Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 30535 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 30535 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 03/11/2023
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 25022-2020 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, nello studio del l’AVV_NOTAIO e rappresentato e difeso in proprio
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME , elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, nello studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentata e dife sa dall’AVV_NOTAIO
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 600/2020 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 20/02/2020;
udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal Consigliere COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato il 6.10.2017 COGNOME NOME evocava in giudizio COGNOME NOME innanzi il Tribunale di Milano per sentir dichiarare l’intervenuto acquisto per usucapione della quota pari alla metà indivisa di un appartamento utilizzato come studio professionale, con gli arredi in esso contenuti, nonché la condanna della convenuta al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
Nella resistenza della convenuta il Tribunale, con sentenza n. 844/2019, dichiarava il non luogo a provvedere sugli arredi, trattandosi di beni strumentali all’attività professionale del COGNOME, e rigettava, nel resto, la domanda.
Con la sentenza impugnata, n. 600/2020, la Corte di Appello di Milano rigettava l’impugnazione proposta dall’odierno ricorrente avverso la decisione di prima istanza, confermandola.
Propone ricorso per la cassazione della pronuncia di secondo grado COGNOME NOME, affidandosi a tre motivi.
Resiste con controricorso COGNOME NOME.
Con istanza del 24.3.2023 la parte ricorrente, dopo aver ricevuto la comunicazione della proposta di decisione ai sensi di quanto previsto dall’art. 380-bis c.p.c., ha chiesto la decisione del ricorso.
In prossimità dell’adunanza camerale ambo le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Prima di esaminare i motivi di ricorso e la proposta di decisione formulata dal consigliere relatore, il Collegio prende atto che le Sezioni Unite di questa Corte sono state investite della questione di massima importanza concernente la configurabilità dell’incompatibilità del consigliere che ha sottoscritto la proposta di decisione ex art. 380-bis c.p.c. a far parte del collegio che, a seguito della richiesta di decisione presentata dalla parte nel termine di 40 giorni previsto dalla legge, è chiamato a decidere il ricorso.
Poiché nel caso di specie il consigliere relatore è lo stesso che a suo tempo ha sottoscritto la proposta di decisione, si impone il rinvio a nuovo ruolo del ricorso, in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla questione di cui anzidetto.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione rinvia il ricorso a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda