Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 28198 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3   Num. 28198  Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 23/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12572/2024 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente  domiciliata  in  ROMA  alla  INDIRIZZO, presso lo studio dell ‘ avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa dall ‘ avvocato COGNOME  NOME  COGNOME  NOME  (CODICE_FISCALE), con domiciliazione telematica come per legge
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE,  in  persona  del  legale  rappresentante  in carica, elettivamente domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO presso lo studio dell ‘ avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE),  che  la  rappresenta  e  difende  unitamente all ‘ avvocato  COGNOME  NOME  (CODICE_FISCALE),  con domiciliazione telematica come per legge
– controricorrente –
 avverso la SENTENZA della CORTE D ‘ APPELLO ROMA n. 414/2024 depositata il 18/03/2024;
udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 16/10/2025, dal Consigliere relatore NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte d ‘ appello di Roma, per quanto ancora rileva in questa sede, con sentenza n. 414 del 19/01/2024, ha respinto l ‘ appello proposto da RAGIONE_SOCIALE, in seguito: RAGIONE_SOCIALE, avverso l ‘ ordinanza del Tribunale di Roma del 29/10/2021, conclusiva di giudizio sommario di cognizione, che aveva condannato RAGIONE_SOCIALE al pagamento in favore di RAGIONE_SOCIALE, d ‘ ora in seguito: COGNOME, della somma di oltre trentanovemila (€ 39085,27) euro a titolo di rimborso di quanto corrisposto dalla RAGIONE_SOCIALE a titolo di accise sull ‘ energia elettrica, in forza del disposto dell ‘ art. 9 del. d.l. n. 511 del 1988, convertito nella legge n. 20 del 27/01/1989, prospettandolo quale indebito oggettivo, ai sensi dell ‘ art. 2033 c.c.
Avverso la detta sentenza della Corte territoriale propone ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE, con atto affidato a quattro motivi.
Risponde con controricorso RAGIONE_SOCIALE.
È  stata disposta  la trattazione  in  Camera  di  Consiglio  in applicazione degli artt. 375 e 380-bis.1 c.p.c.
COGNOME ha depositato memoria ai sensi dell ‘ art. 378 c.p.c. per l ‘ adunanza  camerale  del  16/10/2025,  alla  quale  il  Collegio  si  è riservato il deposito dell ‘ ordinanza decisoria nei sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I motivi di ricorso sono i seguenti.
1) Violazione e (o) falsa applicazione dell ‘ art. 360, primo comma, n.  3  c.p.c.  in  relazione  all ‘ art.  2033  per  avere  la  Corte  d ‘ appello erroneamente ritenuto sussistente l ‘ indebito oggettivo.
2) Violazione e (o) falsa applicazione dell ‘ art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. in relazione all ‘ art. 6 comma 1 d.l. n. 511 del 1988 e della direttiva n. 2008/118/CE per avere la Corte d ‘ appello erroneamente ritenuto  assente  la  finalità  specifica  perseguita  dall ‘ addizionale all ‘ accisa sull ‘ energia elettrica.
R.g. n. 12572 del 2024
Ad. 16/10/2025; estensore: NOME COGNOME
Violazione e (o) falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. e segnatamente degli artt. 6 d.l. n. 511 del 1988 in combinato disposto art. 1 Direttiva n. 2008/118/CE: inesistenza potere di disapplicazione del giudice interno.
Violazione e (o) falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.: e segnatamente degli artt. 6 d.l. n. 511 del 1988 in combinato disposto art. 1 Direttiva n. 2008/118/CE: la compatibilità tra l ‘ ordinamento interno e il diritto unionale fino al 31 marzo 2010.
I detti motivi ripercorrono, pressoché pedissequamente, i motivi dell ‘ impugnazione di merito, che sono stati dichiarati tutti inammissibili  o  ritenuti  infondati  dalla  Corte  territoriale  con  la sentenza impugnata.
A prescindere da quanto sopra appena rilevato, il ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE va rigettato: su vicenda in tutto sovrapponibile è di recente intervenuta, in conseguenza della declaratoria di illegittimità costituzionale della norma di riferimento – di cui a Corte costituzionale sentenza n. 43 del 15 aprile 2025 dichiarativa dell ‘ illegittimità costituzionale del dell ‘ art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511 (Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale), convertito, con modificazioni, nella legge n. 20 del 27/01/1989, come sostituito dall ‘ art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 26 del 2/02/2007 -, una serie di pronunce di questa Corte (Cass. nn. 13740, 13741, 16992, 16993, 17642 e 17645 del 2025), alla motivazione della prima delle quali è sufficiente – ai sensi dell ‘ art. 118, comma primo, ultimo inciso, disp. att. cod. proc. civ. – fare integrale richiamo per giustificare il rigetto, con opportuna correzione della motivazione della qui gravata sentenza, del ricorso oggi esaminato, in uno alla compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
A tanto consegue l ‘ integrale rigetto del ricorso, con compensazione delle spese di questa fase di legittimità.
R.g. n. 12572 del 2024 Ad. 16/10/2025; estensore: NOME COGNOME
La decisione di rigetto del ricorso comporta che deve attestarsi, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Compensa integralmente le spese processuali.
Ai sensi dell ‘ art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente e in favore del competente Ufficio di merito, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso art. 13. Così  deciso  in  Roma,  nella  camera  di  consiglio  della  Corte  di cassazione, sezione III civile, in data 16/10/2025.
Il Presidente NOME COGNOME