Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 12681 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 12681 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso 24974-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1289/2022 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 12/04/2022 R.G.N. 3036/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/03/2024 dal Consigliere AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO COGNOME.
R.G.N. 24974/2022
COGNOME.
Rep.
Ud. 06/03/2024
CC
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Roma ha rigettato l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE contro la sentenza del Tribunale della medesima sede n. 2290/2019, che aveva condannato l’RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in favore di COGNOME NOME, della somma di € 298.140,40, oltre rivalutazione ed interessi come per legge, a titolo di saldi per l’attività di collaudo espletata dal COGNOME in relazione a tre distinti incarichi.
La Corte territoriale, in particolare, nel respingere il primo motivo d’appello di RAGIONE_SOCIALE, osservava che il Tribunale, da un lato, con riferimento ai primi due incarichi, sulla scorta di costante giurisprudenza anche della medesima Corte d’appello, aveva confermato che la pattuizione iniziale intervenuta fra le parti con il rinvio al Regolamento del 2001 doveva prevalere sulla nuova regolamentazione intervenuta nelle more dell’espletamento degli incarichi: e ciò in quanto l’aver citato nel testo di delega di collaudo gli estremi del regolamento all’epoca vigente era espressione della volontà delle parti di mantenere ferma nel tempo l’applicabilità di quello specifico regolamento; dall’altro lato, con riferimento agli incarichi non completati, di nuovo aveva rilevato che la determinazione degli acconti del dicembre 2016 era successiva di quasi un anno dalla revoca degli incarichi e quindi, a sua volta, non poteva applicarsi ad essi; e che il Tribunale aveva soggiunto che, in ogni caso, non acconti aveva chiesto il COGNOME, bensì la corresponsione dei saldi.
2.1. Secondo la Corte, quindi, il Tribunale mostrava di aver ben chiaro che gli incarichi in oggetto erano relativi a periodi differenti, era soggetti a pattuizioni diversificate (solo alcuni
richiamando il Regolamento del 2001), ed hanno anche avuto esiti diversi, in quanto solo alcuni erano stati completati con il rilascio del certificato di collaudo, altri invece erano stati oggetto di revoca prima del completamento.
La stessa Corte respingeva, altresì, il secondo motivo d’appello, ritenendo di seguire il proprio orientamento, secondo il quale, l’indennità di collaudo, per gli incarichi anteriori al 2006 -quali i primi due per i quali è causa -non va ricondotta al l’art. 92 d.lgs. n. 163 del 2006, ma all’art. 18, comma 1, L. n. 109 del 1994; e non poteva porsi in discussione il dato che l’aver citato nel testo di delega di collaudo gli estremi del regolamento all’epoca vigente era espressione della volontà delle par ti di mantenere ferma nel tempo l’applicabilità di quello specifico regolamento: il titolo contrattuale in forza del quale agiva il COGNOME si era perfezionato con lo scambio di proposta ed accettazione in relazione ad un preciso testo normativo che disc iplinava l’intero rapporto sinallagmatico, avente valore cogente ex artt. 1372 e 2233 c.c., senza possibilità di una sostituzione ex post della fonte di disciplina.
La Corte disattendeva, ancora, il terzo motivo d’appello, con il quale l’impugnante ribadiva la conformità delle difese già spiegate in primo grado ai principi civilistici di interpretazione del contratto, sostenendo che, in particolare, il contratto obbliga non solo al rispetto delle clausole in esso pattuite, ma anche ad ogni conseguenza di legge (art. 1374 c.c.) incluso quindi il ridetto art. 92, comma quinto, d.lgs. n. 163/2006, e ciò tanto più nel caso di specie in cui si tratta di un contratto di durata.
Veniva respinto anche il quarto motivo d’appello per le stesse considerazioni in precedenza svolte a proposito del Regolamento del 2011: anche la disposizione aziendale del
22.12.2016, prot. n. 138667, invocata in tale motivo dall’RAGIONE_SOCIALE, infatti, era successiva, non solo alle pattuizioni sulle quali secondo l’RAGIONE_SOCIALE dovrebbe incidere (del 2002 e del 2011), ma anche alle stesse revoche, sicché si risolveva in una modificazione unilaterale della pattuizione.
La Corte territoriale neanche accoglieva il quinto motivo d’appello, con il quale RAGIONE_SOCIALE deduceva: ‘Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, legge 20/1994, dell’art. 17, comma 30 ter, d.l. 78/2009, convertito in legge 102/2009, e dell’art. 7, legge 27 marzo 2001, n. 97, in relazione alla possibilità di accogliere l’eccezione di compensazione opposta da RAGIONE_SOCIALE‘, sul rilievo che gli importi eventualmente spettanti dal COGNOME sarebbero stati ‘compensabili’ con quanto egli ‘sarà tenuto’ a liquidare alla socità ‘a titolo di risarcimento dei danni’, ritenendo ineccepibile anche su questo punto la sentenza gravata.
Infine, la Corte respingeva anche l’ultimo motivo d’appello, col quale si lamentava l’erroneità nella ricostruzione delle difese di RAGIONE_SOCIALE con riferimento alla contestazione del quantum delle richieste avanzate dalla controparte.
Avverso tale decisione RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
Ha resistito l’intimato con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con un primo motivo la ricorrente denuncia: ‘Violazione e falsa applicazione (art. 360, c. 1, n. 3, c.p.c.) dell’art. 92 d.lgs.
163/2006, e dell’art. 18 L. n. 109/1994′. Censura la parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto di applicare ai corrispettivi per le attività di collaudo oggetto di causa le modalità di determinazione previste dal Regolamento Anas del 22.01.2001, nonostante le relative parcelle siano state tutte presentate quando tale Regolamento non era più in vigore, in luogo dei criteri di cui al Regolamento RAGIONE_SOCIALE 18.07/25.11.2011, in vigore.
Con un secondo motivo denuncia ‘Violazione e falsa applicazione (art. 360, c. 1, n. 3, c.p.c.) degli artt. 1363, ss., c.c., in relazione all’art. 92 d.lgs. 163/2006 e all’art. 2233 c.c.’. Si duole della parte in cui la sentenza impugnata si è basata su un’interpretazione meramente letterale delle deleghe di conferimento degli incarichi di collaudo oggetto di causa, omettendo di applicare gli altri criteri di interpretazione del contratto.
Con il terzo motivo denuncia ‘Violazione e falsa applicazione (art. 360, c. 1, n. 3, c.p.c.) degli artt. 1374, 1339 c.c., nonché dell’art. 92 d.lgs. n. 163/2006’. Censura la parte in cui la sentenza impugnata ha omesso di applicare ai fatti di causa il Regolamento RAGIONE_SOCIALE 25.11.2011 di attuazione dell’art. 92 cit., in quanto il prezzo determinato dalla legge è automaticamente incorporato nel contenuto contrattuale obbligatorio.
Con un quarto motivo denuncia ‘Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, c. sexies, legge m. 20/1994, in relazione all’art. 1241 c.c., ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.’. Censura la sentenza impugnata per aver erroneamente ritenuto di non poter operare una compensazione tra quanto eventualmente ritenuto spettante al controricorrente e la
somma spettante all’RAGIONE_SOCIALE quale risarcimento del danno all’immagine per i reati da questi commessi a suo danno.
I primi tre motivi, esaminati congiuntamente per connessione, sono infondati.
5.1. Occorre, infatti, considerare che questa Corte si è già pronunciata su ricorsi affidati a due motivi pressoché identici a quelli del ricorso in esame, e in relazione ad analoghe fattispecie, nelle sent. 9.12.2021, n. 39154, n. 39155 e n. 39156, alle quali, quindi, si può fare riferimento anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.
5.2. Più nello specifico, in tali decisioni è stata anzitutto richiamata la ricostruzione del quadro normativo già compiutamente effettuata in precedenti decisioni di legittimità (Cass. n. 13937/2017 e, più di recente, Cass. n. 2284/2019), evidenziandosi che la giurisprudenza di questa Corte si era consolidata nell’affermare che l’incentivo de quo ha carattere retributivo (citandosi Cass. n. 21398/2019 e la giurisprudenza ivi richiamata al punto 6).
5.3. Tanto premesso, è stata reputata inammissibile la censura della società con la quale si criticava l’interpretazione del contenuto della delega quale espressione della volontà delle parti asseritamente derogativa della disciplina di legge, contestandosi, in definitiva, che le parti avessero inteso rinviare, quale unica fonte regolativa dei criteri di determinazione dell’incentivo, al Regolamento RAGIONE_SOCIALE del 2001 ed al relativo Ordine di servizio n. 11/2003 attuativo RAGIONE_SOCIALE stesso; ciò per la dirimente considerazione che, in violazione del disposto dell’art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ., parte ricorrente omette la trascrizione del contenuto della delega
della cui interpretazione si duole (Cass. n. 27528/2013, Cass. n. 3075/2006).
5.4. Ebbene, anche nel secondo motivo del ricorso in esame è stata totalmente omessa la trascrizione del contenuto delle (diverse) deleghe cui si fa generico riferimento, e della cui interpretazione nondimeno ci si duole.
Inoltre, nella rubrica del motivo si lamenta, tra l’altro, la violazione e falsa applicazione degli artt. ‘1363, s.s., c.c.’, mentre nello svolgimento della censura si accenna a più riprese ‘agli artt. 1362, ss., c.c.’, pur se vi si deduce in un primo mome nto che ‘anche ex art. 1362, c. 1, l’interpretazione del contratto non deve essere effettuata tramite una mera constatazione del dato letterale’ (così a pag. 25), salvo poco dopo sostenere che: ‘Applicando correttamente le indicazioni dell’art. 1362 c.c., dunque, emerge chiaramente che nella presente fattispecie, le parti hanno fatto espresso richiamo al Regolamento RAGIONE_SOCIALE del 2001/2003 solo perché era quello vigente in quel momento, non escludendo che ogni eventuale futuro mutamento della disciplina della liquidazione dei compensi a titolo di incentivo ex art. 92 D.lgs. 163/06 trovasse automaticamente applicazione’ (così a pag. 26 del ricorso).
Insomma, non è chiaro quale sia il canone ermeneutico legale degli artt. 1362 e segg. c.c. di cui la ricorrente denuncia la violazione.
Fermo quindi l’accertamento espresso a riguardo dalla Corte di merito circa la fonte regolativa del rapporto indicata dalle parti, in relazione alla specifica questione in controversia, relativa al momento al quale occorre fare riferimento per la concreta determinazione del quantum spettante a titolo di
compenso incentivante, ritiene il Collegio di dare seguito alla giurisprudenza di questa Corte che sul punto si è già espressa con la ordinanza n. 13456/2021 chiarendo che in tema di appalti pubblici, il momento rilevante al fine di individuare la disciplina applicabile al compenso del collaudatore è quello del conferimento dell’incarico, secondo la generale disciplina di cui agli artt. 2230 e 2233 cod. civ., come integrata da eventuali normative speciali in vigore, senza che possa rilevare il momento in cui il collaudo sia stato portato a compimento. In questa prospettiva è stato in particolare precisato che <> (Cass. 13456/2021 cit.).
6.1. E questa Corte di legittimità anche in ulteriori proprie recenti ordinanze, rese in procedimenti che vedevano come ricorrente per cassazione RAGIONE_SOCIALE, in relazione a fattispecie nelle quali rilevava una delega di collaudo quale atto di conferimento dell’incarico, ha dato continuità al medesimo orientamento (cfr. nella motivazione Cass. n. 7307, n. 7316, n. 7690, n. 8192, n. 8193 del 2023, nonché Cass. n. 33266/2022).
E’ inoltre da rimarcare che l’applicabilità del Regolamento del 2011 invocata da RAGIONE_SOCIALE non potrebbe trovare fondamento neppure nel fatto che, come sostiene la società, l’art. 92 d.lgs. n. 163/2006 ha parzialmente innovato la
disciplina previgente, ponendo una sorta di riserva regolamentare che fissa ‘modalità e criteri’ di liquidazione, secondo esigenze che il rinvio a tale fonte indica implicitamente come contingenti e perciò variabili, in tal modo demandando la relativa dete rminazione alla disciplina vigente all’atto della liquidazione medesima.
Nel caso di specie, premesso che è incontestato che i primi due incarichi dei tre in considerazione erano anteriori al 2006 e vi veniva espressamente convenuta l’applicazione del Regolamento RAGIONE_SOCIALE 2001, si rileva che l’art. 253 d.lgs. n. 163/2006, rubricato ‘norme transitorie’, per quel che qui rileva, stabilisce che: ‘1. Le disposizioni del presente codice si applicano ai contratti i cui bandi e avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla sua entrata in vigore, nonché, in caso di contratti senza pubblicazioni di bandi o avvisi, ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte. 2. Il regolamento di cui all’articolo 5 è adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, ed entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione. 3. Per i lavori pubblici, fino all’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 5, continuano ad applicarsi il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e le altre disposizioni regolamentari vigenti che, in base al presente codice, dovranno essere contenute nel regolamento di cui all’art. 5, ne i limiti di compatibilità con il presente codice. Per i lavori pubblici, fino all’adozione del nuovo capitolato generale, continua ad
applicarsi il decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, se richiamato nel bando …’.
7.1. Da tanto deriva che il solo fatto che le parcelle relative alle suddette deleghe siano state tutte presentate quando il Regolamento RAGIONE_SOCIALE del 22.1.2001 non era più in vigore, non è sufficiente a ritenere la fattispecie regolata dal d.lgs. n. 163/2006 occorrendo da parte della odierna ricorrente la dimostrazione di avere ritualmente e tempestivamente allegato che l’attività svolta dal controricorrente concerneva opere eseguite in relazione a contratti assoggettabili al d.lgs. n. 163/2006 ai sensi del richiamato art. 253, con applicabilità quindi dell’art. 92 cit. sulla base della quale è stato emanato il Regolamento RAGIONE_SOCIALE del 2011 del quale la società invoca l’applicazione.
Le considerazioni che precedono escludono in radice la applicabilità del meccanismo di inserzione automatica di cui all’art. 1339 c.c. o un’integrazione del contratto ex art. 1374 c.c. che la ricorrente invoca in particolare nel terzo motivo di ricorso.
E’ infine privo di fondamento il quarto motivo.
Il comma 1sexies dell’art. 1 L. 14.1.1994, n. 20, legge recante ‘Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti’, è stato inserito in tale articolo dall’articolo 1, comma 62, della Legge 6 novembre 2012, n. 190.
Esso recita: ‘Nel giudizio di responsabilità, l’entità del danno all’immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di
denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente’.
Trattasi di previsione introdotta nell’art. 1 L. n. 20/1994, in tema di ‘Azione di responsabilità’ ‘dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica’ (cfr. incipit del comma 1 RAGIONE_SOCIALE stesso articolo).
In particolare, in tale comma, con precipuo riferimento all’ ‘entità del danno all’immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato’, è sta ta stabilita una presunzione legale ma juris tantum (essendo fatta salva la ‘prova contraria’), in forza della quale il quantum di tale voce di danno si presume ‘pari al doppio della somma di danaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente’. La norma è destinata ad operare ‘Nel giudizio di responsabilità’ innanzi alla Corte dei conti disciplinato dalle richiamate disposizioni.
11. Di recente, le Sezioni unite di questa Corte hanno ribadito che l’RAGIONE_SOCIALE, avendo i connotati essenziali di un ente pubblico, non può essere assimilata ad una società azionaria di diritto privato, senza che assuma rilievo, in senso contrario, l’av venuto conferimento -di valenza esclusivamente formale -della totalità delle azioni a RAGIONE_SOCIALE; ne consegue che spetta alla Corte dei conti la giurisdizione sull’azione di responsabilità nei confronti dei suoi organi e dipendenti (così Cass., sez. un., 13.01.2023, n. 976).
11.1. Cionondimeno, giurisdizione penale e giurisdizione civile per risarcimento dei danni derivanti da reato, da un lato, e giurisdizione contabile, dall’altro, sono reciprocamente
indipendenti nei loro profili istituzionali, anche quando investono un medesimo fatto materiale, e l’eventuale interferenza che può determinarsi tra tali giudizi pone esclusivamente un problema di proponibilità dell’azione di responsabilità davanti alla Corte dei conti, senza dar luogo a questione di giurisdizione (cfr. Cass., sez. lav., 11.7.2023, n. 19659, ed ivi il richiamo ai precedenti delle Sezioni unite di questa Corte in tal senso).
E’ perciò indiscutibile che la pubblica amministrazione possa agire per veder risarcito il danno all’immagine subito dalla stessa per effetto dell’illecito penale del proprio dipendente, nell’ambito della giurisdizione ordinaria (cfr., ad es., Cass. pe n., sez. V, 23.11.2021, n. 10671; id., sez. II, 7.2.2017, n. 29480).
Nel caso in esame la convenuta RAGIONE_SOCIALE non aveva spiegato una domanda riconvenzionale di condanna dell’attore al risarcimento del danno all’immagine asseritamente risentito per i reati oggetto della sentenza di patteggiamento cui si riferisce l’attuale ri corrente.
Secondo quanto considerato dalla Corte territoriale, la convenuta .
Pertanto, prescindendo per ora dai rilievi di genericità operati dalla Corte di merito, si trattava di eccezione di compensazione, vale a dire, di eccezione in senso stretto (cfr. ex plurimis Cass. n. 6391/1997).
14. Tutto ciò considerato, in linea teorica RAGIONE_SOCIALE poteva far valere innanzi al giudice ordinario la tutela del proprio vantato diritto al risarcimento del danno derivati per i reati commessi da proprio dipendente contro la medesima società anche in chiave di eccezione riconvenzionale di compensazione; peraltro, non risultava promossa azione di responsabilità nei confronti del lavoratore innanzi alla Corte dei conti.
Tuttavia, in tale ambito di giurisdizione ordinaria (nella specie, civile innanzi al giudice del lavoro) a riguardo non poteva RAGIONE_SOCIALE avvalersi della presunzione legale relativa ex art. 1, comma 1-sexies, L. n. 20/1994, circa il quantum del danno all’immagine ‘pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente’.
Per tutto quanto sopra premesso, infatti, trattasi di norma indubbiamente speciale, dettata espressamente per l’apposito giudizio di responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, come risulta chiaramente dal tenore letterale della disposizione, e, a livello sistematico, dalla sua collocazione in testo normativo che riguarda appunto l’apposita azione di responsabilità innanzi al giudice contabile.
E di tanto è riprova indiretta, ma significativa che i precedenti che la stessa ricorrente richiama in merito all’applicazione di tale peculiare previsione (che si riferisce ad una ‘sentenza passata in giudicato’, senza specificare ‘di condanna’), anche in caso di sentenza di patteggiamento, sono appunto pronunce di tale organo giurisdizionale (ossia, Corte dei conti, Emilia Romagna, 23.4.2018, n. 85; Corte dei conti, Veneto, 28.2.2017, n. 29).
15. Innanzi al giudice ordinario civile, invece, la tutela risarcitoria – pure, come nella specie, in chiave di eccezione di compensazione rispetto a credito di diversa natura (retributiva) azionato dalla controparte in giudizio -, circa il danno asseritam ente risentito dalla società anche all’immagine, per le condotte di rilievo penale ascritte al proprio dipendente, restava regolata dalla disciplina processuale e sostanziale applicabile innanzi al giudice adito dal lavoratore.
15.1. Più nello specifico, sul terreno processuale, valeva anzitutto l’art. 445, comma 1 bis, primo periodo, c.p.c., a termini del quale: ‘Salvo quanto previsto dall’articolo 653, la sentenza prevista dall’art. 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi’.
E, secondo un consolidato indirizzo di questa Corte, di recente confermato, la sentenza di patteggiamento, al contrario di quella di condanna e di assoluzione (cfr., rispettivamente, gli artt. 651 e 652 c.p.p.), non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile di danno; tuttavia, essa nel giudizio civile può essere assunta come elemento di prova di cui il giudice può tenere conto, non essendogli precluso di valutare autonomamente, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probator ia, in ragione dell’assenza di un principio di tipicità della prova nel giudizio civile e della possibilità delle parti di contestare, in detto giudizio, i fatti accertati in sede penale (in tal senso, di recente, Cass. civ., sez. III, n. 2897/2024; id., n. 31010/2023).
Sempre sul piano processuale, la convenuta eccipiente la compensazione anche a riguardo era assoggettata a tutti gli
oneri di allegazione e di deduzione di prova previsti dai commi secondo e terzo dell’art. 416 c.p.c.
15.2. Inoltre, e sul piano del diritto sostanziale, siccome detta sentenza non inverte l’onere della prova (cfr. Cass., sez. III, 11.3.2020, n. 7014), la convenuta, la quale aveva sollevato detta eccezione di compensazione in senso stretto, era tenuta a pr ovare i fatti su cui l’eccezione si fonda, giusta la regola generale di cui all’art. 2697, comma secondo, c.c.
Ebbene, nella specie, la Corte d’appello ha osservato che già la sentenza di primo grado aveva rilevato .
Ha aggiunto ‘che non può considerarsi compiuta allegazione (dell’ammontare del danno o dei criteri per la sua quantificazione) il mero riferire della sussistenza e dell’esito di un procedimento penale di cui si alleghino alle difese gli atti, sol perché in uno di essi (segnatamente, nella sentenza di patteggiamento) si legge, fra i molti altri dettagli, la valutazione
in sede penale dell’ammontare del profitto ascritto al COGNOME.
E ha concluso la Corte che: ‘A questa stregua la compensazione non può certamente operare. Essa infatti presuppone la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 1243 c.c., cioè che si tratti di crediti certi, liquidi ed esigibili (o di facile e pronta liqui dazione)’.
Ritiene allora il Collegio che, una volta esclusa l’applicabilità nel contesto processuale di cui è causa della speciale regola di cui all’art. 1, comma 1 -sexies, L. n. 20/1994, e non essendo nella specie la sentenza di applicazione di pena su richiesta equiparata a sentenza di condanna per espressa previsione di legge, tali considerazioni della Corte distrettuale si sottraggano a qualsiasi sindacato in questa sede di legittimità.
La ricorrente, infatti, che in proposito ha formulato esclusivamente una censura in termini di violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c., propone anche una diversa lettura delle proprie allegazioni e deduzioni probatorie (documentali) (cfr. pagg. 3738 del ricorso), che parte dall’erroneo assunto che possa trovare nella specie applicazione l’art. 1, comma 1 -sexies, cit.
La ricorrente, pertanto, di nuovo soccombente, dev’essere condannata al pagamento, in favore del difensore del controricorrente, dichiaratosi anticipatario, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo. La ricorrente è inoltre tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi e Euro 8.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% e I.V.A e C.P.A. come per legge, e distrae in favore del difensore del controricorrente.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così dec iso in Roma nell’adunanza camerale del 6.3.2024.