Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 1256 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 1256 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/01/2024
O R D I N A N Z A
sul ricorso n. 11259/22 proposto da:
-) RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliato ex lege all ‘ indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
-) RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliato ex lege all ‘ indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO;
-) COGNOME NOME, Procedura Esecutiva Immobiliare RGE 548/17 Tribunale di Velletri ;
– controricorrente –
nonché
-intimati – avverso la sentenza del Tribunale di Velletri 30 dicembre 2021 n. 2348; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 novembre 2023 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
La RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE (d ‘ora innanzi, ‘BPL’) è creditrice di NOME COGNOME, la quale è proprietaria di tre fondi agricoli concessi in locazione alla società RAGIONE_SOCIALE (d ‘ora innanzi, la ‘RAGIONE_SOCIALE‘).
Oggetto:
inammissibilità
Persistendo l ‘ inadempimento della debitrice, nel 2016 la BPL iniziò l ‘ esecuzione forzata nei confronti di NOME COGNOME nelle forme del pignoramento presso terzi.
A tal fine pignorò i crediti vantati da NOME COGNOME nei confronti della RAGIONE_SOCIALE a titolo di canoni di locazione.
Il terzo pignorato rese dichiarazione negativa ed il giudice dell ‘ esecuzione, all ‘ esito dell ‘ accertamento incidentale prescritto dall ‘ art. 549 c.p.c., con ordinanza 7.3.2018 accertò che la RAGIONE_SOCIALE era debitrice di NOME COGNOME dell ‘importo di 70.000 euro annui ‘ dal momento del pignoramento sino al persistere dei contratti di affitto’ .
La RAGIONE_SOCIALE oppose ex art. 617 c.p.c. la suddetta ordinanza.
Dedusse di avere domandato la risoluzione dei contratti di affitto di fondo rustico stipulati con NOME COGNOME a causa dell ‘ inadempimento di questa.
Tale inadempimento – secondo quanto parrebbe desumersi dal ricorso consistette nell ‘ avere concesso in locazione alla RAGIONE_SOCIALE fondi su cui esistevano coltivazioni realizzate in violazione di brevetti di terzi.
Con sentenza 30.12.2021 n. 2348 il Tribunale di Velletri dichiarò inammissibile la domanda.
La motivazione della sentenza si fonda sui seguenti passaggi:
-) il Tribunale era incompetente ratione materiae a decidere dell ‘ opposizione, devoluta alla competenza della sezione specializzata agraria;
-) l ‘ opposizione era inammissibile perché con essa non si denunciava un vizio dell ‘ ordinanza con cui il giudice dell ‘ esecuzione aveva accertato l ‘ obbligo del terzo pignorato, ma si reiteravano le argomentazioni già proposte nel suddetto giudizio ex art. 549 c.p.c..
La sentenza suddetta è stata impugnata per cassazione dalla RAGIONE_SOCIALE con ricorso fondato su due motivi ed illustrato da memoria.
Ha resistito la BPL con controricorso.
Il Collegio si è riservato il deposito nei sessanta giorni successivi alla camera di consiglio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Col primo motivo la società ricorrente lamenta la violazione degli artt. 549 e 617 c.p.c.; col secondo l ‘ omessa considerazione dell ‘ avvenuta risoluzione dei contratti di affitto, fonti del credito oggetto dell ‘ esecuzione mobiliare.
1.1. Ambedue i motivi sono inammissibili per estraneità alla ratio decidendi .
Il Tribunale, infatti, ha ritenuto che l ‘ opposizione andasse proposta dinanzi alla sezione specializzata agraria e di conseguenza ha rilevato la propria incompetenza funzionale.
Le ulteriori valutazioni contenute nella sentenza devono ritenersi tamquam non essent , in quanto, una volta declinata la propria competenza funzionale, quel giudice si era spogliato della potestas iudicandi , e null ‘ altro poteva decidere (Sez. 3 – , Ordinanza n. 27388 del 19/09/2022, Rv. 665905 – 01; Sez. 1 – , Ordinanza n. 11675 del 16/06/2020, Rv. 657952 – 01; Sez. U – , Ordinanza n. 31024 del 27/11/2019, Rv. 656074 – 01).
Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.
P. q. m.
(-) dichiara inammissibile il ricorso;
(-) condanna RAGIONE_SOCIALE alla rifusione in favore di RAGIONE_SOCIALE delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 14.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) ai sensi dell ‘ art. 13, co. 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del co. 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della