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 1467 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 1467 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11732/2018 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
COGNOME, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che la rappresenta e difende
-controricorrente-
COGNOME NOME
-intimata- avverso sentenza di Corte d’appello Roma n. 6562/2017 depositata il 16/10/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/11/2022 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Si discute della successione di COGNOME NOME, il quale è deceduto ab intestato lasciando eredi il coniuge COGNOME NOME e
figli NOME COGNOME e NOME COGNOME. Nel giudizio di primo grado, intrapreso dalla COGNOME nei confronti dei coeredi, questa ha chiesto la condanna dei convenuti al pagamento della somma di € 155.981,04, pari alla metà della complessiva somma di € 311.962,08, che la COGNOME deteneva in proprio su un deposito titolo a lei sola intestato e che su disposizione del 19 maggio 2004 della stessa COGNOME era stata trasferita su un deposito intestato a NOME COGNOME e NOME COGNOME. La somma è stata poi ulteriormente trasferita su un deposito intestato alla sola NOME.
In aggiunta a tale domanda, la COGNOME ha chiesto l’accertamento che la residua metà della somma era compresa nell’asse ereditario Il Tribunale di Roma, con sentenza del Tribunale di Roma n. 20345 del 12.10.2013, ha dichiarato la nullità della disposizione del 19 maggio 2004 da parte di COGNOME NOME, avuto riguardo alla natura gratuita del trasferimento e al difetto dei requisiti di forma prescritti dall’art. 782 c.c. Nondimeno il tribunale ha accolto solo la domanda di restituzione, proposta in proprio dalla COGNOME nei limiti della metà del complessivo importo oggetto del trasferimento, mentre ha negato la ricomprensione nell’asse dell’altra metà. Per questa parte il primo giudice ha riconosciuto che la COGNOME avesse eseguito il trasferimento in ossequio alla volontà manifestata in vita dal de cuius . Conseguentemente, secondo il Tribunale, in applicazione dell’art. 2034 c.c. la somma, seppure in origine compresa nell’asse ereditario, non era ripetibile dagli eredi.
Quindi ha condannato la sola NOME COGNOME, ritenuta la sola effettiva beneficiaria della disposizione, al pagamento della somma di € 155.981,04, estranea all’asse ereditario.
Contro la sentenza COGNOME NOME ha proposto appello, censurando la decisione nella parte in cui il Tribunale ha condannato
alla restituzione del relativo importo solamente COGNOME NOME e non anche, in via solidale, COGNOME NOME.
COGNOME NOME NOME NOME NOME resistito al gravame.
La Corte d’appello ha riformato la decisione, in forza dei seguenti rilievi: «Contrariamente, infatti, a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, l’atto a titolo gratuito nullo di cui si discute ha comportato il trasferimento della predetta somma in favore di entrambi i fratelli COGNOME NOME e COGNOME NOME. Ciò si evince in modo inequivocabile dal tenore letterale delle disposizioni impartite dalla COGNOME alla Banca di Roma, aventi ad oggetto il trasferimento di tutti i titoli immessi sulla sua custodia da tale custodia ad altra intestata a COGNOME NOME e COGNOME NOME (doc. n. 11 del fascicolo di primo grado di COGNOME NOME). La circostanza è stata, inoltre, confermata da COGNOME NOME nell’ambito delle indagini preliminari svolte in un procedimento penale conclusosi con l’archiviazione, avendo il COGNOME dichiarato agli Ufficiali di Polizia Giudiziaria delegati dal pubblico ministero «c he il trasferimento dei titoli fu fatto su esplicita volontà di mia zia e nella sua piena consapevolezza, essendo quei titoli la parte noi spettante dall”eredità paterna; titoli che poi ho ceduto a mia sorella, affinché potesse comprarsi un appartamento, ripeto, secondo la volontà espressa da mio padre in vita e ben conosciuta da mia zia » (doc. n. 4 del fascicolo di parte citato). È irrilevante il fatto che alcuni mesi dopo COGNOME NOME, ricevuta la somma, se ne sia privato trasferendola interamente alla sorella, in quanto tale nuovo atto dispositivo si è perfezionato tra COGNOME NOME e COGNOME NOME ed è evidentemente distinto da quello compiuto dalla zia in favore dei nipoti, dichiarato nullo dal Tribunale (v. doc. n. 4 citato). Conseguentemente, essendo stato ricevuto il pagamento indebito
anche da COGNOME NOME, in accoglimento del primo motivo d’appello e a parziale riforma della sentenza impugnata, COGNOME NOME e COGNOME NOME debbono essere condannati, in solido fra loro, alla restituzione, in favore di COGNOME NOME, della somma di euro 155.981,04, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo».
Per la cassazione della sentenza COGNOME NOME ha proposto ricorso affidato a un unico motivo.
NOME ha resistito con controricorso.
Il ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L’unico motivo di ricorso denuncia ‘Violazione e falsa applicazione dell’art. 2033 c.c., dell’art. 1298 c.c. in riferimento all’art. 1854 c.c., dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 2729 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 cpc. Omesso esame di un fatto storico, decisivo ai fini dell’esito della controversia, risultante dalla sentenza o dagli atti processuali (art. 360 n. 5 cpc)’.
Con il motivo in esame si denuncia il vizio della sentenza impugnata nella parte in cui la Corte d’appello, co nfermando la nullità del trasferimento dei titoli per difetto di forma ex art. 782 c.c., ha affermato l’obbligo di restituzione della metà non caduta in successione anche nei confronti di COGNOME NOMENOME che è stato così condannato, ex art 2033 c.c., alla restituzione in via solidale con NOME COGNOME.
Il ricorrente evidenzia che la Corte territoriale, nell’individuare quali destinatari del trasferimento, dichiarato nullo, entrambi i fratelli COGNOME NOME e NOME, ha fondato il suo convincimento sul tenore letterale delle disposizioni impartite dalla COGNOME all’istituto bancario e sulla dichiarazione che COGNOME NOME aveva rilasciato in sede di sommarie informazioni in un procedimento penale.
In questi termini, però, la Corte di merito avrebbe omesso l’esame di fatti decisivi della controversia: in particolare la mancata apprensione materiale delle somme da parte di COGNOME NOME e l’insussistenza di una attribuzione patrimoniale in favore di questo, il trasferimento dei titoli operato da NOME COGNOME sul proprio conto dell’intero valore degli stessi (pari a € 311.962,08), la reale volontà di tutte le parti, in quanto il trasferimento avvenne in modo pacifico e concorde, essendo i tre componenti della famiglia consapevoli della destinazione della somma in favore della sola NOME, per consentirle l’acquisto di un appartamento. In altre parole, secondo il ricorrente, tutte le evidenze di causa confermavano che l’unica beneficiaria delle somme in oggetto era stata NOME COGNOME, mentre il COGNOME NOME non aveva goduto di alcun vantaggio economico, con la conseguenza che l’azione in argomento (c.d. condictio indebiti ), avendo natura personale e non reale, non avrebbe dovuto riguardare colui che non ha mai ricoperto la qualità di c.d. accipiens . Secondo l’impostazione del ricorrente, una volta acclarato che la sola COGNOME NOME era il soggetto che aveva ricevuto la prestazione non dovuta e beneficiato dell’incremento patrimoniale, era evidente che la Corte di Appello, nel condannare alla restituzione in solido entrambi i germani NOME, è incorsa anche nella violazione dell’art. 2033 c.c. Inoltre, la Corte di merito, nel fondare il diritto di ripetizione sul semplice fatto oggettivo della cointestazione del deposito, è incorsa anche nella violazione dell’art. 1298 c.c. con riferimento a quanto disposto dall’art. 1854 c.c. In applicazione di tali norme, la Corte d’appello avrebbe dovuto riconoscere che il temporaneo trasferimento dei titoli nel deposito formalmente cointestato ai due fratelli era stato disposto nell’interesse esclusivo di
NOME e solo da quest’ultima ricevuto quale provvista per l’acquisto di un immobile.
Il ricorso è fondato. L’azione disciplinata dall’art. 2033 c.c. è esperibile solo nei confronti del destinatario del pagamento (Cass. n. 7871/2011; n. 25170/2016); nell’ipotesi di pagamento eseguito in base ad un titolo nullo, il destinatario del pagamento è il titolare del pur invalido rapporto (Cass. n. 346/1997).
La Corte d’appello, pur avendo riconosciuto che il diritto alla ripetizione rifletteva una donazione nulla per difetto di forma, ha identificato i ‘donatari’ sulla base del dato formale della intestazione congiunta del rapporto sul quale il trasferimento dei titoli fu eseguito. Ma è chiaro che il fatto che un pagamento sia stato eseguito su un conto cointestato non vuol dire che destinatari del pagamento siano, necessariamente, entrambi gli intestatari. Sorge al limite l’onere del cointestatario di provare che il pagamento aveva quale destinatario solo l’altro intestatario, che si era di fatto avvalso di quel pagamento (Cass. n. 17705/2016).
La Corte d’appello, nonostante fossero stati sottoposti alla sua attenzione fatti idonei, in linea di principio, a dimostrare che la prestazione avesse quale destinataria la sola NOME COGNOME ha omesso qualsiasi indagine sulla titolarità del rapporto, incorrendo così sia nella violazione della norma, sia nel vizio di omesso esame di fatti decisivi, fondatamente denunciati con il ricorso.
Il ricorso, pertanto, deve essere accolto e la causa rinviata alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, che provvederà a nuovo esame attenendosi a quanto sopra e liquiderà le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso; cassa la sentenza; rinvia alla Corte di appello di Roma in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Seconda