Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 27312 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 27312 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso 31980-2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
PROVINCIA DI TARANTO, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 336/2021 della CORTE D’APPELLO DI LECCE SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO, depositata il 18/06/2021 R.G.N. 230/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/07/2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Oggetto
IMPIEGO PUBBLICO INCENTIVO EX ART. 92 D.LGS. N. 163/2006
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 04/07/2025
CC
1. La Corte di appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto, ha confermato la sentenza del Tribunale di Taranto di accoglimento dell’opposizione proposta dalla Provincia di Lecce avverso il decreto con il quale era stato ingiunto il pagamento in favore dell’AVV_NOTAIO COGNOME dell’incentivo richiesto ai sensi dell’art. 92 del d.lgs. n. 163/2006. La Corte territoriale ha richiamato il principio di onnicomprensività della retribuzione dovuta al dirigente pubblico e ha evidenziato che il diritto all’incentivo p uò sorgere solo in presenza delle condizioni richieste dalla legge. Ha ritenuto, in particolare, che ai fini del riconoscimento dell’incentivo sia presupposto imprescindibile l’elaborazione interna del progetto, che faceva difetto nella fattispecie poiché l’attività della quale si domandava il compenso era stata svolta in relazione ad atti progettuali redatti da professionisti esterni. Ha aggiunto che l’erogazione presuppone la verifica di ulteriori condizioni di legge, rigettando l’appello perché «la integrale redazione del progetto all’esterno dell’organico dell’ente, il carattere naturalmente onnicomprensivo della retribuzione del dipendente, l’assenza di rigorosa verifica della ricorrenza dei requisiti ulteriori, indicano il diniego del riconoscimento del beneficio economico invocato». 2. Ha proposto ricorso per cassazione il dipendente con un solo
motivo cui ha resistito l’amministrazione con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso denuncia con un unico motivo la violazione e falsa applicazione dell’art. 92 del d.lgs n. 163/2006 e si limita a sostenere che l’incentivo va riconosciuto anche nell’ipotesi in cui le attività tecniche, successive alla progettazione affidata a professionisti esterni, vengano svolte da personale interno.
Il motivo è inammissibile.
Orbene, il ricorso per cassazione deve contenere, invero, a pena di inammissibilità, l’esposizione dei motivi per i quali si richiede la cassazione della sentenza impugnata, aventi i requisiti della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata (Cass., 25/02/2004, n. 3741; Cass., 23/03/2005, n. 6219; Cass., 17/07/2007, n. 15952; Cass., 19/08/2009, n. 18421; Cass. 24/02/2020, n. 4905). In particolare, è necessario che venga contestata specificamente, a pena di inammissibilità, la « ratio decidendi » posta a fondamento della pronuncia oggetto di impugnazione (Cass., 10/08/2017, n. 19989).
La censura non si confronta, per impugnarla specificamente, con la ratio decidendi che basa l’infondatezza della pretesa creditoria sulla necessaria verifica approfondita e rigorosa di molteplici presupposti che nella specie non sono stati assoggettati a puntuale accertamento.
La Corte di merito al riguardo richiama la pronuncia della Corte dei Conti (Corte dei Conti Puglia Delib., 06/02/2014, n. 33) che indica limiti, presupposti e modalità per la corresponsione dell’incentivo: limite percentuale massimo complessivo e computo nel quadro economico; divieto di estensione dell’incentivo agli appalti di fornitura/servizi; rilevanza tecnica dei lavori/opere; necessario raggiungimento della fase di pubblicazione del bando di gara o di spedizione degli inviti; necessaria predeterminazione dei criteri di ripartizione dell’incentivo; criteri di predeterminazione della percentuale effettiva complessiva; criteri di predeterminazione della percentuale effettiva individuale; tassatività dell’elenco dei possibili beneficiari; tetto quantitativo individuale; principio di effettività delle attività incentivate; divieto di ridistribuzione delle quote di incentivo non ripartite a causa dell’affidamento
all’esterno all’organico o all’assenza d’attività connesse all’appalto da parte dei soggetti destinatari.
In altri termini, la sentenza impugnata fonda la propria decisione su due diverse e concorrenti rationes decidendi costituite da un lato dalla integrale redazione all’esterno dell’organico dell’ente del progetto, dall’altro dalla assenza di rigorosa verifica della ricorrenza dei requisiti ulteriori sopraindicati, che, si ripete, l’odierno ricorrente non ha provveduto a contestare specificamente.
E’, pertanto, applicabile alla fattispecie l’orientamento, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, qualora la decisione impugnata si fondi su una pluralità di ragioni, ciascuna idonea a sorreggere il decisum , i motivi di ricorso devono essere specificamente riferibili, a pena di inammissibilità, a ciascuna di dette ragioni (cfr. fra le tante Cass. n. 17182/2020; Cass. n. 10815/2019) ed inoltre l’inammissibilità o l’infondatezza della censura attinente ad una di esse rende irrilevante l’esame dei motivi riferiti all’altra, i quali non risulterebbero in nessun caso idonei a determinare l’annullamento della sentenza impugnata, risultando comunque consolidata l’autonoma motivazione oggetto della censura dichiarata inammissibile o rigettata ( cfr. fra le più recenti Cass. n. 15399/2018).
Conclusivamente, il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile, con addebito al ricorrente (parte soccombente) delle spese del presente giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in € 3.000,00, a titolo di compensi, ed in
€ 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile, il 04 luglio 2025.
La Presidente NOME COGNOME