Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 22881 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 22881 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso 32830-2018 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE PROFESSIONISTI, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME GERARDO CARMINE ;
– intimato – avverso la sentenza n. 60/2018 della CORTE D’APPELLO di POTENZA, depositata il 07/05/2018 R.G.N. 145/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
14/05/2024 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME.
Rilevato che:
Oggetto
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 14/05/2024
CC
Con sentenza del 7.5.20 18 n. 60, la Corte d’appello di Potenza, in sede di rinvio, respingeva l’appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE – avverso la sentenza del Tribunale di Lagonegro che aveva accolto il ricorso proposto da COGNOME NOME volto a contestare il provvedimento di diniego di liquidazione della pensione di anzianità per l’inefficacia dell’iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE, per gli anni 1977-1989 in ragione, ad avviso della RAGIONE_SOCIALE, dell’incompatibilità della richiesta iscrizione con il contemporaneo rapporto d ‘impiego pubblico con l’ITG di Lagonegro.
Il Tribunale accoglieva il ricorso, perché riteneva prescritto il diritto della RAGIONE_SOCIALE di procedere alla cancellazione della posizione contributiva del COGNOME, per gli anni in contestazione in quanto, ad avviso del medesimo tribunale, risultava che l’ente previdenziale fosse a conoscenza della situazione di incompatibilità fin dal febbraio 1979, epoca in cui il COGNOME aveva fatto pervenire alla stessa RAGIONE_SOCIALE l’autorizzazione del Preside dell’ITG di Lagonegro all’esercizio della libera professione, adottando per ò il provvedimento di cancellazione dell’iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE nel 2008, ben oltre il termine di prescrizione decennale.
La Corte di appello, adita dalla RAGIONE_SOCIALE, confermava la sentenza di primo grado.
La Corte di RAGIONE_SOCIALEzione accoglieva invece il ricorso della RAGIONE_SOCIALE, perché l’eventuale nullità dell’iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE (per incompatibilità con l’impiego pubblico) , poteva essere fatta valere da chiunque ne avesse interesse e tale era la RAGIONE_SOCIALE, quale ente preposto all’erogazione di prestazioni previdenziali, in quanto l’esercizio legittimo dell’attività professionale era presupposto necessario per valutare e riconoscere il periodo di
attività svolta a fini previdenziali; inoltre, la nullità poteva essere fatta valere senza limiti di tempo.
A seguito di riassunzione, la Corte d’appello , in sede di rinvio, ha ritenuto che il potere della RAGIONE_SOCIALE di verificare la legittimità dell’iscrizione all’RAGIONE_SOCIALE e, quindi, di accertare l’inefficacia ai fini previdenziali degli anni d ‘ iscrizione, nella specie dal 1977 al1989, non fosse soggetto all’ordinaria prescrizione decennale ma fosse imprescrittibile, al pari dell’azione svolta dall’RAGIONE_SOCIALE per far valere la nullità totale e/o parziale della posizione previdenziale di un lavoratore, per inesistenza del rapporto di lavoro sottostante. Tuttavia, la medesima Corte del merito ha rilevato che, per il personale docente delle scuole statali, non vi era un divieto assoluto di esercizio della libera professione, ai sensi dell’art. 92 del d.P.R. n. 417/94, sussistendo la possibilità di autorizzazione, con atto del capo d’RAGIONE_SOCIALE, di essere iscritti all’RAGIONE_SOCIALE.
Avverso la sentenza della Corte d’appello in sede di rinvio, la RAGIONE_SOCIALE ricorre per cassazione, sulla base di due motivi, mentre COGNOME NOME non ha spiegato difese scritte.
Il Collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della decisione in camera di consiglio.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, la RAGIONE_SOCIALE deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, la violazione dell’art. 60 del DPR n. 3/57, dell’art. 7 del RD n. 274/29, dell’art. 22 comma 4 della legge n. 773/82 e dell’art. 92 del DPR n. 417/74, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte d’appello aveva ritenuto che nessun divieto di carattere assoluto sussistesse all’esercizio dell’attività professionale per il personale docente delle scuole statali, rimanend o decisivo l’assenza di un divieto assoluto all’esercizio
della libera professione, quando invece, secondo la RAGIONE_SOCIALE, ai sensi delle norme di cui in rubrica, sussisteva il divieto per gli impiegati RAGIONE_SOCIALE di esercitare il commercio, l’industria e qualunque professione, senza considerare, inoltre, che non vi era stato, nella specie, alcun accertamento della ‘continuità professionale’, indispensabile per ritenere utilizzabile il periodo di esercizio della libera professione, al fine della costituzione della posizione assicurativa.
Con il secondo motivo di ricorso, la RAGIONE_SOCIALE deduce sia il vizio di violazione di legge, in particolare, la violazione dell’art.60 del d.P.R. n. 3/57, dell’art. 7 del RD n. 274/29, dell’art. 22 comma 4 della legge n. 773/82 e dell’art. 92 del DPR n. 417/74, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c. , sia il vizio di omesso esame, alla stregua delle medesime norme, in relazione all’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., con riferimento al fatto decisivo dell’inquadramento professionale del geometra COGNOME (il quale non apparteneva al personale docente ma era un magazziniere appartenente al personale amministrativo) e per motivazione inesistente sul punto.
Il primo e secondo motivo, che possono essere oggetto di un esame congiunto, sono fondati.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, ‘ Non è consentita l’iscrizione ad un albo professionale (nella specie, dei RAGIONE_SOCIALE) al dipendente di una Amministrazione RAGIONE_SOCIALE (nella specie, RAGIONE_SOCIALE), in ragione del combinato disposto degli artt. 7, primo comma, R.D. n. 274 del 1929 (a norma del quale l’iscrizione all’albo professionale non è consentita ai dipendenti delle Amministrazioni dello Stato e degli enti RAGIONE_SOCIALE non economici allorquando i rispettivi ordinamenti prevedano un divieto assoluto all’esercizio della professione) e 60 T.U. n. 3 del 1957 (che espressamente sancisce, per l’impiegato dello Stato,
il divieto di esercizio di qualsiasi professione), non spiegando, all’uopo, alcuna influenza la eventuale autorizzazione all’iscrizione rilasciata al dipendente dall’Amministrazione di appartenenza ex art. 4, comma quarto, del citato D.R. 274/29 (norma applicabile alla sola ipotesi della inesistenza di un esplicito divieto all’esercizio della professione), e senza che, ancora, la compatibilità tra l’esercizio della attività professionale ed il rapporto di pubblico impiego possa implicitamente desumersi dalla normativa sulla RAGIONE_SOCIALE (legge n. 773 del 1982, art. 22, sostituito dall’art. 1, comma quattordicesimo della legge n. 236 del 1990), che ha esclusivo riguardo al trattamento previdenziale dei soggetti titolari di un rapporto di pubblico impiego e, nel contempo, dediti (legittimamente) allo svolgimento di attività professionale privata ‘ (Cass. sez. un. n. 3467/98, Cass. sez. un. n. 7417/98, Cass. n. 1439/00).
Nella specie, il geom. COGNOME era impiegato presso l’RAGIONE_SOCIALE, con il profilo professionale di magazziniere (come risulta dalla documentazione in atti, cfr. p. 22 del ricorso della RAGIONE_SOCIALE), quindi, non apparteneva al personale docente ma al cd. personale ATA e, pertanto, non poteva beneficiare dell’eccezione prevista in favore del personale docente, di cui all’art. 92 comma 6 del d.P.R. n. 471/74, di poter essere iscritto contestualmente anche ad un RAGIONE_SOCIALE professionale (ed alla relativa RAGIONE_SOCIALE); pertanto, l’art. 22, comma 4°, della legge n. 773 del 1982, nel prevedere l’ inefficacia a tutti gli effetti dell’iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, di coloro che siano o siano stati illegittimamente iscritti all’albo professionale in violazione delle disposizioni di cui all’art. 7 del R.D. 11 febbraio 1929, n. 274 (ed art. 60 del DPR n. 3/57), attribuisce implicitamente (anche) alla RAGIONE_SOCIALE l’onere di verificare l’effettiva
sussistenza di tale requisito e di eccepire, in sua mancanza, l’inefficacia ai fini previdenziali degli anni d ‘ iscrizione. Trattandosi di contribuzione versata in difetto dei presupposti di legge, il rapporto previdenziale è radicalmente nullo; la nullità, per principio generale posto dall’art. 1421 c.c., può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse per cui non v’ha dubbio che detto interesse debba riconoscersi anche in capo alla RAGIONE_SOCIALE, in quanto ente preposto all’erogazione delle prestazioni previdenziali, giacché l’esercizio legittimo dell’attività professionale costituisce, “un presupposto di fatto necessario per valutare e riconoscere il periodo di attività svolta ai fini previdenziali” (cfr. in proposito, Cass. n. 8146/17).
In accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Potenza, affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. RAGIONE_SOCIALE la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Potenza, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14.5.24