SENTENZA CORTE DI APPELLO DI SALERNO N. 320 2026 – N. R.G. 00001402 2024 DEPOSITO MINUTA 24 03 2026 PUBBLICAZIONE 24 03 2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati
Dott.ssa NOME COGNOME Presidente
Dott.ssa NOME COGNOME Consigliere relatore
Dott. NOME COGNOME Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile di appello, iscritta al n. 1402/2024 R.G,
TRA
, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dall’a vv.
NOME COGNOME nel cui studio in Pomigliano D ‘Arco, al INDIRIZZO, elettivamente domicilia.
APPELLANTE
NEI CONFRONTI DI
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall’AVV_NOTAIO.
APPELLATA
OGGETTO: appello alla sentenza n.2614/2024 del Tribunale di Nocera Inferiore.
Conclusioni: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate telematicamente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l’atto introduttivo in primo grado , premettendo di essere fratello di socia della RAGIONE_SOCIALE avente come scopo sociale la costruzione di case popolari ed economiche da assegnare ai soci; che, con missiva del 30.03.2009, la aveva comunicato a l’avvenuto frazionamento del mutuo da parte del la Banca Monte Paschi di Siena e che sarebbe stato possibile procedere all’assegnazione dell’a lloggio prenotato, precisando che il costo dell’alloggio ammontava ad €. 173. 468,95, oltre IVA al 4% per € . 6.938,76; che, nella successiva corrispondenza intercorsa con la precisava che il costo complessivo dell’alloggio ammontava alla diver sa somma pari a €. 229.631,00, di cui € . 72.174,00 già versati in acconto dalla socia, residuando, così, a suo carico il saldo pa ri a €. 157.457,00, da corrispondersi, quanto a €. 115.000,00 mediante accollo della frazione di mutuo, e, quanto a €. 42.000,00 all’atto de lla stipula del rogito notarile; che per consentire alla sorella di procedere a lla stipula dell’atto, alle condizioni da ultimo indicate, e d’intesa con la stes sa , in data 12.12.12, effettuava dal proprio conto corrente bonifico bancario a favore della dell’importo di €. 12.000,00, consegnando, altresì, al legale rappresentante della stessa assegni bancari n.t., tutti tratti sul proprio conto corrente, per complessivi € 42.000,00; che, i n data 18.12.12, la RAGIONE_SOCIALE e comparivano davanti al notaio e stipulavano l’atto di assegnazione dell’immobile che veniva registrato a Vallo della Lucania in data 20.12.2012 al n. NUMERO_DOCUMENTO, e, in tale atto, all’art. 2 in ordine al corrispettivo da versare, veniva concordato testualmente : ‘(..) Le parti dichiarano di aver convenuto per la presente assegnazione il co rrispettivo complessivo di €. 173.468,95 iva al 4% compresa; Le parti del presente atto dichiarano che: il corrispettivo come sopra convenuto è stato corrisposto come segue: Euro 28.405,12
con il contributo in conto capitale concesso della regione Campania all’assegnatario
(..); Euro 30.063,19 già versati in più riprese nel corso dei lavori di costruzione e comunque anteriormente al 4 luglio 2006; Euro 115.000,64 vengono accollate dalla parte assegnataria quale quota capitale residua (..). La parte venditrice rilascia quietanza a saldo, salvo il buon fine dell’accollo e rinunzia all’ipoteca legale’; che, i n conseguenza di tale atto, la , in data 18.12.2012, ha emesso fattura n. 2 intestata a dell’importo di €. 180.407,71; che, quindi, diversamente da quanto in precedenza comunicato, il costo dell’alloggio asse gnato ammonta a complessivi €. 173.468,95, iva al 4% compresa, che la RAGIONE_SOCIALE ha fatturato l’importo di €. 180.407,71, ma ha incassato il maggior importo pari a €. 229.631,00 per una differenza di €. 49.223,29, illegittimamente e fraudolentemente incamerata, posto che ad essa non corrisponde alcun sottostante rapporto causale; che, nelle more del giudizio di merito, con ricorso per sequestro giudiziario, depositato in data 30.05.2013, il ha chiesto autorizzarsi, ex art. 669 sexies c.p.c., il sequestro giudiziario degli assegni bancari, tutti tratti sul c.c. n. 1020964, a lui intestato, chiedendo accertarsi l’effettuazione di pagamenti non dovuti, con conseguente restituzione dei relativi assegni, ovvero la condanna al risarcimento dei danni, in caso di negoziazione, configurandosi una ipotesi di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c.; che l’istante aveva interesse a promuovere un giudizio avente ad oggetto l’accertamento dell’indebito e la condanna della alla restituzione dei titoli ed all’event uale risarcimento dei danni; che si costituiva la RAGIONE_SOCIALE che resisteva alla domanda chiedendone il rigetto, deducendo che la socia nel corso del rapporto sociale, si era resa morosa delle quote sociali per
l’importo complessivo pari ad € 43.0 00,00 e che, per tal motivo, con lettera del 11.10.10, a firma del suo procuratore AVV_NOTAIO, era stata messa in mora;
che, la aveva proposto la sanatoria della morosità con versamento del relativo importo da parte del fratello , ; che, quindi, l’ emissione dei titoli era fond ata su un’ipotesi di accollo da parte di della morosità della sorella; che con ordinanza depositata il 15.01.14, il Tribunale rigettava il ricorso per sequestro conservativo motivando che, in punto di verosimiglianza, nella fase cautelare non poteva ritenersi che le somme siano state indebitamente versate e che vi sia stato un pagamento indebito, quanto piuttosto che vi sia una lite sulla reale consistenza del valore da corrispondere per la realizzazione dell’immobile ; che, a seguito del reclamo proposto ex art. 699 terdecies c.p.c. il Collegio ha revocato la precedente ordinanza disponendo il sequestro degli assegni, due di quali erano stati girati per l’incasso e protestati; tanto premesso ha, quindi, introdotto il giudizio di merito chiedendo che fosse accertata e dichiarata l’avvenuta esecuzion e, in favore della , di un pagamento non dovuto, ex art. 2033 c.c., con conseguente restituzione degli assegni, e condanna della al risarcimento dei danni, in favore del , conseguenti alla illegittima negoziazione degli assegni, quantificati in € 5.000,00 , ovvero nella diversa somma ritenuta congrua ex art. 1226 c.c..
Si è costituita la che ha contestato la domanda chiedendone il rigetto.
La causa è stata, poi, istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta ed espletamento di prova testimoniale,
Con sentenza n. 2614/2024 il tribunale di Nocera Inferiore ha rigettato la domanda, revocato il sequestro giudiziario e disposto la riconsegna degli assegni alla RAGIONE_SOCIALE, condannando l’attore al pagamento delle spese di giudizio.
Avverso tale sentenza ha proposto appello , chiedendone la riforma, con il favore delle spese, deducendo, quale unico articolato motivo, la errata e omessa valutazione delle prove, avendo il Tribunale fondato la decisione unicamente sulle deposizioni rese dai testi addotti dalla , ritenendo, di contro, inattendibili le prove offerte da parte attrice; che, di contro, le somme trattenute dalla RAGIONE_SOCIALE sono state riferite dai tesi come imputabili a causali diverse, ovvero relative a morosità pregresse per quote ordinarie e per i sottotetti, senza considerare che l’atto pubblico di assegnazione per notar del 18.12.2012 riporta che il sottotetto non è abitabile, né risultando che l’odierna appellata abbia anticipato i costi per renderlo abitabile, circostanze sintomatiche dell’errata valutazione delle prov e; l’appellante lamenta, poi, la generica valutazione del Tribunale in ordine all’inattendibilità delle dichiarazioni testimoniali rese dai testi addotti da parte attrice, non rilevandosi le riscontrate contraddizioni, né il loro interesse all’esito del giudizio; che, infatti, il teste (marito di , ha escluso la esistenza di accordo circa la modifica per l’abitabilità del sottotetto degli alloggi con sottotetto termico , né che il costo per renderli abitabili era pari a €. 35.000,00 , confermando che l’alloggio assegnato a non ha mai avuto un sottotetto abitabile e nessun lavoro è stato eseguito dalla per renderlo abitabile, negando di essersi recato dall’AVV_NOTAIO per la questione relativa alla estinzione della creditoria eventualmente vantata dalla RAGIONE_SOCIALE pari a circa €. 43.000,00; che, peraltro, la esistenza di tali accordi non emerge nemmeno dalla documentazione in atti, né vi è alcuna accettazione della al l’esecuzione di tali lavori, emergendo, di contro, dall’atto pubblico di assegnazione dell’immobile che il cd. sottotetto non è abitabile ; che, quindi, il Tribunale non ha correttamente valutato la rilevanza probatoria della corrispondenza intercorsa tra l’odierno appellante e legale
rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, e, in particolare, la comunicazione datata 05.12.2012 con la quale venivano riepilogati i dettagli dell’operazione da cui risultavano da versare €. 7000, 00 per IVA ed €. 36.000,00 alla , di cui €. 12.000,00 subito e il restante in 18 mesi; che, a seguito di tale e mail, in data 14.12.12, il disponeva in favore della un bonifi co bancario dell’importo di €. 12.000,00, nella cui causale viene espressamente indicato il versamento di €. 7.000,00 per l’IVA d ovuta; che, inoltre, con missiva del 17.04.2013 l comunicava al che il costo finale dell’alloggio era di € 229.631,00, da cui detrarre gli acconti per € 72.174,00, e saldo di € 157.457,00, di cui € 115.000,00 a mutuo ed € . 42.457 da versa re all’atto del rogito notarile; che, in data 14.12. 12 erano versati € 12.000, 00 e assegni per € . 30.000,00 e, quindi, complessivamente € 42,000,00 ; che dalla richiamata corrispondenza, facente specifico riferimento al costo finale dell’alloggio , si desume che gli acconti versati dal sono imputabili a parte di tale costo e, peraltro, in essa non sono indicate pregresse morosità, né il costo dei lavori asseritamente eseguiti per r endere abitabile il sottotetto; che, infine, nell’atto di assegnazione del 18.12.2012, posto dal giudice del reclamo a fondamento della decisione di accoglimento, in quanto avente valore di prova privilegiata, la ha dichiarato ed ha accettato c he il prezzo della compravendita per €. 173.468,95, iva al 4% compresa, corrispondente al costo dell’alloggio ed accessori, siccome risu ltante dalla contabilità della RAGIONE_SOCIALE, e che la stessa RAGIONE_SOCIALEerativa ha rilasciato quietanza a saldo dell’avvenuto pagamento, salvo il buon fine dell’accollo della frazione di mutuo e rinunzia all’ipoteca legale; che, quindi, la esistenza di altri costi sostenuti pr ima o al momento della stipula dell’atto e non dichiarati in contratto, avrebbe dovuto essere oggetto di prova scritta ai sensi dell’art. 2722 c.c., trattandosi di un patto antecedente o coevo alla formazione dell’atto, previa
contestazione delle risultanze dell’atto stesso secondo le modalità di cui all’art. 2700 c.c.; che, tuttavia, tale prova non è stata offerta dalla appellata, limitandosi la stessa a depositare lettere di messa in mora redatte da suoi avvocati di fiducia e risalenti all’anno 2010, ossia molto prima della stipula dell’atto pubblico di compravendita del 18.12.2012, che, quindi, è evidente l’ indebito oggettivo nei pagamenti dovuti al momento della ‘solutio’ , ma rimasti successivamente privi di causa per un fatto sopravvenuto; verificandosi tale situazione, con riferimento ad un rapporto contrattuale a formazione progressiva, allorché la stessa obbligazione sia oggetto di molteplici, successivi accordi, l’ ultimo dei quali, stabilendo definitivamente il “quantum” della obbligazione stessa, individua il carattere indebito dei pagamenti già effettuati, eccedenti la relativa somma, con la conseguenza che i pregressi pagamenti effettuati dagli assegnatari di alloggi realizzati da RAGIONE_SOCIALE, eccedenti i prezzi definitivamente fissati nei rispettivi rogiti di assegnazione, sono ripetibili dagli stessi; che, quindi, appare evidente che la corretta applicazione del valore privilegiato della prova documentale, costituita dall’atto pubblico del 1 8.12.2012, avrebbe comportato la decisione di accoglimento della domanda.
Si è costituita la che ha contestato il gravame chiedendone il rigetto, evidenziando, in particolare, che all’atto dell’assunzione del debito da parte di , la socia era debitrice per €. 10.773,26 quale qu ota di interessi pregressi sul mutuo, antecedente al frazionamento; che, quindi, l’appellato, senza entrare nel merito del contenuto del rogito, ha estinto una preesistente debitoria della socia, mai contestata prima, e che qualsiasi contestazione riguardo all’effettivo prezzo dell’immobile esula dal presente giudizio, spettante, di contro, all’effettiva assegnataria del bene.
Quindi, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, all’udienza del 15 dicembre 2025 la causa è stata ritenuta alla decisione del Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva la Corte che l’appello non è fondato.
Con l’unico articolato motivo l’appellante censura la decisione con riguardo all’errata valutazione delle prove e, in particolare, della corrispondenza intercorso con
e, in particolare, della missiva del 17.04.2013 con la quale veniva comunicato che il costo finale dell’alloggio era di € . 229.631,00, da cui detrarre gli acconti per € 72.174,00, e saldo di € 157.457,00, di cui € 115.000,00 a mutuo ed €. 42.457,00 da versare all’atto del rogito notarile, deducendo che il versamento di €. 12.000,00 e la consegna di assegni per €. 30.000,00 costituissero somme da imputare all’acquisto dell’alloggio.
La censura non è fondata.
Invero, dall’istruttoria espletata e dalla documentazione in atti emerge che socia della RAGIONE_SOCIALE, ancor prima dell’atto pubblico di assegnazione dell’immobile, era debitrice nei confronti della RAGIONE_SOCIALE di quote sociali, costituit e da €. 10.773,26 per pregressi interessi sul mutuo, antecedenti al frazionamento e anticipati dalla , e per lavori di adeguamento del sottotetto.
In conseguenza, trattandosi di debiti pregressi della socia, il , accollandosi il pagamento, al fine precipuo di far divenire la sorella proprietaria dell’immobile, come dichiarato dallo stesso in atti, ha pagato quanto da questa dovuta al fine di procedere alla stipula dell’atto di assegnazione.
Militano in tal senso la diffida stragiudiziale del 02.11.2010 indirizzata a vari soci, tra cui la missiva del 10.11.2010 con la quale si invita la a
regolarizzare la propria posizione debitoria, per €. 43.395,36, e il sollecito del 03.01.2012 con cui si paventa la esclusione dalla qualità di socio della .
Appare, quindi, evidente che il pagamento dell’importo di complessivi €. 42.000,00 di cui al bonifico e agli assegni tratti sul conto dell’ appellante non hanno costituito anticipo sul prezzo di assegnazione, bensì sanato una pregressa morosità della socia, finalizzata alla conservazione della qualità di socia.
In conseguenza, alcuna valenza può attribuirsi alla mancata menzione di tali cifre nell’atto di assegnazione, il quale ha attestato le sole cifre necessarie all’acquisto della proprietà dell’ immobile da parte della , non necessitando di alcun riferimento alla regolarità nel pagamento delle quote sociali, la cui mancanza non avrebbe consentito la stipula del rogito.
Giova, altresì, evidenziare che alle missive suindicate alcun riscontro, in termini di contestazione, risulta effettuato dalla socia
Pertanto, come correttamente affermato dal Tribunale, l’appellante, mediante delegazione di pagamento, ovvero accollo di debito, con il bonifico eseguito e gli assegni consegnati ha sanato una preesistente morosità della sorella, al fine della conservazione della qualità di socia, come attestato dalle missive tutte antecedenti la mail del 17.04.2013.
Né, come dedotto da parte appellante, per tali spese occorreva una accettazione della socia, ovvero una autorizzazione alla esecuzione dei lavori al sottotetto.
Invero, per quanto affermato dalla Suprema Corte, con riguardo ad una RAGIONE_SOCIALEerativa RAGIONE_SOCIALE, nella fase intercorrente tra la stipula del mutuo individuale (che determina l’acquisto della proprietà dell’ alloggio da parte del socio) e il momento in cui tutti gli alloggi sono riscattati si configura un condominio speciale, la cui disciplina è dettata non già dagli artt. 1117 c.c. e segg. (Cass. n. 9195/2004). Conseguentemente, i contributi per le opere di manutenzione ed il funzionamento dei servizi comuni, nel periodo intercorrente tra la st ipula dei mutui individuali e l’ ammortamento dei mutui stessi re lativi a tutti gli alloggi dell’ edificio costruito dalla RAGIONE_SOCIALEerativa, devono essere versati alla RAGIONE_SOCIALEerativa stessa, e, per essa, al suo legale rappresentante, realizzando la disciplina speciale contenuta nel titolo XII del T.U. 28 aprile 1938 n. 1165 una fattispecie legale di amministrazione di condominio attribuita a persona giuridica (Cass. n. 4985/1996; contra Cass. n. 17031/2006).
Consegue, quindi, che, in mancanza di un frazionamento del mutuo edilizio e susseguente stipula di un mutuo individuale, deve essere applicata, al fine di trasferire la proprietà degli alloggi, la procedura del riscatto, attraverso la prenotazione dell’ appartamento da parte del socio ed il pagamento delle quote sociali e, pertanto, deve considerarsi va lidamente trasferito al socio l’ alloggio riguardo al quale vi sia stata l’ estinzione del mutuo e l ‘ adempimento, da parte sua, degli obblighi sul medesimo gravanti.
In conseguenza, le somme anticipate dal non risultano prive di causale essendo state finalizzate a sanare la pregressa morosità e alla conservazione della qualità di socia della sorella, quale fase prodromica all’atto di assegnazione dell’immobile.
Infine, come correttamente rilevato dal Tribunale fra e la
non è intercorso alcun rapporto.
In conseguenza, anche eventuali doglianze riguardo alla lievitazione del costo di acquisto dell’immobile esulano dal presente giudizio, essendo tali contestazioni di esclusiva competenza della socia.
Per quanto suesposto, dunque, l’appello non può essere accolto.
La condanna dell’appellante alle spese del presente grado e al doppio del contributo consegue alla soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull’appello proposto da avverso la sentenza n. 2614/2024 del Tribunale di Nocera Inferiore, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
Rigetta l’appello;
Condanna l’appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore della parte appellata, che liquida in complessivi €. 4.996,00, per compensi professionali, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge.
Dà atto che ricorrono i presupposti per il versamento, a carico dell’appellante, dell’ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l’impugnazione. Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 11 marzo 2026
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa NOME COGNOME dott.ssa NOME COGNOME