Sentenza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 16668 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 3 Num. 16668 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 14/06/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 16228/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE> RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME COGNOME presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dei quali è domiciliata per legge;
-ricorrente-
contro
COMUNE DI COGNOME, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME presso l’indirizzo di posta elettronica certificata della quale è domiciliato p legge;
-contro ricorrente-
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Numero registro generale 16228f2023
Numero sezionale 2131,2024
Numero di raccolta generale 166E8,2024
Data pubblicazione 1006/2024
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di REGGIO CALABRIA n. 422/2023 depositata il 18/05/2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/06/2024 dal Consigliere COGNOME udito il Procuratore Generale, Dott. NOME COGNOME che, richiamate le conclusioni scritte, ha chiesto il rigetto del ricorso; uditi i Difensori delle parti, che hanno insistito nell’accoglimento de rispettive richieste.
FATTI DI CAUSA
j GLYPH TRAGIONE_SOCIALE conveniva davanti al Tribunale di Locri il Comune di Marina di Gioiosa Ionica al fine di ottenere il ristoro dei danni patiti a seguito di un sinistro occorsole il 9 gennaio 201 allorquando, alle ore 19,50 circa, mentre percorreva a piedi la INDIRIZZO giunta all’altezza dell’esercizio commerciale “RAGIONE_SOCIALE“, nell’attraversare la strada, finiva inavvertitamente in una buca esistente al centro della strada. Precisava che nella caduta riportava un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia destra e una contusione distorsiva al ginocchio destro e chiedeva la condanna dell’Ente convenuto al risarcimento dei danni ai sensi del’art.2051 c.c. 1 ,
Il giudizio proseguiva nella contumacia dell’ente convenuto ed il Tribunale ammetteva la prova testimoniale.
All’udienza del 21 marzo 2014, fissata per l’espletamento della prova testimoniale, parte attorea non compariva e, quindi, non dava dimostrazione dell’intimazione dei testi o dell’impedimento degli stessi a comparire per essere sentiti; ed il giudice istruttore rinviava la caus ai sensi degli artt. 181 e 309 c.p.c. all’udienza del 15 luglio 2004, quale nessuna delle parti si presentava.
Alla successiva udienza del 24 novembre 2004 si costituiva il Comune, che, oltre a contestare la domanda attorea, della quale chiedeva il rigetto, eccepiva la legittimità del processo per come fino
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quel momento celebrato, eccependo la violazione degli artt. * 1 15 1 Y, utstrone 250 c.p.c. e 104 disp. att. c.p.c.
Il Tribunale di Locri: dapprima, con ordinanza istruttoria del 11 febbraio 2015, rigettava la richiesta di cancellazione della causa da ruolo e l’eccezione di decadenza dalla prova testimoniale, formulate dal Comune; e, poi, istruita la causa, con sentenza n. 825/2016, i accoglimento della domanda attrice, condannava il Comune al risarcimento del danno, pari ad euro 7.222,79, nonché al pagamento delle spese processuali e di c.t.u.
Avverso la sentenza del giudice di primo grado proponeva impugnazione il Comune di Marina di Gioiosa Ionica, rilevando:
la violazione dell’art. 309 c.p.c., in quanto la controparte non era comparsa né all’udienza del 21.3.2014, né a quella di rinvio del 15.7.2014, per cui il tribunale, in applicazione del combinato disposto degli artt. 181 e 309 c.p.c., avrebbe dovuto ordinare la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarare l’estinzione del giudizio (e no rigettare la richiesta in tal senso avanzata dall’Ente convenuto);
la violazione degli artt. 208 e 250 c.p.c., nonché quella dell’ar 104 delle disposizioni di attuazione del codice di rito, in quant all’udienza del 21.3.2014, fissata per l’espletamento della prov testimoniale, l’attrice non era comparsa, per cui il G.I. avrebbe dovuto dichiararla decaduta dal diritto di farla assumere, non avendo dato prova dell’intimazione dei testi o dell’impedimento degli stessi comparire per essere sentiti;
l’erronea valutazione delle deposizioni rese dai testi escussi;
l’inammissibilità e comunque l’erroneità della espletata c.t.u.
La RAGIONE_SOCIALE si costituiva nel giudizio di appello e,
in via preliminare: eccepiva l’inammissibilità dell’impugnazione ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c. ed il difetto di mandat rappresentanza in giudizio dell’appellante, per versare il procuratore in situazione di incompatibilità, ex art. 4, comma 2, legge n. 57 de
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28.4.2016, svolgendo funzione di giudice onorario presso il Tribunale di Reggio Calabria;
mentre, nel merito, chiedeva il rigetto dell’impugnazione con conferma della sentenza impugnata.
La Corte d’appello di Reggio Calabria, con sentenza n. 422/2023, in accoglimento dell’impugnazione:
da un lato, rigettava l’eccezione di difetto di legitimatio ad processum e di invalidità dell’impugnazione sollevata dalla T.S. e,
dall’altro, accoglieva l’eccezione preliminare, sollevata dal Comune (di violazione degli artt. 208 e 250 c.p.c., nonché dell’art. 10 disp. Att. c.p.c.) e, quindi, respingeva la domanda risarcitoria attore in quanto, <<non potendosi tenere conto delle dichiarazioni dei testi assunti in violazione al combinato disposto degli artt. 208 c.p.c. e 1 disp. att. c.p.c., nonché all'art. 250 c.p.c., manca la pr dell'evento dannoso e del danno e, dunque, l'appello va accolto con il rigetto della domanda di risarcimento del danno proposta da
RAGIONE_SOCIALE con l’atto introduttivo del giudizio nei confronti del Comune di Marina di Gioiosa Ionica».
Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso la RAGIONE_SOCIALE
Ha resistito con controricorso il Comune di Marina di Gioiosa Ionica.
Con nota 9 ottobre 2023 parte ricorrente ha manifestato il suo interesse alla sollecita definizione del giudizio, avendo il Comun azionato, a fini esecutivi, la sentenza impugnata, formulando tre distinti atti di precetto, ragion per cui, nonostante l’opposizion permaneva il pericolo di essere esposta all’azione esecutiva.
Per l’adunanza camerale del 28 febbraio 2024 il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte, mentre il Difensore del Comune resistente ha depositato memoria con la quale ha insistito nel rigetto del ricorso.
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Ad esito della camera di consiglio il Collegio ha disposto il ri a nuovo ruolo affinché il ricorso fosse trattato in pubblica udi Tanto è stato disposto in considerazione della portata nomofilatt delle questioni di diritto sottese ad entrambi i motivi di ricorso rilevato nella motivazione dell’ordinanza, che è stata pubblica successivo 8 marzo (cioè, entro il termine di 60 giorni dalla decisi con il n. 6411, ritualmente comunicata ai difensori delle parti.
Per l’odierna udienza pubblica il Procuratore Generale h rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rige ricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria, insisten nell’accoglimento delle rispettive conclusioni.
Il Collegio si è riservato di depositare la motivazione ent termine di sessanta giorni dalla decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Premessa l’irrilevanza dell’oscuro accenno della ricorrente un’omessa comunicazione di alcunché di ulteriore rispetto all’ordinan interlocutoria, la T.RAGIONE_SOCIALE. articola in ricorso due motivi.
1.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia <>.
Sottolinea che il difensore del Comune appellante, che è avvocat iscritto all’albo del Foro di Locri ed esercita l’attività di GOT p Tribunale di Reggio Calabria, versa in situazione di incompatibilità quanto l’ufficio della Corte d’appello di Reggio Calabria (che ha de
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la gravata sentenza) ricade anche nel circondario del Trig d t h gilic En Reggio Calabria.
Sottolinea altresì di aver eccepito il difetto di mandato d rappresentanza rilasciato del Comune di Marina di Gioiosa Ionica in favore di procuratore che versa in situazione di incompatibilità ex art. comma 2, legge n. 57 del 28.4.2016, assumendo che l’incompatibilità ex fege del procuratore dell’appellante aveva determinato il difetto della legítimatio ad proces.surn e, quindi, l’invalidità insanabile dell’impugnazione, in quanto il patrono, l’avv NOME COGNOME già alla data di conferimento del mandato, così come a tutt’oggi, era incaricata della funzione di giudice onorario presso Tribunale di Reggio Calabria. 4,
Si duole che la corte territoriale, dando alla norma un’interpretazione abnorme, ha ritenuto che l’incompatibilità all’esercizio della funzione di giudice onorario sia riferita al circonda (proprio del Tribunale) e non al distretto (proprio della Corte d’Appello).
Sostiene che detta interpretazione è contraria alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 116/2017 (art. 5 comma 3), come fatta propria dal CSM in circolare del 17 novembre 2017, in quanto, se la ratio legis è volta a tutelare la corretta ed imparziale amministrazione della giustizia e a preservare la giurisdizione da condiziona menti che potrebbero derivare dalla sovrapposizione e dall’intreccio, nell’ambito del medesimo ufficio giudiziario, dell’eserciz delle funzioni onorarie e dello svolgimento dell’attività forense, situazione di incompatibilità si realizza ogni qualvolta si verifichi, concreto, la sovrapposizione e l’intreccio dell’esercizio delle funzio onorarie e dello svolgimento dell’attività forense, rimanendo il riferimento al circondario, contenuto nella norma, di tipo squisitamente territoriale (e non funzionale), nel senso che esso indica e delimi l’ambito territoriale entro il quale la disciplina dell’incompatibil opera.
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Aggiunge che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il discrirnen tra l’attività che il dipendente pubblico può svolgere senza incorrere nel divieto di cumulo di incarichi, deve essere individuato, preminentemente, nel dovere di esclusività del rapporto del pubblico dipendente con l’amministrazione di appartenenza, sancito, in linea generale, nell’art. 98, primo comma, della Costituzione, nonché dalla rilevante esigenza di evitare possibili situazioni di conflitto di inte o di assoluta incompatibilità, che potrebbero scaturire dall’attribuzione, al pubblico dipendente, di più incarichi tra loro in contrasto con l’attivi principale svolta presso l’amministrazione di appartenenza.
In definitiva, secondo la ricorrente, il mandato conferito dall’amministrazione comunale è affetto da nullità insanabile con la conseguenza che, difettando la legitimatio ad processurn dell’appellante, l’impugnazione da detta parte proposta avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile.
1.2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia <> nella parte in cui la corte territoriale accolto la censura di violazione degli articoli 208 e 250 del codice procedura civile, nonché dell’art. 104 delle disposizioni di attuazion dello stesso codice, proposta dalla controparte, e ha dichiarato la su decadenza dalla prova testimoniale.
Sostiene che detta censura avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile, in quanto il Comune non aveva proposto tempestivo reclamo al collegio, eio chiesto ritualmente la revoca dell’ordinanza istruttoria a m missiva della prova testimoniale.
Sottolinea che, in sede di verbale di precisazione dell conclusioni, il difensore del Comune si era limitato a richiamare genericamente, rimandando a tutti gli atti e verbali di causa, l eccezioni già proposte.
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RAGIONE_SOCIALE 3 Ser ial #: e5215e fl bc 0270e 44e 9 ceeebd2a 84ae Numero di raccolta generale 166E8,2024 Data pubblicazione 1006/2024 2. Il ricorso non è fondato. 2.1. Non fondato è il primo motivo. Occorre premettere che l’art. 42 quater, secondo comma del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, prevedeva che: “Gli avvocati ed i praticanti ammessi al patrocinio non possono esercitare la professione forense dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunal presso il quale svolgono le funzioni di giudice onorario e non possono rappresentare o difendere le parti, nelle fasi successive, procedimenti svoltisi dinanzi ai medesimi uffici”; e che, a seguit dell’abrogazione di detto articolo ad opera dell’art. 33, comma 1, lett a), d. Igs. n. 116/2017 (rubricato “Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplin transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legg 28 aprile 2016, n. 57”), la disposizione di cui all’art. 5, comma 3 detto decreto legislativo dispone che <>. Corte di Cassazione – copia non ufficiale I
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La Corte territoriale, ribaltando la decisione di primo grado, ha accolto l’appello e rigettato la domanda di risarcimento della danneggiata, respingendo l’eccezione di difetto del mandato di rappresentanza, sollevata in via preliminare dalla RAGIONE_SOCIALE ed ha motivato il rigetto di tale eccezione, argomentando sul fatto che l situazione di incompatibilità prevista dalla norma invocata dall’appellata non si era realizzata nel caso di specie, posto che l’a
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comma 2, legge 57/2016 (oggi sostituito dall’art. 5, comma 3, del decreto legislativo n. 116/2017) faceva riferimento al circondario (de Tribunale) e non al distretto (della Corte d’appello).
L’interpretazione, GLYPH accolta GLYPH dalla GLYPH corte GLYPH territoriale, è complessivamente corretta.
Vero è che l’art. 5 d. Igs. 116/2017 fa espresso riferimento a divieto operante in tutti gli uffici giudiziari compresi nel circondario d tribunale e che la Corte d’appello di Reggio Calabria (che ha deciso la impugnata sentenza) è ufficio giudiziario la cui circoscrizione territoriale (distretto) ricade nella circoscrizione territor (circondario) del Tribunale di Reggio Calabria (essendo quel circondario compreso in quel distretto).
Come pure è vero che la ratio legis della disposizione va ravvisata nell’esigenza di tutelare la corretta ed imparziale amministrazione della giustizia e preservare la giurisdizione da condizionamenti che potrebbero derivare dalla sovrapposizione e dall’intreccio, nell’ambito del medesimo ufficio giudiziario, dell’esercizio delle funzioni onorarie dello svolgimento dell’attività forense: sicché la previsione mira prevenire la situazione di incompatibilità che si realizzerebbe ogni qualvolta si verificasse la sovrapposizione e l’intreccio dell’eserci delle funzioni onorarie e dello svolgimento dell’attività forense.
Senonché, detta disposizione – nel prevedere una causa di incompatibilità e quindi nel limitare la generale libertà dell’esercizio attività professionale (desumibile dall’art. 4 comma 2 Cost.) – s presenta come norma eccezionale, che, in conformità ai principi generali (art. 14 delle preleggi), deve essere interpretata in sen restrittivo, con la conseguenza che l’avvocato, iscritto all’albo del f di un tribunale ed esercente le funzioni di giudice onorario presso tribunale limitrofo, non può indubbiamente svolgere né la funzione di G.O.T. nel circondario del medesimo Tribunale ove esercita la professione forense e neppure la professione forense presso quegli
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Numero sezionale 2131,2024
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Data pubblicazione 1006/2024
uffici giudiziari le cui circoscrizioni territoriali sono interame comprese nel circondario del Tribunale ove ha sede l’ufficio giudiziario di assegnazione, vale a dire il medesimo tribunale e gli uffici del giudi di pace che ad esso fanno capo; come pure non può svolgere attività di rappresentanza, assistenza, difesa delle parti davanti alla cort territoriale in procedimenti che in primo grado si siano svolti innanzi all’ufficio giudiziario di appartenenza.
In definitiva, occorre qui affermare che l’avvocato che sia iscritto all’albo del Foro di tribunale ed eserciti l’attività di Got di altro tribun rientranti entrambi nel distretto della stessa corte territoriale, n versa, per ciò solo, in alcuna situazione di incompatibilità a svolger attività difensionale in giudizio pendente davanti a quella cort territoriale. Il che equivale a dire che il giudice onorario di tribun non versa in situazione di incompatibilità nell’esercizio della funzione d avvocato presso la Corte d’appello nel cui distretto si trovi il Tribunal presso cui eserciti la funzione giudicante.
Infondato è anche il rilievo che parte ricorrente deduce <>: invero, a prescindere dalla tempestività della deduzione, l’insinuata vicinitas tra il Presidente della Seconda Sezione Civile del Tribunale di Reggio Calabria ed il difensore della controparte, giudice onorario di quel Tribunale nello stesso lasso temporale, avrebbe potuto e dovuto, se del caso, essere motivo di ricusazione (a parte pure l’ovvia precisazione che la condivisione occasionale delle funzioni giudicanti non mina, anch’essa – se non altro – di per sé sola considerata, la professionalità e l’imparzialità dei singo componenti del Collegio).
Inammissibile è, infine, la contestazione relativa all’art. 53 d. Ig n. 165/2001, involgendo questione, non rilevabile d’ufficio, che non risulta essere stata trattata in sede di merito, non apparendo ne ricorso quando e come sarebbe stata sottoposta ai giudici dei gradi di merito.
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2.2. Infondato è anche il secondo motivo.
Invero, questa Corte già da anni ha avuto modo di precisare (cfr. Cass. n. 15368/2011; n. 17766/2004) che la norma di cui all’art. 208 cod. proc. civ., come novellata dalla riforma di cui alla legge novembre 1990, n. 353 – nel prevedere la sanzione di decadenza dalla prova se non si presenta la parte su istanza della quale deve iniziarsi proseguirsi la prova – va interpretata nel senso che la decadenza debba essere dichiarata d’ufficio dal giudice e non più su istanza della part comparsa, come nel precedente regime normativo, senza che sia rilevante che la controparte interessata abbia sollevato la relativ eccezione all’udienza successiva.
Tanto, per il carattere pubblicistico dell’interesse tutelato dal previsione della decadenza (istituzionalmente e sensibilmente diverso quindi da quello, prevalentemente di parte, relativo all’ammissione ed all’espletamento del mezzo istruttorio, in quanto tale relativamente disponibile), rende priva di rilevanza ogni condotta omissiva o acquiescente delle parti coinvolte e non preclude il rilievo successiv della decadenza già verificatasi, ove – come nella specie è pacifico ne ricorrano i presupposti. In altri termini, la potestà di rileva l’intervenuta decadenza non è preclusa dall’inerzia o dalla stessa acquiescenza delle parti avverso i provvedimenti assunti nonostante il suo verificarsi.
Al rigetto del ricorso consegue la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbrai 2020 n. 4315).
Le spese processuali, relative al giudizio di legittimità, resta integralmente compensate tra le parti in considerazione della novità quanto meno della questione sottesa al primo motivo.
Infine, per la natura della causa petendi, va di ufficio disposta l’omissione, in caso di diffusione del presente provvedimento, delle
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generalità e degli altri dati identificativi della ricorrente, Dritf III jj . j dell’art. 52 d.lgs. 196 del 2003.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e dichiara integralmente compensate tra le parti le spese relative al giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per versamento, ad opera di parte ricorrente, dell’importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.
Dispone che, ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 196 del 2003, in caso diffusione del presente provvedimento siano omessi generalità ed altri dati identificativi della ricorrente.
Così deciso in Roma, il 5 giugno 2024, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile.