Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 28825 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 28825 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 6887/2023 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difes i dall’RAGIONE_SOCIALE, presso cui sono domiciliati in Roma, alla INDIRIZZO
-ricorrenti-
CONTRO
COGNOME NOME, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO, il quale dichiara di voler ricevere
le comunicazioni e le notificazioni relative al presente procedimento all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato
-controricorrente-
E
NOME NOME, NOME, NOME e NOME NOME
-intimati –
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Catanzaro n. 973/2022, depositata il 12/9/2022
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 18/9 /2025 dal AVV_NOTAIO
RILEVATO CHE:
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 662 del 1996 l’Amministrazione finanziaria procedeva, nell’autunno del 1999, alle trattative per la cessione del terreno sito in Roccabernarda, di cui al foglio 27, particelle nn. 30 e 31.
Il terreno apparteneva al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE in forza del verbale di consegna del 12/6/1975, con il quale era stato disposto il passaggio in proprietà RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE dei beni appartenenti alle RAGIONE_SOCIALE.
Le trattative però non avevano sortito effetto, in quanto il bene oggetto di dismissione era risultato occupato da terzi.
In particolare, i beni erano posseduti da NOME COGNOME, in comunione dei beni con NOME; in data 30/6/2004 i terreni erano stati ceduti a NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
L’Amministrazione finanziaria promuoveva azione di rivendica nei confronti degli occupanti: NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME ed NOME COGNOME.
Il tribunale di Catanzaro con sentenza n. 1470/2009 dichiarava la propria incompetenza per territorio, indicando come competente il tribunale di Crotone.
La causa non veniva riassunta dinanzi al tribunale di Crotone.
Il tribunale di Crotone in precedenza con la sentenza n. 398/2002 aveva dichiarato l’intervenuta usucapione dei fondi in favore di NOME COGNOME.
Il tribunale di Catanzaro, con sentenza n. 2107/2019, depositata il 26/11/2019, dichiarava l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALEa domanda di rivendica riproposta dall’Amministrazione finanziaria.
Avverso la sentenza proponevano appello il RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE) e l’RAGIONE_SOCIALE deducendo: 1) l’inidoneità RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 398/2002 del Tribunale di Crotone a determinare un effetto di giudicato nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE; 2) inidoneità RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 1470/2009 del tribunale di Catanzaro a determinare un effetto di giudicato nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE, con conseguente richiesta di accertamento RAGIONE_SOCIALEa demanialità dei beni contesi RAGIONE_SOCIALE‘abusiva occupazione degli stessi da parte dei convenuti.
La Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza n. 973/2022, pubblicata il 12/9/2022, rigettava l’appello.
In particolare, in motivazione affermava che «entrambi i motivi, esaminati congiuntamente stante l’unicità RAGIONE_SOCIALEe questioni trattate, sono infondati».
La Corte territoriale si soffermava sull’efficacia di giudicato in ordine alla sentenza del tribunale di Catanzaro n. 1470 del 2009, con cui era stato rilevato il proprio difetto di competenza, con invito alle parti a riassumere giudizio dinanzi al tribunale di Crotone termine di 60 giorni.
La riassunzione non si era verificata, ma il RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE avevano introdotto un nuovo giudizio sempre dinanzi al tribunale di Catanzaro, avente ad oggetto la stessa causa petendi ed il medesimo petitum .
Ad avviso RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello la dichiarazione di incompetenza del tribunale, non essendo stata impugnata, rendeva incontestabile l’incompetenza dichiarata e la competenza del giudice in essa indicato se la causa era riassunta, posto che la parte che dissentiva dalla declaratoria di incompetenza pronunciata dal giudice a quo non poteva che impugnarla (Cass. n. 20488 del 2018).
Ne conseguiva «l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALEa medesima domanda, anche dinanzi allo stesso giudice che aveva declinato la propria competenza, atteso che la relativa statuizione è ormai passata in giudicato».
Per la Corte di merito si sarebbe verificata, infatti, una preclusione alla riproposizione RAGIONE_SOCIALEa questione soltanto davanti al giudice RAGIONE_SOCIALEo stesso processo, ma la pronuncia di incompetenza non avrebbe fatto stato in un distinto giudizio promosso dalle stesse parti dinanzi ad un giudice diverso (si cita Cass., n. 17248 del 2003). Nella specie, dunque, la domanda era stata presentata dinanzi allo stesso giudice, già dichiaratosi incompetente con precedente sentenza.
Tali considerazioni rendevano superflua la disamina degli ulteriori motivi di gravame.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione il RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE.
Ha resistito con controricorso NOME COGNOME, depositando anche memoria scritta.
Sono rimasti intimati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
CONSIDERATO CHE:
Con il primo motivo di impugnazione ricorrenti deducono la «violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2909 c.c. e 310 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.».
Si critica la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale laddove ha ritenuto che la sentenza di incompetenza per territorio pronunciata dal tribunale di Catanzaro, n. 1470/2009, avesse efficacia di giudicato esterno, comportando l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALEa domanda di accertamento di demanialità successivamente proposta.
In realtà, ad avviso dei ricorrenti, la pronuncia si porrebbe in contrasto con l’orientamento giurisprudenziale per cui il giudicato formale, sulle questioni di rito, come in caso di incompetenza territoriale, non impediva la riproposizione RAGIONE_SOCIALEa domanda non estinguendo l’azione.
Inoltre, per la giurisprudenza di legittimità, la sentenza che dichiara l’incompetenza territoriale, quando non sia seguita dalla riassunzione RAGIONE_SOCIALEa causa ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 50 c.p.c., non preclude la proposizione in un successivo giudizio, RAGIONE_SOCIALEa stessa domanda di merito, fra le stesse parti e davanti al medesimo giudice.
Tra l’altro, anche ove fosse ammissibile la formazione di un giudicato sostanziale opponibile in un nuovo giudizio, non potrebbe comunque determinare tale giudicato l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALEa domanda riproposta, ma, semmai, il giudicato potrebbe coprire la sola questione RAGIONE_SOCIALEa competenza territoriale, restando impregiudicato il merito del giudizio.
Con il secondo motivo di impugnazione si deduce la «violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 c.p.c. e motivazione apparente, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.».
La sentenza impugnata, pur dichiarando formalmente di esaminare e rigettare congiuntamente entrambi i motivi di ricorso,
dopo una ricostruzione generale RAGIONE_SOCIALE‘istituto del giudicato, ha preso in considerazione «esclusivamente il secondo motivo di gravame relativo alla valenza di giudicato RAGIONE_SOCIALEa precedente sentenza n. 1470/2009 del tribunale di Catanzaro».
La Corte territoriale, invece, non ha preso in alcuna considerazione il primo motivo d’appello proposto dalla difesa erariale.
3. Il primo motivo è fondato.
Invero, l’art. 44 c.p.c. (Efficacia RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza che pronuncia sulla competenza) prevede che «’ordinanza che, anche a norma degli articoli 39 e 40, dichiara l’incompetenza del giudice che l’ha pronunciata, se non è impugnata con l’istanza di regolamento, rende incontestabile l’incompetenza dichiarata e la competenza del giudice in essa indicato se la causa è riassunta nei termini di cui all’art. 50, salvo che si tratti di incompetenza per materia o di incompetenza per territorio nei casi previsti nell’art. 28».
Pertanto, il giudicato interno in ordine alla competenza, si forma esclusivamente nell’ipotesi in cui la controversia, dopo la pronuncia di declinatoria RAGIONE_SOCIALEa competenza da parte del giudice a quo sia stata nei termini riassunta dinanzi al giudice ad AVV_NOTAIO .
Anche in dottrina si è sottolineato che, sempre che la causa sia tempestivamente riassunta dinanzi al giudice ritenuto competente, e se la sentenza non è impugnata con regolamento di competenza ad istanza di parte, l’art. 44 c.p.c. attribuisce a questa sentenza efficacia di incontestabilità RAGIONE_SOCIALE‘incompetenza dichiarata e RAGIONE_SOCIALEa competenza in essa indicata, salvo che si tratti di competenza per materia o per territorio nei casi previsti dall’art. 28 c.p.c.
Pertanto, se v’è stata riassunzione dinanzi al giudice AVV_NOTAIO , dichiarato competente, tale accertamento, nella pendenza del processo, costituisce soluzione definitiva del problema
RAGIONE_SOCIALE‘individuazione del giudice competente, sia pure limitatamente ad alcuni criteri, non soltanto per le parti e per il giudice RAGIONE_SOCIALEa declinatoria, ma anche, e soprattutto, per il giudice designato, al quale la legge sottrae ogni potere di controllo circa l’effettiva sussistenza RAGIONE_SOCIALEa competenza, potendo egli, ove ritenga di non essere competente per materia o territorio inderogabile, ex art. 28 c.p.c., esclusivamente richiedere il regolamento di competenza d’ufficio.
L’incontestabilità RAGIONE_SOCIALEa competenza presuppone l’esistenza di due elementi: la tempestiva riassunzione RAGIONE_SOCIALEa causa dinanzi al giudice dichiarato competente; la mancata impugnazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza (ora RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza) con il regolamento di competenza.
Ma non è l’ipotesi che si è configurata nella specie, ove, come detto, gli attori non hanno provveduto alla riassunzione nel termine fissato dinanzi al tribunale di Crotone.
Gli attori hanno proposto, infatti, una nuova domanda, fondata sui medesimi elementi costitutivi tra le stesse parti, dinanzi al tribunale di Catanzaro, che, per primo, si era dichiarato incompetente per territorio.
In tal caso, però, trova applicazione l’orientamento giurisprudenziale di legittimità per cui in caso di declaratoria di incompetenza per territorio derogabile non seguita dalla riassunzione RAGIONE_SOCIALEa causa ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 50 c.p.c. non osta alla proposizione, in un successivo giudizio, RAGIONE_SOCIALEa stessa domanda di merito tra le stesse parti e davanti al medesimo od altro giudice (Cass., sez. 2, 31/10/2008, n. 26327; Cass., n. 1339 del 2010), il quale, ove dichiari l’estinzione del giudizio per mancata riassunzione, viola il disposto di cui all’art. 310, comma 1, c.p.c., sicché va cassata con rinvio al giudice di primo grado, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 383, ultimo comma, c.p.c., la sentenza d’appello che abbia confermato la
statuizione di prime cure per aver impedito la pronuncia di estinzione una qualsivoglia delibazione nel merito RAGIONE_SOCIALEa domanda (Cass., sez. L, 2/12/2015, n. 24529).
Per altro orientamento di legittimità le sentenze che statuiscono sulla competenza non sono suscettibili di passare in cosa giudicata in senso sostanziale poiché la decisione sulla questione di competenza, emessa dal giudice di merito con sentenza non più impugnabile, dà luogo soltanto al giudicato formale, il quale si concreta in una preclusione alla riproposizione RAGIONE_SOCIALEa questione soltanto davanti al giudice RAGIONE_SOCIALEo stesso processo (Cass., sez. 1, 8/3/1995, n. 2697), ma non fa stato in un distinto giudizio promosso dalle stesse parti dinanzi ad un giudice diverso (Cass., sez. 3, 12/2/2013, n. 3291).
Anche in dottrina si è evidenziato che, trascorso inutilmente il termine perentorio fissato dalla legge per la riassunzione, l’attore è libero di proporre ex novo la causa, senza necessità RAGIONE_SOCIALEa previa dichiarazione di estinzione del processo precedente, davanti ad ogni altro giudice, ma – per talune opinioni – non allo stesso che ha pronunciato la sentenza declinatoria.
Nel provvedimento citato dalla Corte d’appello si fa riferimento alla diversa ipotesi in cui, dopo la declaratoria di incompetenza, v’è stata la riassunzione del giudizio, a differenza che nel caso di specie.
In un caso, infatti, si è ritenuto che in materia di regolamento di competenza d’ufficio, il giudice, indicato come competente da quello originariamente adito ed innanzi al quale la causa sia stata riassunta, può rilevare, a sua volta, la propria incompetenza non oltre la prima udienza di trattazione, essendogli altrimenti preclusa la possibilità di elevare il conflitto, senza che rilevi che una RAGIONE_SOCIALEe parti abbia riproposto eccezione di incompetenza nel giudizio di riassunzione, posto che la parte che dissente dalla declaratoria di incompetenza
pronunciata dal giudice a quo non ha altro potere che quello di impugnarla (Cass., sez. 6-3, 3/8/2018, n. 20488).
Anche la pronuncia richiamata dal controricorrente (Cass., n. 2973 del 27/2/2012; pure Cass., n. 14559 RAGIONE_SOCIALE’11/10/2002) attiene alla diversa ipotesi in cui v’è stata riassunzione tempestiva dinanzi al giudice ritenuto competente; ipotesi diversa da quella oggetto di controversia, in cui la riassunzione non c’è stata.
Anche il secondo motivo di impugnazione è fondato.
5.1. Invero, dal ricorso per cassazione, nel quale sono trascritte le originarie domande presentate dagli attori, in tal modo garantendo la piena autosufficienza dei motivi, emerge che il primo motivo d’appello era relativo alla «idoneità RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 398/2002 del tribunale di Crotone a determinare un effetto di giudicato nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE».
Si trattava, dunque, RAGIONE_SOCIALEa decisione del tribunale di Crotone resa nel giudizio tra NOME COGNOME, quale attore, e la RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro dei Trasporti pro tempore.
In seguito al riscatto RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE–RAGIONE_SOCIALE si determinava una scissione tra proprietà e gestione dei beni costituenti la rete ferroviaria medesima: la proprietà veniva attribuita al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE mentre la gestione era affidata ad una Commissione di nomina ministeriale.
Il verbale di riconsegna degli immobili RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE, già riscattate dallo RAGIONE_SOCIALE e ricadenti nella provincia di Catanzaro, rappresentava il formale titolo di acquisizione al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE dei beni elencati.
Era oggetto del giudizio, dunque, la questione se i beni rivendicati dall’RAGIONE_SOCIALE e dal RAGIONE_SOCIALE erano beni demaniali sin dall’1/1/1964.
Doveva accertarsi se l’azione di accertamento RAGIONE_SOCIALE‘acquisto per usucapione da parte di NOME COGNOME doveva essere esercitata anche nei confronti del proprietario del bene, ossia del MEF.
Tuttavia, il RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE non erano stati parti di quel giudizio svoltosi dinanzi al tribunale di Crotone.
5.2. Effettivamente, la Corte d’appello, pur avendo dichiarato di trattare congiuntamente i due motivi di gravame, rigettandoli, tuttavia non ha motivato in alcun modo sul motivo di appello formulato in relazione alla sentenza del tribunale di Catanzaro n. 398 del 2002, con cui era stata dichiarata l’usucapione dei beni in favore di NOME COGNOME, ma nei confronti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro dei Trasporti.
La sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa I Sezione civile il 18 settembre 2025
Il Presidente NOME COGNOME