Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 31574 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 31574 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 09/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28838/2020 R.G. proposto da :
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’ AVV_NOTAIO
-ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale legale come da pec Registri di Giustizia
-controricorrente- nonché contro
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
-intimato- avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE n. 145/2020 depositata il 17/03/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE ha respinto il gravame proposto dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME e confermato la sentenza di primo grado, che aveva rigettato la domanda avanzata dal medesimo medico nei confronti
dell’ RAGIONE_SOCIALE e dell’ RAGIONE_SOCIALE per ottenere il risarcimento del danno conseguente alle dimissioni dallo stesso presentate in ordine al rapporto di convenzionamento esterno sul presupposto dell’indebito condizionamento a ciò ricevuto per effetto di una nota ultimativa inviatagli dall ‘ RAGIONE_SOCIALE in data 10 aprile 1992 per asserita incompatibilità per effetto del doppio incarico ricoperto (in convenzionamento esterno e come specialista ambulatoriale interno) a seguito dell’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE legge n. 412 del 1991.
La Corte territoriale, premesso che il giudice di primo grado (cui la causa era stata rimessa a seguito di declinatoria RAGIONE_SOCIALE giurisdizione, riformata in appello) aveva rigettato la causa in quanto non era stato dimostrato che le dimissioni fossero state effettivamente inAVV_NOTAIOe dRAGIONE_SOCIALE nota dell ‘RAGIONE_SOCIALE, sul piano dell’errore essenziale ex art. 1429 cod. civ., ha parimenti respinto la domanda sul rilievo che, nell’ambito di un rapporto contrattuale di convenzionamento, privo di connotati autoritativi, il medico poteva liberamente determinarsi ed informarsi nonché contestare la nota dell’RAGIONE_SOCIALE, sicché la determinazione era frutto di una libera scelta del professionista e non poteva ascriversi sul piano RAGIONE_SOCIALE responsabilità giuridica all’NOME.
Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione il AVV_NOTAIO. NOME COGNOME articolando quattro motivi. L’ RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso mentre l’ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE è rimasto intimato.
Le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale occorre esaminare l’eccezione di tardività del ricorso, sollevata dall’ RAGIONE_SOCIALE sul rilievo che, a fronte RAGIONE_SOCIALE sentenza pubblicata il 17 marzo 2020, il ricorso è stato notificato il 12 novembre 2020, mentre, anche considerando la sospensione per prevista per il periodo emergenziale, l’ultimo giorno utile per la notifica doveva essere individuato nel l’11 novembre 2020, in quanto secondo la tesi dell’RAGIONE_SOCIALE -il termine per impugnare le sentenze pubblicate nel
periodo di sospensione decorre dall’ultimo giorno di sospensione, vale a dire dal l’11 maggio 2020 e non già dal 12 maggio 2020.
L’eccezione è infondata sol che si consideri il chiaro disposto normativo evocato dall’RAGIONE_SOCIALE.
Infatti, l’art. 83, comma 2, del d.l. 17, marzo 2020, n. 18, conv. con modif. dRAGIONE_SOCIALE legge 24 aprile 2020, n. 27, stabilisce che « Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti […] per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito RAGIONE_SOCIALE fine di detto periodo. ».
Con l’art. 36 , comma 1, del d.l. 8 aprile 2020, n. 23, conv. con modif. dRAGIONE_SOCIALE legge 5 giugno 2020, n. 40, il termine del 15 aprile 2020 previsto dall’art. 83, commi 1 e 2, del d.l. n. 18 del 2020 è stato prorogato all’11 maggio 2020. Conseguentemente il termine iniziale del periodo previsto dal comma 6 del predetto articolo è stato fissato al 12 maggio 2020.
Pertanto, già dal tenore letterale RAGIONE_SOCIALE norma emerge chiaramente che il termine iniziale per il compimento delle attività sospese va individuato nel 12 maggio 2020, così dovendo intendere la disposizione secondo cui « Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito RAGIONE_SOCIALE fine di detto periodo ».
1.2. Peraltro, tale interpretazione si pone in continuità con quella resa da questa Corte in ordine all’incidenza del periodo di sospensione feriale, nel senso che in caso di deposito RAGIONE_SOCIALE decisione durante il cd. periodo feriale, l’individuazione del termine di sei mesi per l’impugnazione va compiuta, quanto al termine iniziale, ex art. 1 RAGIONE_SOCIALE l. n. 742 del 1969 (in base al quale il relativo decorso, se ha inizio durante tale periodo, è differito RAGIONE_SOCIALE fine dello stesso), a decorrere dal primo giorno utile dopo la sospensione feriale, ovvero il 1° settembre di ogni anno, che va, quindi, computato; il termine finale, che deve essere calcolato, ai sensi dell’art. 155, comma 2, cod. proc. civ., non ex numero , bensì ex nominatione dierum , spira, pertanto, il corrispondente giorno del mese di scadenza del semestre in
questione, ovvero il 1° marzo dell’anno successivo’ ( così Cass., Sez. 6-3, 08/07/2020, n. 14147).
Ne consegue che, anche in riferimento RAGIONE_SOCIALE sospensione disposta per l’emergenza epidemiologica da COVID-19, il termine iniziale, ex art. 83, comma 2, del d.l. n. 18 del 2020 – in base al quale il relativo decorso, se ha inizio durante il periodo di sospensione, è differito RAGIONE_SOCIALE fine dello stesso comincia a decorrere dal primo giorno utile dopo la sospensione, vale a dire dal 12 maggio 2020.
Con il primo motivo si censura la sentenza impugnata per omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360 , primo comma, n. 5 cod. proc. civ., con riferimento al contenuto RAGIONE_SOCIALE nota inviata al AVV_NOTAIO COGNOME in data 10 aprile 1992.
Con il secondo motivo si censura la sentenza impugnata per omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360 , primo comma, n. 5 cod. proc. civ., con riferimento al contenuto RAGIONE_SOCIALE circolare assessoriale del 15 maggio 1992, che circostanziava l’asserita ‘incompatibilità’ .
Con il terzo motivo si censura la sentenza impugnata per omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360 , primo comma, n. 5 cod. proc. civ., con riferimento al contenuto delle note del comitato zonale del 14 febbraio 2012 e del 6 settembre 2012.
Le censure, tutte formulate ai sensi dell’art. 360 , primo comma, n. 5 cod. proc. civ., sono inammissibili per cd. doppia conforme, atteso che, nonostante nella memoria il ricorrente abbia cercato di addurre la differenza fra la pronuncia di primo grado e quella d’appello , tale ipotesi, ai sensi dell’art. 348ter , commi 4 e 5, cod. proc. civ., ricorre non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto RAGIONE_SOCIALE causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (Cass., Sez. 6-2, 09/03/2022, n. 7724).
Il principio è pienamente applicabile al caso di specie, in cui la Corte di appello si è posta nel solco RAGIONE_SOCIALE ratio decidendi tracciata dal primo giudice, adducendo ulteriori elementi, che, tuttavia, sono valsi solo a rafforzare e precisare il corredo motivo già adAVV_NOTAIOo in primo grado per respingere la domanda.
Con il quarto motivo si censura la sentenza , ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione dell’ art. 1429 cod. civ. , in relazione all’errore essenziale in cui sarebbe incorso il AVV_NOTAIOCOGNOME per effetto RAGIONE_SOCIALE missiva ricevuta.
6.1. La censura, nei termini formulati, è inammissibile, perché sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, mira, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (così Cass., Sez. U, 27/12/2019, n. 34476).
Nella specie, dietro l’apparente schema RAGIONE_SOCIALE violazione dell’art. 1429 cod. civ., si tende inammissibilmente a proporre una lettura alternativa degli atti di causa per pervenire ad un accertamento fattuale in ordine all’incidenza causale RAGIONE_SOCIALE nota riconducibile all’RAGIONE_SOCIALE nel processo formativo RAGIONE_SOCIALE volontà del AVV_NOTAIOAVV_NOTAIO COGNOME opposta a quella cui è pervenuta la Corte d’appello.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso esonera questa Corte dal disporre la rinnovazione RAGIONE_SOCIALE notificazione dello stesso all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nulla, poiché effettuata presso l’Avvocatura distrettuale anziché presso l’Avvocatura generale dello Stato, in applicazione del principio RAGIONE_SOCIALE ragionevole durata del processo che impone al giudice, ai sensi degli artt. 175 e 127 cod. proc. civ., di evitare e impedire i comportamenti che ostacolino una sollecita definizione del giudizio, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuale e in formalità superflue perché non giustificate dRAGIONE_SOCIALE struttura dialettica del processo (così, fra molte, Cass., Sez. 1, 11/03/2020, n. 6924).
Alla soccombenza segue la condanna del ricorrente RAGIONE_SOCIALE refusione delle spese del presente giudizio nei confronti dall’ RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, liquidate nella misura indicata in dispositivo per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., Sez. U., 20/02/2020, n. 4315, RAGIONE_SOCIALE sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore dell’ RAGIONE_SOCIALE, che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis , dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 22/11/2024