Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 24823 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 24823 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa da ll’ AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Cagliari, INDIRIZZO
-ricorrente-
Contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata presso RAGIONE_SOCIALE, Direzione Generale, in INDIRIZZO INDIRIZZO,
-controricorrente –
Avverso l ‘ordinanza del Tribunale di Roma del 6.12.2022 comunicata con pec del 6.12.2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12.7.2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Oggetto: Regolamento di competenza
1. ─ La società ricorrente ha agito per sentir condannare la parte convenuta al pagamento della somma di € 352.955,88, già detratta la somma incassata di € 12.044,12, ritenuta pagata da RAGIONE_SOCIALE a titolo di indennità definitiva di espropriazione, ma, al contraria ritenuta dalla parte ricorrente, determinata complessivamente nella somma di € 365.000,00, così stimata dal collegio di periti nominati ex art. 21 D.P.R. 327/2001 dalle parti e depositata presso l’ufficio espropriazioni ai sensi dell’art. 26, d.P.R. n. 327/2001 (doc. 15).
La difesa di parte ricorrente ha sostenuto che in seguito al suddetto deposito della perizia di stima dell’indennità definitiva di espropriazione, la parte convenuta avrebbe avuto soltanto le seguenti opzioni: a) pagare l’indennità accettata dalla espropriata; b) depositare presso la Cassa Depositi e Prestiti l’indennità non accettata dalla espropriata; c) o, ove non condivisa, proporre ‘opposizione alla stima’ ai sensi dell’art. 54, d.P.R. n. 327/2001, davanti alla competente Corte d’Appello.
La difesa di parte ricorrente ha sostenuto, altresì, che, in caso d’inerzia dell’autorità espropriante per mancata attivazione delle suddette opzioni, l’indennità di espropriazione determinata dal collegio dei periti costituito ai sensi dell’art. 21 cit., ove non opposta da alcuna delle parti, deve ritenersi definitiva e vincolante.
In particolare, per la difesa della società ricorrente l’autorità espropriante convenuta si sarebbe ‘autovincolata’ agli esiti della stima del collegio peritale non essendo stata proposta opposizione alla stima da parte di tutti i soggetti coinvolti entro il termine di trenta giorni di cui all’art. 29 d .lgs. 150/2011.
2 .-La difesa di parte resistente ha sostenuto, invece, che alla chiusura del procedimento ex art. 27 d.p.r. n. 327/2001 l’unica somma riconosciuta ed autorizzata dall’RAGIONE_SOCIALE Espropri RAGIONE_SOCIALE come definitiva indennità di esproprio è quella di € 12.044,12, con esclusione di ogni altro indennizzo, essendo in data 15.2.2018 stato emesso anche il decreto di esproprio rep. n. NUMERO_DOCUMENTO prot. NUMERO_DOCUMENTO, notificato il 22.2.2018.
3.Per quanto qui di interesse il Tribunale ha statuito che:
a fronte del riconoscimento dell’indennità definitiva di € 12.044,12, come da provvedimento motivato dell’autorità espropriante prodotto agli atti del presente giudizio, deve ritenersi praticabile dalla parte espropriata, interessata a contestare l’importo riconosciuto dall’autorità espropriante, l’azione per l’accertamento giudiziale e per la corresponsione dell’indennità definitiva di espropriazione innanzi alla Corte di Appello funzionalmente competente ex art. 54 comma 1 DPR 327/2001 e 29 d. lgs. n. 150/2011;
b) per questa ragione ritiene la competenza funzionale della Corte di Appello ex artt. 54 comma 1 DPR 327/2001 e 29 d. lgs. n.150/2011 e si dichiara incompetente.
4 . ─ RAGIONE_SOCIALE ha presentato ricorso per regolamento di competenza con due motivi, ed anche memoria.
RAGIONE_SOCIALE ha presentato atto di costituzione.
Il Pubblico Ministero presso questa Corte ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l’accoglimento del ricorso per regolamento di competenza in relazione al tardivo rilievo dell’incompetenza da parte del Tribunale in violazione dell’art. 38 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La ricorrente deduce:
5. -Con il primo motivo: Violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. per violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto con riferimento agli artt. 38, 167 e 702-bis c.p.c. Presupposti della domanda di condanna formulata dalla ricorrente nel predetto ricorso introduttivo erano la natura definitiva della indennità stimata dal collegio dei tecnici e la mancata opposizione alla stessa da parte dell’RAGIONE_SOCIALE. Infatti, nel ricorso introduttivo, la ricorrente aveva evidenziato che l’RAGIONE_SOCIALE «in qualità di autorità espropriante, aveva già concordato, con la ricorrente espropriata, che l’indennità
definitiva di espropriazione sarebbe stata determinata dal collegio dei periti di cui all’art. 21, d.P.R. 327/2001», del ricorso, e che, a seguito del deposito della relazione di stima del collegio «l’autorità espropriante (…) non ha pagato, non ha depositato e non ha proposto opposizione», di talché l’indennità avrebbe dovuto qualificarsi «definitiva e vincolante anche per l’ente espropriante». La ricorrente osserva, che l’incompetenza non è stata eccepita né rilevata né nella prima udienza né in quella successiva. Afferma pertanto che la questione di competenza, sollevata soltanto nella sentenza impugnata, è stata rilevata d’ufficio in violazione dell’art. 38, terzo comma, c.p.c., ai sensi del quale l’incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio inderogabile sono rilevabili d’ufficio non oltre l’udienza di cui all’art. 183 c.p.c.
5.1 -Viene evidenziata in ricorso, per un verso, la tardiva formulazione dell’eccezi one da parte di RAGIONE_SOCIALE e, dall’altro, l’adozione della decisione sull’incompetenza, successivamente allo svolgimento della prima udienza di trattazione con conseguente definitiva perenzione sia dei termini per la parte convenuta che per il rilievo officioso. La censura è fondata. L’eccezione è stata formulata in sede di costituzione tardiva, oltre i termini prescritti dall’art. 167 c.p.c. Il Tribunale ha svolto la prima udienza di trattazione e solo dopo numerosi rinvii e il trascorrere di circa 2 anni ha adottato la decisione d’incompetenza, in violazione dei principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità. Questa Corte ha, infatti, ritenuto che: «L’incompetenza del tribunale riguardo alle controversie inerenti alla determinazione della giusta indennità di espropriazione, affidate alla competenza funzionale in unico grado della corte di appello, non è rilevabile d’ufficio per la prima volta in sentenza, trovando applicazione l’art. 38, comma 3, c.p.c., che preclude il rilievo d’ufficio dell’incompetenza oltre la prima udienza di cui all’art. 183 c.p.c.» ( Cass. 9552 del 2020 ed in precedenza Cass.21434 del 2007 in tema
di indennità d’esproprio; in generale 16359 del 2015). Non assume «alcun rilievo, a tal fine, la circostanza che la competenza per materia della corte d’appello in ordine alla determinazione dell’indennità di espropriazione sia configurata dall’art. 29, comma secondo, del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 1250 come competenza in unico grado, avente carattere funzionale, in considerazione della portata generale dell’art.38 cit., collocato nel libro I del codice di rito, e della mancata previsione di eccezioni alla regola da esso stabilita» (Cass., n. 9552/2020; Cass., n.21434/2007).
6. -Con il secondo motivo: Violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. per violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto con riferimento agli artt. 21, 27 e 54, d.P.R. 327/2001, e 29, d.lgs. n. 150/2011. La controversia sottoposta al Tribunale ordinario nel giudizio di merito non è soggetta alla competenza funzionale della Corte d’Appello ai sensi degli artt. 54, d.P.R. n. 327/2001, e 29, d.lgs. n. 150/2011, poiché la ricorrente ha chiesto la condanna dell’RAGIONE_SOCIALE, autorità espropriante, al pagamento della indennità determinata in via definitiva dal collegio dei tecnici ex art. 21, d.P.R. 327/2001. La ricorrente non si è opposta alla stima dei tecnici, né avrebbe avuto interesse a farlo, in quanto essa l’aveva espressamente accettata.
6.1 -L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento del secondo.
-Per quanto esposto, il ricorso per regolamento di competenza proposto deve essere accolto. L ‘ordinanza impugnata va cassata, con la conseguente dichiarazione di competenza del Tribunale di Roma, dinanzi al quale le parti verranno rimesse. La decisione sulle spese del presente procedimento è rimessa al giudice di merito.
P.Q.M.
La Corte cassa l’ordinanza impugnata e dichiara la competenza del Tribunale di Roma; rimette le parti dinanzi a detto Tribunale che provvederà anche per le spese processuali del presente procedimento.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione