Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 30531 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 30531 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 03/11/2023
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 15935-2019 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 330/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 05/02/2019;
udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal Consigliere COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 26.9.2012 RAGIONE_SOCIALE evocava in giudizio NOME innanzi il Tribunale di Verona invocandone la condanna a rilasciare l’appartamento dalla stessa detenuto.
Si costituiva la COGNOME, resistendo alla domanda e chiedendo in via riconvenzionale l’accertamento dell’usucapione della proprietà del bene oggetto di causa.
Con sentenza n. 2619/2016, il Tribunale accoglieva la domanda riconvenzionale.
Con la sentenza impugnata, n. 330/2019, la Corte di Appello di Venezia accoglieva il gravame proposto da RAGIONE_SOCIALE avverso la decisione di prime cure, riformandola ed accogliendo la domanda di rilascio originariamente proposta dalla parte appellante.
Propone ricorso per la cassazione della pronuncia di secondo grado NOME NOME, affidandosi a tre motivi.
Resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE
Con istanza del 14.3.2023 la parte ricorrente, dopo aver ricevuto la comunicazione della proposta di decisione ai sensi di quanto previsto dall’art. 380-bis c.p.c., ha chiesto la decisione del ricorso.
In prossimità dell’adunanza camerale ambo le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Prima di esaminare i motivi di ricorso e la proposta di decisione formulata dal consigliere relatore, il Collegio prende atto che le Sezioni
Unite di questa Corte sono state investite della questione di massima importanza concernente la configurabilità dell’incompatibilità del consigliere che ha sottoscritto la proposta di decisione ex art. 380-bis c.p.c. a far parte del collegio che, a seguito della richiesta di decisione presentata dalla parte nel termine di 40 giorni previsto dalla legge, è chiamato a decidere il ricorso.
Poiché nel caso di specie il consigliere relatore è lo stesso che a suo tempo ha sottoscritto la proposta di decisione, si impone il rinvio a nuovo ruolo del ricorso, in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla questione di cui anzidetto.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione rinvia il ricorso a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda