Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 30533 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 30533 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 03/11/2023
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 221-2022 proposto da:
NOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa da ll’AVV_NOTAIO
– ricorrente –
contro
NOME, in persona del curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMAINDIRIZZO, nello studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentato e difes o dall’ AVV_NOTAIO
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 339/2021 della CORTE D’APPELLO di LECCE, sezione distaccata di TARANTO, depositata il 14/10/2021;
udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal Consigliere COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato il 30.6.2016 NOME NOME evocava in giudizio NOME NOME ed il RAGIONE_SOCIALE NOME innanzi il Tribunale di Taranto, chiedendo dichiararsi l’intervenuta usucapione della piena proprietà di un immobile.
Si costituiva il fallimento convenuto, resistendo alla domanda, mentre rimaneva contumace COGNOME NOME.
Con sentenza n. 2699/2018 il Tribunale dichiarava il difetto di legittimazione passiva di COGNOME NOME e rigettava la domanda nei confronti del suo fallimento.
Con la sentenza impugnata, n.339/2021, la Corte di Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, rigettava il gravame proposto dalla NOME avverso la decisione di prime cure, confermandola.
Propone ricorso per la cassazione della pronuncia di secondo grado NOME NOME, affidandosi a due motivi.
Resiste con controricorso il fallimento RAGIONE_SOCIALE.
Con istanza del 31.3.2023 la parte ricorrente, dopo aver ricevuto la comunicazione della proposta di decisione ai sensi di quanto previsto dall’art. 380-bis c.p.c., ha chiesto la decisione del ricorso.
In prossimità dell’adunanza camerale ambo le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Prima di esaminare i motivi di ricorso e la proposta di decisione formulata dal consigliere relatore, il Collegio prende atto che le Sezioni Unite di questa Corte sono state investite della questione di massima importanza concernente la configurabilità dell’incompatibilità del consigliere che ha sottoscritto la proposta di decisione ex art. 380-bis c.p.c. a far parte del collegio che, a seguito della richiesta di decisione presentata dalla parte nel termine di 40 giorni previsto dalla legge, è chiamato a decidere il ricorso.
Poiché nel caso di specie il consigliere relatore è lo stesso che a suo tempo ha sottoscritto la proposta di decisione, si impone il rinvio a nuovo ruolo del ricorso, in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla questione di cui anzidetto.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione rinvia il ricorso a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda