Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 33974 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 33974 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 05/12/2023
Il ricorrente è stato assunto dalla Città Metropolitana di Roma Capitale (già Provincia di Roma) ed ha svolto attività connesse alla progettazione ed esecuzione di opere pubbliche concluse dal 2008 al 2014; si è dunque rivolto al Tribunale di Roma per chiedere la condanna dell’ente pubblico al pagamento dell’importo capitale di € 56.523,22 a titolo di compenso incentivante ai sensi dell’art. 18 della legge n. 109 del 1994 maturato per una congerie di incarichi eseguiti.
Instauratosi il contraddittorio, il Tribunale ha dato atto delle circostanze che nelle more del giudizio erano stati corrisposti parte degli incentivi richiesti (nella misura di € 37.235,71) e all’esito della discussione ha condannato la parte datoriale al pagamento della somma di € 20.863,97 in favore del COGNOME per i titoli dedotti in ricorso, oltre accessori.
L’ente pubblico ha impugnato la sentenza davanti alla Corte d’appello di Roma la quale, accogliendo il gravame di Roma Capitale, ha dichiarato che al COGNOME non erano dovute le somme di € 7.096,19 relativa alle schede nn. 385, 421, 452 e 4 70 e di € 2.612,47 per la scheda n. 469; ha inoltre condannato la Città Metropolitana di Roma Capitale al pagamento degli interessi legali sul credito per gli incentivi riconosciuti in favore dell’appellato a decorrere dall’approvazione espressa del certificato di collaudo o di regolare esecuzione ovvero, in mancanza, dall’approvazione tacita ai sensi dell’art. 141, comma 3, del d.lgs. n. 163/2006 .
Avverso tale sentenza il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione articolato un unico motivo suddiviso in plurime censure; l’amministrazione si è difesa con controricorso.
DIRITTO
Il motivo, suddiviso in distinte censure, denuncia carenza di motivazione, illogicità, contraddittorietà della decisione con la documentazione prodotta, travisamento dei fatti, violazione del regolamento di applicazione dell’art. 18 legge n. 109/94, contraddittorietà della decisione con quanto richiesto, violazione delle norme che disciplinano i compensi professionali degli avvocati e violazione del codice di procedura civile sulla compensazione delle spese di giustizia.
Con la prima censura ci si duole che, per gli incentivi su verde pubblico e di sgombraneve, era stata contestata l’assenza del visto del direttore generale, mentre esso «si intende acquisito trascorsi 30 giorni dalla data di acquisizione degli atti di liquidazione» (così l’art. 4 commi 8 e 9 del reg. approvato con deliberazione n. 672/24 del 15.6.2005).
La censura è inammissibile, in quanto non si confronta con il decisum della Corte capitolina che non ha negato la spettanza degli incentivi per l’attività di verde pubblico e sgombraneve in ragione della mancanza formale del visto, ma in ragione della natura dell’attività svolta dal COGNOME.
Con la seconda censura si duole che gli interventi eseguiti dal COGNOME sulle strade provinciali per attività di verde pubblico e sgombraneve, siano stati considerati come appalto di servizi e non di lavori, donde la non assoggettabilità ad incentivi.
La Corte territoriale non avrebbe fatto buon governo delle risultanze della prova documentale, costituita dai pareri della Corte dei conti riguardanti interventi diversi da quelli da lii eseguiti, e dalle delibere di Roma Capitale secondo cui i lavori pubblici aventi ad oggetto la manutenzione, il rinnovo e l’esecuzione del verde pubblico vanno considerati ‘servizi’ se limitati ad attività
di cura e regolazione di quanto esistente e se riferiti alla semplice piantimazione; sostiene che nel caso di specie non ricorrono tali condizioni.
Lamenta la mancata pronuncia sulle proprie richieste istruttorie ed evidenzia che dalle schede di cui ha chiesto l’acquisizione risultano tutti i presupposti per la liquidazione degli incentivi, compresa l’elaborazione di un progetto.
Anche tale censura è inammissibile, in quanto la Corte territoriale implicitamente ha ritenuto irrilevanti le istanze istruttorie, avendo evidenziato che ‘dall’elenco dei lavori indicato da entrambe le parti si evince che si trattava di mera manutenzione ordinaria, nella quale per definizione è assente un aliquid novi’.
Inoltre, senza contrastare l’esegesi della disciplina operata dal giudice d’appello che ha individuato l’ambito applicativo dell’art. 18 della legge n. 109 del 1994 in correlazione ai soli appalti di ‘opere e lavori’, e non già di servizi, la censura mira in effetti a rimettere in discussione l’accertamento di fatto compiuto in quella sede ,in tal guisa perorando inammissibilmente una (terza) lettura del compendio istruttorio funzionale agli interessi di parte e preclusa nella fase di legittimità.
La sentenza impugnata si è peraltro uniformata all’indirizzo espresso da questa Corte che ha affermato come il compenso incentivante previsto in favore del personale degli uffici tecnici di P.A. per la progettazione di opere pubbliche dall’art. 18, primo comma, legge n. 109 del 1994 e succ. mod., posto a carico delle amministrazioni aggiudicatarie o titolari di atti di pianificazione generale, particolareggiata od esecutiva – compenso che costituisce trattamento retributivo accessorio a carattere premiale rispetto a quello ordinario ed incentivante dell’attività lavorativa svolta con mansioni di progettazione – è disciplinato nei suoi presupposti dal regolamento che tali amministrazioni sono chiamate ad emanare ai sensi dell’art. 6, legge n. 127 del 1997, e richiede in generale un’attività di progettazione per un’opera pubblica, prevista nel suddetto atto di pianificazione, per la realizzazione della quale ci sia stata l’aggiudicazione dell’appalto (vedi ex plurimis , Cass,
Sez. L, 12/04/2019, n. 10344; cui adde Cass., Sez. L, 12/04/2011 n. 8344, Cass., Sez. L, 05/06/2017, n. 13937);
L’esame del dato testuale contenuto nelle formulazioni dell’art. 18 della legge n. 109 del 1994 via via succedetesi nel tempo, consente di affermare, infatti, che l’attività di progettazione può essere bensì “premiata” dalla RAGIONE_SOCIALE con l’attribuzione degli incentivi dell’art. 18 se e solo se si risolva in un'”effettiva utilità per l’amministrazione come attività propedeutica alla realizzazione dell’opera pubblica”, quale può essere l’approvazione di un progetto esecutivo dell’opera pubblica (Cass. n. 13937/2017 cit.), in quanto l’incentivo è riconosciuto solo riguardo ad appalti, ovvero a parti dell’appalto, relativi ad opere o lavori rispetto ai quali soltanto possono ipotizzarsi le attività professionali di “redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo” alle quali la disposizione fa esplicito riferimento (Pareri C. Conti, sez. Reg. controllo Puglia, n. 114 del 2014, e sez. Reg. controllo Piemonte, n. 97 del 2014).
La disposizione va letta, in definitiva, in continuità logico-giuridica con l’art. 2 della legge n. 109 del 1994 che, nell’individuare nella rubrica l’ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della legge, definisce lavori pubblici “le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere ed impianti, ad esclusione di quelle ricadenti nell’ambito di applicazione della normativa nazionale di recepimento della direttiva 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992” (v. Cass., Sez. L, 22/06/2018, n. 16582).
Né vale richiamare, ancora, il Regolamento dell’Ente sull’art. 18 della legge n. 109 del 1994 lì dove consentirebbe la ripartizione degli incentivi anche per il ‘verde pubblico’ e gli interventi di sgombraneve, perché tale atto amministrativo, rispetto al quale non opera il principio “iura novit curia” ex art. 113 cod. proc. civ. (vedi sul punto, in motivazione, Cass., Sez. L, n. 10344/2019 cit.; Cass., Sez. L, 22/06/2018 n. 16582 e le ivi richiamate Cass., Sez. U, n. 9941/2009; Cass. n. 25971/2017, Cass. n. 15212/2017, Cass. n. 2868/2015, Cass. n. 15065/2014, Cass. n. 8767/2013), non è integralmente riprodotto nel suo tenore in sede di ricorso, non consentendo di ricostruirne l’esatta e completa
portata e così di confutare, sul punto, la statuizione della sentenza impugnata (Cass., Sez. L, 10344/2019, cit.).
Con la terza censura si lamenta il vizio di extrapetizione della pronuncia perché la Corte territoriale ha indicato, come data di maturazione dell’incentivo, il giorno successivo alla definitività del certificato di collaudo, mentre, per l’ex Provincia di Roma, l’esigibilità dell’incentivo decorreva dal giorno successivo allo scadere dei due anni dal collaudo definitivo delle opere.
Il motivo è inammissibile in quanto non si confronta con il decisum .
Il giudice d’appello, in sintonia con il motivo di gravame di Roma capitale, che ha individuato la decorrenza del termine di esigibilità degli incentivi «indicata dall’Ente, in assenza di contestazione di controparte, in due anni dall’emissione del certificato di collaudo, in applicazione dell’art. 141, co. 3, del D.lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti)», ha ritenuto che la data di esigibilità sia quella di approvazione e non di emissione del certificato di collaudo, la quale, se non avvenuta in via espressa, si realizza con il decorso del biennio dalla data d’emissione del certificato medesimo, con conseguente approvazione tacita dello stesso ai sensi dell’art. 141 d.lgs. n. 163/2006 (e prima dell’art. 199 d.P.R. n. 554/1999); sul punto c’è, dunque, corrispondenza tra la richiesta di Roma Capitale e statuizione adottata.
Con la quarta censura si lamenta che il giudice d’appello abbia compensato per metà le spese del doppio grado, condannando Roma Capitale al pagamento della metà residua; senonché, nella specie, non v’era soccombenza reciproca, in quanto alcune delle somme (€. 37.235,71) erano state corrisposte in primo grado e la fase d’appello aveva ridotto ad € 11.155,31 la somma di € 20.000,00 liquidata dal giudice di primo grado.
Anche tale censura va disattesa.
In generale, in tema di responsabilità delle parti per le spese di giudizio (Capo IV del Titolo III del Libro Primo del codice di rito), si rammenta che la denuncia di violazione della norma di cui all’art. 91, comma 1, c.p.c., in sede di legittimità trova ingresso solo quando le spese siano poste a carico della parte integralmente vittoriosa ( ex multis : Cass. n. 18128 del 2020 e Cass.
n. 26912 del 2020) e che la compensazione delle spese processuali, di cui all’art. 92 cod. proc. civ., costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice di merito (v., per tutte, Cass. SS. UU. n. 20598 del 2008).
Le Sezioni unite di questa Corte hanno poi chiarito che l’art. 92, comma 2, c.p.c., ratione temporis applicabile, nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite qualora concorrano “gravi ed eccezionali ragioni”, costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili “a priori”, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche (Cass., Sez. U, n. 2572 del 2012; successive conf.: Cass. n. 2883 del 2014 e Cass. n. 7992 del 2022, le quali hanno concordemente ritenuto che integra la suddetta nozione l’oggettiva opinabilità delle questioni affrontate o l’oscillante soluzione ad esse data in giurisprudenza).
Ne consegue che il giudice deve esplicitare le ragioni per le quali esercita il potere discrezionale di compensare le spese e la giustificazione deve superare la soglia della genericità (cfr. Cass. 20498 del 2023; Cass. n. 221 del 2016; Cass. n. 11217 del 2016; Cass. n. 14411 del 2016; Cass. n. 22310 del 2017) e non essere illogica o erronea (cfr. Cass. n. 1675 del 2020; Cass. n. 273 del 2023, che non ha ravvisato l’inidoneità della motivazione che valorizzi il comportamento soggettivo delle parti in relazione alle particolari evenienze del caso concreto).
Proprio avuto riguardo alle evenienze del caso concreto si è, di recente, precisato che il ‘peso’ della ‘gravità’ e della ‘eccezionalità’ non può essere sindacato in sede di legittimità al di fuori dell’ipotesi della motivazione apparente: nel senso che delle ‘gravi’ ed ‘eccezionali’ ragioni può certo conoscere questa Corte e ove il giudice del merito si limiti a una enunciazione astratta o, comunque, non puntuale, resterebbe violato il precetto di legge e, anche, se del caso, si verserebbe in presenza di una motivazione apparente; tuttavia il sindacato di legittimità non può giungere sino a misurare ‘gravità ed eccezionalità’, al di là delle ipotesi in cui all’affermazione del giudice non
corrispondano le evidenze di causa o la giurisprudenza consolidata (in termini: Cass. n. 15495 del 2022; in conformità v. da ultimo Cass. n. 12630 del 2023).
Pertanto, resiste alle censure mosse la motivazione impugnata che ha disposto (‘atteso l’esito complessivo del giudizio’, come risulta da pag. 7) la compensazione parziale in quanto ha implicitamente valutato, nella concreta vicenda processuale, il comportamento della parte convenuta (che in corso di causa aveva saldato parte degli emolumenti dovuti).
Conclusivamente, il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile, con addebito al ricorrente (parte soccombente) delle spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo.
PQM
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi ed in € 4.000,00 per competenze professionali, oltre spese generali in misura del 15% e accessori di legge.
Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso nella Adunanza camerale del 19 ottobre 2023.