Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 17507 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 17507 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso 12474-2024 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME AVV_NOTAIO COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore, UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI CASERTA, RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEO RAGIONE_SOCIALE;
– controricorrenti –
Oggetto
PUBBLICO IMPIEGO
R.G.N.NUMERO_DOCUMENTO
Ud 21/05/2025 CC
avverso la sentenza n. 4014/2023 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 13/11/2023 R.G.N. 616/2018; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 21/05/2025 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
Fatti di causa:
1. NOME COGNOME adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, conveniva in giudizio il RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e gli Uffici scolastici locali interessati RAGIONE_SOCIALEa medesima amministrazione ed esponeva di essere docente a tempo determinato nella scuola secondaria già iscritto nella terza fascia RAGIONE_SOCIALEe graduatorie di circolo e di istituto RAGIONE_SOCIALEa provincia di Caserta nonché RAGIONE_SOCIALEa Provincia di Firenze quale aspirante ad incarichi di supplenza. Premesso di essere titolare de lla laurea in Ingegneria conseguita nell’anno accademico 2000/2001, deduceva di essere stato abilitato all’insegnamento per le classi di concorso di cui al ricorso e di aver siglato sino all’anno scolastico 2004/2005 diversi contratti di supplenza; che, nel corso RAGIONE_SOCIALE‘anno scolastico 2008/2009 , aveva ricevuto una serie di proposte di contratto a tempo determinato e che, alla fine di novembre 2008, veniva a conoscenza di essere stato risultato vincitore di un concorso pubblico presso l’RAGIONE_SOCIALE e che, a seguito RAGIONE_SOCIALEa prova RAGIONE_SOCIALEa durata di quattro mesi, sarebbe stato assunto a tempo indeterminato a far data dal 01.12.2008. Preso servizio presso la nuova amministrazione, non si recava al lavoro nei giorni 2.12.2008 e 3.12.2008 presso l’RAGIONE_SOCIALE di Firenze e di Sesto Fiorentino (istituto di istruzione superiore) dal momento che non aveva ottenuto autorizzazione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE; a seguito di questo episodio l’RAGIONE_SOCIALE di Firenze statuiva la sua cessazione dal servizio per decadenza ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 511 del d.lgs 297/94; l’RAGIONE_SOCIALE di Sesto Fiorentino lo diffidava a rimuovere
la situazione di incompatibilità e di seguito adottava analogo decreto di cessazione dal servizio. Ritenuta l’illegittimità RAGIONE_SOCIALEe condotte RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni scolastiche, il ricorrente chiedeva riconoscersi il proprio diritto al riconoscimento del punteggio giuridico che avrebbe maturato negli anni 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012; chiedeva disapplicarsi il provvedimento amministrativo emesso dall’RAGIONE_SOCIALE di Caserta, in data 28.10.2011, con il quale era stato negato il punteggio di servizio per gli anni scolastici 2008/2009 e 2009/2010; ordinarsi infine al Dirigente di predisporre i provvedimenti conseguenti con l’inserimento del ricorrente nelle graduatorie di circolo e di istituto, condannarsi l’Amministrazione al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale. Si costituiva in giudizio, per conto RAGIONE_SOCIALEe Amministrazioni convenute, l’Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato che chiedeva il rigetto del ricorso. Con la sentenza n. 2813/2017 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione lavoro, respingeva il ricorso.
NOME COGNOME proponeva appello avverso detta sentenza. Il RAGIONE_SOCIALE si costituiva in giudizio unitamente alle sue articolazioni territoriali e chiedeva il rigetto RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione. Con la sentenza n. 4014/2023 depositata il 13/11/2023 la Corte di Appello di Napoli, sezione lavoro, respingeva il gravame.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, NOME COGNOME. Il RAGIONE_SOCIALE si è costituito in giudizio con controricorso chiedendo il rigetto RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione.
l ricorso è stato trattato dal RAGIONE_SOCIALE nella camera di consiglio del 21 maggio 2025.
Ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione:
Con il primo motivo la difesa del ricorrente deduce, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. , violazione e/o falsa
applicazione di norme di diritto in relazione all’erronea applicazione del combinato disposto degli artt. 36 e 53 d.lgs. 165/2001, del l’art. 508 e ss. del d.lgs. 297/94 ed artt. 46 e 47 del CCNL comparto scuola del 04/08/1995. In particolare, secondo il ricorrente la sentenza impugnata avrebbe errato nel ravvisare nella fattispecie all’origine RAGIONE_SOCIALEa controversia una ipotesi di incompatibilità tra il contratto a tempo determinato precedente e il rapporto di lavoro a tempo indeterminato successivo e avrebbe a ncora errato nel ritenere l’applicabilità alla fattispecie RAGIONE_SOCIALE‘art. 508 del d.lgs. 297/1994 .
1.1. Il motivo è infondato: la sentenza definisce esattamente il quadro normativo di riferimento.
I n via generale l’art. 53 d.lgs. 165/2001 disciplina per i dipendenti pubblici la materia degli incarichi ulteriori rispetto all’impiego principale, RAGIONE_SOCIALEe autorizzazioni, RAGIONE_SOCIALEe ragioni e RAGIONE_SOCIALEe conseguenze RAGIONE_SOCIALEa eventuale ravvisata incompatibilità; in partic olare l’art. 508 del d.lgs. 297/1994 detta una disciplina di settore per il personale scolastico. Il ricorrente sostiene che la disciplina in questione si applicherebbe solo ai docenti di ruolo e non ai docenti a tempo determinato, ma tale interpretazione appare infondata atteso che, come esattamente rilevato dalla sentenza impugnata, non esiste una disciplina speciale dettata per i docenti a tempo determinato, gli stessi rientrano comunque nella categoria di pubblici dipendenti descritta dall’art. 53 d.lgs. 165/2001 e l’art. 508 del d.lgs. 297/1994 ha una portata tendenzialmente omnicomprensiva.
1.2. La sentenza impugnata ritiene, poi, giustificata la decadenza dall’incarico stabilita dall’amministrazione perché il ricorrente si era assentato dal servizio e si era impiegato, presso altro Ente, a tempo indeterminato e in un’altra Regione sicchè l’incompatibilità tra i due i mpieghi appare palese e incensurabile
la decisione RAGIONE_SOCIALEa amministrazione scolastica. Come riferito dallo stesso ricorrente, poi, NOME COGNOME non aveva avuto alcuna autorizzazione alla assunzione del nuovo incarico da parte RAGIONE_SOCIALEa vecchia amministrazione e non aveva avuto autorizzazione da parte RAGIONE_SOCIALEa nuova ad espletare le mansioni tipiche RAGIONE_SOCIALEa docenza scolastica. Le disposizioni invocate dal ricorrente sono state, allora, rettamente interpretate dalla sentenza impugnata che va esente da censure.
1.3. Il ricorrente deduce, poi, che -anche a ritenersi applicabile il quadro normativo delineato dalla sentenza impugnata -la pronuncia avrebbe errato nel non rilevare le nullità formali dei provvedimenti di decadenza adottati dalla amministrazione nei suoi confronti. Il motivo è infondato anche sotto questo profilo perché il ricorrente non ha impugnato nei termini i provvedimenti di decadenza adottati nel 2008 dal direttore di Istituto, ma a distanza di anni ha chiesto che fosse valutata, a posteriori e in via incidentale, l’illegittimità di quei provvedimenti al fine di riconoscere il suo diritto ai punteggi. Pertanto ogni questione rispetto alle formalità circa i decreti di decadenza è stata proposta del tutto tardivamente e nemmeno valeva a fondare l’unica domanda ritualmente proposta dal COGNOME innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e cioè quella diretta a godere dei punteggi rivendicati perché essi riguardavano un servizio mai prestato.
Con il secondo motivo la difesa del ricorrente deduce, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. l’ omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, fatto che è stato oggetto di discussione in relazione alla violazione del principio di omessa motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza previsto dall’art. 132 c.p.c. . La sentenza di appello avrebbe omesso la motivazione relativa al rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda spiegata per far valere il punteggio con
riferimento ai percorsi alternativi sperimentali e al master conseguito.
2.1. Il motivo è inammissibile, ricorre una ipotesi di doppia conforme e il ricorrente non deduce come e perché gli accertamenti in fatto (sul fatto dedotto storico come decisivo, contestato e rilevante) siano stati diversi tra il giudizio di primo e di secondo grado. La motivazione non è, peraltro, omessa ma esiste, è superiore al minimo costituzionale e, semplicemente, non è condivisa dal ricorrente. La Corte di Appello ha, in proposito, rilevato che le domande spiegate in relazione ai punteggi relativi al Master e ai percorsi alternativi sperimentali erano generiche, confuse e contraddittorie.
Il ricorso deve, allora, essere integralmente respinto.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso, condanna parte ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 3.000,00, oltre alle spese prenotate a debito;
a i sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Sezione