Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 30382 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 30382 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 02/11/2023
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 8794-2022 proposto da:
COGNOME NOME e COGNOME, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, nello studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO
– ricorrenti –
contro
COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO e domiciliati presso la cancelleria della Corte di Cassazione
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1228/2021 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 24/09/2021;
udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal Consigliere COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato il 2.2.2004 COGNOME NOME e COGNOME NOME evocavano in giudizio COGNOME NOME e COGNOME NOME innanzi il Tribunale di Castrovillari, chiedendo l’accertamento dell’esistenza del diritto di passaggio, in favore degli attori, su una strada privata insistente sul terreno dei convenuti ed atta a mettere il fondo dei primi, altrimenti intercluso, in comunicazione con la via pubblica.
Nella resistenza del convenuto il Tribunale, con sentenza n. 866/2013, accoglieva la domanda.
Con la sentenza impugnata, n. 1228/2021, la Corte di Appello di Catanzaro accoglieva il gravame proposto dagli originari convenuti avverso la decisione di prime cure, riformandola e rigettando la domanda formulata in prime cure da COGNOME NOME e COGNOME NOME.
Propongono ricorso per la cassazione della pronuncia di secondo grado NOME COGNOME (erede di NOME NOME) e COGNOME NOME, affidandosi a tre motivi.
Resistono con controricorso COGNOME NOME e COGNOME NOME.
Con istanza del 31.3.2023 la parte ricorrente, dopo aver ricevuto la comunicazione della proposta di decisione ai sensi di quanto previsto dall’art. 380-bis c.p.c., ha chiesto la decisione del ricorso.
In prossimità dell’adunanza camerale la parte ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Prima di esaminare i motivi di ricorso e la proposta di decisione formulata dal consigliere relatore, il Collegio prende atto che le Sezioni Unite di questa Corte sono state investite della questione di massima importanza concernente la configurabilità dell’incompatibilità del consigliere che ha sottoscritto la proposta di decisione ex art. 380-bis c.p.c. a far parte del collegio che, a seguito della richiesta di decisione presentata dalla parte nel termine di 40 giorni previsto dalla legge, è chiamato a decidere il ricorso.
Poiché nel caso di specie il consigliere relatore è lo stesso che a suo tempo ha sottoscritto la proposta di decisione, si impone il rinvio a nuovo ruolo del ricorso, in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla questione di cui anzidetto.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione rinvia il ricorso a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda