Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 30534 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 30534 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 03/11/2023
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 17324-2020 proposto da:
COGNOME NOME e COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, nello studio del l’AVV_NOTAIO, che li rappresenta e dife nde in unione di delega con l’AVV_NOTAIO
– ricorrenti –
contro
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, nello studio dell’AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende in unione di delega con l’AVV_NOTAIO
nonchè contro
COGNOME NOME e COGNOME NOME
– intimati –
avverso la sentenza n. 4673/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 22/11/2019;
udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal Consigliere COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato il 6.9.2016 COGNOME NOME e COGNOME NOME evocavano in giudizio COGNOME NOME, NOME, COGNOME NOME e NOME innanzi il Tribunale di Como per sentir dichiarare l’intervenuto acquisto per usucapione di una abitazione con annesso terreno.
Si costituivano i convenuti, resistendo alla domanda e chiedendo in via riconvenzionale la condanna degli attori al rilascio della porzione di terreno da essi occupata, sulla base del giudicato derivante dalla sentenza n. 522/2010 della Corte di Appello di Milano, con la quale erano stati regolati i confini tra le rispettive proprietà delle parti, nonché al pagamento di una indennità di occupazione della predetta area.
Con sentenza n. 1097/2018, il Tribunale ordinava l’apposizione dei termini.
Con la sentenza impugnata, n. 4673/2019, la Corte di Appello di Milano rigettava la domanda di usucapione proposta dagli originari attori, confermando nel resto la decisione di prima istanza.
Propongono ricorso per la cassazione della pronuncia di secondo grado COGNOME NOME e COGNOME NOME, affidandosi a tre motivi.
– controricorrente –
Resiste con controricorso NOME COGNOME.
Le altre parti intimate non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.
Con istanza del 22.3.2023 la parte ricorrente, dopo aver ricevuto la comunicazione della proposta di decisione ai sensi di quanto previsto dall’art. 380-bis c.p.c., ha chiesto la decisione del ricorso.
In prossimità dell’adunanza camerale ambo le parti costituite hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Prima di esaminare i motivi di ricorso e la proposta di decisione formulata dal consigliere relatore, il Collegio prende atto che le Sezioni Unite di questa Corte sono state investite della questione di massima importanza concernente la configurabilità dell’incompatibilità del consigliere che ha sottoscritto la proposta di decisione ex art. 380-bis c.p.c. a far parte del collegio che, a seguito della richiesta di decisione presentata dalla parte nel termine di 40 giorni previsto dalla legge, è chiamato a decidere il ricorso.
Poiché nel caso di specie il consigliere relatore è lo stesso che a suo tempo ha sottoscritto la proposta di decisione, si impone il rinvio a nuovo ruolo del ricorso, in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla questione di cui anzidetto.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione rinvia il ricorso a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda