SENTENZA TRIBUNALE DI ROMA N. 4051 2026 – N. R.G. 00001324 2026 DEPOSITO MINUTA 03 04 2026 PUBBLICAZIONE 03 04 2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
in persona del giudice del lavoro NOME COGNOME, allo spirare dei termini per lo svolgimento RAGIONE_SOCIALE‘udienza cartolare, secondo le modalità di cui all’ art. 127 ter c.p.c.,
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 1324 del ruolo generale RAGIONE_SOCIALE‘anno 2026 promossa da
rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO e con lo stesso elettivamente domiciliato come da procura in atti.
CONTRO
in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliato, presso gli uffici RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE Roma, alla INDIRIZZO, come da procura in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 15/01/2026 e ritualmente notificato, la ricorrente indicata in epigrafe adiva il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, premettendo di:
avere ricevuto dall in data 22/05/2025, ‘ l’Accertamento di Somme Indebitamente percepite su pensione RAGIONE_SOCIALEa Sig.ra cat. NUMERO_DOCUMENTO n. NUMERO_DOCUMENTO ‘, sul presupposto errato che la ricorrente avrebbe omesso di dichiarare l’assegno di mantenimento di cui alla sentenza di separazione (all. 4) intervenuta tra la stessa e i Sig. ‘;
aver proposto ricorso amministrativo avverso la suddetta comunicazione che veniva rigettato dall’ resistente.
ed eccependo:
la rilevanza dei soli redditi effettivamente percepiti ai fni di accertare la sussistenza del requisito reddituale ed assumendo, a take proposito che ‘ l’assegno di mantenimento, pur formalmente previsto in sede giudiziale, non è mai stato in alcun modo percepito dalla ricorrente, né in forma regolare né occasionale’ ( cfr., in termini, pag. 4 del ricorso ) .
l’assenza di dolo o colpa – illegittimità del recupero ex art. 52 L. n. 88/1989;
la irrilevanza RAGIONE_SOCIALEa mancata azione esecutiva per il mantenimento;
la decadenza del diritto al recupero per le annualità anteriori.
Chiedeva, quindi, di voler accertare e dichiarare ‘ l’illegittimità RAGIONE_SOCIALE‘Accertamento di somme indebitamente percepite notificato in data 22/05/2025; – annulli integralmente la richiesta di restituzione avanzata dall’ – in subordine, dichiari la decadenza del diritto al recupero per le annualità anteriori all’ultimo anno; – in ulteriore subordine, disponga il ricalcolo RAGIONE_SOCIALEa prestazione escludendo dal reddito il presunto assegno di mantenimento; – con vittoria di spese, diritti e onorari di causa da distrarsi allo scrivente procuratore .’ (cfr., in termini, pag. 7 del ricorso).
Si costituiva in giudizio l’ contestando tutto quando dedotto dalla ricorrente ed eccependo che la stessa non aveva mai dichiarato né i redditi del coniuge, né l’importo RAGIONE_SOCIALE‘assegno di mantenimento a seguito RAGIONE_SOCIALEa separazione; chiedeva, quindi, il rigetto del ricorso variamente argomentandone l’infondatezza.
All’esito RAGIONE_SOCIALEa lettura RAGIONE_SOCIALEe note scritte depositate in sostituzione RAGIONE_SOCIALE‘udienza del 1 aprile 2026, il giudice ritenendo la causa di natura documentale la decideva mediante la presente sentenza, depositata telematicamente, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 127 ter e 429 c.p.c. .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e come tale va rigettato per i motivi di seguito esposti.
Con riferimento al presente giudizio di accertamento negativo RAGIONE_SOCIALE‘indebita somma erogata a titolo di assegno sociale, ciò che viene in rilievo è un’ipotesi di indebito assistenziale e, al fine di stabilire se sussistano i presupposti per la ripetibilità RAGIONE_SOCIALEe somme erogate dall’RAGIONE_SOCIALE, occorre individuare la disciplina applicabile.
In termini generali, giova rammentare che, in materia di indebito previdenziale e assistenziale, si è affermato un principio di settore secondo il quale, in luogo RAGIONE_SOCIALEa generale norma di incondizionata ripetibilità RAGIONE_SOCIALE‘indebito sancita dall’art. 2033 c.c., trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione RAGIONE_SOCIALEe somme non dovute in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma aventi come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente RAGIONE_SOCIALEa erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare un legittimo affidamento.
Del resto, la sussistenza di un sottosistema che impone una disciplina derogatoria RAGIONE_SOCIALEa ripetibilità incondizionata RAGIONE_SOCIALEe somme non dovute ex art. 2033 c.c è acclarato dalla Corte Costituzionale la quale, con le ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000, ha affermato che opera ‘in questa materia un principio di settore onde la regolamentazione RAGIONE_SOCIALEa ripetizione RAGIONE_SOCIALE‘indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile’.
Con specifico riferimento all’indebito assistenziale, la Corte Costituzionale evidenzia che ‘il canone RAGIONE_SOCIALE‘art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione RAGIONE_SOCIALEa soddisfazione di essenziali esigenze di vita RAGIONE_SOCIALEa parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione – e nei limiti – RAGIONE_SOCIALEa loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)’.
Ciò premesso, occorre rammentare che al sottosistema in oggetto non possono essere applicate neanche le disposizioni relative all’indebito previdenziale, quali gli art. 13 co. 1 L. 412/91 e art 52 L. 88/89.
Le citate disposizioni, infatti, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, sono volte a disciplinare esclusivamente un’indebita erogazione in relazione ad un rapporto previdenziale pensionistico e non sono suscettibili di interpretazione analogica stante il carattere eccezionale RAGIONE_SOCIALEe disposizioni sull’indebito (Cass. civ. sez. lav. n. 13915/2021; Cass. n. 31373 del 2019; Cass. n. 15550 e 15719 del 2019).
Tuttavia, secondo un consolidato orientamento RAGIONE_SOCIALEa Suprema Corte, l’indebito assistenziale trova una sua disciplina specifica nel combinato disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 3-ter d.l. 850/76 convertito, con modificazioni, dalla l. n. 29/77 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 co. 9 d.l. 173/88 convertito, con modificazioni, dalla l. 291/88.
In base a tali disposizioni normative, gli organi preposti al riconoscimento di prestazioni assistenziali hanno la facoltà, in qualsiasi momento, di accertare la sussistenza RAGIONE_SOCIALEe condizioni prescritte per il loro godimento e disporre l’eventuale revoca o modifica con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del provvedimento, senza ripetizione RAGIONE_SOCIALEe somme precedentemente corrisposte (Cass. 28771/2018; Cass. n. 19638/ 2015; Cass. n. 8970/ 2014; Cass.n. 1446/2008; Cass. n. 7048/2006).
Dall’analisi RAGIONE_SOCIALEe suddette norme, che individuano una disciplina di carattere speciale e, quindi, derogatoria RAGIONE_SOCIALEa disposizione di diritto comune sancita dall’art. 2033 c.c., si evince la regola per cui l’indebito assistenziale è ripetibile solo successivamente al momento in cui interviene il provvedimento che accerta il venir meno RAGIONE_SOCIALEe condizioni di legge.
L’eccesiva rigidità di tale regola è mitigata dall’intervento RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza di legittimità che ha individuato, in relazione alle singole e diversificate ipotesi applicative, un’articolata disciplina che distingue a seconda che l’indebito derivi dalla mancanza dei requisiti reddituali, sanitari, socio-economici (incollocazione o disoccupazione) o da questioni di altra natura.
Dall’applicazione dei principi generali elaborati dalla giurisprudenza di legittimità alla fattispecie in esame, discende che le somme indebitamente erogate devono essere restituite non operando il regime di irripetibilità proprio RAGIONE_SOCIALE‘indebito assistenziale.
Pur non potendosi applicare in ambito di indebito assistenziale l’art. 13, co. 1, legge n. 412 del 1991 relativo all’indebito previdenziale, alle medesime conclusioni si giunge allorchè il diritto ad una prestazione assistenziale sia venuto meno per motivi collegati alla perdita del c.d. requisito reddituale, dovendosi far luogo all’integrale recupero RAGIONE_SOCIALEa somma indebitamente percepita successivamente al 30.6.2003, data di entrata in vigore del Decreto Legge n. 269 del 2003, articolo 42, comma 5, (conv. con L. n. 326 del 2003), non ravvisandosi alcuna norma speciale di settore che valga a sottrarre l’indebito assistenziale alla disciplina generale RAGIONE_SOCIALE‘articolo 2033 c.c. (Corte di Cassazione, sezione sesta lavoro, Ordinanza 16 aprile 2019, n. 10642);
La citata pronuncia specifica che ‘ l’indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno RAGIONE_SOCIALEe condizioni di legge, a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale ne’ ne abbia mai fatto richiesta, nel caso di radicale incompatibilita’ tra beneficio ed esigenze assistenziali o in caso di dolo comprovato RAGIONE_SOCIALE‘accipiens, in quanto coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l’affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative RAGIONE_SOCIALEa ripetibilita’ RAGIONE_SOCIALE‘indebito ‘.
In tale ottica, l’indebito assistenziale per essere ripetibile, occorre che il percettore sia in dolo o abbia omesso la trasmissione di comunicazioni dovute rispetto a dati non noti all’ Il dolo RAGIONE_SOCIALE‘accipiens deve ritenersi sussistente allorchè questi abbia disatteso l’obbligo legale di comunicare all’ determinate circostanze
rilevanti ai fini RAGIONE_SOCIALEa sussistenza e RAGIONE_SOCIALEa misura del diritto alla prestazione (cfr. Cass. nn. 4849 del 1986, 11498 del 1996, cui ha dato seguito Cass. n. 1919 del 2018).
Nella specie l’indebito si è verificato sulla prestazione RAGIONE_SOCIALE‘assegno sociale per il quale vige l’obbligo di comunicare l’eventuale titolarità di redditi ulteriori e le successive variazioni; in assenza di comunicazioni, la prestazione è stata erogata in misura superiore al dovuto.
Del resto, non possono ritenersi conoscibili, da parte RAGIONE_SOCIALE‘ente previdenziale, redditi del tutto estranei all’ (v. ancora Cass. n. 18615/2021), ancorchè non dichiarati.
Tenuto conto degli esposti principi, è equiparata al dolo l’inosservanza di obblighi di comunicazione, prescritti da specifiche norme di legge, di fatti e circostanze incidenti sul diritto o sulla misura RAGIONE_SOCIALEa pensione che non siano conosciuti dall’ente competente (Cass. n. 1919 del 2018).
La Suprema Corte ha anche aggiunto che tale equiparazione non si palesa prima facie suscettibile di censure d’incostituzionalità per irragionevole disparità di trattamento di situazioni ontologicamente differenti, atteso che il dolo ben può atteggiarsi quale dolo omissivo, cioè come volontà illuminata dalla consapevolezza del significato socialmente rilevante del mantenimento RAGIONE_SOCIALEa situazione esistente (Cass. n. 1919 del 2018 cit.).
Deve ravvisarsi nell’omessa comunicazione all’ dei redditi complessivamente percepiti, la condotta rilevante per la ripetibilità RAGIONE_SOCIALEe somme corrispondenti alla maggior misura indebitamente percepita.
Appare fuori dubbio e incontestato dalla ricorrente, che la stessa non abbia fornito la dovuta comunicazione di variazione reddituale ed anzi, pur avendo presentato il moRAGIONE_SOCIALEo RED, ella non abbia comunicato né i redditi del coniuge, né l’importo RAGIONE_SOCIALE‘assegno di mantenimento a seguito di separazione, di fatto violando l’obbligo comunicativo in capo all’accipiens.
Né rileva la circostanza riferita dalla ricorrente che la omessa comunicazione dipenda dal fatto che la stessa non abbia mai percepito dette somme, tenuto anche conto che nulla è stato provato a tal riguardo.
Del resto parte ricorrente nulla allega, deduce o produce nell’ambito RAGIONE_SOCIALEe note di trattazione scritta, successive alla memoria di costituzione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, per contestare e controdedurre in ordine alla mancata percezione RAGIONE_SOCIALEe somme né risulta agli atti che ella abbia mai avviato alcuna azione giudiziaria nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘ex coniuge. A nulla rileva in ambito giudiziale l’autocertificazione prodotta dalla ricorrente stante l’evidente assenza di valore probatorio.
A fronte di tali premesse, il ricorso deve essere rigettato in quanto la condotta omissiva RAGIONE_SOCIALEa ricorrente non consente di applicare le disposizioni proprie del sottosistema RAGIONE_SOCIALE‘indebito assistenziale, ma comporta il riespandersi RAGIONE_SOCIALEa disciplina generale RAGIONE_SOCIALE‘indebito civile ex art 2033 c.c, con conseguente ripetibilità RAGIONE_SOCIALEe somme richieste nel provvedimento di indebito impugnato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando ed ogni altra domanda, eccezione e difesa rigettando, così provvede:
rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese di lite, che liquida in misura pari a € 3.727,00, oltre rimborso forfettario su spese generali, I.V .A. e C.P.A., come per legge.
Roma, 02/04/2026
Il giudice del lavoro NOME COGNOME