Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 30532 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 30532 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 03/11/2023
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 17885-2021 proposto da:
COGNOME NOME , rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME e NOME COGNOME e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, nello studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 39/2021 della CORTE D’APPELLO di RAGIONE_SOCIALE, depositata il 22/01/2021;
udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal Consigliere COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato il 16.2.2015 NOME evocava in giudizio il Comune di Messina innanzi il Tribunale di Messina chiedendo l’accertamento dell’intervenuto acquisto per usucapione del diritto di proprietà di un immobile.
Nella resistenza del convenuto il Tribunale, con sentenza n. 896/2018, rigettava la domanda.
Con la sentenza impugnata, n. 39/2021, la Corte di Appello di Messina rigettava il gravame proposto dall’COGNOME avverso la decisione di prime cure, confermandola.
Propone ricorso per la cassazione della pronuncia di secondo grado NOME, affidandosi a cinque motivi.
Resiste con controricorso il Comune di Messina.
Con istanza del 21.3.2023 la parte ricorrente, dopo aver ricevuto la comunicazione della proposta di decisione ai sensi di quanto previsto dall’art. 380-bis c.p.c., ha chiesto la decisione del ricorso.
In prossimità dell’adunanza camerale ambo le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Prima di esaminare i motivi di ricorso e la proposta di decisione formulata dal consigliere relatore, il Collegio prende atto che le Sezioni Unite di questa Corte sono state investite della questione di massima importanza concernente la configurabilità dell’incompatibilità del consigliere che ha sottoscritto la proposta di decisione ex art. 380-bis
c.p.c. a far parte del collegio che, a seguito della richiesta di decisione presentata dalla parte nel termine di 40 giorni previsto dalla legge, è chiamato a decidere il ricorso.
Poiché nel caso di specie il consigliere relatore è lo stesso che a suo tempo ha sottoscritto la proposta di decisione, si impone il rinvio a nuovo ruolo del ricorso, in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla questione di cui anzidetto.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione rinvia il ricorso a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda