Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 30376 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 30376 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 02/11/2023
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 8356-2021 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, nello studio dell’AVV_NOTAIO che lo rappresenta e difende
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, procuratrice speciale di RAGIONE_SOCIALE, a sua volta acquirente pro soluto del credito vantato da RAGIONE_SOCIALE B.P.M. S.P.A.,
rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME e NOME COGNOME e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione
– controricorrente –
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME e NOME COGNOME e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione
– controricorrente –
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE
– intimata –
avverso la sentenza n. 2235/2020 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 07/12/2020;
udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal Consigliere COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con ricorso ex art. 619 c.p.c. proposto l’11.5.2017 COGNOME NOME proponeva opposizione all’esecuzione promossa da RAGIONE_SOCIALE BPM S.p.a., creditore procedente, nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, debitore esecutato, deducendo di aver usucapito la proprietà del bene oggetto della procedura esecutiva.
Si costituiva il creditore procedente, RAGIONE_SOCIALE, resistendo alla domanda, mentre rimaneva contumace il debitore esecutato.
Con sentenza n. 755/2019 il Tribunale accoglieva la domanda, accertamento l’intervenuta usucapione del bene oggetto di causa in capo al COGNOME.
Con la sentenza impugnata, n. 2235/2020, la Corte di Appello di Firenze accoglieva il gravame proposto da RAGIONE_SOCIALE avverso la decisione di prime cure, riformandola e rigettando l’opposizione all’esecuzione proposta dal COGNOME.
Propone ricorso per la cassazione della pronuncia di secondo grado COGNOME NOME, affidandosi a tre motivi.
Resistono con separati controricorsi RAGIONE_SOCIALE B.P.M. S.p.a. e RAGIONE_SOCIALE, quest’ultima in veste di procuratrice speciale di RAGIONE_SOCIALE, cessionaria del credito azionato in executivis dalla banca creditrice.
RAGIONE_SOCIALE, intimata, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.
Con istanza del 27.3.2023 la parte ricorrente, dopo aver ricevuto la comunicazione della proposta di decisione ai sensi di quanto previsto dall’art. 380-bis c.p.c., ha chiesto la decisione del ricorso.
In prossimità dell’adunanza camerale tutte le parti costituite hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Prima di esaminare i motivi di ricorso e la proposta di decisione formulata dal consigliere relatore, il Collegio prende atto che le Sezioni Unite di questa Corte sono state investite della questione di massima importanza concernente la configurabilità dell’incompatibilità del consigliere che ha sottoscritto la proposta di decisione ex art. 380-bis c.p.c. a far parte del collegio che, a seguito della richiesta di decisione presentata dalla parte nel termine di 40 giorni previsto dalla legge, è chiamato a decidere il ricorso.
Poiché nel caso di specie il consigliere relatore è lo stesso che a suo tempo ha sottoscritto la proposta di decisione, si impone il rinvio a
nuovo ruolo del ricorso, in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla questione di cui anzidetto.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione rinvia il ricorso a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda