Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 832 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 832 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 13/01/2025
Oggetto: Regolamento di competenza.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15002/2024 R.G. proposto da
COGNOME rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME elettivamente domiciliata presso la Cancelleria della Corte di Cassazione.
-ricorrente – contro
COGNOME MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE.
-intimati – avverso l’ordinanza del Tribunale di Patti emessa il 1/6/2024 e notificata a mezzo pec in pari data in tema di regolamento necessario di competenza territoriale ex art. 42 cod. proc. civ.; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 8/1/2025 dalla dott.ssa NOME COGNOME
lette le conclusioni scritte del sostituto procuratore generale NOME COGNOME il quale ha chiesto che sia dichiarata l’improcedibilità del ricorso o, in via subordinata, che lo stesso sia
rigettato, con conferma della competenza del Tribunale Ordinario di Messina e adozione dei provvedimenti necessari per la prosecuzione del processo davanti al giudice dichiarato competente, con rimessione, ove occorre, le parti in termini affinché provvedano alla loro difesa.
Rilevato che:
Con ricorso ex art. 281decies cod. proc. civ. del 07/06/2023, NOME COGNOME agì in giudizio davanti al Tribunale di Patti ni confronti di COGNOME Gaetano e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, chiedendo l’accertamento dell’intervenuta usucapione dei beni immobili siti nel Comune di Piraino, censiti in catasto al fg. 2, particella n. 86 P.T., intero piano terra, porzione di particella n. 85 a piano terra, quota di 1/2 della limitrofa a corte comune particella 84 e quota di 1/2 della particella n. 509.
Fissata l’udienza e nella resistenza di NOME COGNOME che, costituitosi, spiegò domanda riconvenzionale risarcitoria, fu disposta la prosecuzione del processo nelle forme del rito ordinario, fissando l’udienza dell’11/4/2024, poi sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127ter cod. proc. civ.
Con ordinanza del 10/5/2024, il Tribunale, nella contumacia del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sollevò l’eccezione di incompetenza funzionale in favore del foro erariale, che dichiarò con l’ordinanza dell’1/6/2024, essendo competente a decidere ex art. 25 cod. proc. civ. il Tribunale di Messina, e assegnò alle parti il termine di tre mesi per la riassunzione della causa davanti al Tribunale competente, condannando NOME COGNOME alla rifusione delle spese del giudizio in favore di NOME COGNOME.
Contro la predetta ordinanza, COGNOME NOME ha proposto ricorso per regolamento necessario di competenza territoriale ex art. 42 cod. proc. civ., affidandolo a cinque motivi. COGNOME
NOME e il Ministero dell’economia e delle Finanze sono rimasti intimati.
Considerato che :
Con il primo motivo di ricorso, si lamenta il tardivo rilievo d’ufficio dell’incompetenza territoriale e la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 281decies e ss. cod. proc. civ., in relazione all’art. 38 cod. proc. civ., per avere il giudice omesso si sollevare la questione della competenza territoriale all’udienza di trattazione scritta tenutasi il 5/10/2023, nella quale si era limitato a disporre il mutamento del rito, sollevando la questione quando il quadro attinente ad essa era stato ormai compiutamente delineato. Ad avviso del ricorrente, il termine ultimo per sollevare la questione della competenza territoriale inderogabile, a norma dell’art. 38 cod. proc. civ., è, infatti, quello della prima udienza ex art. 183 cod. proc. civ., nel rito ordinario, e della prima udienza fissata con il decreto giudiziale di cui all’art. 281 -undecies cod. proc. civ., in quello semplificato, indipendentemente dalla mancata menzione, nel nuovo rito semplificato, alle c.d. verifiche preliminari.
Con il secondo motivo di ricorso, si lamenta il tardivo rilievo d’ufficio dell’incompetenza territoriale e la violazione degli artt. 38 e 171bis cod. proc. civ., per avere il Tribunale stabilito che la questione di incompetenza fosse stata ritualmente proposta, alla stregua di quanto sancito dall’art. 38 cod. proc. civ., all’udienza ex art. 183 cod. proc. civ., fissata ai sensi dell’art. 281 -duodecies cod. proc. civ. in ragione della complessità della lite. Ad avviso del ricorrente, il rilievo era, invece, tardivo anche alla luce dell’art. 171bis cod. proc. civ., essendo stato effettuato all’esito del deposito delle memorie integrative di cui all’art. 171 -ter cod. proc. civ. e, dunque, con l’ordinanza che avrebbe dovuto pronunciarsi sulle istanze istruttorie, benché, ai sensi dell’art. 171 -bis cod. proc.
civ., applicabile ratione temporis , la questione avrebbe dovuto essere sollevata con il decreto emesso all’esito delle verifiche preliminari, in modo tale che le parti potessero prendere posizione già con le memorie ex art. 171ter cod. proc. civ., come evincibile sia dalla sentenza della Corte Cost. n. 96 del 3/6/2024, sia dall’emanando d.lgs. recante disposizioni integrative e correttive al d.lgs. n. 149 del 2022, col quale è stata prevista la modifica dell’art. 38 cod. proc. civ. in modo da anticipare al decreto emesso all’esito delle verifiche preliminari ex art. 171bis cod. proc. civ. la questione di incompetenza ex art. 38.
Le prime due censure, da trattare congiuntamente in ragione della stretta connessione, sono inammissibili.
I motivi di ricorso per cassazione devono, infatti, connotarsi, a pena di inammissibilità, in conformità ai requisiti della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata (Cass., Sez. 3, 2/8/2002, n. 11530; Cass., Sez. 2, 17/7/2007, n. 15952), dovendo essere specificamente contestata la ratio decidendi posta a fondamento della pronuncia impugnata (cfr. Cass., Sez. 6-1, 10/8/2017, n. 19989; Cass., Sez. 6-1, 24/2/2020, n. 4905).
Nella specie, i giudici di merito non hanno affatto dichiarato il proprio difetto di competenza territoriale, come descritto nei motivi, ma hanno dichiarato il proprio difetto di incompetenza funzionale, per essere competente il Tribunale di Messina, essendo i terreni oggetto della domanda principale siti in Piraino, in applicazione dell’art. 25 cod. proc. civ., in virtù del quale, quando è convenuta in giudizio un’amministrazione dello Stato, è competente il giudice del luogo in cui ha sede l’Ufficio dell’Avvocatura dello Stato, nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie.
Consegue da quanto detto l’inammissibilità delle censure.
4.1 Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 38 cod. proc. civ. e dell’art. 183 cod. proc. civ. per il tardivo rilievo d’ufficio dell’incompetenza funzionale, peraltro non sollevata dall’antagonista nella comparsa di risposta, l’ error in procedendo , la violazione di legge e la nullità dell’ordinanza sulla competenza per vizio procedimentale, perché i giudici di merito avevano sollevato la questione di incompetenza erariale al momento dell’adozione dell’ordinanza riservata, benché fosse ormai superata la barriera preclusiva anche per il rilievo officioso sulla stessa, posto che, quand’anche si ritenesse operante il rinvio all’art. 183 cod. proc. civ. contenuto nell’art. 38 cod. proc. civ., il rilievo officioso dell’incompetenza territoriale avrebbe dovuto essere esercitato in sede di udienza e non con l’ordinanza di cui al comma settimo dell’art. 183 cod. proc. civ., emanata fuori dall’udienza all’esito delle memorie di trattazione scritta, e, ancor meno, all’esito delle memorie ex art. 171ter cod. proc. civ. dopo la riforma del 2022.
4.2 Il terzo motivo è infondato.
Occorre, innanzitutto, considerare come la domanda attorea sia stata proposta secondo il procedimento semplificato di cognizione introdotto dall’art. 3 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ed entrato in vigore il 28/2/2023, attraverso la proposizione del ricorso ex art. 281 undecies cod. proc. civ., depositato il 07/06/2023.
Quest’ultima disposizione prevede in particolare che, una volta depositato il ricorso, il giudice fissa, entro cinque giorni dalla designazione, l’udienza di comparizione delle parti, assegnando il termine per la costituzione del convenuto da effettuarsi non oltre dieci giorni prima dell’udienza, che il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, deve essere notificato al convenuto a cura dell’attore e che il convenuto si costituisce mediante deposito di comparsa di costituzione, con la quale formula, a pena di
decadenza, eventuali domande riconvenzionali ed eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio, oltre a dichiarare la sua intenzione di chiamare in causa un terzo, chiedendo lo spostamento dell’udienza.
L’art. 281 -duodecies cod. proc. civ. stabilisce poi che ‘ alla prima udienza, il giudice, se rileva che per la domanda principale o per la domanda riconvenzionale non ricorrono i presupposti di cui al primo comma dell’art. 281 -decies , dispone con ordinanza non impugnabile la prosecuzione dell’udienza nelle forme del rito ordinario fissando l’udienza di cui all’art. 183, rispetto alla quale decorrono i termini previsti dall’art. 171 -ter . Nello stesso modo procede quando, valutata la complessità della lite e dell’istruzione probatoria, ritiene che la causa deve essere trattata col rito ordinario ‘ (primo comma), che ‘ entro la stessa udienza l’attore può chiedere di essere autorizzato a chiamare in causa un terzo, se l’esigenza è sorta dalle difese del convenuto ‘ (secondo comma), che ‘ alla stessa udienza, a pena di decadenza, le parti possono proporre le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale e delle eccezioni proposte dalle altre parti ‘ (terzo comma), e che ‘ se richiesto, e sussiste giustificato motivo, il giudice può concedere alle parti un termine perentorio non superiore a 20 giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti e un’ulteriore termine non superiore a 10 giorni per replicare e dedurre prova contraria ‘ (quarto comma), e che ‘ se non provvede ai sensi del secondo e del quarto comma e non ritiene la causa matura per la decisione il giudice ammette i mezzi di prova rilevanti per la decisione e procede alla loro assunzione ‘ (quinto comma).
La collocazione del procedimento semplificato di cognizione di cui al capo IIIquater , all’interno del Titolo I del Libro II, fa dello stesso
un processo a cognizione piena, che si pone, in presenza di certi presupposti, in termini di alternatività e non specialità rispetto al processo ordinario e che diverge, per certi aspetti, dal previgente procedimento sommario di cognizione, contestualmente abrogato, anche per quanto riguarda la questione del rilievo officioso della competenza, posto che mentre nel rito abrogato l’art. 702 -ter cod. proc. civ. prevedeva, al primo comma, che ‘ il giudice, se ritiene di essere incompetente, lo dichiara con ordinanza ‘ e, al terzo comma, che ‘ se ritiene che le difese svolte dalle parti richiedono un’istruzione non sommaria, il giudice, con ordinanza non impugnabile, fissa l’udienza di cui all’art. 183 ‘, nulla è previsto, invece, quanto alla competenza nel testo dell’art. 281 -duodecies .
Ciò non significa però che i principi affermati da questa Corte in ordine alla tempestività del rilievo officioso sulla competenza nel procedimento sommario di cognizione non possano avere alcuna valenza nel procedimento semplificato di cognizione, specie con riguardo all’interpretazione dell’art.38, terzo comma, cod. proc. civ. (così come modificato dalla legge n. 353 del 1990 e dalla legge n. 69 del 2009), che, nella versione ratione temporis applicabile, prevedeva che ‘ l’incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall’art. 28 sono rilevate d’ufficio non oltre l’udienza di cui all’art. 183 ‘ (vedi sul termine ultimo Cass., Sez. 6-3, 24/5/2019, n. 14170; Cass., Sez. 6 3, 19/03/2018, n. 6734; Cass., Sez. 6-2, 20/05/2014, n. 11128).
Ci si riferisce, in particolare, al principio secondo il quale lo sbarramento temporale dell’udienza di cui all’art. 183 cod. proc. civ., valevole per i giudizi a cognizione ordinaria, coincide, per quelli disciplinati dall’art. 702 bis e ss. cod. proc. civ., con la prima udienza (in questi termini, Cass., Sez. 1, 6/7/2022, n. 21445; Cass., Sez. 2, 30/10/2023, n. 30151, entrambe non massimate), non già in ragione della previsione di cui al primo comma dell’art.
702ter cod. proc. civ., che, come detto, richiamava l’ordinanza dichiarativa dell’incompetenza, ma principalmente in quanto, in siffatti procedimenti, la fissazione dell’udienza ex art. 183 costituiva una mera eventualità, ancorata al giudizio di non sommarietà dell’istruttoria e alla necessità della conversione del rito speciale in quello ordinario, e in quanto non esisteva, in essi, la distinzione tra l’udienza dedicata alla prima comparizione delle parti e quella destinata alla trattazione, dovendo il giudice provvedere immediatamente all’istruttoria una volta scartata la necessità del mutamento del rito.
In sostanza, proprio partendo dalla peculiare disciplina del rito sommario di cognizione, questa Corte ha affermato che il rilievo d’ufficio dell’incompetenza restava precluso una volta che il giudice fosse passato all’esame delle questioni istruttorie e ciò anche quando non avesse adottato alcun provvedimento istruttorio, ma avesse invitato le parti a concludere, in quanto questa fase dettava la chiusura della trattazione, così da presupporre l’avvenuto superamento di tutte le questioni pregiudiziali idonee a definire il giudizio, ivi comprese quelle sulla competenza, il cui rilievo doveva ritenersi quindi precluso una volta che il giudice avesse ritenuto di dover procedere oltre (Cass., Sez. 1, 6/7/2022, n. 21445 cit.).
Ne derivava, dunque, che, ai fini dell’operatività della preclusione, non contava lo svolgimento dell’attività istruttoria, ma il superamento della fase di trattazione, che, nel procedimento ex artt. 702bis e ss., coincideva con la prima udienza, la cui chiusura, avvenuta o con l’adozione di atti di istruzione o, senza assumere le prove per essere la causa matura per la decisione, con l’invito alle parti a concludere, rappresentava il termine ultimo per il rilievo d’ufficio dell’incompetenza (Cass., Sez. 1, 6/7/2022, n. 21445 cit.; Cass., Sez. 2, 30/10/2023, n. 30151, cit.), coerentemente con il principio generale che individua la questione di competenza come
avente natura assolutamente pregiudiziale (così Cass., sez. 3, 18/6/2008 n. 16557; conformi Cass., sez. L, 12/1/2002 n. 16 e Cass. sez. 2, 30/1/1995 n. 2748) alla decisione di merito, in quanto identificante il giudice che ha potestas judicandi ovvero l’esistenza in concreto di questa nel senso di potere di dirimere le ulteriori questioni presenti nella regiudicanda in esame (Cass., 21/12/2018, n. 33178).
Orbene, le considerazioni secondo le quali, nel procedimento sommario di cognizione, era alla prima udienza che occorreva far riferimento al fine di individuare il limite temporale oltre il quale il giudice non poteva più sollevare d’ufficio l’incompetenza territoriale, non possono che valere anche per il procedimento semplificato di cognizione, posto che anche in questo la fissazione dell’udienza ex art. 183 è soltanto eventuale e anche in questo l’udienza di prima comparizione viene a sovrapporsi a quella di trattazione.
Tali considerazioni sono, del resto, state confermate dall’integrazione del terzo comma dell’art. 38, cod. proc. civ., apportata dall’art. 3, comma 1, lett. a), d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, recante ‘ Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata ‘, che ha sostituito le parole « non oltre l’udienza di cui all’articolo 183 » con le seguenti: « con il decreto previsto dall’articolo 171-bis o, nei procedimenti ai quali non si applica l’articolo 171-bis, non oltre la prima udienza », la quale deve
ritenersi avere portata meramente esplicativa di principi già acclarati in sede interpretativa e non certo innovativa.
4.3 Ed è proprio il discrimine tra fase di trattazione e fase successiva che consente di ritenere del tutto superflua, nella specie, la questione dell’applicabilità del ridetto art. 38 cod. proc. civ. anche all’incompetenza funzionale, atteso che, come si legge nell’ordinanza impugnata, il giudice di merito aveva sì fissato due udienze (una col deposito del ricorso ex art. 281decies cod. proc. civ. e l’altra una volta disposta la prosecuzione del processo nelle forme del rito ordinario, poi sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127ter , cod. proc. civ.) prima di sollevare la questione della propria incompetenza funzionale in favore del Foro erariale e decidere in termini con l’ordinanza oggetto del presente regolamento di competenza, ma in quelle non aveva superato ancora la fase di trattazione, non avendo ammesso i mezzi istruttori, né avendo considerato la causa matura per la decisione.
Pertanto, posto che, come già sostenuto da questa Corte, al concetto di ‘udienza’ deve essere attribuito un carattere identificativo non meramente temporale, ma contenutistico e tale, dunque, da prescindere dal numero di udienze in cui si sia in concreto svolta la fase processuale (in questi termini Cass., Sez. 62, 6/4/2012, n. 5609), deve escludersi che la distribuzione della fase di trattazione in due udienze avesse, nella specie, consumato il potere del giudice di rilevare d’ufficio il proprio difetto di competenza, con la conseguenza che la decisione non può dirsi errata, essendo stato il rilievo officioso dell’incompetenza contenuto, in un’ottica sostanzialistica, nell’ambito dei principi affermati da questa Corte, oltre a determinare, come si è detto, la superfluità dell’esame sulla estensibilità dei termini di cui all’art. 38 cod. proc. civ. anche alla competenza funzionale ex art. 25 cod. proc. civ..
5.1 Con il quarto motivo di ricorso, si rileva la questione di legittimità costituzionale dell’art. 38 cod. proc. civ., per violazione degli artt. 24 e 25 Cost., nella parte in cui la locuzione ‘non oltre l’udienza di cui all’art. 183’ venga interpretata nel senso di consentire il rilievo d’ufficio dell’incompetenza territoriale anche all’esito del deposito delle memorie ex art. 171 -ter cod. proc. civ..
5.2 La questione di legittimità costituzionale dell’art. 38 cod. proc. civ. per violazione degli artt. 24 e 25 Cost. è manifestamente infondata, avendo con essa il ricorrente fatto erroneamente riferimento alla competenza territoriale e non a quella funzionale di cui all’art. 25 cod. proc. civ., sulla base della quale il giudice di merito ha declinato la propria competenza.
6.1 Con il quinto motivo di ricorso, si lamenta la condanna alle liti, non soltanto perché pronunciata nella contumacia del soggetto nel cui interesse sarebbe stata prevista la competenza territoriale di altro Tribunale, ma anche in ragione dei criteri seguiti per la quantificazione delle citate spese.
6.2 Il quinto motivo è inammissibile, non avendo il ricorrente chiarito i termini della dedotta erroneità dei criteri seguiti per la quantificazione delle spese, impedendo a questa Corte di comprendere la portata della doglianza.
In conclusione, dichiarata l’inammissibilità del primo, secondo e quinto motivo e l’infondatezza del terzo e quarto, il ricorso deve essere rigettato. Nulla deve disporsi sulle spese, non avendo COGNOME NOME e il Ministero dell’Economia e delle Finanze spiegato difesa.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte
del ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dell’art. 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 8/1/2025.