Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 29775 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 29775 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso 27685-2022 proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME VITTORIO, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
ricorrenti –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 455/2022 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 25/07/2022 R.G.N. 123/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/09/2025 dal AVV_NOTAIO.
Oggetto
R.G.N.NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud 30/09/2025
CC
RILEVATO CHE
NOME COGNOME e NOME COGNOME impugnano la sentenza n. 455/2022 della Corte d’appello di Venezia.
Il Tribunale di Venezia aveva accertato che entrambi erano stati esposti ad amianto per i periodi rispettivamente indicati ed aveva dichiarato il diritto alla rivalutazione contributiva ex art. 13, comma 8, della legge n. 257/1992, condannando RAGIONE_SOCIALE alla riliquidazione della pensione di cui godevano, compensando per metà le spese di lite e ponendo a carico dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE l’altra metà , in uno con le intere spese di CTU.
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE aveva interposto appello per tre motivi, consistenti nel mancato accoglimento dell’eccezione di prescrizione; in via subordinata, solo per COGNOME, nell’applicazione dell’art. 47 della legge n. 269/2003 con coefficiente dell’1,25; in via gradata subordinata, nella compensazione delle spese di lite del primo grado e nel porre le spese di CTU a carico dei ricorrenti.
La Corte ha rigettato la domanda di COGNOME, perché aveva già fruito di altra agevolazione previdenziale (ossia, il pensionamento anticipato ex d.l. n. 299/1994 convertito nella legge n. 451/1994) non potendo, quindi, legittimamente cumulare tale beneficio con la rivalutazione contributiva amianto; ha respinto l’eccezione di prescrizione quanto a COGNOME ed ha ritenuto correttamente applicato nei suoi confronti il coefficiente dell’1.50; ha posto a carico delle parti le spese di CTU nella misura del 50% pe r ciascuna (‘In considerazione del fatto che non competeva all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE il compito di accertare il livello di esposizione ad amianto nell’ambiente di lavoro e, soprattutto, valutata l’assenza di dati documentali relativi all’esposizione qualificata (dal curriculum lavorativo acquisito in primo grado in data 23.11.2016 emerge che entrambi svolgevano mansioni di impiegati tecnici)’; ha compensato interamente le spese di
entrambi i gradi tra COGNOME e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e ha compensato per metà le spese di entrambi i gradi di giudizio nei confronti di COGNOME e posto a carico di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE la restante metà.
Vengono proposti tre motivi di censura, illustrati da memoria.
Resiste RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
Chiamata la causa all’adunanza camerale del 30 settembre 2025, il Collegio ha riservato il deposito della motivazione nel termine di sessanta giorni.
CONSIDERATO CHE
La sentenza è censurata per tre motivi, così rubricati.
1)Violazione degli artt. 329 e 346 cod. proc. civ. e del principio devolutivo dell’appello (perché la Corte ha sollevato d’ufficio l’eccezione della cd incumulabilità dei benefici).
2)Violazione dell’art. 2935 cod. civ. e dell’art. 112 cod. proc. civ. per mancato esame e mancato rigetto dell’appello di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in materia di prescrizione.
3)V iolazione dell’art. 91 cod. proc. civ. per immotivata parziale compensazione delle spese nei confronti di COGNOME, risultato interamente vincitore in entrambi i gradi di giudizio.
Il primo motivo è infondato.
La Corte ha sollevato d’ufficio il tema della compatibilità della domanda di rivalutazione del COGNOME con il fatto che lo stesso avesse fruito del prepensionamento, nei seguenti termini: ‘la Corte (alla luce del doc. 1 RAGIONE_SOCIALE, rigetto della domanda amministrativa presentata da COGNOME NOME non solo per difetto di certificazione INAIL ma anche per divieto di cumulo con prepensionamento) invitava le parti a dedurre sul ‘ pregresso riconoscimento agli appellati – pensionati ex ALUMIX
-di eventuali benefici contributivi figurativi per
prepensionamento ostativi al riconoscimento dei benefici c.d. amianto’ , assegnando termine per note scritte. L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE con note depositate in data 21 aprile 2021 ha eccepito che COGNOME NOME aveva usufruito del pensionamento anticipato previsto dall’articolo 8 del D.L. 16 maggio 1994, n. 299 convertito nella legge 19 luglio 1994, n. 451; infatti l’interrogazione del casellario pensioni riporta al campo GP1AE01 il codice 036, ossia prepensionamento, come evidenziato dalla decodifica. Pertanto, ai sensi dell’art. 47 comma 6ter del d.l. n. 269/2003 egli ha optato per il prepensionamento ai sensi dell’art. 8 citato e dunque non può legittimamente cumulare tale beneficio con la rivalutazione contributiva per l’esposizione all’amianto (come confermato da Cass. n. 11485/2015). In replica il patrocinatore di COGNOME NOME ha dedotto la violazione degli artt. 416 comma 3° e 346 c.p.c. siccome la questione sul divieto di cumulo non è devoluta in questa sede e nemmeno è rilevabile d’ufficio, essendo stata introdotta in violazione del divieto di ius novorum in appello….. Deve essere preliminarmente affrontato il tema relativo al possibile divieto di cumulo dei benefici prepensionamento (pacificamente goduti da COGNOME NOME) e quelli pretesi e riconosciuti in primo grado relativi all’esposizione qualificata all’amianto. Invero sull’eccezione relativa al difetto di interesse ad agire del pensionato per aver usufruito di altra agevolazione previdenziale (nella specie prepensionamento) non si è formato giudicato non essendo stata la questione affrontata in primo grado nel contradditorio delle parti. Osserva la Corte in diritto, che non si è verificata alcuna decadenza in relazione all’eccezione della c.d. incumulabilità dei benefici atteso che non è di questo che in realtà si discute, venendo piuttosto in rilievo la questione
giuridica del meccanismo di rivalutazione della contribuzione per effetto della esposizione ad amianto, risultando tale fatto impeditivo dalla stessa documentazione tempestivamente depositata dall’Istituto in primo grado (cfr. doc. 1 RAGIONE_SOCIALE cit.), trattandosi di mera difensiva o al più di eccezione in senso lato (cfr. Cass. n. 21626/2018). Peraltro, il divieto di cumulo dei benefici comporta che il pensionato non ha alcun interesse all’accertamento del beneficio quando il suo riconoscimento non potrebbe incidere in concreto sulla sua posizione previdenziale e sul correlato trattamento pensionistico’.
La Corte territoriale, pertanto, ha ritenuto che l’argomento su cui la stessa aveva sollecitato la discussione – concernente la possibilità per un soggetto prepensionato ai sensi della legge n. 451/1994 di fruire della rivalutazione contributiva amianto – non integrasse gli estremi di una eccezione, che la parte interessata (ossia RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE) non aveva sollevato e che, quindi, non sarebbe stata affrontabile. La Corte ha, invece, affermato che il tema concerneva la questione giuridica relativa al meccanismo in forza del quale opera la rivalutazione della contribuzione per effetto dell’esposizione ad amianto, poiché il fatto di aver fruito del suddetto prepensionamento costituiva un elemento impeditivo all’operatività del meccanismo stesso, impedimento che, peraltro, risultava già dalla documentazione tempestivamente depositata dall’Istituto in primo grado.
In questo senso, la Corte ha deciso conformemente alla giurisprudenza di legittimità, che così si è espressa «in un caso in cui veniva lamentato che ‘la questione dell’incumulabilità dei benefici contributivi derivanti dall’esposizione all’amianto con la precedente forma di prepensionamento goduta dal ricorrente avrebbe dovuto essere eccepita nel giudizio avente ad oggetto il diritto ai benefici amianto, mentre era stata sollevata dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE
dopo l’intervenuta decadenza da ogni eccezione ovvero solo in sede di esecuzione della sentenza che aveva riconosciuto lo stesso diritto al beneficio pensionistico», affermando che non si era verificata «alcuna decadenza in relazione all’eccezione della cosiddetta incumulabilità dei benefici atteso che non è di questo che in realtà si discute, venendo piuttosto in rilievo la questione giuridica del meccanismo di rivalutazione della contribuzione per effetto della esposizione ad amianto» (Cass. n. 21626/2018). Già in precedenza Cass. n. 11485/2015 aveva chiarito che «non opera il criterio dell’assorbimento tra i due benefici (quello dell’accredito figurativo derivante dall’esposizione al rischio dell’amianto e quello del prepensionamento che parimenti consiste in un accredito figurativo), ma è possibile l’opzione tra i due sempre che l’assicurato, …., non abbia già beneficiato del prepensionamento, nel qual caso non è possibile successivamente chiedere anche il beneficio derivante dall’esposizione all’amianto seppur solo per l’eventuale differenza di accredito contributivo. A tale principio si è ispirata la pronuncia di questa Corte (Cass., sez. lav., 9 luglio 2002, n. 9982), che ha affermato che il beneficio del prepensionamento previsto dall’art. 5 decreto legge n. 516 del 1994, convertito in legge n. 598 del 1994, per i lavoratori, dipendenti da società controllate dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (ad eccezione delle società manifatturiere operanti nei settori difesa ed aerospaziale), in possesso di almeno trenta anni di anzianità contributiva ed assicurativa, con una maggiorazione di tale anzianità pari al periodo necessario per la maturazione del periodo minimo dei trentacinque anni prescritto dalle disposizioni in materia, non è applicabile nei confronti di quei lavoratori che abbiano già raggiunto tale periodo minimo mediante l’accredito figurativo derivante dall’esposizione al rischio dell’amianto, ai sensi dell’art. 13,
ottavo comma, legge n. 257 del 1992. Il principio suddetto è ora espressamente previsto dall’art. 47, comma 6-ter, D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, L. 24 novembre 2003, n. 326. Tale disposizione, con riferimento ai benefici previdenziali ai lavoratori esposti all’amianto, ha previsto che i soggetti cui sono stati estesi, sulla base del presente articolo, i benefici previdenziali di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257, come rideterminati sulla base del presente articolo, qualora siano destinatari di benefici previdenziali che comportino, rispetto ai regimi pensionistici di appartenenza, l’anticipazione dell’accesso al pensionamento, ovvero l’aumento dell’anzianità contributiva, hanno facoltà di optare tra i predetti benefici e quelli previsti dal presente articolo. Ai medesimi soggetti non si applicano i benefici di cui al presente articolo, qualora abbiano già usufruito dei predetti aumenti o anticipazioni alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per altro verso poi l’art. 10, comma 5, D.L. 16 maggio 1994, n. 299′ convertito in legge, con modificazioni, dall’ art. 1, comma 1, L. 19 luglio 1994, n. 451, prevede che le domande di pensionamento anticipato sono irrevocabili e devono essere presentate alle imprese di appartenenza dai lavoratori interessati in possesso dei requisiti di cui al comma 1, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano di pensionamento anticipato di cui al medesimo comma 1»: di conseguenza, in quel caso, questa Corte aveva ritenuto che il ricorrente, già titolare di pensione di anzianità per aver avuto accesso al pensionamento anticipato, non potesse successivamente rivendicare, per lo stesso periodo, la rivalutazione contributiva per l’esposizione al rischio dell’amianto.
La seconda censura, con la quale ci si duole del mancato esame e del mancato rigetto del motivo di appello dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE avente ad oggetto la prescrizione, è parimenti infondata.
La sentenza ha affrontato espressamente il profilo della prescrizione quanto alla posizione di COGNOME ed ha respinto con motivazione espressa ed esaustiva la testi dell’Istituto, come si ricava de plano dalla lettura del pt. 7 (in particolare, 7.1 e 7.2) della motivazione.
La Corte non avrebbe avuto motivo di affrontare la medesima tematica in relazione alla posizione di COGNOME, avendo respinto la sua domanda.
Quanto al terzo motivo, dalla lettura dello stesso emerge che la contestazione non concerne la regolazione delle spese di lite ma la sola condanna di COGNOME a pagare la metà delle spese di CTU, poiché si legge che COGNOME, ‘destinatario di una sentenza che rigetta completamente l’appello nei suoi confronti, è condannato a restituire all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE la metà delle spese di CTU di primo grado che ha già riscosso, a seguito dell’affermata soccombenza del COGNOME‘.
Il motivo è inammissibile.
La doglianza è per violazione dell’art. 91 cod. proc. civ. per immotivata parziale compensazione: la stessa si appalesa del tutto generica a fronte della specifica motivazione contenuta in sentenza, ove la compensazione viene ancorata alle peculiarità prec ipue del caso sottoposto all’esame della Corte.
Al punto 8 della sentenza si legge, infatti, che le spese di CTU sono state poste a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna ‘in considerazione del fatto che non competeva ad RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE il compito di accertare il livello di esposizione ad amianto nell’ambiente di lavoro e, soprattutto, valutata l’assenza di dati
documentali relativi all’esposizione qualificata (dal curriculum lavorativo acquisito in primo grado merge che entrambi svolgevano mansioni di impiegati tecnici) e che il AVV_NOTAIOha accertato un’esposizione presuntiva qualificata indiretta ed ambientale’.
Il motivo, che fa riferimento esclusivamente alla assenza di motivazione (tale essendo la ‘immotivata parziale compensazione’), senza altro aggiungere, non rispetta il necessario requisito di specificità, non consentendo alla Corte di apprezzare l’effettiv o contenuto delle censure, in presenza di una motivazione che non può dirsi inesistente o meramente apparente.
Il ricorso va, pertanto, nel complesso rigettato, con condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità secondo soccombenza, come liquidate in dispositivo.
In considerazione del rigetto del ricorso, va dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 3000,00 per compensi ed € 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo
di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 30 settembre 2025.
La Presidente
NOME COGNOME