Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 35318 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 35318 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso 30027-2019 proposto da
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, in virtù di procura conferita in calce al ricorso, dagli avvocati COGNOME NOME COGNOME e COGNOME NOME COGNOME, con domicilio eletto presso il loro studio, in ROMA, INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI NOME (INPGI), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, in forza di procura conferita a margine de l controricorso, dall’avvocato NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in ROMA, INDIRIZZO
-controricorrente – per la cassazione della sentenza n. 746 del 2019 della CORTE D’APPELLO DI ROMA, depositata il 20 aprile 2019 (R.G.N. 1187/2015).
R.G.N. 30027/2019
COGNOME
Rep.
C.C. 16/10/2024
giurisdizione Contribuzione dovuta all’INPGI. Incentivo all’esodo . Alloggio di servizio. Polizze assicurative.
Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 16 ottobre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
-Con sentenza n. 746 del 2019, depositata il 20 aprile 2019, la Corte d’appello di Roma ha respinto il gravame della società RAGIONE_SOCIALE e ha confermato la pronuncia del Tribunale della medesima sede, che aveva rigettato l’opposizione contro il decret o ingiuntivo emesso a favore dell’INPGI, per il complessivo importo di Euro 248.969,00, in relazione al mancato pagamento dei contributi inerenti alle somme corrisposte per la cessazione del rapporto di lavoro, per la messa a disposizione di un appartamento a Napoli al direttore del giornale e per la copertura assicurativa d’infortuni non professionali.
A fondamento della decisione, la Corte territoriale ha escluso che le somme corrisposte ai giornalisti dopo la cessazione del rapporto di lavoro perseguissero l’obiettivo d’incentivarne l’esodo e ha affermato l’obbligo contributivo anche riguardo alle somme versate dalla società appellante per la messa a disposizione dell’appartamento di Napoli e per i premi assicurativi delle polizze sottoscritte in favore dei giornalisti per gl’infortuni extra lavorativi.
-La società RAGIONE_SOCIALE ricorre per cassazione, sulla base di cinque motivi, contro la sentenza d’appello.
-L’INPGI resiste con controricorso.
-Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1., primo comma, cod. proc. civ.
-Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.
-All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni (art. 380 -bis .1., secondo comma, cod. proc. civ.).
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. -Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la società ricorrente denuncia la violazione dell’art. 6, comma 1, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, e dell’art. 4 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, nella legge 26 luglio 1988, n. 291.
Avrebbe errato la Corte di merito nell’escludere la finalità d’incentivo all’esodo sulla base del la mera circostanza, di per sé ininfluente, della formalizzazione dell’accordo in un momento successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.
2. -Con il secondo mezzo , rubricato «Violazione dell’art. 360 c.p.c. in relazione agli art. 1362 e 1363 c.c.», la ricorrente imputa alla Corte d’appello di Roma di avere arbitrariamente interpretato l’ intero accordo come una transazione inerente a tutte le possibili vertenze di carattere economico, senza considerarne l’effettiva natura d’incentivo all’esodo, comprovata dal dato testuale e dalle deposizioni acquisite in giudizio, idonee a far luce sull’autentica volontà delle parti di agevolare lo scioglimento del rapporto.
3. -Con la terza censura , formulata in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., la ricorrente deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo e lamenta che la sentenza d’appello non abbia chiarito se l’erogazione delle somme, anche a volerla reputare priva della finalità d’incentivare l’esodo, tragga comunque origine dalla cessazione del rapporto di lavoro. Anche in tale ipotesi, i relativi importi dovrebbero essere esclusi dalla base per il computo della contribuzione.
4. -Con la quarta critica (art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.), la ricorrente si duole della «insufficiente motivazione» sull’assoggettabilità a contribuzione delle somme versate per la locazione dell’appartamento messo a disposizione del direttore COGNOME.
Le testimonianze acquisite dimostrerebbero che l’appartamento, adibito a foresteria anche a vantaggio degli altri giornalisti, solo occasionalmente è stato impiegato dal direttore.
5. -Con la quinta doglianza (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente prospetta, infine, la violazione degli artt. 38 e 40 del contratto collettivo nazionale giornalistico, previsioni che giustificherebbero il versamento dei premi per le polizze assicurative, al fine di tutelare la società contro il rischio di azioni risarcitorie. La società corrisponderebbe il premio per un proprio interesse e, pertanto, le somme versate non potrebbero venire in rilievo nella determinazione della contribuzione dovuta.
6. -I primi tre motivi, che vertono sulla qualificazione delle somme corrisposte ai giornalisti in termini d’incentivo all’esodo o di emolumenti comunque correlati alla cessazione del rapporto di lavoro, possono essere esaminati congiuntamente, per la connessione che li lega.
Essi si rivelano inammissibili.
6.1. -Questa Corte è costante nell’affermare che l’accertamento della volontà negoziale si sostanzia in un accertamento di fatto, demandato in via esclusiva al giudice di merito e sindacabile in sede di legittimità soltanto per la violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale e per le anomalie radicali della motivazione.
Le censure non si possono risolvere «nella mera contrapposizione di una interpretazione diversa da quella criticata» (di recente, Cass., sez. lav., 21 novembre 2024, n. 30087, punto 4.2. del Considerato ).
Ne consegue che, «per sottrarsi al sindacato di legittimità, quella data dal giudice al contratto non deve essere l ‘ unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito -alla parte che aveva proposto l ‘ interpretazione poi disattesa dal giudice di merito -dolersi in sede di legittimità del fatto
che sia stata privilegiata l ‘ altra» (fra le molte, Cass., sez. II, 21 novembre 2024, n. 30045, punto 2.3. delle Ragioni della decisione ).
6.2. -Anche la qualificazione delle somme corrisposte ai giornalisti si configura come quaestio voluntatis (Cass., sez. lav., 3 marzo 2023, n. 6377, punto 3 delle Ragioni della decisione ) e la Corte di merito ha provveduto a dirimerla all’esito di un’ interpretazione coerente e complessiva delle pattuizioni intercorse tra le parti, memore del rigoroso onere probatorio che incombe su chi rivendichi la limitazione dell’obbligo contributivo, assoggettato a una disciplina legale cogente.
I giudici d’appello, in linea con l’apprezzamento già compiuto dal Tribunale e con l’indisponibilità dell’obbligo contributivo dedotto in causa , hanno indagato sull’effettiva natura delle erogazioni (pagina 5, punti 5.3. e 5.4. della sentenza impugnata), senza arrestarsi al dato formale della qualificazione attribuita dalle parti o alla circostanza della successiva formalizzazione degli accordi.
La disamina s’incentra sull’interpretazione complessiva delle clausole negoziali e sul vaglio accurato della prospettazione difensiva dell’odierna ricorrente , che enfatizza , come anche l’Istituto ha evidenziato nel controricorso (pagina 20), il carattere d’incentivo all’esodo allo scopo di conseguire l’esenzione dall’obbligo contributivo .
Nel disconoscere la natura propugnata dalla società ricorrente e nell’affermare, per contro, l’inscindibile connessione con il rapporto di lavoro, i giudici del gravame non trascurano di ponderare anche il contesto in cui s’inquadra l’accordo (pagina 5, punto 5.5.) , sprovvisto di richiami circostanziati al piano di ristrutturazione aziendale (pagina 6, punto 5.6.) o a criteri di determinazione delle somme, commisurati alla dedotta finalità d’incentivo all’esodo (pagina 7, punto 5.11.).
I giudici d’appello, inoltre, passano in rassegna le posizioni dei diversi giornalisti coinvolti, facendosi carico del coordinamento delle dichiarazioni sottoscritte nelle diverse sedi (pagina 6, punto 5.7.), e, sulla scorta di una ricognizione esaustiva, illustrano le ragioni
dell’insufficienza d i quel dato letterale e di quel nomen iuris , su cui fanno leva, invece, le censure formulate in questa sede.
L’interpretazione proposta dalla Corte d’appello di Roma, in consonanza con quella già avallata dal giudice di primo grado, risulta, in definitiva, plausibile e conduce a ritenere che non siano stati dimostrati in modo convincente gli elementi costitutivi dell’esenzione dall’obbligo contributivo, in relazione a tutti i profili rilevanti della disposizione richiamata.
6.3. -Alle valutazioni espresse in entrambi i gradi di merito l’odierna ricorrente tende a contrapporre una diversa , più appagante, interpretazione delle clausole dell’accordo , allo scopo di sovvertire l’accertamento cristallizzato in una ‘doppia conforme’ , adombrando una contropartita per la risoluzione anticipata e consensuale del rapporto di lavoro.
Sotto le sembianze della violazione di legge, le censure, nel loro complesso, ambiscono poi a ottenere una rivalutazione delle risultanze probatorie, anche sul versante della natura novativa della transazione, che la Corte territoriale ha puntualmente escluso (pagina 7, punto 5.12.).
Coglie nel segno, pertanto, l’eccezione d’inammissibilità sollevata a tale riguardo nel controricorso (pagine 17 e seguenti), sul presupposto che le critiche sconfinino nell’àmbito della rivisitazione del merito.
-Inammissibile è anche la quarta critica.
7.1. -La Corte d’appello di Roma ha accertato in punto di fatto, sulla base delle deposizioni raccolte, «l’uso stabile dell’immobile locato in Napoli da parte dell’allora vice Direttore e poi Direttore NOME COGNOME» e ha condiviso la ricostruzione tratteggiata dal Tribunale, in difetto di elementi persuasivi idonei a scalfirla (pagina 7, punto 6.1., della sentenza d’appello).
7.2. -Il motivo di ricorso, pur stigmatizzando la ‘insufficiente motivazione’ (pagina 17), si risolve nella richiesta di rivalutazione del
compendio istruttorio e, peraltro in maniera generica, reitera quella ricostruzione alternativa che una ‘doppia conforme’ ha già ritenuto priva di pregio, con un’argomentazione intelligibile e tutt’altro che lacunosa.
-Infine, anche la quinta censura presenta profili d’inammissibilità.
8.1. -La Corte d’appello di Roma, nel confermare le statuizioni del Tribunale, ha rilevato che anche «i premi versati dall’azienda per le polizze assicurative stipulate a favore dei lavoratori contro i rischi extra professionali» devono essere ricondotti alla retribuzione imponibile a fini contributivi, in carenza di una specifica prova contraria (pagina 7, punto 6.2. della sentenza d’appello).
8.2. -La ricorrente si limita a evocare le previsioni del contratto collettivo nazionale, senza allegare e dimostrare di avere ritualmente introdotto già nei gradi di merito, suffragandolo con i pertinenti dati probatori, il tema del nesso che intercorre tra le polizze e gli obblighi sanciti dalla contrattazione collettiva.
Né tale nesso, su cui la sentenza impugnata non si attarda, è stato corroborato in sede di legittimità con il supporto degli elementi documentali di conferma, indispensabili per dare consistenza alla censura, dimostrando per quali ragioni la Corte territoriale abbia violato la disciplina negoziale menzionata.
La doglianza si rivela, in ultima analisi, generica.
-In forza delle considerazioni esposte, il ricorso dev’essere dichiarato, nel suo complesso, inammissibile.
-Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
-La declaratoria d’inammissibilità del ricorso impone di dare atto dei presupposti per il sorgere dell’obbligo del la ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 8.000,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezione