Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 36417 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 2 Num. 36417 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/12/2023
Sentenza
sul ricorso iscritto al n. 4249/2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , difesa da ll’ AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
-controricorrente –
RAGIONE_SOCIALE ;
-intimato- avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Catanzaro n. 1605/2020 del 2/12/2020.
Ascoltata la relazione del consigliere NOME COGNOME.
Ascoltate le osservazioni del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso .
Ascoltati gli avvocati NOME COGNOME per la ricorrente e NOME COGNOME per la controricorrente.
Fatti di causa
La società RAGIONE_SOCIALE (attuale ricorrente) aveva stipulato con un’amministrazione comunale una convenzione di lottizzazione, impegnandosi a opere di urbanizzazione funzionali a un complesso turistico da costruire. La società si era poi rivolta ad RAGIONE_SOCIALE per l’elettrificazione di un primo lotto. Eseguite le opere da RAGIONE_SOCIALE e versato il corrispettivo dalla RAGIONE_SOCIALE, la prima conveniva dinanzi al Tribunale di Catanzaro la seconda per il pagamento di una differenza di Iva tra quella dovuta e quella versata dalla RAGIONE_SOCIALE. La controversia ancora oggi rilevante si radicava sulla domanda riconvenzionale di ripetizione di una parte del corrispettivo che la convenuta assumeva di avere indebitamente corrisposto all’attrice . La domanda veniva accolta in primo grado e rigettata in appello. Su ricorso RAGIONE_SOCIALEa convenuta, Cass. 8689/2019 ha accolto il motivo con cui si denunciava l’illogicità manifesta RAGIONE_SOCIALEa motivazione, poiché il giudice di merito aveva interpretato male le risultanze RAGIONE_SOCIALEa c.t.u. In sede di rinvio, la Corte di appello, in parziale riforma RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado, ha quantificato il credito RAGIONE_SOCIALEa convenuta (al dicembre 2011) in circa € 32.630 e condanna to quest’ultima al pagamento di circa € 305.110, pari alla differenza tra la somma restituita dall’attrice in esecuzione RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado (così riformata) e il credito RAGIONE_SOCIALEa convenuta così accertato, oltre agli interessi dal 2011 fino al pagamento.
Ricorre in cassazione la convenuta con tre motivi, illustrati da memoria. Resiste l’attrice con controricorso e memoria. C on ordinanza interlocutoria, la Corte ha rimesso la trattazione del ricorso all’udienza pubblica per difetto di evidenza decisoria.
Ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione
1. – Il primo motivo denuncia ex artt. 168 e 347 c.p.c., ex artt. 36 e 123bis disp. att. c.p.c. e per difetto di motivazione che la Corte di appello abbia deciso senza acquisire i l fascicolo d’ufficio di primo grado, sull’erroneo presupposto che tutti i documenti istruttori rilevanti per la decisione fossero
stati prodotti dalla convenuta. In particolare, si censura la parte di sentenza (p. 13) in cui, d opo aver sollecitato senza successo l’acquisizione del fascicolo d’ufficio di primo grado, la Corte di appello riconosce che ess o non è necessario per la decisione, poiché tutta l’attività istruttoria compiuta in prime cure è stata documentata in copia dalla RAGIONE_SOCIALE, con particolare riguardo alla copia RAGIONE_SOCIALEe consulenze tecniche d’ufficio.
La ricorrente fa valere che la mancata acquisizione del fascicolo d’ufficio abbia determinato la mancanza di documenti fondamentali per decidere. In particolare si argomenta che «tutta l’attività defensionale svolta dalle parti con riferimento alla richiesta RAGIONE_SOCIALEa consulenza tecnico-contabile, alla produzione RAGIONE_SOCIALEa difesa RAGIONE_SOCIALEa COGNOME RAGIONE_SOCIALEa documentazione bancaria relativa agli estratti di conto corrente, relativi al periodo 1982/ 2007 e alla formulazione dei quesiti per la c.t.u. nonché, infine, la formulazione RAGIONE_SOCIALEe conclusioni finali rassegnate dalle parti all’udienza del 9/5/2008 non potevano trarsi dalla sola consulenza, né potevano considerarsi fatti processuali pacifici fra le parti». Nell’esposizione del secondo motivo si scrive poi che la c.t.u. (AVV_NOTAIO) ha citato nella sua relazione «gli estratti conto contenuti nel fascicolo di causa».
Il secondo motivo censura ex art. 112, 115, 116 c.p.c. che la Corte di appello abbia rigettato la domanda di pagamento RAGIONE_SOCIALEa somma di circa € 317.750 a titolo di maggior danno ex art. 1224 co. 2 c.c. ragguagliato alle differenze tra l’importo degli interes si passivi corrisposti dalla convenuta alle banche e gli interessi legali.
Il terzo motivo censura ex artt. 2033, 2727 c.c., ex artt. 115, 116 e 132 c.p.c. che il dies a quo per il decorso degli interessi di mora sulla somma da restituire sia stato ancorato al giorno RAGIONE_SOCIALEa domanda giudiziale e non già a quello RAGIONE_SOCIALE‘indebito pagamento, sul presupposto che non sia ravvisabile la malafede RAGIONE_SOCIALE‘accipiens.
-Il primo motivo non è fondato.
L ‘ acquisizione ex art. 347 co. 3 c.p.c. del fascicolo d’ufficio di primo grado non costituisce requisito di validità del giudizio d’appello. La mancata acquisizione non determina quindi, di per sé, un vizio processuale. Tuttavia, essa può costituire la base di un difetto di motivazione, ove la parte interessata faccia valere specificamente che dalla consultazione del fascicolo d’ufficio il giudice d’appello avrebbe tratto elementi determinanti per la decisione RAGIONE_SOCIALEa causa, non rilevabili aliunde, in altro luogo.
Tale è l’orientamento RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le altre, Cass. 9498/2019, ove gli elementi decisivi erano i verbali di udienza con le deposizioni testimoniali; tra le più recenti, v. Cass. 10202/2023). Come precisa la prima RAGIONE_SOCIALEe due pronunce appena ricordate, rispetto al fascicolo d’ufficio , conserva una funzione distinta e un ‘ autonomia propria il fascicolo di parte, che ciascuna RAGIONE_SOCIALEe parti deposita nel costituirsi in giudizio. Tale funzione (e corrispondente contenuto) del fascicolo di parte, di regola, non trova equivalente nella funzione e contenuto del fascicolo d’ufficio . Ciò vale rigorosamente con riferimento ai documenti prodotti dalle parti, che – indipendentemente dal modo RAGIONE_SOCIALEa loro produzione in giudizio -sono da conservare nel fascicolo di parte (cfr. artt. 165 e 166 c.p.c.). È con riferimento ai documenti prodotti dalle parti che assume un significato saliente la considerazione giurisprudenziale che, per poter rilevare come difetto di motivazione, l’omesso esame di elementi determ inanti per la decisione RAGIONE_SOCIALEa causa ( cagionato dalla mancata acquisizione del fascicolo d’ufficio ) concerne elementi non rilevabili aliunde , ovvero non concerne elementi che devono essere conservati in altro luogo , cioè nel fascicolo di parte.
Tale è il caso di specie, in cui gli elementi determinanti per la prova del maggior danno ex art. 1224 co. 2 c.c., in quanto allegato come differenza tra l’importo degli interessi passivi corrisposti dalla convenuta alle banche e gli interessi legali, sono costituiti dalla documentazione bancaria di cui la convenuta lamenta l’omesso esame. Si tratta pertanto di documenti alla cui
mancata conservazione nel fascicolo di parte non può supplire il fascicolo d’ufficio. Indipendentemente da come sia stata formulata, si rivela corretta nel suo contenuto l’affermazione RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello che l’acquisizione del fascicolo d’ufficio non è necessaria al fine RAGIONE_SOCIALEa decisione con adeguata cognizione di causa.
Né tale esito collide con il principio RAGIONE_SOCIALEa non dispersione (o di acquisizione) RAGIONE_SOCIALEa prova, così come riproposto da Cass. SU 4835/2023 e invocato dal P.G . a sostegno RAGIONE_SOCIALEe sue conclusioni per l’accoglimento del motivo. Infatti, la prescrizione che la prova non debba essere dispersa presuppone logicamente che essa sia stata acquisita e conservata correttamente, negli atti di causa specificamente e distintamente deputati a ciò.
Il primo motivo è rigettato.
3. -Il secondo motivo non è fondato.
Nella parte tratta ad oggetto di censura ad opera del secondo motivo, la sentenza rileva che con la domanda riconvenzionale di ripetizione di indebito, la convenuta ha richiesto il risarcimento del maggior danno solo «nella misura risultante dall’applicazione RAGIONE_SOCIALEe tabelle RAGIONE_SOCIALE» e non ha allegato né dimostrato che essa sia dovuta ricorrere al credito bancario per pagare il contributo di elettrificazione («non essendo stata esibita alcuna documentazione bancaria attestante le condizioni praticate all’epoca dagli istituti di credito, il criterio enunciato dal consulente d’ufficio resta, oltre che del tutto indeterminato, anche privo di ogni riscontro documentale in atti»). Poiché non è stato dimostrato ciò -argomenta la Corte di appello – deve conseguentemente negarsi la correttezza di tale criterio di determinazione del maggior danno ex art. 1224 co. 2 c.c., mentre il richiamo alle tabelle RAGIONE_SOCIALE indica che il maggior danno è stato sinteticamente riferito al danno da svalutazione monetaria. In secondo luogo, i tassi degli interessi passivi bancari non vengono indicati nelle perizie, per cui il criterio applicato dal c.t.u. è privo di un riscontro documentale.
Tale essendo l ‘argomentazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza di appello, il rigetto del primo motivo reca con sé il rigetto anche del secondo motivo, poiché le censure in esso articolate presuppongono la possibilità di considerare la documentazione bancaria che la ricorrente ha cercato di recuperare senza successo attraverso la proposizione del primo motivo di ricorso.
Il secondo motivo è rigettato.
-Del terzo motivo, che censura la decorrenza degli interessi di mora sulla somma da restituire dal giorno RAGIONE_SOCIALEa domanda giudiziale e non già dal giorno del pagamento, è da dichiarare l’inammissibilità, poiché – sotto la parvenza di denunciare la violazione di norme di diritto – intende rimettere in discussione l’accertamento circa l’assenza di malafede RAGIONE_SOCIALE‘accipiens, adottato con motivazione che non si espone a censure in sede di giudizio di legittimità.
– Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
Inoltre, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 co. 1 -quater d.p.r. 115/2002, si dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera RAGIONE_SOCIALEa parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo uni ficato a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 -bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio in favore RAGIONE_SOCIALEa parte controricorrente, che liquida in € 6.000 , oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi e agli accessori di legge.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera RAGIONE_SOCIALEa parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 5/12/2023.