Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 34704 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 34704 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: LA COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14888/2022 R.G. proposto da : COGNOME, domiciliata digitalmente ex lege , rappresentata e difesa da ll’AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) per procura speciale allegata al ricorso per cassazione; -ricorrente- contro
COGNOME NOME, domiciliata digitalmente ex lege , rappresentata e difesa da ll’AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE per procura speciale allegata al controricorso; -controricorrente- avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento n. 553/2022, depositata il 27/4/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME ottenne dal Giudice di pace di Agrigento un decreto ingiuntivo nei confronti di NOME COGNOME per la restituzione della complessiva somma di € 1.900,00, pari al deposito cauzionale e a tre mensilità del canone, pagati in vista della (mai più avvenuta) stipulazione di un contratto di locazione.
COGNOME propose opposizione ex art. 645 c.p.c., deducendo la nullità del suddetto decreto ingiuntivo , tra l’altro, per l’ incompetenza territoriale del Giudice di pace di Agrigento, trovandosi l’immobile in questione nel territorio del Comune di Palermo.
Dopo aver assegnato alle parti i termini ex art. 320, comma 4, c.p.c., il Giudice di pace dichiarò la propria incompetenza per materia in favore del Tribunale di Palermo.
Impugnata la sentenza con appello dinanzi al Tribunale di Agrigento, quest’ultimo confermò la competenza del Tribunale di Palermo, tenuto conto che, sotto il profilo della materia, trattavasi di domanda afferente a un contratto di locazione e, dal punto di vista territoriale, entrava in gioco la competenza inderogabile del giudice del luogo in cui si trova l’immobile.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di quattro motivi.
NOME COGNOME ha depositato controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione dell’art. 38, comma 3, c.p.c. (nella formulazione applicabile ratione temporis ), ai termini del quale ‘l’incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall’art. 28 sono rilevate d’ufficio non oltre l’udienza di cui all’articolo 183’ .
Il Giudice di pace di Agrigento -deduce la ricorrente – non aveva effettuato il suddetto rilievo nell’udienza ex art. 320 c.p.c., bensìinammissibilmente all’esito d i quella successiva, conseguente all’assegnazione del termine ex art. 320, comma 4, c.p.c. (nella formulazione ratione temporis vigente)
Il secondo motivo di ricorso censura parimenti la violazione dell’art. 38, comma 3, c.p.c., ma in relazione all’art. 1, ult. comma, della l. n. 431/1998, tenuto conto che, una volta escluso che nella fattispecie concreta potesse configurarsi un valido ed efficace contratto di locazione – inscrivendosi la pretesa fatta valere col decreto ingiuntivo nell’alveo di un’ordinaria azione di ripetizione dell’indebito ex art. 2033 c.c. -, non potevano venire in gioco le regole sulla competenza in materia locatizia.
Il terzo motivo deduce ancora una volta la violazione dell’art. 38, comma 3, c.p.c., in relazione all’art. 447 -bis c.p.c., nella parte in cui sanciva (nella versione ratione temporis applicabile) la competenza per materia inderogabile del giudice del luogo in cui si trova l’immobile. Ciò perché ‘non ci si trova affatto innanzi a un contratto di locazione valido ed efficace, né la rivendicazione delle somme è fatta in forza di tale con tratto ‘nullo’ ex lege , ma essa è fondata (…) sulla norma di cui all’art. 2033 c.c.’ (pag. 19 del ricorso per cassazione).
L’ultimo motivo di ricorso ribadisce le medesime deduzioni dall’angolo visuale della denunziata violazione dell’art. 2033 c.c.: applicandosi tale norma, la competenza andava individuata sulla base del criterio generale di cui all’art. 1182 c.c., vale a di re in relazione al luogo del domicilio del creditore al tempo della scadenza dell’obbligazione (nel caso di specie, COGNOME, ricadente nel circondario del Tribunale di Agrigento).
Il primo motivo di ricorso è fondato, con conseguente assorbimento degli altri.
Con l’opposizione a decreto ingiuntivo era stata eccepita l’incompetenza per territorio del Giudice di pace adito, mentre quest’ultimo , nella sentenza di primo grado, dichiarò la propria incompetenza per materia (giustapponendo, peraltro, a tale profilo quello territoriale, posto che non si limitò a devolvere la controversia al Tribunale di Agrigento ma indicò come competente il Tribunale di Palermo, nel cui territorio trova l’immobile ).
Il rilievo dell’incompetenza per materia fu, però, tardivo, siccome effettuato dopo il deposito delle memorie ex art. 320, comma 4, c.p.c. (nella formulazione ratione temporis applicabile), in violazione, quindi, della preclusione delineata dall’art. 38 c.p.c. (arg. da Cass. 9219/05 , secondo cui, ‘ in tema di procedimento dinanzi al Giudice di Pace, il rito – in mancanza di diversa disciplina – è caratterizzato dallo stesso regime di preclusioni previsto nel procedimento davanti al tribunale; pertanto, qualora, dopo che si sia tenuta l’udienza di comparizione e altra udienza di trattazione, nella quale sia stato assegnato un termine alle parti per l’articolazione dei mezzi istruttori, venga nella memoria all’uopo depositata per la prima volta eccepita l’incompetenza per materia e per valore del giudice adito, deve ritenersi ormai precluso l’esame della relativa questione ‘ ).
Il precedente citato dalla sentenza d’appello ( Cass., n. 3563/1998) non è pertinente, siccome afferente al sistema anteriore alla modifica dell’art. 38 c.p.c. da parte della l. n. 69/2009, che assoggettò al termine della prima udienza anche il rilievo d ell’ incompetenza territoriale inderogabile.
L’accoglimento del primo motivo comporta, come detto, l’assorbimento dei restanti tre (che disquisiscono sulla pertinenza della causa alla materia locatizia), e determina la cassazione con rinvio della causa al Tribunale di Agrigento, in funzione di giudice d’appello .
Cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Agrigento, in persona di diverso magistrato, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza sezione civile del 5 novembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME