REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D’APPELLO DI TORINO SEZIONE LAVORO Composta da:
Dott. ssa NOME COGNOME PRESIDENTE Rel.
Dott. NOME COGNOME CONSIGLIERE Dott. ssa NOME COGNOME CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A N._123_2025_- N._R.G._00000467_2024 DEPOSITO_MINUTA_11_06_2025_ PUBBLICAZIONE_12_06_2025
nella causa di lavoro iscritta al n.ro 467 /2024 R.G.L. promossa da:
(C.F. nato a Roma il 15.02.1967 e residente a Monteprandone INDIRIZZO, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultima in Milano, INDIRIZZO giusta procura in atti APPELLANTE CONTRO (C.F. e P.Iva n. ), con sede legale in Torino, in persona della procuratrice speciale pro tempore (procura come da doc. 1 in prime cure), rappresentata e difesa, anche in via disgiuntiva tra loro e in forza di procura speciale alle liti in atti, dagli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME elettivamente domiciliata in Torino, INDIRIZZO APPELLATA Oggetto: incentivo all’esodo-dimissioni per giusta causa
CONCLUSIONI
Per l’appellante:
Come da ricorso depositato il 4.10.2024 Per l’appellato:
Come da memoria depositata il 21.2.2025
FATTI DI CAUSA
Con ricorso diretto al Tribunale di Torino chiamato in giudizio per sentirsi accogliere le seguenti conclusioni:
“Accertata e dichiarata la sussistenza dell’accordo risolutivo del rapporto di lavoro con incentivazione all’esodo tra e il Sig. stipulato in data 11.12.2023 dichiarare il grave inadempimento dello stesso accordo per fatto e colpa della datrice di lavoro.
Per l’effetto condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore a corrispondere al ricorrente la somma lorda di € 157.170,00o a quella diversa che risultasse di giustizia, oltre a rivalutazione e interessi dal 31.12.2023 al saldo.
Accertata la giusta causa delle dimissioni rassegnate dal Sig. in data 29.12.2023, condannare la al pagamento della somma di € 30.293,44 lordi a titolo di indennità sostitutiva di preavviso e di danno patrimoniale o di quella diversa somma che risulterà di giustizia, oltre a rivalutazione e interessi dalle singole scadenze al saldo.
” A sostegno della domanda il ricorrente ha dedotto
che:
la convenuta aveva avviato, nel marzo 2023, una procedura di licenziamento collettivo per riduzione del personale ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge n. 223/1991, destinata a 73 lavoratori delle strutture centrali e commerciali dell’area torinese;
con accordo del 22.3.2023, stipulato con le segreterie territoriali della Provincia , le parti collettive avevano stabilito i criteri di individuazione dei lavoratori interessati dal provvedimento di risoluzione del rapporto tra cui, oltre ai dipendenti che nell’arco di 48 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro potevano maturare i requisiti per il trattamento pensionistico, i lavoratori che per scelte individuali “intendono perseguire diverse opportunità professionali o personali esterne anche attraverso percorsi supportati da parte aziendale”, per questi ultimi l’accordo prevedeva l’erogazione di un importo a titolo di incentivazione all’esodo determinato sulla base dell’età (doc.3); programma incentivazione economica veniva presentato mediante slides e registrazione in data 13.4.2023 (doc.4);
il 13.10.2023 anche per conto delle altre società del gruppo, e le organizzazioni sindacali, avevano stipulato altro accordo sindacale che, in aggiunta ai trattamenti previsti nell’accordo del 22.3.2023, prevedeva, per i lavoratori che nell’arco di 48 mesi non avessero maturato i requisiti per il trattamento pensionistico, l’erogazione di un ulteriore importo pari a tre mensilità di retribuzione lorda, oltre all’indennità sostitutiva di preavviso (doc.5);
in adempimento dell’accordo del 13.10.2023 la convenuta gli aveva inviato con e-mail del 27.10.2023 una proposta di adesione al programma “Costruisci RAGIONE_SOCIALE”, con le novità introdotte dall’accordo sindacale del 13.10.2023, ove era quantificato in euro 157.170,00 l’importo lordo di incentivazione che gli sarebbe stato riconosciuto in caso di adesione al programma entro il 31.12.2023 (oltre alla Naspi e con riconoscimento delle condizioni economiche anche in caso di adesione al programma di “active placement”, doc.6); confidando in tale proposta irrevocabile di del rapporto con incentivazione all’esodo, aveva preso contatti con altre aziende esterne al gruppo per poter essere ricollocato così trovando una nuova azienda disposta ad assumerlo alla data concordata del 1°.2.2024 (doc.7);
di aver contattato telefonicamente, in data 24.11.2023, la referente HR, chiedendo chiarimenti in merito al programma “Costruisci il Tuo Futuro“, ricevendo dalla stessa rassicurazioni circa il fatto che la volontà aziendale era quella di accettare tutte le domande di adesione al programma;
con e-mail dell’11.12.2023 di aver manifestato al proprio HR di riferimento, NOMECOGNOME la volontà di aderire al programma “Costruisci RAGIONE_SOCIALE”, ricevendo tuttavia formale diniego alla sua richiesta di adesione, genericamente motivato dal difetto delle condizioni per darvi corso;
di aver ribadito, con e-mail del 13.12.2023, la propria disponibilità ad interrompere l’attività lavorativa presso l’azienda convenuta, stante l’irrevocabilità della proposta ricevuta il 27 ottobre precedente, da esso ricorrente tempestivamente accettata;
quindi, dovendo prendere servizio presso la nuova azienda il 1° febbraio 2024, era stato costretto a rassegnare le dimissioni per giusta causa in data 29.1.2024.
Costituendosi in giudizio ha contestato che la mail inviata al dipendente in data 27.10.2023 fosse e potesse intendersi quale proposta irrevocabile, affermando l’assoluta mancanza di volontà, da parte datoriale, di voler risolvere il contratto di lavoro in essere con il ricorrente, nonchè la pretestuosità della giusta causa delle dimissioni addotta dal ricorrente.
Secondo gli accordi oggetto della procedura di licenziamento collettivo avviata in data 14.3.2023, e come dettagliato nell’intesa raggiunta il 3.4.2023, ferme le cessazioni dei dipendenti in età prossima al pensionamento, gli ulteriori recessi sarebbero stati operati solo “compatibilmente con le esigenze tecnico organizzative e operative aziendali e le competenze professionali richieste da tali esigenze”;
il 13.10.2023 la capogruppo , in nome e per conto delle società del gruppo interessate, tra cui la convenuta, richiamata, per quanto di rilievo, la procedura attivata da 14.3.2023 e perfezionata il 3.4.2023, aveva formalizzato una nuova intesa sindacale che, “fermi restando i criteri di individuazione stabiliti negli accordi menzionati in premessa”, migliorativa delle condizioni economiche già negoziate con le predette intese, che venivano confermate attraverso ulteriori benefici patrimoniali.
Dopo una serie di incontri endo-aziendali volti a illustrare le integrazioni economiche introdotte dall’accordo del 13.10.2023, la società sviluppava in modo generalizzato i dati economici scaturenti dalle richiamate intese del 3 aprile e del 13 ottobre 2023, inoltrando poi a tutti i lavoratori alle proprie dipendenze una comunicazione in cui veniva indicata la stima dell’importo conseguente, fermi i richiami espressi a quanto definito nell’accordo sindacale del 13.10.2023 e ai criteri di individuazione stabiliti nel precedente accordo del 3.4.2023. Nel caso di specie non sussistevano le condizioni aziendali di carattere tecnico ed organizzativo per estendere al ricorrente il criterio selettivo individuato nell’accordo del 3.4.2023, reputando il ricorrente risorsa aziendale non rinunciabile per le competenze possedute, in quanto impiegato nell’area RAGIONE_SOCIALE dedicata alle attività cd. di field, impegnato direttamente nella gestione della vendita ricambi ed assistenza post-vendita presso le officine autorizzate.
Con sentenza n.1953/24, pubblicata in data 1.8.2024 il Tribunale ha respinto il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite.
ha proposto appello, cui ha resistito l’appellata.
All’udienza di discussione del 6.3.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
DELLA DECISIONE Il Tribunale ha respinto il ricorso rilevando il carattere meramente informativo della mail 27.10.2023, confermato inoltre dal contenuto delle intese sindacali posto che, mentre per i dipendenti in possesso dei previsti requisiti pensionistici, la discrezionalità del datore di lavoro era limitata alla verifica del numero complessivo di uscite dichiarato (73 unità), per i dipendenti che come il ricorrente intendevano perseguire “opportunità professionali o personali esterne”, la volontà del lavoratore doveva essere “compatibile con le esigenze tecniche organizzative e operative aziendali e le specifiche competenze professionali richieste da tali esigenze”, che la convenuta si riservava di valutare, con la conseguenza che la manifestazione di volontà del solo lavoratore di aderire al programma non era sufficiente per raggiungere l’accordo transattivo. Per l’incentivo all’esodo, con rinuncia all’impugnazione del licenziamento, era necessaria l’intimazione del recesso da parte del datore di lavoro.
La società, nel rilevare l’insussistenza delle condizioni per “dar corso alla… richiesta di adesione al programma” aveva chiaramente manifestato la volontà di non procedere al licenziamento del ricorrente, ciò che impediva il compimento degli ulteriori atti previsti (ossia la sottoscrizione di un verbale di conciliazione, da formalizzare secondo le procedure di cui all’art.411 c.p.c. e il riconoscimento degli incentivi economici).
La decisione del ricorrente di rassegnare le dimissioni (in data 29.1.2024) nonostante la volontà manifestata dall’azienda di non accettare la sua richiesta di adesione al programma, non era sorretta da giusta causa né da un legittimo principio di affidamento contrattuale.
Secondo il Tribunale era inoltre irrilevante la circostanza dedotta con il ricorso introduttivo, ossia che in data 24.11.2023, il ricorrente avesse “ contattato telefonicamente il suo referente HR, , chiedendo chiarimenti in merito al programma Costruisci il tuo FUTURO” e che quest’ultima avesse “dichiarato al lavoratore testuali parole:
‘non è mai accaduto che non abbia accettato la richiesta di adesione al programma e che la volontà aziendale era quella di accettare tutte le domande’”;
un’eventuale interpretazione degli accordi sindacali, nel corso di un colloquio telefonico, difforme da quella effettiva non sarebbe valsa a vincolare la società.
L’appello censura la sentenza sulla base di motivi articolati così sintetizzabili:
1) la decisione di circoscrivere l’ambito di applicazione dei criteri di scelta non può essere rimessa alla mera discrezionalità unilaterale del datore di lavoro e la valutazione della datrice di lavoro doveva essere fatta ex ante in relazione alle esigenze tecnico- produttive ed organizzative poste alla base della procedura e non in maniera unilaterale e del tutto arbitraria ex post;
se non vi erano le condizioni, il sig. nemmeno avrebbe dovuto ricevere l’e- mail del 27.10.2023, avente il valore di proposta irrevocabile anche secondo il contenuto delle intese sindacali;
2) come indicato nell’oggetto della mail 27.10.2023 “situazione individuale-programma costruisci il tuo futuro”, tale missiva non costituiva mera comunicazione informativa bensì una vera e propria proposta individuale e personalizzata alla quale la società si era obbligata a rimanere vincolata sino alla scadenza (prevista);
3) sulla base degli accordi 13.3.2023 (doc.8 ), 22.3.2023 (doc.3 ), 3.4.2023 (doc.9 ) il licenziamento è successivo all’adesione al programma proposto nell’accordo sindacale, avendo pertanto l’azienda manifestato la volontà di risolvere il rapporto alle condizioni previste dagli accordi e indicate nella mail in questione, ingenerando nell’appellante, destinatario della comunicazione, il corrispondente affidamento, ne consegue che contratto deve ritenersi concluso alla data dell’11.12.2023, per effetto dell’accettazione della proposta da parte del dipendente; 4) la società avrebbe potuto non dare corso alla proposta di incentivazione all’esodo solo nel caso di raggiungimento del numero previsto dei lavoratori da licenziare, 73 unità, circostanza che invece non ha dedotto;
5) le dimissioni rassegnate dall’appellante erano assistite da giusta causa avendo egli ragionevolmente riposto affidamento nella proposta irrevocabile di risoluzione del rapporto, ingiustificatamente revocata dalla società;
6) erroneamente il Tribunale non ha ammesso la prova per testi in relazione al colloquio telefonico intercorso con la sig.ra , il capitolo non contiene alcun riferimento all’accordo sindacale e la teste avrebbe dovuto limitarsi a confermare la volontà dell’azienda “all’eliminazione del ” e quindi alla sua buona fede;
7) la decisione in punto spese di lite è priva di motivazione.
L’appello è infondato e le argomentazioni svolte non valgono a inficiare i passaggi motivazionali della sentenza impugnata.
I motivi – sostanzialmente volti a sostenere la configurabilità della mail 27.10.2023 in termini di proposta irrevocabile, su cui era incentrata l’impostazione originaria – in quanto connessi, sono congiuntamente esaminabili nei termini che seguono.
Preliminarmente, per quanto rileva ai fini della decisione, vale precisare che secondo la comune prospettazione delle parti, i due criteri selettivi dei lavoratori da licenziare individuati con le intese sindacali menzionate, sono quelli sopra esposti mentre con l’accordo 13.10.2023 sono stati definiti ulteriori miglioramenti economici per i lavoratori interessati all’incentivo all’esodo;
inoltre, in particolare nell’accordo 3.4.2023 nell’accordo 13.3.2023 (quest’ultimo richiamato in quello del 22.3.2023 che stabilisce la dell’incentivo, sostanzialmente in base all’età anagrafica e al numero di mensilità riconosciute) si legge chiaramente che per i lavoratori non in possesso dei requisiti pensionistici previsti, il criterio di individuazione è quello di favorire “nell’ambito del numero complessivo delle uscite dichiarato, compatibilmente con le esigenze tecniche organizzative e operative aziendali e le specifiche competenze professionali richieste da tali esigenze, eventuali scelte individuali dei lavoratori che intendono perseguire diverse opportunità professionali o personali esterne anche attraverso percorsi supportati da pate aziendale. Il rapporto di lavoro dei dipendenti interessati sarà risolto nel rispetto delle esigenze tecniche organizzative e operative aziendali …con applicazione delle regole di incentivazione economiche all’esondo e delle modalità sottoindicate”.
Tanto premesso, occorre dunque stabilire se la mail 27.10.2023 possa qualificarsi come proposta irrevocabile.
Con essa viene chiesto al destinatario se è interessato al programma di incentivazione, nei giorni precedenti illustrato in relazione alle novità introdotte dall’accordo 13.10.2023, al fine di valutare l’opportunità offerta è indicata una stima dell’importo globale dell’incentivo, con l’invito ad approfondire l’argomento rivolgendosi al proprio HR.
Si legge inoltre che, nel caso di maturazione dei requisiti pensionistici, potrà essere presentata la domanda, con i documenti ivi specificati, rivolgendosi sempre al proprio HR per definire modalità di adesione allo specifico programma dedicato ai più anziani.
Il comunicato si conclude con la precisazione che “questa mail non è abilitata a ricevere risposte.
Per qualsiasi esigenza o dubbio rivolgiti al tuo riferimento HR”.
Il primo Giudice non ha disposto istruttoria ma il tenore della comunicazione rende evidente contenuto meramente informativo, indistintamente rivolto alla generalità dei lavoratori, come esplicitato non solo dal fatto che i destinatari della mail sono chiaramente tutti i lavoratori in astratto interessati dalla procedura, ivi compresi quelli in possesso dei requisiti pensionistici, cui non appartiene l’odierno appellante, ma altresì dal fatto che il testo è privo di qualunque riferimento che valga a configurare, l’eventuale adesione del lavoratore, sufficiente alla conclusione dell’accordo. E’ invece del tutto evidente la funzione di tale comunicazione, ossia quella di sondare l’eventuale disponibilità dei dipendenti, poi da valutare sulla base delle esigenze tecniche organizzative.
Inoltre la mail non contiene alcun cenno che valga a superare la previsione delle intese contrattuali secondo le quali, come si è visto ed affermato dal primo Giudice, per i dipendenti privi dei requisiti pensionistici, la volontà del lavoratore doveva essere “compatibile con le esigenze tecniche organizzative e operative aziendali e le specifiche competenze professionali richieste da tali esigenze”, che la società si riservava di valutare.
Il che esclude che la sola adesione del lavoratore al programma potesse essere sufficiente, fermo restando che gli accordi sindacali prevedevano previa determinazione datoriale di interrompere il rapporto di lavoro, e che solo successivamente, con conciliazione in sede sindacale, la società avrebbe versato gli importi concordati.
Anche la dichiarazione asseritamente resa dalla sig.ra contattata telefonicamente dal dipendente per ottenere chiarimenti (non meglio specificati) ed oggetto di contestazione da parte dell’appellata – per come dedotta neppure in astratto, a voler ipotizzare una sua conferma in sede di escussione, varrebbe a fondare la tesi attorea.
Ora – in disparte la considerazione che, in linea di fatto, è rimasto incontestato quanto dedotto dalla società, ossia che nell’arco di compreso tra il colloquio telefonico con la sig.ra del 24.11.2023 e l’11.12.2023 (data di adesione del lavoratore al programma degli incentivi e del contestuale diniego formale comunicato dall’azienda, doc.8,9 appellante) lo stesso Palermo ha chiarito al le condizioni, secondo le intese sindacali, preclusive ad un suo inserimento nel programma degli incentivi – resta il fatto che per stessa ammissione dell’appellante, quest’ultimo già il 9.12.2023 aveva sottoscritto la lettera di assunzione della nuova società datrice di lavoro, con effetto dal 1°.2.2024 (doc.7). Non solo la mail aziendale 27.10.2023 è priva di qualunque elemento che valga a configurarla nei termini di una proposta irrevocabile, ma è documentato che il ancor prima di manifestare la sua adesione al programma degli incentivi (con mail 11.12.2023 delle ore 8:9) ha concordato la nuova assunzione in data 9.12.2023, e si è dimesso (il 29.1.2023) ben dopo aver appreso la mancata accettazione aziendale, comunicatagli dal suo referente HR Palermo con mail in pari data (del 11.12.2023 delle ore 8:12).
Nessun legittimo affidamento può dunque reclamare l’appellante non essendo neppure minimamente dedotto, né configurabile, che siano intercorse tra le parti trattative, serie, giunte al punto da ingenerare un legittimo affidamento nella conclusione dell’accordo risolutorio del rapporto, poi interrotte senza giustificato motivo.
Conseguentemente le dimissioni dell’appellane non possono considerarsi assistite da giusta causa.
Anche l’ultimo motivo è infondato poiché in punto spese nella sentenza impugnata risulta applicato il criterio della soccombenza e liquidato l’importo sulla base del D.M. n.147/2022.
Per le ragioni esposte, assorbenti ogni diversa questione, l’appello è respinto.
spese di lite sono regolate dalla soccombenza, come liquidate in dispositivo.
Al rigetto dell’appello consegue, ex lege (art. 1, commi 17-18, L. 228/2012), la dichiarazione che l’appellante è tenuto all’ulteriore pagamento di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l’impugnazione.
Visto l’art. 437 c.p.c., respinge l’appello;
condanna l’appellante a rimborsare all’appellata le spese del presente grado, liquidate in euro 4.997,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA;
dichiara la sussistenza delle condizioni per l’ulteriore pagamento, a carico dell’appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l’impugnazione.
Così deciso all’udienza del 6.3.2025 LA PRESIDENTE Dott.ssa NOME COGNOME
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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