Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 30005 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 30005 Anno 2023
Presidente: GENOVESE NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 30/10/2023
ORDINANZA
sui ricorsi riuniti iscritti al n. 20395/2022 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, con domicilio in Roma, INDIRIZZO, presso la Cancelleria civile RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione;
-ricorrente –
e
NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, con domicilio in Roma, INDIRIZZO, presso la Cancelleria civile RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione;
-ricorrente – contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dal AVV_NOTAIO, con domicilio in Roma, INDIRIZZO, presso la Cancelleria civile RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione;
-controricorrente –
FIORI DINA;
-intimata -avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Torino n. 733/22, depositata il 30 giugno 2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 settembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME, componente del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Fubine Monferrato, propose ricorso al Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, chiedendo l’annullamento delle deliberazioni del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nn. 4044 del 30 dicembre 2019, in quanto adottate in assenza del quorum necessario per la validità RAGIONE_SOCIALE seduta.
Con sentenza dell’8 maggio 2020, il Tar rigettò il ricorso, compensando le spese processuali.
Sull’appello interposto dal RAGIONE_SOCIALE limitatamente alla pronuncia sulle spese processuali, si costituì l’COGNOME, e resistette al gravame, proponendo appello incidentale, con cui ripropose le censure mosse alle delibere impugnate.
In pendenza del giudizio di appello, il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con delibera n. 30 del 10 ottobre 2020, dichiarò l’COGNOME decaduto dalla carica di consigliere RAGIONE_SOCIALE, per incompatibilità ai sensi dell’art. 63, comma primo, n. 4 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
La delibera fu impugnata dall’COGNOME, che con ricorso notificato a NOME COGNOME, a lui subentrata in qualità di prima dei non eletti, ed al RAGIONE_SOCIALE di Fubine Monferrato, chiese l’accertamento dell’insussistenza RAGIONE_SOCIALE causa d’incompatibilità e la reintegrazione nella carica, previa disapplicazione RAGIONE_SOCIALE dichiarazione di decadenza.
Si costituì il RAGIONE_SOCIALE e resistette alla domanda, chiedendone il rigetto.
1.1. Con ordinanza del 3 febbraio 2021, il Tribunale di Vercelli dichiarò inammissibile l’intervento in giudizio del RAGIONE_SOCIALE, per difetto di legittima-
zione, ed accolse la domanda, ritenendo insussistente la causa d’incompatibilità contestata all’attore, in virtù RAGIONE_SOCIALE considerazione che, in quanto avente ad oggetto, tra l’altro, l’annullamento RAGIONE_SOCIALE delibera di ratifica di una delibera di variazione del bilancio di previsione adottata dalla Giunta municipale, la lite pendente dinanzi al Giudice amministrativo risultava connessa all’esercizio del mandato elettivo.
Gli appelli separatamente proposti dal RAGIONE_SOCIALE e da NOME COGNOME, in qualità di cittadino elettore, sono stati riuniti dalla Corte d’appello di Torino, che con sentenza del 30 giugno 2022 li ha rigettati.
A fondamento RAGIONE_SOCIALE decisione, la Corte ha ritenuto innanzitutto ammissibile l’appello proposto dal RAGIONE_SOCIALE, in quanto volto a far valere, in qualità di destinatario RAGIONE_SOCIALE pronuncia di primo grado e di parte soccombente, la propria qualità di litisconsorte necessario o d’interventore adesivo autonomo, nonché a censurare la propria condanna alle spese processuali. Ha escluso inoltre la nullità dell’ordinanza impugnata, per non aver consentito al RAGIONE_SOCIALE d’interloquire in ordine all’ammissibilità dell’intervento, trattandosi di questione rilevabile d’ufficio anche in sede decisoria, in quanto riguardante l’individuazione dei legittimi contraddittori, ed avendo il RAGIONE_SOCIALE potuto svolgere le proprie difese nella fase d’impugnazione, avente ad oggetto le medesime questioni sollevate in primo grado.
Premesso poi che le disposizioni che disciplinano le controversie in materia d’ineleggibilità, decadenza e incompatibilità individuano come contraddittori necessari esclusivamente i soggetti eletti o eligendi in conseguenza dello accertamento delle relative cause, senza prevedere la partecipazione al giudizio del RAGIONE_SOCIALE, la Corte ha escluso che quest’ultimo sia titolare di un interesse giuridicamente qualificabile a prendervi parte in qualità di litisconsorte necessario o interventore adesivo autonomo, osservando che il giudizio non ha ad oggetto un sindacato sulla legittimità dell’atto impugnato, ma l’accertamento del diritto soggettivo alla permanenza nella carica, rispetto al quale il RAGIONE_SOCIALE rimane estraneo, non essendo in discussione la legittimità del suo operato, censurabile esclusivamente dinanzi al Giudice amministrativo, e non potendo l’Ente vantare un autonomo interesse alla regolare composizione dell’organo elettivo, la quale non viene posta in discussione, quale che sia il
candidato avente diritto a ricoprire la carica di consigliere.
Quanto, infine, alla sussistenza RAGIONE_SOCIALE causa d’incompatibilità, ribadito che il giudizio pendente dinanzi al Giudice amministrativo non aveva ad oggetto esclusivamente il regolamento delle spese processuali, avendo l’COGNOME proposto appello incidentale, con cui aveva rimesso in discussione tutta la materia controversa, la Corte ha ritenuto irrilevante la circostanza che nel momento in cui era stata adottata la delibera di decadenza fosse stato proposto soltanto l’appello principale, dovendo il RAGIONE_SOCIALE rappresentarsi la possibilità che l’COGNOME impugnasse a sua volta la sentenza di primo grado, come poi era concretamente avvenuto. Ha confermato inoltre la sussistenza di una connessione tra la predetta controversia e l’esercizio del mandato elettivo, osservando che la ratio dell’art. 63, comma primo, n. 4 del d.lgs. n. 267 del 2000 consiste nel salvaguardare il libero esercizio delle funzioni dal timore di incorrere in situazioni di incompatibilità, magari artatamente predisposte nell’ambito RAGIONE_SOCIALE lotta politica, e deve ritenersi sussistente tutte le volte che l’amministratore abbia agito nell’interesse pubblico, indipendentemente dal tipo di mandato per il quale è insorta la controversia, ed aggiungendo che nella specie l’COGNOME aveva fatto valere in giudizio proprio l’impossibilità di esercitare in modo adeguato la funzione di consigliere RAGIONE_SOCIALE, sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE partecipazione alla corretta formazione RAGIONE_SOCIALE volontà dell’organo collegiale di appartenenza.
Avverso la predetta sentenza il RAGIONE_SOCIALE ed il COGNOME hanno proposto separatamente ricorso per cassazione, rispettivamente per uno e due motivi, illustrati anche con memorie. L’COGNOME ha resistito con controricorso, anche esso illustrato con memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va disposta, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., la riunione dei ricorsi, proposti separatamente, ma aventi ad oggetto l’impugnazione RAGIONE_SOCIALE medesima sentenza.
Nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380bis .1 cod. proc. civ., la difesa dei ricorrenti ha fatto presente che, successivamente alla proposizione dei ricorsi, l’COGNOME è cessato dalla carica di consigliere RAGIONE_SOCIALE, essendo
intervenuto lo scioglimento del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, per scadenza del mandato, e non essendo stata la ricorrente rieletta nelle successive consultazioni elettorali, tenutesi l’11 giugno 2023.
Tale circostanza impone la dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione, per sopravvenuto difetto d’interesse, conformemente al consolidato orientamento RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nelle controversie in materia elettorale aventi ad oggetto l’accertamento di cause d’ineleggibilità o incompatibilità con la carica di consigliere RAGIONE_SOCIALE, la scadenza del mandato elettorale, verificatasi anche nel corso del giudizio di legittimità, determina la cessazione RAGIONE_SOCIALE materia del contendere, rilevabile anche d’ufficio, ferma restando la necessità di procedere all’esame dei motivi di ricorso, ai soli fini RAGIONE_SOCIALE pronuncia in ordine alle spese processuali, da regolarsi secondo il criterio RAGIONE_SOCIALE soccombenza virtuale (cfr. Cass., Sez. I, 6/10/2008, n. 24642; 18/01/2000, n. 489; 29/12/1990, n. 12215).
3. Si osserva al riguardo che, con l’unico motivo del proprio ricorso, il RAGIONE_SOCIALE ha denunciato la violazione e la falsa applicazione degli artt. 3 e 24 Cost., degli artt. 100 e 105 cod. proc. civ., dell’art. 9-bis del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, dell’art. 69 del d.lgs. n. 267 del 2000 e dell’art. 22 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, sostenendo che, nell’escludere la sua legittimazione a partecipare al giudizio, la sentenza impugnata non ha considerato che la disciplina dettata dall’art. 22 del d.lgs. n. 150 cit. si riferisce esclusivamente ai giudizi di cui all’art. 70 del d.lgs. n. 267. Premesso inoltre che le controversie in materia d’incompatibilità non hanno ad oggetto l’annullamento RAGIONE_SOCIALE relativa delibera, ma la verifica RAGIONE_SOCIALE sussistenza delle relative condizioni, trattandosi di un atto amministrativo incidente su un diritto soggettivo che non costituisce esercizio di un potere discrezionale, ma si risolve esclusivamente nell’accertamento dei requisiti prescritti dalla legge, ha affermato che l’Amministrazione deve considerarsi legittimata a partecipare al giudizio, in quanto titolare del potere di verificare il possesso dei requisiti prescritti per l’assunzione RAGIONE_SOCIALE carica, determinandosi altrimenti un’ingiustificata disparità rispetto ad altre ipotesi (quali le controversie in materia di cittadinanza, sospensione dalla carica di amministratore locale, decadenza dalla carica di componente del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) in cui è espressa-
mente prevista la predetta partecipazione. Ha aggiunto che nella specie la domanda avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile per carenza d’interesse, non sussistendo una posizione di contrasto tra le altre parti del giudizio, dal momento che l’COGNOME aveva depositato una dichiarazione RAGIONE_SOCIALE COGNOME, con cui quest’ultima aveva aderito al ricorso: l’efficacia di tale dichiarazione, incidente su una delle condizioni dell’azione, non poteva essere esclusa in virtù dell’indisponibilità del diritto controverso, non essendo la candidatura obbligatoria e potendo il consigliere dimettersi in ogni momento dalla carica. Sostiene comunque di essere legittimato a partecipare al giudizio in qualità di interventore adesivo dipendente, in quanto titolare dell’interesse ad evitare che i componenti dei propri organi siano condizionati nell’esercizio del proprio mandato dall’esistenza di una controversia di carattere patrimoniale con l’Amministrazione di appartenenza.
3.1. Il motivo è infondato.
Non può infatti condividersi la tesi sostenuta dalla difesa del RAGIONE_SOCIALE, secondo cui il principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità con riguardo alle controversie in materia d’ineleggibilità e incompatibilità alla carica di consigliere RAGIONE_SOCIALE, a tenore del quale la notificazione del ricorso al RAGIONE_SOCIALE non ha la funzione d’instaurare un rapporto processuale nei suoi confronti, ma solo di dargli notizia del procedimento, non rivestendo esso la qualità di parte (cfr. Cass., Sez. I, 9/07/2003, n. 10776; 28/12/2000, n. 16205; 12/10/2000, n. 13588), troverebbe applicazione esclusivamente nei giudizi aventi ad oggetto l’azione popolare di cui all’art. 70 del d.lgs. n. 267 del 2000. Come correttamente rilevato dalla sentenza impugnata, il medesimo principio è stato ribadito da questa Corte anche in riferimento ai giudizi come quello in esame, aventi ad oggetto il ricorso contro la deliberazione adottata dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ai sensi dell’art. 69 del d.lgs. n. 267 cit.: è stato infatti chiarito che in tali giudizi il giudice ordinario non svolge alcun sindacato sulla legittimità dell’atto del consiglio RAGIONE_SOCIALE, né esercita una giurisdizione di annullamento dell’atto stesso, ma deve statuire sulla spettanza RAGIONE_SOCIALE carica, definendo un conflitto su posizioni di diritto soggettivo, alle quali rimane estraneo l’ente territoriale; sulla base di tale considerazione, è stato confermato che la domanda dev’essere proposta nei confronti non già del RAGIONE_SOCIALE, ma del sog-
getto che, per effetto RAGIONE_SOCIALE delibera, si sostituisce per legge nella carica al consigliere RAGIONE_SOCIALE dichiarato ineleggibile o incompatibile; per tale ragione, è stato ritenuto inammissibile anche l’intervento adesivo (autonomo o dipendente) del RAGIONE_SOCIALE, essendo stata esclusa la configurabilità di un interesse dello stesso a partecipare al giudizio a tutela RAGIONE_SOCIALE legittimità del provvedimento amministrativo e RAGIONE_SOCIALE correttezza dell’attività amministrativa, con la precisazione che la lesione eventualmente ricollegabile alla dichiarazione d’illegittimità RAGIONE_SOCIALE delibera adottata dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE può giustificare soltanto la resistenza del RAGIONE_SOCIALE all’impugnazione dell’atto dinanzi al Giudice amministrativo (cfr. Cass., Sez. I, 27/11/2011, n. 28842; 11/12/2007, n. 25946).
Nessun rilievo può assumere, in contrario, la diversità RAGIONE_SOCIALE disciplina dettata per i giudizi aventi ad oggetto l’impugnazione dei provvedimenti adottati dal Ministero dell’interno in tema di riconoscimento dello stato di apolidia, dal AVV_NOTAIO in tema di sospensione dalla carica di consigliere RAGIONE_SOCIALE a seguito di condanna penale e dal CSM in tema di decadenza di uno dei suoi componenti per la perdita dei requisiti prescritti per l’assunzione RAGIONE_SOCIALE relativa carica: in tali ipotesi, infatti, la legittimazione passiva dell’organo che ha emesso il provvedimento impugnato trova giustificazione, rispettivamente, nell’operatività del vincolo derivante dall’accertamento giudiziale nei confronti dell’organo cui è demandata la certificazione dello stato di apolidia (cfr. Cass., Sez. Un., 9/12/2008, n. 28873), nella qualità, spettante al AVV_NOTAIO, di autorità istituzionalmente preposta a stimolare il controllo sulla legittimità RAGIONE_SOCIALE funzione di consigliere RAGIONE_SOCIALE e titolare dell’azione popolare di cui all’art. 82 del d.P.R. n. 570 del 1960 ed all’art. 70 del d.lgs. n. 267 del 2000 (cfr. Cass., Sez. I, 12/04/1996, n. 3490; 24/02/2006, n. 4254), e nella disciplina dettata per l’elezione dei componenti del CSM, che, imponendone la rinnovazione, in caso di decadenza degli eletti, esclude l’automatico subingresso di un altro soggetto al componente decaduto.
Parimenti irrilevante è infine la circostanza, fatta valere dalla difesa del RAGIONE_SOCIALE, che nella specie il candidato destinato a subentrare nella carica di consigliere RAGIONE_SOCIALE abbia aderito all’impugnazione RAGIONE_SOCIALE delibera con cui è stata dichiarata l’incompatibilità, non essendo tale adesione sufficiente a de-
terminare il venir meno dell’interesse alla caducazione RAGIONE_SOCIALE delibera impugnata, in mancanza RAGIONE_SOCIALE quale l’eletto non può continuare ad esercitare le funzioni di consigliere RAGIONE_SOCIALE, risultando a tal fine necessaria una pronuncia giudiziale che accerti l’insussistenza RAGIONE_SOCIALE causa di incompatibilità.
4. Con il primo motivo del proprio ricorso, il COGNOME ha invece dedotto la violazione e la falsa applicazione dell’art. 63, commi primo, n. 4, e terzo, del d.lgs. n. 267 del 2000, osservando che, nell’escludere la sussistenza RAGIONE_SOCIALE causa d’incompatibilità, la sentenza impugnata ha implicitamente riconosciuto che la stessa può essere integrata anche da una controversia avente ad oggetto esclusivamente le spese processuali, e non connesso al mandato elettivo. Precisato inoltre che la sentenza del Tar Piemonte non aveva affatto riconosciuto l’ammissibilità del ricorso dell’COGNOME, non avendo preso in esame la relativa questione, ha osservato che, nel reputare irrilevante il momento in cui era stato proposto l’appello incidentale, la Corte territoriale non ha considerato che l’incompatibilità dev’essere accertata in riferimento alla data di adozione RAGIONE_SOCIALE relativa delibera, e va rimossa nel corso del procedimento amministrativo di decadenza, nell’ambito del quale l’COGNOME aveva invece manifestato la volontà di non proseguire il giudizio amministrativo.
4.1. Il motivo è inammissibile.
La censura non attinge infatti la ratio decidendi RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, la quale, nel ritenere insussistente la causa d’incompatibilità, non ha affatto escluso che la perdurante pendenza del giudizio amministrativo soltanto ai fini del regolamento delle spese processuali potesse risultare, in linea di principio, incompatibile con lo svolgimento delle funzioni di consigliere RAGIONE_SOCIALE, ma ha conferito rilievo al collegamento esistente tra l’esercizio di tali funzioni e l’originario oggetto del giudizio promosso dall’COGNOME, costituito dall’impugnazione delle delibere con cui il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva ratificato una variazione del bilancio di previsione approvata dalla Giunta municipale, ritenendo pertanto configurabile l’ipotesi di cui all’art. 63, comma terzo, del d.lgs. n. 267 del 2000, che esclude l’applicabilità del comma primo, n. 4, allorquando la lite pendente sia connessa con l’esercizio del mandato.
Correttamente, a tal fine, la Corte d’appello ha ritenuto che l’avvenuta impugnazione RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado da parte del RAGIONE_SOCIALE, nella sola
parte in cui aveva disposto la compensazione delle spese, non escludesse la perdurante pendenza del giudizio in ordine al merito RAGIONE_SOCIALE controversia, dal momento che relativamente a quest’ultimo, alla data di adozione RAGIONE_SOCIALE delibera di decadenza, non poteva ritenersi ancora formato il giudicato, non essendo scaduto il termine per l’appello incidentale, in seguito effettivamente proposto dall’COGNOME. Peraltro, anche a voler ritenere che, in attesa dell’impugnazione RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado, nella parte riguardante il merito RAGIONE_SOCIALE controversia amministrativa, l’oggetto RAGIONE_SOCIALE stessa risultasse circoscritto al regolamento delle spese processuali, con il conseguente venir meno del collegamento con l’esercizio del mandato elettivo, la perdurante pendenza del giudizio non avrebbe potuto essere considerata di per sé ostativa all’esercizio delle funzioni di consigliere RAGIONE_SOCIALE, dovendosi valutare in concreto le finalità dell’appello proposto dal RAGIONE_SOCIALE: in riferimento ad una fattispecie analoga a quella in esame, questa Corte ha avuto infatti modo di chiarire che, qualora nel corso di un giudizio tra un amministratore RAGIONE_SOCIALE o provinciale e l’ente territoriale la controversia sia stata definita nel merito (in quel caso, mediante la dichiarazione di cessazione RAGIONE_SOCIALE materia del contendere), l’impugnazione proposta dall’ente limitatamente alla pronuncia sulle spese non può essere considerata di per sé idonea a configurare la «pendenza sostanziale RAGIONE_SOCIALE lite», prevista come causa d’incompatibilità dall’art. 63, comma primo, n. 4, del d.lgs. n. 267 del 2000, laddove, alla stregua degli accertamenti di fatto compiuti, la contestazione risulti connotata da caratteri di strumentalità ed artificiosità, tali da evidenziare l’intento di perpetuare una situazione di fatto diretta a danneggiare il consigliere eletto, determinando la prosecuzione RAGIONE_SOCIALE lite al solo fine di giustificare l’adozione di una pronuncia d’incompatibilità (cfr. Cass., Sez. I, 12/02/2008, n. 3384).
5. Con il secondo motivo, il ricorrente ha poi insistito sulla violazione e la falsa applicazione dell’art. 63, commi primo, n. 4, e terzo, del d.lgs. n. 267 del 2000, sostenendo che, nell’escludere la sussistenza RAGIONE_SOCIALE causa d’incompatibilità, la sentenza impugnata non ha considerato che all’COGNOME non era stato in alcun modo impedito di svolgere il mandato elettivo, avendo egli partecipato alla seduta in cui erano state adottate le delibere impugnate dinanzi al Giudice amministrativo. Ha aggiunto che l’abbandono dell’aula da parte di
un altro consigliere non era stata dovuta ad una lesione delle prerogative consiliari, ma ad una scelta politica di segno ostruzionistico, inidonea a giustificare l’impugnazione delle delibere adottate, avendo il predetto consigliere abbandonato volontariamente la seduta in cui erano state approvate le medesime delibere, al fine di far mancare il numero legale.
5.1. Il motivo è inammissibile.
E’ pur vero, infatti, che, nel giudizio avente ad oggetto l’accertamento RAGIONE_SOCIALE causa d’incompatibilità, la verifica RAGIONE_SOCIALE connessione tra la controversia ed il mandato elettivo, così come quella dell’esistenza RAGIONE_SOCIALE lite tra l’amministratore RAGIONE_SOCIALE o provinciale e l’ente territoriale, non può limitarsi alla mera constatazione del dato formale relativo alla pendenza del giudizio e RAGIONE_SOCIALE sua attinenza all’esercizio delle funzioni, ma postula un approfondimento in ordine alla sussistenza di un contenzioso effettivo tra le parti ed alla natura pubblica dell’interesse allo stesso sotteso, in modo tale da evitare che la deroga all’incompatibilità all’art. 63, comma primo, n. 4 del d.lgs. n. 267 del 2000, prevista dal comma terzo RAGIONE_SOCIALE medesima disposizione, possa essere strumentalmente utilizzata per avanzare pretese pretestuose o manifestamente infondate o comunque sostanzialmente estranee al mandato elettivo (cfr. Cass., Sez. I, 4/03/2016, n. 4258; 18/12/2007, n. 26673). E’ stato tuttavia precisato che tale approfondimento non può comportare un’invasione RAGIONE_SOCIALE potestas judicandi propria del giudice dinanzi al quale pende la controversia addotta come causa d’incompatibilità, ma deve aver luogo nel rispetto RAGIONE_SOCIALE sua autonomia, evitando quindi un sindacato sul merito dell’iniziativa giudiziaria, ed arrestandosi ad una delibazione di elementi di chiarezza ed inequivocità tali da evidenziarne prima facie l’artificiosità o la strumentalità (cfr. Cass., Sez. I, 16/07/2010, n. 16754; 12/02/2008, n. 3384; 26/07/2000, n. 9789). Tale vaglio è stato puntualmente effettuato dalla Corte di merito, la quale ha posto in risalto l’oggetto delle delibere impugnate dinanzi al Giudice amministrativo, desumendone l’importanza che la prospettazione dell’invalidità delle stesse per carenza del quorum strutturale richiesto per la loro adozione rivestiva per la vita dell’ente, e concludendo pertanto correttamente che il giudizio promosso dall’COGNOME rientrava proprio nell’ambito di operatività dell’art. 63, comma terzo, del d.lgs. n. 267 del 2000, la cui ratio consiste
nel salvaguardare il libero esercizio delle funzioni e ricorre tutte le volte in cui l’eletto abbia agito nell’interesse pubblico.
I ricorsi vanno pertanto dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo.
Trattandosi di procedimento esente dal contributo unificato, non trova applicazione l’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALE legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
riuniti i ricorsi, li dichiara entrambi inammissibili. Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALE controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma il 14/09/2023