Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 3419 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 3419 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso R.G. 15426/2025, proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO – resistente- avverso la sentenza del Tribunale di Catania n. 3142/2025, depositata il 16 giugno 2025;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4 febbraio 2026 dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO procuratore generale NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Catania su ricorso di RAGIONE_SOCIALE, recante importo di € 20.931,75 oltre accessori a titolo di corrispettivo per la vendita di merce.
L’opponente eccepì, fra l’altro, l’incompetenza per territorio del giudice adìto, assumendo che la domanda avrebbe dovuto essere proposta innanzi al Tribunale di Crotone.
Instaurato il contraddittorio con la convenuta opposta, il Tribunale con la sentenza indicata in epigrafe dichiarò la propria incompetenza osservando: (a) che l’attrice opponente, convenut a in senso sostanziale, aveva la propria sede a Crotone; (b) che il forum contractus andava individuato in quell’Ufficio, poiché la vendita si era perfezionata con l’accettazione, da parte di RAGIONE_SOCIALE, del preventivo trasmessole da COGNOME a mezzo di posta elettronica; (c) che l’obbligazione non doveva essere adempiuta presso il domicilio del creditore, poiché aveva a oggetto un debito illiquido; (d) che, del resto, l’opponente aveva pro dotto alcuni assegni, sottoscritti a Crotone, che nel medesimo luogo risultavano essere stati consegnati alla creditrice.
Detta sentenza è stata impugnata da RAGIONE_SOCIALE con ricorso per regolamento di competenza ex artt. 42 e 47 c.p.c. affidato a quattro motivi.
RAGIONE_SOCIALE ha resistito con memoria difensiva.
I n prossimità dell’ adunanza camerale, le parti hanno depositato memorie e il Pubblico Ministero ha fatto pervenire le sue conclusioni, che non presentano tuttavia riferimento alla presente controversia.
All’esito della camera di consiglio del 4 -2-2026 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli articoli 19, 38 e 112 c.p.c.
La ricorrente premette che, vertendosi in fattispecie di incompetenza territoriale derogabile, la controparte avrebbe dovuto sollevare la relativa eccezione nell’atto di citazione in opposizione, contestando specificamente la competenza del giudice adìto con riguardo a tutti i possibili fori facoltativi.
Ciò non si era verificato, poiché nella citazione l’attrice opponente non aveva dato atto di non avere una propria sede secondaria (o uno stabilimento con rappresentante autorizzato a stare in giudizio) nel luogo in cui la causa era stata radicata, né argomentato in ordine al criterio di collegamento riferito all’art. 1182, comma 3, c.c. ; su tali specifici punti, infatti, essa aveva preso posizione solo con la memoria integrativa ex art. 171ter , num. 1), c.p.c., in risposta alle controdeduzioni svolte dall ‘opposta con la comparsa di costituzione.
La statuizione del tribunale, che di ciò non aveva tenuto alcun conto, sarebbe pertanto erronea e viziata da omessa pronuncia.
Con il secondo motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 20, 115 e 116 c.p.c., nonché degli articoli 1182 e 2710 c.c.
La sentenza impugnata è sottoposta a critica nella parte in cui ha ritenuto illiquido il credito oggetto di contenzioso.
La ricorrente espone, sul punto, di andar creditrice del corrispettivo di prestazioni di fornitura, documentate da fatture con allegati documenti di trasporto ed estratto autentico delle scritture contabili, donde si evince la liquidità del proprio credito; osserva, peraltro, che la controparte non aveva mai contestato né l’esistenza del contratto, né l’avvenuta ricezione della merce indicata, né la misura del corrispettivo pattuito.
Il terzo motivo agita identica questione sotto forma di violazione dell’art. 104 c.p.c.
Ad avviso della ricorrente, il giudice del merito avrebbe errato nel non considerare che il ricorso monitorio si fondava su una pluralità di fatture, ciascuna corrispondente a una distinta fornitura e, quindi, a una distinta obbligazione di pagamento; ciò che, giustificando la sua competenza quantomeno con riferimento a una delle singole forniture, avrebbe attratto anche la competenza relativa alle restanti ove, per ipotesi, non ritenute idonee a generare un debito liquido.
Infine, con il quarto motivo, deducendo violazione dell’art. 91 c.p.c., la ricorrente chiede che, con la declaratoria di nullità della sentenza impugnata, venga annullato anche il capo relativo alla statuizione sulle spese, poste interamente a suo carico.
Il primo motivo è fondato in relazione al profilo concernente la competenza in base al foro generale delle persone giuridiche.
Risulta dagli atti del giudizio che l’odierna resistente, convenuta sostanziale nel giudizio a quo , eccepì l’incompetenza del giudice adìto senza contestare, con riguardo al foro generale delle persone giuridiche, il criterio di collegamento indicato dall’art. 19, primo comma, ultima parte, c.p.c.; essa, infatti, nell’atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, omise di dedurre l’inesistenza, nel territorio di competenza del tribunale, di un suo stabilimento o di un
suo rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all’oggetto della domanda .
Sul punto, questa Corte ha ripetutamente affermato che la formulazione dell’eccezione d’incompetenza territoriale derogabile, ai fini della sua ammissibilità, deve essere svolta con l’indicazione di tutti i fori concorrenti, ovvero, per ciò che riguarda le persone giuridiche, con riferimento ai criteri di collegamento indicati nell’art. 19, primo comma, c.p.c.; pertanto, la mancata contestazione, entro il termine preclusivo, della sussistenza del criterio di collegamento indicato nell’art. 19, primo comma, ultima parte, c.p.c., comporta l’incompletezza dell’eccezione, onde la stessa deve ritenersi come non proposta, con il conseguente radicamento della competenza del giudice adìto (si vedano, fra le numerose altre, in tema di società di capitali, Cass. 26/1/2026, n. 1681; Cass. 4/12/2024, n. 31121; Cass. 26/7/2019, n. 20387; Cass. 7/8/2018, n.20597; Cass. 11/12/2014, n. 26094).
La stessa giurisprudenza, peraltro, ha sottolineato che l’incompletezza dell’eccezione per omessa o irrituale contestazione di tutti i fori concorrenti è rilevabile d’ufficio anche in sede di regolamento di competenza; e il rilievo è, anzi, doveroso, dal momento che la Corte di cassazione, in sede di regolamento di competenza, deve esaminare la questione di competenza nei suoi presupposti e senza essere vincolata ai motivi formulati e alle difese prospettate dalle parti (così Cass. 3/7/2018, n. 17312, per tutte).
Né vale a superare l’incompletezza dell’eccezione il fatto che l’odierna resistente, come dalla stessa evidenziato nella memoria, avesse allegato alla citazione una visura camerale che indicava la sua sede principale.
Per un verso, infatti, tale indicazione non conteneva alcun riferimento alla sussistenza di rappresentanti o institori (si veda, in fattispecie analoga, Cass. 20/8/2020, n. 17374).
Per altro verso, la produzione della visura camerale, eseguita senza alcuna allegazione contenuta nella citazione in opposizione volta a evidenziare come dalla visura non risultassero sedi secondarie o stabilimenti o rappresentanti autorizzati a stare in giudizio, non poteva ritenersi sufficiente: è necessaria l’allegazione , al fine di assolvere l’onere di contestare la competenza territoriale del giudice in relazione a tutti i possibili fori concorrenti in caso di competenza derogabile.
Infatti, la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente avuto modo di chiarire che la produzione documentale non può equivalere di per sé all’allegazione del fatto di cui il documento è supporto , tanto che non si dà per il giudice alcun onere di esame di documenti relativi a circostanze che non siano stati oggetto di tempestiva e compiuta allegazione o deduzione (così, fra le altre, Cass. 20/2/2024, n. 4454; Cass. 11/1/2022 n. 9646; Cass. 21/5/2019, n. 13625; Cass. 25-82006 n. 18506; Cass. 23/9/2004, n. DATA_NASCITA).
L’accoglimento del profilo di censura esposto, avente natura dirimente, assorbe l’esame dei restanti motivi; a esso consegue la declaratoria di competenza del Tribunale di Catania.
Di conseguenza la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio della causa al giudice a quo , che deciderà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, annulla la sentenza impugnata e dichiara la competenza del Tribunale di Catania;
fissa il termine di tre mesi dalla comunicazione del deposito della presente ordinanza per la riassunzione del giudizio avanti il Tribunale
di Catania, il quale provvederà anche sulle spese del presente regolamento di competenza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di cassazione, il 4 febbraio 2026.
La Presidente Linalisa COGNOME