Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6491 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6491 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 12418 del Ruolo Generale dell’anno 2022, proposto
DA
NOME COGNOME , rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME ed NOME COGNOME, come in atti domiciliato,
RICORRENTE
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, come in atti domiciliato,
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza numero 2127/21 del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, pubblicata in data 11 novembre 2021.
Udita la relazione svolta dal Consigliere designato, AVV_NOTAIO NOME COGNOME, nella camera di consiglio del 27 gennaio 2026.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 2127/21, pubblicata in data 11 novembre 2021, il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE dichiarava improcedibile l’appello
proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza numero 631/19 del Giudice di Pace di RAGIONE_SOCIALE, con la quale era stato respinto il ricorso che aveva intentato avverso la sanzione che gli era stata irrogata dal Comune di RAGIONE_SOCIALE quale proprietario di un furgone con il quale era stata fatta pubblicità all’impresa della quale era titolare (RAGIONE_SOCIALE) mediante pellicole poste sulla carrozzeria, senza corrispondere la dovuta imposta.
NOME COGNOME propone ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza, affidandone l’accoglimento a tre motivi di gravame ed illustrando ulteriormente le sue difese con memoria.
Il Comune RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso, evidenziando l’inammissibilità e l’infondatezza delle avverse argomentazioni e richieste.
Proposta la definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c., il ricorrente instava per la decisione e la causa, udita la relazione svolta dal Consigliere designato, AVV_NOTAIO, nella camera di consiglio del 27 gennaio 2026, veniva decisa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato ed, in quanto tale, non merita accoglimento.
Con il primo ed il secondo motivo, esaminabili congiuntamente per la correlazione delle questioni che prospettano, il ricorrente ai sensi dell’art. 360, comma primo, num. 3, c.p.c.- denuncia: a) la violazione o falsa applicazione dell’art. 13, commi 2 e 6, e dell’art. 24, comma 5 -bis , del d.lgs. n. 507 del 1993, per non avere i giudici di secondo grado rilevato il difetto di legittimazione attiva del Comune di RAGIONE_SOCIALE
nell’accertare la pretesa violazione dell’obbligo del pagamento del tributo comunale -di pertinenza del Comune di Creazzo (sede dell’impresa della quale era titolare) -e nell’irrogare la sanzione amministrativa mediante l’emissione dell’ordinanza -ingiunzione; b) la violazione o falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., per non avere ritenuto che la carenza di titolarità attiva del rapporto controverso fosse rilevabile d’ufficio, ove risultante -come nel caso di specie- dagli atti di causa.
I motivi sono infondati.
3.1. Il ricorrente -come è stato messo in rilievo anche nella proposta di cui all’art. 380 bis c.p.c.- non aveva revocato in dubbio, in primo grado, la potestà impositiva o accertativa del Comune di RAGIONE_SOCIALE, ma si era difeso sostenendo di non aver pagato l’imposta di pubblicità perché esentato, ed il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, adito in sede di gravame, ritenendo che le difese articolate in secondo grado, inerenti alla dedotta insussistenza della potestà impositiva, presentassero inammissibili profili di novità, in relazione ad una questione non rilevabile d’ufficio, ha dichiarato improcedibile l’appello per il mutamento della causa petendi .
E tale decisione è conforme al consolidato orientamento di questa Corte secondo il quale il giudizio di opposizione avverso ordinanza-ingiunzione di pagamento di una somma di denaro a titolo di sanzione amministrativa, disciplinato dagli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981, è strutturato, nelle sue linee generali, in conformità al modello del giudizio civile ordinario ed è informato, in linea di massima, ai medesimi principi, tra i quali, in particolare, quello della domanda, quello della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e quello del divieto di pronunciare d’ufficio su eccezioni rimesse esclusivamente
all’iniziativa di parte, nonché quello dei limiti alla modificabilità della causa petendi , destinata ad essere definita in virtù dei motivi di opposizione, con la conseguenza che l’autorità giudiziaria adita, salve le ipotesi di inesistenza, non ha il potere di rilevare ragioni di invalidità del provvedimento impugnato o del procedimento che l’ha preceduto non dedotte nell’atto di opposizione, nemmeno sotto il profilo della disapplicazione del provvedimento stesso, né l’opponente può introdurre in corso di causa domande nuove (cfr. Cass. n. 9178/10 e, nello stesso senso, Cass. n. 17422/15).
3.2. Nel caso di specie, il vizio dedotto dal ricorrente, ove sussistente, renderebbe l’atto impugnato annullabile, in quanto il Comune di RAGIONE_SOCIALE l’avrebbe emesso pur essendo competente, sia sul piano impositivo, che su quello accertativo, il Comune di Creazzo, in virtù di un’incompetenza territoriale relativa tra due amministrazioni comunali nelle cui attribuzioni rientra, sia pure a fini ed in casi diversi, una determinata materia (cfr. Cass. n. 8987/90 ed, in termini analoghi, Cass. n. 4924/92), qual è quella inerente all’imposta di pubblicità ed all’accertamento delle violazioni alla relativa disciplina, con la conseguenza che, non determinando un’incompetenza di tal fattala nullità dell’atto, il vizio lamentato dal ricorrente sarebbe dovuto essere dedotto con l’atto di opposizione (cfr. Cass. 23383/18, Cass. n. 17569/21 e Cass. n. 21359/25)
Soltanto nel caso in cui fosse stato eccepito un vizio di incompetenza assoluta, infatti, sarebbe stata ipotizzabile una nullità del provvedimento rilevabile d’ufficio, configurabile esclusivamente al cospetto di un atto emesso in una materia del tutto estranea alla sfera degli interessi pubblici attribuiti
alla cura dell’amministrazione emittente (cfr. Cass. n. 12555/12, Cass. n. 28108/18 e Cass. n. 1506/23).
3.3. E, dunque, la sentenza impugnata, incentrata sulla novità della questione, agitata solamente in secondo grado, inerente all’incompetenza relativa del Comune di RAGIONE_SOCIALE, si sottrae alle critiche del ricorrente, integrando -la suddetta questioneun’eccezione in senso stretto, che doveva essere tempestivamente prospettata già in prime cure.
Con il terzo motivo il ricorrente ai sensi dell’art. 360, comma primo, num. 5, c.p.c.denuncia la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, elaborata in violazione dell’art. 111, comma sesto, Cost., avendo la corte di merito operato un arbitrario distinguo tra potere impositivo, attribuito al Comune di Creazzo, dove l’impresa della quale era titolare aveva sede, e potere di accertamento e sanzionatorio della presunta violazione dell’obbligo di versare il tributo, attribuito al Comune di RAGIONE_SOCIALE.
Il motivo è infondato.
5.1. L’art. 360, comma primo, num. 5, c.p.c., riformulato dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla legge n. 134 del 2012, ha introdotto nell’ordinamento processuale un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Esso non deve essere confuso con l’omesso esame di elementi istruttori, che non integra, di per sé, il suddetto vizio, ancor più
quando il fatto storico, rilevante ai fini della decisione, sia stato comunque preso in considerazione, sebbene la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Cass. civ. n. 17005/24), né può riguardare le argomentazioni delle parti, le quali, sviluppando le proprie tesi difensive, non fanno altro che manifestare il proprio pensiero sulle conseguenze di un certo fatto o di una determinata situazione giuridica (cfr. Cass. n. 2961/25).
Ebbene, nel caso di specie, non è menzionato -nel motivo in esame (che comunque richiama il vizio contemplato dall’articolo 360, comma primo, num. 5, c.p.c.) – alcun fatto, controverso e decisivo per il giudizio, che il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE abbia omesso di esaminare (vieppiù considerando che la declaratoria di improcedibilità è scaturita dalla ritenuta novità della questione inerente alla legittimazione o titolarità attiva del Comune RAGIONE_SOCIALE), avendo il ricorrente adombrato, invece, vizi di motivazione.
5.2. A tal proposito, è utile rammentare che è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si atteggi quale violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella ‘mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico’, nella ‘motivazione apparente’, nel ‘contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili’ e nella ‘motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile’, esclusa qualsiasi rilevanza del semplice difetto di ‘sufficienza’ della motivazione (cfr. Cass., sez. un., n. 8053/14). Secondo questi canoni assiologici, quindi, non sono più configurabili,
nell’ambito di un ricorso per cassazione, le censure di contraddittorietà ed insufficienza della motivazione, in quanto il sindacato di legittimità su di essa non può che essere circoscritto alla mera verifica della violazione del ‘minimo costituzionale’ richiesto dall’art. 111, comma sesto, Cost. (cfr. Cass. n. 22598/18).
La mancanza della motivazione, rilevante ai sensi dell’art. 132, comma secondo, num. 4, c.p.c., riconducibile all’ipotesi di nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360, comma primo, num. 4, c.p.c., si configura quando essa manchi del tutto -nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere, risultante dallo svolgimento del processo, segua l’enunciazione della decisione, senza alcuna argomentazioneo quando essa formalmente esista come parte del documento, ma le argomentazioni in essa contenute siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, di riconoscerla, cioè, come giustificazione del decisum (cfr. Cass. n. 6626/22). La motivazione, invece, è solo apparente -e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo -allorquando, benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, in quanto recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudicante per la formazione del proprio convincimento e, quindi, tali da lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie ed ipotetiche congetture (cfr. Cass., sez. un., n. 22232/16, Cass., sez. un., n. 16159/18, Cass. n. 13977/19, Cass. n. 6758/22 e Cass. n. 1986/25).
5.3. Nella vicenda in esame, le ragioni che hanno indotto il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE a dichiarare improcedibile l’appello sono
chiarissime, avendo il giudice di secondo grado esposto, in maniera compiuta ed esauriente, i motivi che l’hanno indotto a formarsi il convincimento trasfuso nel dictum giudiziale, avendo, per di più, precisato, con altrettanta chiarezza, che il Comune di RAGIONE_SOCIALE non aveva mai preteso di esercitare alcuna potestà di imporre o riscuotere tributi, ma solamente di applicare la sanzione amministrativa conseguente al fatto di aver fermato un veicolo per un controllo e di aver constatato che il conducente o proprietario non era in grado di esibire documentazione comprovante il pagamento dell’imposta sulla pubblicità (circostanza ben diversa dall’esercitare una potestà impositiva, attenendo, invece, a quella più eminentemente sanzionatoria).
Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite conseguono alla soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenendo a mente che, essendo il Comune di RAGIONE_SOCIALE difeso da professionisti della propria avvocatura interna, devono essere riconosciuti gli oneri riflessi in sostituzione dell’Iva e della Cassa Previdenza (cfr. Cass., sez. un., n. 3592/23).
In virtù del richiamo fatto dall’art. 380 -bis , comma terzo, c.p.c., il ricorrente deve essere condannato, ai sensi dell’ art. 96, comma terzo, c.p.c., al pagamento, in favore del controricorrente, della somma di euro 250,00.
8.1. Inoltre, in applicazione del combinato disposto degli artt. 380bis , comma terzo, e 96, comma quarto, c.p.c., deve essere condannato al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro 500,00.
8.2. E’ stato chiarito che, in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l’art. 380 -bis , comma terzo, c.p.c. che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi dell’art. 96, commi terzo e quarto, c.p.c.codifica un’ipotesi normativa di abuso del processo, giacché non attenersi alla valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente (cfr. Cass., sez. un., n. 28540/23). E ciò nonostante tale norma non preveda l’applicazione automatica delle sanzioni da essa contemplate, che resta affidata al vaglio delle peculiarità del caso concreto (che, nella vicenda in esame, impongono l’applicazione delle sanzioni, stante la palese infondatezza dei motivi di ricorso e dell’istanza del ricorrente tendente comunque ad ottenere la decisione), in base ad un’interpretazione costituzionalmente compatibile del nuovo istituto (cfr. Cass., sez. un., n. 36069/23), avuto riguardo, in particolare, alla sostanziale omogeneità delle ragioni decisorie rispetto al contenuto della proposta (cfr. Cass. n. 23078/25).
Il rigetto del ricorso impone, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2012, come integrato dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, entrata in vigore in data 31 gennaio 2013, di dare atto della sussistenza dei presupposti richiesti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari all’ammontare già dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alla refusione, in favore del controricorrente, delle spese di lite, che liquida in
euro 550,00 per compensi ed in euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario spese generali ed oneri riflessi sulle voci e nella misura previste per legge; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, della somma di euro 250,00; condanna il ricorrente al versamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro 500,00; dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, ai fini del versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposta impugnazione.
Così deciso in Roma, 27 gennaio 2026
Il Presidente AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME