Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 327 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 6 Num. 327 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
AVV_NOTAIO: COGNOME
Data pubblicazione: 10/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al nr. 13540-2022 proposto da:
COGNOME NOME, domiciliata in ROMA, alla piazza INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato dell’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in ROMA, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME; resistente – contro
RAGIONE_SOCIALE GLYPH –
intimata –
per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE
di UDINE, depositata il 16/04/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2022 dal AVV_NOTAIO;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del AVV_NOTAIOche chiede che la Corte di Cassazione respinga il presente regolamento;
vista la memoria depositata dalla ricorrente, osserva quanto segue.
NOME COGNOME, creditrice della RAGIONE_SOCIALE in forza di sentenza del tudice del lavoro di Udine, chiese di agire in via surrogatoria, per il soddisfacimento del suo credito, sulle rate de leasing traslativo stipulato dalla sua debitrice con RAGIONE_SOCIALE, afferente un fabbricato in Rivignano, al foglio 16, mappale 42.
A seguito del definitivo inadempimento della RAGIONE_SOCIALE, la COGNOME convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Udine, la RAGIONE_SOCIALE al fine di ottenere il rimborso delle rate versate e per potersi rivalere sul credito ai sensi dell’art. 1526 cod. civ., al di supplire all’inerzia della RAGIONE_SOCIALE
La convenuta RAGIONE_SOCIALE eccepì l’incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Milano, quale foro esclusivo contrattualmente previsto.
Il difensore della COGNOME, alla prima udienza, aderì all’eccezione di incompetenza territoriale.
RAGIONE_SOCIALE chiese, quindi, al Tribunale di Udine di poter notificare alla parte contumace, cioè la RAGIONE_SOCIALE, la domanda di riconoscimento dell’equo compenso sulle rate.
Il Tribunale di Udine, con l’ordinanza del 16/04/2022, ribadì la dichiarazione di incompetenza per territorio, affermando che a seguito
della notifica della comparsa di costituzione e risposta di RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE questa aveva «implicitamente rinunciato al diritto di incidere sulla scelta del for competente».
NOME COGNOME ha proposto, avverso detta ordinanza, regolamento di competenza, rilevando che il comportamento della convenuta RAGIONE_SOCIALE è indice sintomatico di rinuncia all’eccezione di incompetenza per territorio.
RAGIONE_SOCIALE ha depositato scritti difensivi.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha concluso per la fondatezza dell’eccezione di incompetenza territoriale.
Il regolamento è infondato, potendosi, nella specie, richiamare la giurisprudenza di questa Corte secondo cui se il convenuto propone una domanda riconvenzionale dopo aver eccepito l’incompetenza per territorio del giudice adito sulla domanda principale, ciò non comporta una rinuncia tacita all’eccezione di incompetenza, ma significa soltanto che, in deroga o no alla competenza territoriale propria della riconvenzionale, egli manifesta la volontà di far decidere quest’ultima, come richiede la legge, dal giudice competente anche per territorio sulla domanda principale, con la conseguenza che, se l’eccezione sarà accolta, tutta la causa, inclusa la riconvenzionale, trasmigrerà al giudice competente per territorio sulla domanda principale, in quanto l’unica competenza che rileva è quella sulla domanda principale, che si estende anche alla domanda riconvenzionale (Cass. n. 07674 del 13/04/2005 Rv. 581538 – 01; Cass. n. 0 5572 del 15/03/2005 Rv. 581302 – 01 e n. 14383 del 29/05/2008 (Rv. 603292 – 01).
Nella specie la RAGIONE_SOCIALE non ha proposto una domanda riconvenzionale, ma ha incardinato una diversa domanda nei confronti dell’altro convenuto contumace, con conseguente
Ric. 2022 n. 13540 sez. VI-3 – ad. 23-11-2022
applicabilità, quantomeno in via conseguenziale, del soprarichiamato orientamento di questa Corte.
Deve, peraltro, richiamarsi anche l’orientamento, pure conferente (Cass. n. 03055 09/02/2021 Rv. 660578 – 01), secondo cui l’adesione all’eccezione di incompetenza territoriale proposta dalla controparte presuppone, ai sensi dell’art. 38 cod. proc. civ. / che l’accordo fra le parti sussista effettivamente all’atto in cui il giudice provveda, circostanza che va esclusa qualora, come nel caso di specie, al momento della decisione, all’udienza in cui l’una parte dichiari di aderire, l’al contestualmente vi rinunci.
Il ricorso è, pertanto, rigettato. Deve dichiararsi la competenza del Tribunale di Milano a conoscere della controversia.
Le spese di lite seguono l’ordinario criterio della soccombenza e sono liquidate, in favore della parte controricorrente, valutata l’attivi processuale espletata, come da dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, stante l’inammissibilità del ricorso, deve darsi atto della sussistenza de presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo per contributo unificato, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso; dichiara la competenza del Tribunale di Milano a conoscere della controversia;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 2.200,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della 1. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente,
-4Ric. 2022 n. 13540 sez. VI-3 – ad. 23-11-2022
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, in data 23 novembre