Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 20019 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 20019 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10163/2024 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso da ll’AVV_NOTAIO COGNOME NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE ,
-ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE,
-intimato- avverso PROVVEDIMENTO di TRIBUNALE CALTANISSETTA nel proc.to n. 247/2024 depositato il 14/02/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/06/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Caltanissetta, in persona del giudice NOME COGNOMEAVV_NOTAIO (giudice onorario presso il Tribunale), con ordinanza n. cronol. 162/2024, pubblicata il 14/2/2024, ha convalidato il
provvedimento di trattenimento per giorni 60 emesso e notificato il 12.02.2024, dalla Questura di Caltanissetta nei confronti di NOME COGNOME, nato in Tunisia, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘espletamento RAGIONE_SOCIALEa procedura di cui all’art. 28 -bis D.Lgs. 25/2008.
Il Tribunale ha dato atto del fatto che la Questura aveva insistito per la convalida del trattenimento, deducendo che: l ‘8 febbraio 2024 lo straniero aveva chiesto di essere rimpatriato, rinunciando alla richiesta di protezione internazionale, rigettata dalla Commissione; l’art. 6 comma 9 del D.Lgs. 142/2015 dispone che nei confronti del richiedente trattenuto che chiede di essere rimpatriato nel Paese di origine o provenienza è immediatamente adottato o eseguito il provvedimento di espulsione; – quindi lo stesso giorno era stata ripristinata la decorrenza dei termini del trattenimento ex art. 14 del D.Lgs. 286/1998, cui il predetto era sottoposto prima di chiedere protezione; – la successiva istanza di protezione doveva essere qualificata come reiterata, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 comma 1 lett. b -bis del D.Lgs. 25/2008 e aveva comportato la necessità di adozione del trattenimento di cui si chiedeva la convalida.
Il Tribunale ha rilevato atto che, il 13 febbraio 2024, il COGNOME aveva dichiarato di recedere dall’istanza di rimpatrio e dalla rinuncia RAGIONE_SOCIALEa protezione, reiterando la domanda di protezione internazionale e l’AVV_NOTAIO aveva spiegato che lo straniero non era in grado di leggere e aveva firmato la rinuncia alla protezione senza l’ausilio del mediatore e senza avere compreso il contenuto degli atti.
Si è quindi riportato quanto riferito dal COGNOME in sede di audizione personale (« Si, so scrivere. Ho sottoscritto la rinuncia perché ho saputo che dal centro non si esce, nonostante non fossi convinto di ritornare in patria »), rilevando che quanto riferito dal difensore non aveva trovato riscontro nelle dichiarazioni RAGIONE_SOCIALE‘interessato.
Il Tribubale ha poi osservato, quanto alle condizioni del CPR, di Pian del Lago, e alla inidoneità al trattenimento, che la decisione RAGIONE_SOCIALEa Corte EDU del 07.02.2024 aveva riguardato il CPR di AVV_NOTAIO, e non anche il CPR di Caltanissetta, presso cui il medesimo era stato trasferito il richiedente a seguito di provvedimento di trasferimento del AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO.
L’eccezione in punto di incompetenza del giudice onorario non trovava « riscontro », la presentazione di domanda di protezione, presentata in concomitanza con le attività di rimpatrio e prima RAGIONE_SOCIALEe audizioni con le autorità consolare del paese, appariva preordinate ad impedire il rimpatrio e sussisteva il rischio di fuga, essendo il richiedente privo di documenti.
Avverso la suddetta pronuncia, NOME COGNOME propone ricorso per cassazione, notificato il 15/4/2024, affidato a tre motivi, nei confronti di Questura di Caltanissetta e RAGIONE_SOCIALE (che non svolgono difese).
Il P.G. ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l’accoglimento del ricorso, in relazione alla seconda censura.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
1. Il ricorrente lamenta: a) con il primo motivo, la violazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e 5, in relazione alla violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 7 comma 1 d.lgs. 142/2015, art. 18 par. 1 lett. b) Dir. accoglienza n. 2013/33/UE, art. 1 Regolamento unico CIE ora CPR del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, art. 3 CEDU, stante l’inidoneità RAGIONE_SOCIALEa condizioni del trattenimento, specialmente con riferimento alla situazione susseguente agli incendi del 27.01.2024 presso il CPR di Caltanissetta -Pian del Lago, e la motivazione meramente apparente; b) con il secondo motivo, la violazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione alla violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 c.p.c., e RAGIONE_SOCIALE‘art. 10 comma 12 del d.lgs. 116/2017, RAGIONE_SOCIALE‘art. 43 del D.R. n. 12/1941, ed art. 102 e 106 Cost., per motivazione inesistente e/o meramente apparente del provvedimento di
convalida e incompetenza del giudice onorario, vizio risultante dal provvedimento impugnato e dalla memoria difensiva del 14.02.2024 (all.to lett. B, lett. I); c) con il terzo motivo, la violazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e 5, in relazione alla violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 23 del d.lgs 25/2008, e RAGIONE_SOCIALEa circolare del ministero RAGIONE_SOCIALE‘interno n. 2707/2011, stante la nullità, invalidità e/o inefficacia RAGIONE_SOCIALE‘atto di rinuncia alla domanda di protezione internazionale e RAGIONE_SOCIALEa conseguente formalizzazione RAGIONE_SOCIALEa domanda reiterata di protezione internazionale.
La seconda censura di rilievo pregiudiziale è fondata.
Il provvedimento è stato, infatti, adottato da un giudice onorario.
Come osservato da questa Corte (ord. n. 3141 del 2024, non massimata), a seguito RAGIONE_SOCIALEa riforma RAGIONE_SOCIALEa magistratura onoraria di cui al d.lgs. n. 116/2017, la potestà definitoria-decisoria dei giudici onorari è stata limitata alle materie previste dall’art. 10, comma 12, RAGIONE_SOCIALEo stesso d. lgs., in vigore dal 15.8.2017, e non può ritenersi che la cognizione sul provvedimento ora impugnato rientri in alcuna RAGIONE_SOCIALEe ipotesi ivi previste.
In particolare, successivamente all’operatività RAGIONE_SOCIALEe sezioni specializzate, a far data dal 17 agosto 2017, in base a quanto previsto dall’articolo 2, comma 5, lettera b) RAGIONE_SOCIALEa legge delega 28 aprile 2016, n. 57, per quanto attiene ai procedimenti trattati collegialmente, i magistrati onorari possono essere inseriti nell’ambito di una struttura di supporto funzionale ad una pronta decisione dei procedimenti. Per i restanti procedimenti, per i quali è rimasta ferma la monocraticità, la lettera RAGIONE_SOCIALEa legge consente la possibilità di adibire alla trattazione degli stessi i magistrati onorari in sede di composizione RAGIONE_SOCIALE‘ufficio del processo, ma in entrambi i casi di trattazione collegiale e monocratica degli affari è solo possibile prevedere che, nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa struttura RAGIONE_SOCIALE‘ufficio del processo, il giudice onorario possa coadiuvare il giudice professionale a supporto del quale la struttura organizzativa è
assegnata, ossia può compiere tutti gli atti preparatori utili per l’esercizio RAGIONE_SOCIALEa funzione giurisdizionale (studio dei fascicoli, approfondimento giurisprudenziale e dottrinale, predisposizione RAGIONE_SOCIALEe minute dei provvedimenti -cfr. sull’interpretazione RAGIONE_SOCIALEa suddetta norma anche la circolare del C.S.M. RAGIONE_SOCIALE‘1 -6-2017).
Quindi, i magistrati onorari non hanno potestà decisoria, ma possono espletare attività istruttoria (Cass. 22415/2021 e Cass. S.U. n.5425/2021) e di supporto, non risultando in tali casi inficiata la validità del processo.
Inoltre, come risulta dal disposto del comma 5 del citato art. 6 d. lgs. 142/2015 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 comma 1, lett. c), d.l. n. 13 del 2017, conv. in l. n. 46 del 2017, vigente ratione temporis , in caso di trattenimento del richiedente asilo presso un centro di permanenza temporanea, la presentazione di una domanda di protezione internazionale da parte RAGIONE_SOCIALEo straniero radica la competenza sulla convalida in capo alla sezione specializzata istituita presso il Tribunale in composizione monocratica, e non in capo al Giudice di pace (Cass. 18189/2020 e Cass. 11859/2022).
Poiché, con la legge n. 57 del 2016 (e d.lgs. n. 116 cit.), il giudice di pace ed il giudice onorario di tribunale sono sostituiti dall’unica figura dei giudici onorari di pace, le considerazioni espresse nel citato precedente trovano piena applicazione anche nel caso in esame, posto che il provvedimento in esame è stato comunque adottato da un organo privo RAGIONE_SOCIALEa qualifica di giudice togato.
Nella specie, si discuteva RAGIONE_SOCIALEa convalida di un trattenimento disposto dal AVV_NOTAIO ex art.6 d.lgs. 142/2015.
Il provvedimento ora impugnato, in base alle norme di legge citate, non poteva essere disposto dal giudice onorario, privo di potestà decisoria nella materia, non solo perché la stessa non rientra nelle ipotesi previste dall’art.10, comma 12, del d.lgs.n.116/2017, ma anche perché la materia è riservata alla cognizione dei giudici specializzati del Tribunale, stante il collegamento tra la restrizione
RAGIONE_SOCIALEa libertà personale e la richiesta di protezione internazionale, in coerenza con la particolare delicatezza dei diritti in gioco, e, ai sensi di quanto previsto dal citato d.l.n.13/2017 e relativa legge di conversione, ai giudici onorari possono essere attribuite solo funzioni di supporto nel senso che si è precisato.
Ne consegue, in accoglimento del secondo motivo, superfluo l’esame dei restanti, la cassazione del provvedimento impugnato, senza rinvio, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 382, comma 2, cod. proc. civ., dato che il processo non può essere proseguito a fronte RAGIONE_SOCIALE‘intervenuta scadenza del termine perentorio per disporre la convalida del trattenimento.
3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, , va cassata la ordinanza impugnata senza rinvio. Poiché la parte ricorrente è ammessa ex lege al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato (Cass. 24102/2022) in un giudizio in cui è parte soccombente un’Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione RAGIONE_SOCIALEe spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 83, comma 2, RAGIONE_SOCIALEo stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (v. Cass. 11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese RAGIONE_SOCIALEa parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore RAGIONE_SOCIALEo Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (Cass. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021,
nonché Cass. S.U. 24413/2021; da ultimo Cass.7749/2023; 30178/2023).
Pertanto, le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che di legittimità, andranno liquidate dal giudice di merito che ha emesso il provvedimento impugnato con il ricorso.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, e cassa senza rinvio la ordinanza impugnata.
Così deciso, in Romanella camera di consiglio del 5 giugno 2025.