Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 30546 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 30546 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/11/2023
Oggetto
Regolamento di competenza
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 20/09/2023
CC
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza R.G.N. 5974-2023 proposto da:
COGNOME NOME COGNOME, AHMED NOME COGNOME NOME, NOME COGNOME, COGNOME NOME, NOME COGNOME NOME, NOME, NOME, MANSOUR FARAG FARAG NOME, NOME COGNOME NOME, NOME COGNOME NOME, NOME COGNOME NOME, NOME NOME COGNOME, NOME COGNOME, COGNOME, COGNOME, NOME COGNOME, tutti elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– resistente –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di PIACENZA, depositata il 23/02/2023 R.G.N. 680/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/09/2023 dal Consigliere AVV_NOTAIO. NOME COGNOME; il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO ha depositato conclusioni scritte.
RILEVATO CHE
Il Tribunale di Piacenza ha ritenuto la propria incompetenza territoriale a decidere sulla controversia proposta da NOME COGNOME ed altri lavoratori che avevano chiesto che si accertass e l’efficacia del trasferimento di azienda intervenuto tra la RAGIONE_SOCIALE, originaria subappaltatrice, e la società RAGIONE_SOCIALE, originaria appaltatrice, e la conseguente prosecuzione del rapporto di lavoro alle dipendenze della cessionaria, anche in esecuzione della sentenza della Corte di appello di Bologna che aveva accertato l’illegittimità dei licenziamenti in timati da RAGIONE_SOCIALE, prima del trasferimento di azienda, disponendo la reintegrazione dei lavoratori e la condanna della società al pagamento dell’indennità risarcitoria pari a dodici mensilità di retribuzione.
Il Tribunale, accogliendo l’eccezione di incompetenza sollevata dalla resistente RAGIONE_SOCIALE, ha ritenuto che nel caso di trasferimento di azienda la domanda giudiziaria, decorsi sei mesi dal trasferimento, dovesse essere presentata al giudice del luogo dove è sorto il rapporto di lavoro, da identificarsi in quello in cui si è perfezionato il contratto, e, dunque, del luogo in cui il datore di lavoro ha avuto conoscenza dell’adesione del dipendente. Ha quindi accertato che la sede centrale della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, risultante dalla documentazione depositata e non contestata specificatamente dai lavoratori, era Pontecagnano Faiano in provincia di Salerno; ha, quindi, disposto che il giudizio dovesse proseguire davanti al Tribunale di Salerno.
Avverso tale declinatoria della competenza i lavoratori hanno proposto regolamento di competenza affidato ad un unico articolato motivo di ricorso chiedendo alla Corte di dichiarare la competenza territoriale del Tribunale di Piacenza o, in subordine, quella del Tribunale di Vicenza, con condanna della convenuta al pagamento delle spese del regolamento.
RAGIONE_SOCIALE ha opposto difese insistendo per la prosecuzione del giudizio davanti al Tribunale di Salerno. Il Procuratore Generale ha formulato conclusioni scritte chiedendo a questa Corte di accogliere il regolamento e dichiarare la competenza del Tribunale di Piacenza. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative insistendo nelle reciproche conclusioni.
RITENUTO CHE
1. Con il ricorso i lavoratori, deducono in primo luogo che la competenza del Tribunale di Piacenza era già stata espressamente affermata dallo stesso Tribunale con ordinanza del 13.4.2021, resa in sede cautelare e mai impugnata né revocata, e che conseguentemente la competenza si era definitivamente radicata davanti al Tribunale piacentino adito. dichiarato incompetente alla seconda udienza di esame del merito (ed a base all’art. 38 come novellato dall’art. 4 della legge 26 novembre 1990 l’incompetenza per materia, valore e territorio deve nel rito del lavoro è quella di discussione fissata ex art. 415 c.p.c.
Osservano, inoltre, che il Tribunale si era quasi due anni di distanza dalla prima) e che in c.p.c., n. 353, essere rilevata entro la prima udienza di trattazione che, 3. Sotto altro profilo i lavoratori ricorrenti sottolineano che comunque l’ attività lavorativa in favore di RAGIONE_SOCIALE era stata prestata a Piacenza e che, dopo che con la sentenza della Corte di Appello di Bologna era stata disposta la loro reintegrazione presso la RAGIONE_SOCIALE e la condanna di quest’ultima al pagamento dell’indennità risarcitoria , essi avevano convenuto in giudizio la RAGIONE_SOCIALE -avente sede a Vicenza -per ottenere, ex art. 2112 e 111 c.p.c., l’assunzione presso quest’ultima ed il pagamento da parte della appaltatrice di quanto loro spettante. Evidenziano che la RAGIONE_SOCIALE era l’unica convenuta nel presente giudizio e che il Giudice piacentino si era dichiarato incompetente per essere competente il Tribunale di Salerno dove si trova la sede legale della società che si assume aver ceduto i lavoratori, la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che tuttavia non era parte del presente giudizio.
Rammentano che, ai fini della determinazione della competenza territoriale, nel caso in cui il rapporto di lavoro non
si sia ancora costituito occorre fare riferimento alla sede del datore di lavoro, terzo e residuale criterio previsto dall’art. 413 cod. proc. civ. e che non può operare il luogo di insorgenza del rapporto, non ancora sorto, né quello della dipendenza aziendale con la conseguenza che mai la competenza si sarebbe potuta radicare a Salerno, sede della società subappaltatrice, originaria datrice di lavoro, che non era stata neppure convenuta in giudizio, e che al più avrebbe potuto radicarsi a Vicenza, sede della società convenuta.
5 . Deducono ancora che erroneamente l’ordinanza impugnata aveva affermato la competenza del Tribunale di Salerno, luogo dove era sorto l’originario rapporto di lavoro con la subappaltatrice RAGIONE_SOCIALE muovendo dall’errato presupposto che i ricorrenti non avessero ‘ fornito prova del luogo in cui erano sorti i rapporti di lavoro ‘ e presume ndo così che il luogo di conclusione dei contratti coincidesse con la sede della datrice di lavoro RAGIONE_SOCIALE, sebbene competa a chi sollevi l’ eccezione di incompetenza contestare specificamente l’applicabilità di ciascuno dei criteri applicabili fornendo la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno dell’eccezione che, in mancanza di tali prove, deve essere rigettata. Sottolineano al riguardo che la società non aveva offerto la prova della sua eccezione, che perciò avrebbe dovuto essere rigettata con definitivo radicamento della competenza a Piacenza.
6. Rammentano di aver sempre lavorato a Piacenza ed insistono nel l’affermare che, in assenza di qualsivoglia elemento probatorio di segno diverso, il Tribunale non solo non poteva presumere che il contratto di lavoro si fosse concluso ‘a distanza’ , peraltro in una sede, Salerno, collegata alla subappaltatrice RAGIONE_SOCIALE che neppure era parte del giudizio. 9. Da ultimo sottolineano che il criterio di collegamento del luogo ove la prestazione lavorativa aveva avuto inizio era utilizzabile soltanto nel caso in cui non fosse stato possibile identificare il luogo ove il rapporto era sorto e non già quando invece ne mancasse la prova. Evidenziano, che in tal caso all’attore era consentito di scegliere tra gli altri fori indicati dall’art. 413 c.p.c. e p erciò, ferma l’irrilevanza del luogo di inizio della prestazione presso la precedente datrice di lavoro,
in assenza di prova circa il luogo di inizio della prestazione, si sarebbe potuto tuttalpiù radicare la competenza dinanzi al Tribunale di Vicenza.
10. Tanto premesso, è necessario ricordare che il Tribunale di Piacenza è pervenuto alla declaratoria di incompetenza territoriale dopo aver disposto la sospensione del giudizio in ragione di una ritenuta pregiudizialità rispetto al distinto giudizio instaurato dagli odierni ricorrenti nei confronti della subappaltatrice RAGIONE_SOCIALE, originaria datrice di lavoro, che li aveva licenziati.
11. Il provvedimento di sospensione venne impugnato davanti a questa Corte, che con ordinanza n. 24349 del 2020 annullò l’ordinanza di sospensione e dispose la prosecuzione del giudizio davanti al Tribunale di Piacenza. In sede di riassunzione del giudizio incardinato nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, con l’ ordinanza del 23 febbraio 2023, qui impugnata, il Tribunale ritenne la propria incompetenza per essere competente il Tribunale di Salerno sulla base della sede legale di RAGIONE_SOCIALE.
12. Tuttavia non aveva considerato che, con ordinanza del 13 aprile 2021, nel pronunciare sulle istanze cautelari avanzate in corso di causa, lo stesso giudice aveva si affermato che ‘ sulla eccezione di competenza il Tribunale può decidere unitamente al merito ‘ ma, nel rammentare che la competenza si determina sulla base della principale domanda di merito -nello specifico la domanda di riassegnazione ad una sede di Piacenza presso l’ appalto di servizi nel il RAGIONE_SOCIALE dove i lavoratori prestavano la loro opera al momento del licenziamento -ha ritenuto che è ‘ sulla base della domanda proposta nel processo ‘pregiudicante’, cui rinvia la domanda proposta nel presente procedimento (‘pregiudicato’), che si determina la competenza dell’intestato Tribunale’ .
13. In sostanza la prima ordinanza del 13 aprile del 2021 conteneva una pronuncia sulla competenza oramai irretrattabile perché non impugnata da chi ne avesse avuto interesse.
Va ricordato che il rilievo dell’incompetenza territoriale deve essere sempre operato in limine litis per assorbenti esigenze di celerità e di certezza.
15. Si è del pari ritenuto che nel rito del lavoro ove il giudice accerti la correttezza della scelta del foro competente operata dal ricorrente, anche quando agisca in sede cautelare ” ante causam “, determina il definitivo radicamento della competenza anche per il giudizio di merito, stante il principio di auto responsabilità e affidamento processuale e il sistema di individuazione della competenza cautelare che, in presenza di fori alternativi ex art. 413 c.p.c., è a maggior ragione incentrato sullo stretto collegamento con la competenza in ordine alla causa di merito (Cass. 24/7/2017 n. 18264).
16. In ogni caso nella specie il giudice – pur apparentemente demandando ad un momento successivo l’esame dell’eccezione di incompetenza formulata -ha provveduto con ordinanza alla sospensione del giudizio ritenendo che fosse pregiudiziale, per la sua decisione, la definizione di altro processo proposto dai medesimi ricorrenti.
Nel procedere ad una tale valutazione il Tribunale ha evidentemente ritenuto di essere investito del potere di esaminare la domanda formulata dai lavoratori, sospendendo il processo.
Va allora ribadito che, in ragione della pronuncia sulla competenza contenuta nella prima ordinanza del 13/4/2021, il rilievo di incompetenza di cui alla successiva ordinanza qui impugnata deve ritenersi tardivo, anche a mente degli artt. 38 e 420 c.p.c., coerentemente con l’esigenza di definire in tempi solleciti quale sia l’autorità giudiziaria alla quale sia demandata la decisione della controversia, in sintonia con il principio costituzionale di ragionevole durata del processo.
In conclusione, per le ragioni esposte, restando assorbita ogni altra questione, il ricorso deve essere accolto e va dichiarata la competenza del Tribunale di Piacenza, davanti al quale il giudizio dovrà proseguire. Quanto alle spese del regolamento queste sono demandate al giudice che definirà la controversia.
La Corte accoglie il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Piacenza davanti al quale la causa dovrà essere riassunto nei termini di legge ed al quale è rimessa anche la regolazione delle spese del presente regolamento.
Così deciso in Roma il 20 settembre 2023