Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 17507 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 17507 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso 12474-2024 proposto da:
COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI CASERTA, ITIS -LICEO SCIENTIFICO TECNOLOGICO – LICEO SCIENTIFICO TECNICO RAGIONE_SOCIALE “FCOGNOME“, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
– controricorrenti –
Oggetto
PUBBLICO IMPIEGO
R.G.N.12474/2024
Ud 21/05/2025 CC
avverso la sentenza n. 4014/2023 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 13/11/2023 R.G.N. 616/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/05/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME.
Fatti di causa:
1. NOME COGNOME adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, conveniva in giudizio il Ministero dell’Istruzione e gli Uffici scolastici locali interessati della medesima amministrazione ed esponeva di essere docente a tempo determinato nella scuola secondaria già iscritto nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto della provincia di Caserta nonché della Provincia di Firenze quale aspirante ad incarichi di supplenza. Premesso di essere titolare de lla laurea in Ingegneria conseguita nell’anno accademico 2000/2001, deduceva di essere stato abilitato all’insegnamento per le classi di concorso di cui al ricorso e di aver siglato sino all’anno scolastico 2004/2005 diversi contratti di supplenza; che, nel corso dell’anno scolastico 2008/2009 , aveva ricevuto una serie di proposte di contratto a tempo determinato e che, alla fine di novembre 2008, veniva a conoscenza di essere stato risultato vincitore di un concorso pubblico presso l’Arpac e che, a seguito della prova della durata di quattro mesi, sarebbe stato assunto a tempo indeterminato a far data dal 01.12.2008. Preso servizio presso la nuova amministrazione, non si recava al lavoro nei giorni 2.12.2008 e 3.12.2008 presso l’ISA di Firenze e di Sesto Fiorentino (istituto di istruzione superiore) dal momento che non aveva ottenuto autorizzazione della ARPAC -Agenzia Regionale per la protezione ambientale della Campania; a seguito di questo episodio l’ISA di Firenze statuiva la sua cessazione dal servizio per decadenza ai sensi dell’art. 511 del d.lgs 297/94; l’ISA di Sesto Fiorentino lo diffidava a rimuovere
la situazione di incompatibilità e di seguito adottava analogo decreto di cessazione dal servizio. Ritenuta l’illegittimità delle condotte delle amministrazioni scolastiche, il ricorrente chiedeva riconoscersi il proprio diritto al riconoscimento del punteggio giuridico che avrebbe maturato negli anni 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012; chiedeva disapplicarsi il provvedimento amministrativo emesso dall’ITIS COGNOME di Caserta, in data 28.10.2011, con il quale era stato negato il punteggio di servizio per gli anni scolastici 2008/2009 e 2009/2010; ordinarsi infine al Dirigente di predisporre i provvedimenti conseguenti con l’inserimento del ricorrente nelle graduatorie di circolo e di istituto, condannarsi l’Amministrazione al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale. Si costituiva in giudizio, per conto delle Amministrazioni convenute, l’Avvocatura dello Stato che chiedeva il rigetto del ricorso. Con la sentenza n. 2813/2017 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione lavoro, respingeva il ricorso.
NOME COGNOME proponeva appello avverso detta sentenza. Il MIUR si costituiva in giudizio unitamente alle sue articolazioni territoriali e chiedeva il rigetto dell’impugnazione. Con la sentenza n. 4014/2023 depositata il 13/11/2023 la Corte di Appello di Napoli, sezione lavoro, respingeva il gravame.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, NOME COGNOME Il Ministero della Cultura si è costituito in giudizio con controricorso chiedendo il rigetto dell’impugnazione.
l ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consiglio del 21 maggio 2025.
Ragioni della decisione:
Con il primo motivo la difesa del ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. , violazione e/o falsa
applicazione di norme di diritto in relazione all’erronea applicazione del combinato disposto degli artt. 36 e 53 d.lgs. 165/2001, del l’art. 508 e ss. del d.lgs. 297/94 ed artt. 46 e 47 del CCNL comparto scuola del 04/08/1995. In particolare, secondo il ricorrente la sentenza impugnata avrebbe errato nel ravvisare nella fattispecie all’origine della controversia una ipotesi di incompatibilità tra il contratto a tempo determinato precedente e il rapporto di lavoro a tempo indeterminato successivo e avrebbe a ncora errato nel ritenere l’applicabilità alla fattispecie dell’art. 508 del d.lgs. 297/1994 .
1.1. Il motivo è infondato: la sentenza definisce esattamente il quadro normativo di riferimento.
I n via generale l’art. 53 d.lgs. 165/2001 disciplina per i dipendenti pubblici la materia degli incarichi ulteriori rispetto all’impiego principale, delle autorizzazioni, delle ragioni e delle conseguenze della eventuale ravvisata incompatibilità; in partic olare l’art. 508 del d.lgs. 297/1994 detta una disciplina di settore per il personale scolastico. Il ricorrente sostiene che la disciplina in questione si applicherebbe solo ai docenti di ruolo e non ai docenti a tempo determinato, ma tale interpretazione appare infondata atteso che, come esattamente rilevato dalla sentenza impugnata, non esiste una disciplina speciale dettata per i docenti a tempo determinato, gli stessi rientrano comunque nella categoria di pubblici dipendenti descritta dall’art. 53 d.lgs. 165/2001 e l’art. 508 del d.lgs. 297/1994 ha una portata tendenzialmente omnicomprensiva.
1.2. La sentenza impugnata ritiene, poi, giustificata la decadenza dall’incarico stabilita dall’amministrazione perché il ricorrente si era assentato dal servizio e si era impiegato, presso altro Ente, a tempo indeterminato e in un’altra Regione sicchè l’incompatibilità tra i due i mpieghi appare palese e incensurabile
la decisione della amministrazione scolastica. Come riferito dallo stesso ricorrente, poi, NOME COGNOME non aveva avuto alcuna autorizzazione alla assunzione del nuovo incarico da parte della vecchia amministrazione e non aveva avuto autorizzazione da parte della nuova ad espletare le mansioni tipiche della docenza scolastica. Le disposizioni invocate dal ricorrente sono state, allora, rettamente interpretate dalla sentenza impugnata che va esente da censure.
1.3. Il ricorrente deduce, poi, che -anche a ritenersi applicabile il quadro normativo delineato dalla sentenza impugnata -la pronuncia avrebbe errato nel non rilevare le nullità formali dei provvedimenti di decadenza adottati dalla amministrazione nei suoi confronti. Il motivo è infondato anche sotto questo profilo perché il ricorrente non ha impugnato nei termini i provvedimenti di decadenza adottati nel 2008 dal direttore di Istituto, ma a distanza di anni ha chiesto che fosse valutata, a posteriori e in via incidentale, l’illegittimità di quei provvedimenti al fine di riconoscere il suo diritto ai punteggi. Pertanto ogni questione rispetto alle formalità circa i decreti di decadenza è stata proposta del tutto tardivamente e nemmeno valeva a fondare l’unica domanda ritualmente proposta dal COGNOME innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e cioè quella diretta a godere dei punteggi rivendicati perché essi riguardavano un servizio mai prestato.
Con il secondo motivo la difesa del ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. l’ omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, fatto che è stato oggetto di discussione in relazione alla violazione del principio di omessa motivazione della sentenza previsto dall’art. 132 c.p.c. . La sentenza di appello avrebbe omesso la motivazione relativa al rigetto della domanda spiegata per far valere il punteggio con
riferimento ai percorsi alternativi sperimentali e al master conseguito.
2.1. Il motivo è inammissibile, ricorre una ipotesi di doppia conforme e il ricorrente non deduce come e perché gli accertamenti in fatto (sul fatto dedotto storico come decisivo, contestato e rilevante) siano stati diversi tra il giudizio di primo e di secondo grado. La motivazione non è, peraltro, omessa ma esiste, è superiore al minimo costituzionale e, semplicemente, non è condivisa dal ricorrente. La Corte di Appello ha, in proposito, rilevato che le domande spiegate in relazione ai punteggi relativi al Master e ai percorsi alternativi sperimentali erano generiche, confuse e contraddittorie.
Il ricorso deve, allora, essere integralmente respinto.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso, condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 3.000,00, oltre alle spese prenotate a debito;
a i sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione