Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 20019 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 20019 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 17/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10163/2024 R.G. proposto da :
COGNOME rappresentato e difeso da ll’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
MINISTERO DELL’INTERNO,
-intimato- avverso PROVVEDIMENTO di TRIBUNALE CALTANISSETTA nel proc.to n. 247/2024 depositato il 14/02/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/06/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Caltanissetta, in persona del giudice NOME COGNOME (giudice onorario presso il Tribunale), con ordinanza n. cronol. 162/2024, pubblicata il 14/2/2024, ha convalidato il
provvedimento di trattenimento per giorni 60 emesso e notificato il 12.02.2024, dalla Questura di Caltanissetta nei confronti di NOME COGNOME nato in Tunisia, ai fini dell’espletamento della procedura di cui all’art. 28 -bis D.Lgs. 25/2008.
Il Tribunale ha dato atto del fatto che la Questura aveva insistito per la convalida del trattenimento, deducendo che: l ‘8 febbraio 2024 lo straniero aveva chiesto di essere rimpatriato, rinunciando alla richiesta di protezione internazionale, rigettata dalla Commissione; l’art. 6 comma 9 del D.Lgs. 142/2015 dispone che nei confronti del richiedente trattenuto che chiede di essere rimpatriato nel Paese di origine o provenienza è immediatamente adottato o eseguito il provvedimento di espulsione; – quindi lo stesso giorno era stata ripristinata la decorrenza dei termini del trattenimento ex art. 14 del D.Lgs. 286/1998, cui il predetto era sottoposto prima di chiedere protezione; – la successiva istanza di protezione doveva essere qualificata come reiterata, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. b -bis del D.Lgs. 25/2008 e aveva comportato la necessità di adozione del trattenimento di cui si chiedeva la convalida.
Il Tribunale ha rilevato atto che, il 13 febbraio 2024, il NOME COGNOME aveva dichiarato di recedere dall’istanza di rimpatrio e dalla rinuncia della protezione, reiterando la domanda di protezione internazionale e l’avvocato COGNOME aveva spiegato che lo straniero non era in grado di leggere e aveva firmato la rinuncia alla protezione senza l’ausilio del mediatore e senza avere compreso il contenuto degli atti.
Si è quindi riportato quanto riferito dal NOME COGNOME in sede di audizione personale (« Si, so scrivere. Ho sottoscritto la rinuncia perché ho saputo che dal centro non si esce, nonostante non fossi convinto di ritornare in patria »), rilevando che quanto riferito dal difensore non aveva trovato riscontro nelle dichiarazioni dell’interessato.
Il Tribubale ha poi osservato, quanto alle condizioni del CPR, di Pian del Lago, e alla inidoneità al trattenimento, che la decisione della Corte EDU del 07.02.2024 aveva riguardato il CPR di Trapani, e non anche il CPR di Caltanissetta, presso cui il medesimo era stato trasferito il richiedente a seguito di provvedimento di trasferimento del Questore di Trapani.
L’eccezione in punto di incompetenza del giudice onorario non trovava « riscontro », la presentazione di domanda di protezione, presentata in concomitanza con le attività di rimpatrio e prima delle audizioni con le autorità consolare del paese, appariva preordinate ad impedire il rimpatrio e sussisteva il rischio di fuga, essendo il richiedente privo di documenti.
Avverso la suddetta pronuncia, NOME COGNOME propone ricorso per cassazione, notificato il 15/4/2024, affidato a tre motivi, nei confronti di Questura di Caltanissetta e Ministero dell’Interno (che non svolgono difese).
Il P.G. ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l’accoglimento del ricorso, in relazione alla seconda censura.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente lamenta: a) con il primo motivo, la violazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e 5, in relazione alla violazione dell’art. 7 comma 1 d.lgs. 142/2015, art. 18 par. 1 lett. b) Dir. accoglienza n. 2013/33/UE, art. 1 Regolamento unico CIE ora CPR del Ministero dell’Interno, art. 3 CEDU, stante l’inidoneità della condizioni del trattenimento, specialmente con riferimento alla situazione susseguente agli incendi del 27.01.2024 presso il CPR di Caltanissetta -Pian del Lago, e la motivazione meramente apparente; b) con il secondo motivo, la violazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione alla violazione dell’art. 112 c.p.c., e dell’art. 10 comma 12 del d.lgs. 116/2017, dell’art. 43 del D.R. n. 12/1941, ed art. 102 e 106 Cost., per motivazione inesistente e/o meramente apparente del provvedimento di
convalida e incompetenza del giudice onorario, vizio risultante dal provvedimento impugnato e dalla memoria difensiva del 14.02.2024 (all.to lett. B, lett. I); c) con il terzo motivo, la violazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e 5, in relazione alla violazione dell’art. 23 del d.lgs 25/2008, e della circolare del ministero dell’interno n. 2707/2011, stante la nullità, invalidità e/o inefficacia dell’atto di rinuncia alla domanda di protezione internazionale e della conseguente formalizzazione della domanda reiterata di protezione internazionale.
La seconda censura di rilievo pregiudiziale è fondata.
Il provvedimento è stato, infatti, adottato da un giudice onorario.
Come osservato da questa Corte (ord. n. 3141 del 2024, non massimata), a seguito della riforma della magistratura onoraria di cui al d.lgs. n. 116/2017, la potestà definitoria-decisoria dei giudici onorari è stata limitata alle materie previste dall’art. 10, comma 12, dello stesso d. lgs., in vigore dal 15.8.2017, e non può ritenersi che la cognizione sul provvedimento ora impugnato rientri in alcuna delle ipotesi ivi previste.
In particolare, successivamente all’operatività delle sezioni specializzate, a far data dal 17 agosto 2017, in base a quanto previsto dall’articolo 2, comma 5, lettera b) della legge delega 28 aprile 2016, n. 57, per quanto attiene ai procedimenti trattati collegialmente, i magistrati onorari possono essere inseriti nell’ambito di una struttura di supporto funzionale ad una pronta decisione dei procedimenti. Per i restanti procedimenti, per i quali è rimasta ferma la monocraticità, la lettera della legge consente la possibilità di adibire alla trattazione degli stessi i magistrati onorari in sede di composizione dell’ufficio del processo, ma in entrambi i casi di trattazione collegiale e monocratica degli affari è solo possibile prevedere che, nell’ambito della struttura dell’ufficio del processo, il giudice onorario possa coadiuvare il giudice professionale a supporto del quale la struttura organizzativa è
assegnata, ossia può compiere tutti gli atti preparatori utili per l’esercizio della funzione giurisdizionale (studio dei fascicoli, approfondimento giurisprudenziale e dottrinale, predisposizione delle minute dei provvedimenti -cfr. sull’interpretazione della suddetta norma anche la circolare del C.S.M. dell’1 -6-2017).
Quindi, i magistrati onorari non hanno potestà decisoria, ma possono espletare attività istruttoria (Cass. 22415/2021 e Cass. S.U. n.5425/2021) e di supporto, non risultando in tali casi inficiata la validità del processo.
Inoltre, come risulta dal disposto del comma 5 del citato art. 6 d. lgs. 142/2015 e dell’art. 3 comma 1, lett. c), d.l. n. 13 del 2017, conv. in l. n. 46 del 2017, vigente ratione temporis , in caso di trattenimento del richiedente asilo presso un centro di permanenza temporanea, la presentazione di una domanda di protezione internazionale da parte dello straniero radica la competenza sulla convalida in capo alla sezione specializzata istituita presso il Tribunale in composizione monocratica, e non in capo al Giudice di pace (Cass. 18189/2020 e Cass. 11859/2022).
Poiché, con la legge n. 57 del 2016 (e d.lgs. n. 116 cit.), il giudice di pace ed il giudice onorario di tribunale sono sostituiti dall’unica figura dei giudici onorari di pace, le considerazioni espresse nel citato precedente trovano piena applicazione anche nel caso in esame, posto che il provvedimento in esame è stato comunque adottato da un organo privo della qualifica di giudice togato.
Nella specie, si discuteva della convalida di un trattenimento disposto dal Questore ex art.6 d.lgs. 142/2015.
Il provvedimento ora impugnato, in base alle norme di legge citate, non poteva essere disposto dal giudice onorario, privo di potestà decisoria nella materia, non solo perché la stessa non rientra nelle ipotesi previste dall’art.10, comma 12, del d.lgs.n.116/2017, ma anche perché la materia è riservata alla cognizione dei giudici specializzati del Tribunale, stante il collegamento tra la restrizione
della libertà personale e la richiesta di protezione internazionale, in coerenza con la particolare delicatezza dei diritti in gioco, e, ai sensi di quanto previsto dal citato d.l.n.13/2017 e relativa legge di conversione, ai giudici onorari possono essere attribuite solo funzioni di supporto nel senso che si è precisato.
Ne consegue, in accoglimento del secondo motivo, superfluo l’esame dei restanti, la cassazione del provvedimento impugnato, senza rinvio, ai sensi dell’art. 382, comma 2, cod. proc. civ., dato che il processo non può essere proseguito a fronte dell’intervenuta scadenza del termine perentorio per disporre la convalida del trattenimento.
3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, , va cassata la ordinanza impugnata senza rinvio. Poiché la parte ricorrente è ammessa ex lege al patrocinio a spese dello Stato (Cass. 24102/2022) in un giudizio in cui è parte soccombente un’Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell’art. 83, comma 2, dello stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (v. Cass. 11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (Cass. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021,
nonché Cass. S.U. 24413/2021; da ultimo Cass.7749/2023; 30178/2023).
Pertanto, le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che di legittimità, andranno liquidate dal giudice di merito che ha emesso il provvedimento impugnato con il ricorso.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, e cassa senza rinvio la ordinanza impugnata.
Così deciso, in Romanella camera di consiglio del 5 giugno 2025.